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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13818/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Nicola Tenerani CP_1 CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno con l'obbligo di comunicare l'eventuale cambiamento di residenza all'altro coniuge, fermo restando che la signora
dovrà spostare la sua residenza entro il 31.12.2026, CP_1
2) I ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, intendono qui regolare i loro rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento, definendo tutte le questioni conseguenti allo scioglimento del vincolo stesso e prevenendo l'insorgenza di controversie future, tramite la cessione dalla sig.ra al sig. della di lei quota di proprietà (50%) della casa familiare CP_1 CP_2
sita in Padova, via Montanari, 43 (composta da appartamento, parti comuni condominiali e quant'altro così come indicato nell'atto di acquisto dei ricorrenti del 23.9.2016 da ritenersi qui ricopiato doc. 2) -
APE a doc 5 e catastalmente individuata come sopra, al prezzo di € 9.000,00 (novemila euro) che il signor corrisponderà alla signora entro il 31.12.2025. Il trasferimento CP_2 CP_1
pagina 1 di 4 avverrà a mezzo di atto notarile, entro tre mesi dal deposito dell'omologa con spese a carico dell'acquirente sig. . I beni mobili e gli arredi della casa sono stati già divisi. CP_2
3) L'auto Seat Ibiza targata GF826HE per la quale vi è un finanziamento di n. 60 rate a partire dal
10.9.2021 di euro 309,50 cadauna, continuerà ad essere pagata dal signor mentre, entro il CP_2
9.9.2025, dovrà eseguirsi il passaggio di proprietà a titolo gratuito dal signor alla signora CP_2 CP_1
con spese delle sole pratiche amministrative a carico della signora (doc. 7). Dalla stessa data CP_1
l'assicurazione sarà a carico della signora CP_1
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi
CHIEDONO ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., che il Tribunale di Padova, verificati i presupposti di legge, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato in [...] il [...], contraevano CP_1 CP_2
matrimonio in data 28.7.2015 a Durazzo, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova (PD) al n. 356, parte II, serie C, vol. 2, anno 2016.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 28.11.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata direttamente sentenza di divorzio secondo la legge albanese alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza cartolare del 14.1.2025, riportate in epigrafe.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Albania e ivi hanno contratto matrimonio), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi,”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti della “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della
pagina 2 di 4 conclusione dell'accordo”. Nel caso di specie entrambe le parti sono cittadini albanesi (cfr. doc. 2) e, pertanto, si applica la legge albanese.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 125 del Codice della Famiglia della
Repubblica di Albania, atteso che vi è l'accordo tra i coniugi sullo scioglimento del matrimonio e la volontà appare liberamente espressa in tal senso (cfr. art.127 del predetto codice).
Il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto
2 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti. Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Quanto alla condizione sub 3, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, essa non richiede alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data CP_1 CP_2
28.7.2015 a Durazzo (Albania) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova (PD), al n. 356, parte II, serie C, vol. 2, anno 2016;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. da atto dell'accordo delle parti relativo al trasferimento immobiliare di cui al punto 2) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
4. nulla sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.02.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13818/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Nicola Tenerani CP_1 CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno con l'obbligo di comunicare l'eventuale cambiamento di residenza all'altro coniuge, fermo restando che la signora
dovrà spostare la sua residenza entro il 31.12.2026, CP_1
2) I ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, intendono qui regolare i loro rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento, definendo tutte le questioni conseguenti allo scioglimento del vincolo stesso e prevenendo l'insorgenza di controversie future, tramite la cessione dalla sig.ra al sig. della di lei quota di proprietà (50%) della casa familiare CP_1 CP_2
sita in Padova, via Montanari, 43 (composta da appartamento, parti comuni condominiali e quant'altro così come indicato nell'atto di acquisto dei ricorrenti del 23.9.2016 da ritenersi qui ricopiato doc. 2) -
APE a doc 5 e catastalmente individuata come sopra, al prezzo di € 9.000,00 (novemila euro) che il signor corrisponderà alla signora entro il 31.12.2025. Il trasferimento CP_2 CP_1
pagina 1 di 4 avverrà a mezzo di atto notarile, entro tre mesi dal deposito dell'omologa con spese a carico dell'acquirente sig. . I beni mobili e gli arredi della casa sono stati già divisi. CP_2
3) L'auto Seat Ibiza targata GF826HE per la quale vi è un finanziamento di n. 60 rate a partire dal
10.9.2021 di euro 309,50 cadauna, continuerà ad essere pagata dal signor mentre, entro il CP_2
9.9.2025, dovrà eseguirsi il passaggio di proprietà a titolo gratuito dal signor alla signora CP_2 CP_1
con spese delle sole pratiche amministrative a carico della signora (doc. 7). Dalla stessa data CP_1
l'assicurazione sarà a carico della signora CP_1
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi
CHIEDONO ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., che il Tribunale di Padova, verificati i presupposti di legge, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato in [...] il [...], contraevano CP_1 CP_2
matrimonio in data 28.7.2015 a Durazzo, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova (PD) al n. 356, parte II, serie C, vol. 2, anno 2016.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 28.11.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata direttamente sentenza di divorzio secondo la legge albanese alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza cartolare del 14.1.2025, riportate in epigrafe.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Albania e ivi hanno contratto matrimonio), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi,”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti della “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della
pagina 2 di 4 conclusione dell'accordo”. Nel caso di specie entrambe le parti sono cittadini albanesi (cfr. doc. 2) e, pertanto, si applica la legge albanese.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 125 del Codice della Famiglia della
Repubblica di Albania, atteso che vi è l'accordo tra i coniugi sullo scioglimento del matrimonio e la volontà appare liberamente espressa in tal senso (cfr. art.127 del predetto codice).
Il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto
2 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti. Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Quanto alla condizione sub 3, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, essa non richiede alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data CP_1 CP_2
28.7.2015 a Durazzo (Albania) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova (PD), al n. 356, parte II, serie C, vol. 2, anno 2016;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. da atto dell'accordo delle parti relativo al trasferimento immobiliare di cui al punto 2) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
4. nulla sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.02.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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