Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 01/10/2025, n. 16950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16950 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09933/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9933 del 2022, proposto da
MA PI, rappresentata e difesa dall’avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata Maria Vittoria Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento autorizzativo della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Roma - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. n. 2 del 3/03/2022 (comunicato il 15/03/2022) con prot. RF-DOI.T.RM.ING|PEC|P|2022|0001341, nella parte in cui prevede la non abitabilità del locale sottotetto nonché nella parte in cui impone la sottoscrizione di un atto d’obbligo propter rem .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto di costituzione in giudizio ex art. 10, co. 1 d.p.r. 24/11/1971 n. 1199, depositato in data 02/09/2022, MA PI ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario proposto avverso la determinazione del 03/03/2022, a mezzo della quale RF ha autorizzato, per quanto di propria competenza, la sanatoria edilizia di una porzione di immobile edificato in deroga alle distanze legali previste dall’art. 49 d.p.r. n. 753/1980. La ricorrente ha contestato la legittimità della determinazione impugnata nella parte in cui vieta che il locale sottotetto sia destinato alla permanenza delle persone e nella parte in cui subordina la sanatoria dell’immobile alla sottoscrizione di un atto d’obbligo propter rem, avente ad oggetto l’esonero RF da ogni responsabilità risarcitoria correlata all’esercizio del servizio ferroviario.
Nel reiterare le censure proposte in sede giustiziale, PI ha articolato due motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
« 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 d.p.r. 753/80. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto », a mezzo del quale PI denuncia che l’imposizione di prescrizioni inerenti l’utilizzo dell’immobile sia priva di base legale e non sia, in ogni caso, conforme né proporzionata agli obiettivi perseguiti dall’art. 60 d.p.r. 753/1980;
« 2) Difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria », diretto a denunciare l’inconsistenza della motivazione offerta da RF nell’introdurre le prescrizioni contestate e l’incongruenza di queste ultime rispetto alle risultanze dell’istruttoria procedimentale, che attestavano la compatibilità tra livelli di rumore e di vibrazioni nell’immobile con i limiti di legge.
2. – RF si è costituita nel giudizio, chiedendo l’integrale rigetto delle pretese di controparte. La società resistente ha rivendicato l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta e l’ampia discrezionalità sottesa ai provvedimenti di autorizzazione in deroga resi ai sensi dell’art. 60 d.p.r. 753/1980.
3. – A seguito del deposito delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19/09/2025.
4. – In assenza di una espressa graduazione dei motivi di doglianza, le censure del ricorrente possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse sul piano oggettivo. Entrambi motivi di impugnazione, e le doglianze ad essi sottese, sono diretti censurare, sotto distinti ma tangenti profili, la violazione dell’art. 60 d.p.r. 753/1980.
5. – Prima di entrare nel merito delle argomentazioni difensive della ricorrente, va rilevata l’inammissibilità delle censure dirette avverso l’atto di obbligo propter rem , inerente l’eventuale responsabilità risarcitoria della società resistente.
Al momento della proposizione dell’istanza in via amministrativa, PI ha sottoscritto e presentato a RF una dichiarazione che la impegnava espressamente a sottoscrivere, prima dell’avvio dei lavori, « un Atto d’Obbligo/Servitù derivanti dai lavori da realizzare », da registrare e trascrivere a propria cura e spese presso i competenti uffici territoriali. In particolare, la ricorrente si è obbligata a « a mantenere sollevata e indenne RF da qualsiasi pretesa risarcitoria per danni, disagi e disturbi causati o temuti, riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni derivanti dall’esercizio ferroviario, attuale o futuro, anche a seguito di variazioni delle condizioni di traffico e di interventi di ampliamento o di modifica degli impianti e della limitrofa sede ferroviaria ». Ella si è inoltre dichiarata « consapevole che in caso di mancata sottoscrizione di tale Atto o del suo mancato invio alla competente struttura organizzativa in ambito DTP prima dell’avvio dei lavori, l’Autorizzazione sarà dichiarata decaduta e RF ne darà comunicazione al titolare e al Comune con apposito provvedimento » (doc. 2 resistente).
A fronte dell’impegno assunto da PI al momento della formulazione della domanda, la determinazione impugnata non può che avere, sotto il profilo in esame, contenuto favorevole per la ricorrente, giacché corrisponde sul piano formale e sostanziale al contenuto dell’istanza proposta. Il gravame si appalesa dunque inammissibile in una duplice prospettiva: per un verso, la determinazione deve ritenersi integralmente satisfattiva dell’interesse espresso in sede amministrativa, ciò che esclude l’interesse di PI ad ottenerne l’annullamento in sede giudiziale; dall’altro lato, la doglianza è diretta a conferire a PI utilità diverse da quelle oggetto dell’istanza sulla quale la stessa ricorrente ha chiesto a RF di pronunciarsi, di talché l’eventuale decisione di merito si concreterebbe in un sindacato di legittimità relativo a poteri amministrativi non ancora esercitati, in diretto contrasto l’art. 34, co. 2 c.p.a.
Né in senso contrario è possibile affermare che l’odierna impugnazione costituisca l’unico rimedio a disposizione della ricorrente per far valere l’asserita illegittimità dell’onere di sottoscrivere il menzionato Atto d’Obbligo. La ricorrente poteva infatti rifiutarsi di rendere la dichiarazione, omettendo di allegare il documento alla propria domanda di autorizzazione in deroga. In tal modo, ella avrebbe potuto – alternativamente – proporre ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso l’eventuale inerzia di RF, ovvero impugnare l’atto di rigetto che fosse giustificato (anche) dall’omessa sottoscrizione della dichiarazione.
Ella non può, invece, in questa sede contestare una statuizione amministrativa conforme all’istanza da lei stessa presentata.
6. – Limitato il thema disputandum alla legittimità della prescrizione inerente la destinazione del sottotetto alla permanenza delle persone, è opportuno un cursorio richiamo al quadro normativo di riferimento della fattispecie controversa.
6.1 - L’art. 49 del d.p.r. n. 753/1980 stabilisce che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Tale norma si applica alle sole ferrovie in concessione o in gestione governativa, con esclusione, pertanto, degli altri servizi di trasporto pubblico assimilabili alle ferrovie in concessione ai sensi del terzo comma dell’art. 1 del citato decreto.
L’art. 60 del d.p.r. n. 753/1980 stabilisce che, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dai competenti uffici della M.C.T.C. riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
Alla luce di tali previsione, è chiaro come la pericolosità di una nuova costruzione – o dell’ampliamento di una costruzione esistente – entro la fascia di rispetto indicata dal Legislatore è considerata sussistente in re ipsa. Nella fascia di rispetto ferroviario si ha infatti un vincolo di inedificabilità relativa, rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe.
Di tutta evidenza, l’autorizzazione ex art. 60 d.p.r. 753/1980 è espressione di attività valutativa connotata da aspetti di spiccata discrezionalità tecnica, ispirata al “criterio di prevalenza dell’interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell’esercizio ferroviario” (TAR Lazio, Roma, Sez. III- bis , 06/03/2023, n. 3664). Il merito della decisione assunta si sottrae dunque al sindacato del Giudice amministrativo con riferimento alla scelta operata dall’Amministrazione, ove immune questa da vizi evidenti logici e da travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. IV, 17/10/2024 n. 8324).
Quanto invece alla consistenza dell’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione, è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che « l’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 1980 pone l’obbligo di motivazione in riferimento alla deroga al rispetto della distanza di 30 metri: il vincolo ferroviario è di per sé ispirato a ragioni di tutela della sicurezza pubblica (lo spazio libero di 30 metri rappresenta una cautela a fronte tra l’altro di possibili deragliamenti del treno) e della conservazione delle ferrovie (lo spazio libero ha anche lo scopo di evitare ostacoli a interventi di riparazione e manutenzione della tratta ferroviaria), talché è la deroga a tale vincolo a dover essere motivata sulla base degli aspetti indicati dalla disposizione. Detta deroga costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale che può essere concessa dall’Amministrazione in presenza di determinate condizioni…Il disposto citato va interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’Amministrazione sia non già obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa; nel senso, cioè, che la mancanza di dette cause costituisca un presupposto necessario ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione. Sul versante della congruità della motivazione, occorre innanzi tutto ricordare che l’art. 60 impone l’obbligo di motivazione solo nel caso in cui si ritenga di poter ammettere la deroga al rispetto della distanza minima di 30 metri: laddove l’amministrazione competente ritenga di non concedere tale deroga, opera il divieto di edificazione nella fascia di rispetto - imposto ex lege - e non occorre fornire una specifica motivazione in ordine agli interessi pubblici protetti e alla loro prevalenza rispetto all’ interesse dei privati proprietari alla realizzazione dei beni all’ interno di questa area "sensibile"; la rilevanza e la preminenza degli interessi pubblici, invero, è stata già valutata e ponderata, in via preventiva, dallo stesso legislatore (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 6 maggio 2021, n. 665; Id., 8 aprile 2021, n. 82 e giurisprudenza ivi richiamata) » (TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 04/01/2024, n. 5; Id. 13/08/2022, n. 347).
6.2 - Poste tali premesse, le censure attoree non meritano accoglimento.
Deve escludersi innanzitutto che la prescrizione inerente l’inabilità del sottotetto sia priva di base legale.
L’introduzione di limitazioni al carico antropico di immobili (o loro porzioni) costruiti nelle fasce di rispetto ferroviario deve ritenersi insita nel potere, ampiamente discrezionale, conferito all’Amministrazione dall’art. 60 d.p.r. 753/1980. Dette limitazioni sono finalizzate alla riduzione dei rischi per l’incolumità e la sicurezza dei privati (e delle cose) derivanti dall’esercizio del servizio ferroviario e sono, dunque, conformi agli obiettivi della norma: l’aumento del carico insediativo di un immobile, infatti, derivante dall’aumento della superficie residenziale, comporta un corrispondente aumento delle persone potenzialmente esposte al rischio ferroviario (TAR Valle D’Aosta n. 9-2025). L’introduzione delle prescrizioni in parola risponde inoltre al canone di proporzionalità, giacché – come evidenziato dalla resistente in atti – l’impossibilità di introdurre prescrizioni limitative del carico antropico degli immobili o di una loro parte porrebbe l’Amministrazione di fronte all’alternativa di autorizzare o rifiutare in toto la richiesta, impedendole di modulare il contenuto dell’autorizzazione ex art. 60 d.p.r. 753/1980 in funzione dei rischi concretamente sussistenti e degli interessi dei privati coinvolti. Nessun dubbio può esservi dunque sulla copertura normativa della prescrizione censurata.
Considerazioni in larga parte sovrapponibili impongono di escludere che il provvedimento si ponga in contrasto con le finalità indicate dall’art. 60 d.p.r. 753/1980, giacché la riduzione del carico antropico risponde alle istanze di « sicurezza pubblica » richiamate dalla norma. Né d’altronde è predicabile la sussistenza di un vizio funzionale in ragione del fatto che – secondo quanto affermato dalla ricorrente – il condono avrebbe la precipua funzione di rendere abitabile il sottotetto e, dunque, il provvedimento impugnato renderebbe inutile la sanatoria dell’immobile. La pratica edilizia avviata da PI ha la funzione di sanare gli abusi costruttivi realizzati ed evitare le sanzioni ad essi correlate (ivi inclusa la demolizione della porzione di immobile abusivamente edificata). Anche dunque a trascurare l’autonomia procedimentale e sostanziale delle due determinazioni, il provvedimento di RF, nella misura in cui consente l’edificazione ( recte , la permanenza dell’immobile edificato) all’interno della fascia di rispetto ferroviario, si pone in linea con le finalità perseguite da PI e dunque soddisfa gli interessi di quest’ultima anche sul piano edilizio, a nulla rilevando l’abitabilità (di una parte) dei locali dell’immobile condonato. Quanto invece alle deduzioni in ordine alla “scarsa rilevanza” dell’intervento edilizio e sulla modestia dell’impatto della costruzione rispetto al carico antropico, le censure attoree impingono nel merito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione senza evidenziare macroscopiche illogicità/inattendibilità e, dunque, si appalesano inammissibili prima che infondate. Si osserva d’altronde che la stessa argomentazione attorea è ancipite, giacché la modestia del carico antropico può essere valorizzata quale indice della modestia delle prescrizioni imposte da RF nell’ambito di un provvedimento ampiamente discrezionale, assunto in deroga ad un espresso divieto di legge e che, sotto ogni altro aspetto, ha contenuto favorevole per la ricorrente.
Non meritano accoglimento infine le censure inerenti l’insufficienza dell’apparato motivazionale della determinazione impugnata: sul punto è sufficiente ribadire che, a fronte di una presunzione normativa di pericolosità dell’abitato all’interno della fascia di rispetto ferroviario, l’Amministrazione è obbligata a motivarne unicamente la deroga, non invece ad illustrare le ragioni della prevalenza delle ragioni pubbliche su interessi privati che il legislatore ha preventivamente considerato subvalenti.
In definitiva, i motivi di impugnazione, nella misura in cui ne è ammissibile lo scrutinio ( supra §5), non sono fondati. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
7. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO