Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/1957, n. 1360
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Sentenza 20 aprile 1957

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La dilatazione della scala gerarchica, con l'istituzione di nuove categorie o di nuovi gradi che precedono quella cui appartiene la qualifica attribuita al prestatore di lavoro è l'estrinsecazione e la specificazione del potere gerarchico che compete al datore di lavoro (art.20 86 C.C.) al quale il prestatore volontariamente aderisce con il contratto di lavoro (nella specie, contratto collettivo per il personale dipendente dell'INA pubblicato il 31 gennaio 1943); pertanto, non sussiste la violazione del principio dell'invariabilità della qualifica attribuita e il lavoratore non subisce retrocessione alcuna nel caso che il datore di lavoro inserisca una nuova categoria o un nuovo grado nell'ordinamento dell'impresa, purché non ne segna un mutamento sostanziale nella posizione del prestatore, o per il miglioramento di una qualifica che in tale ordine gerarchico lo precedesse. Ne' l'accresciuto distacco gerarchico di una qualifica superiore che è stata rivalutata con l'assegnazione ad una categoria più elevata può riguardare la posizione giuridica di una qualifica successiva che non ha conseguito miglioramenti, o li ha conseguiti in modo più limitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/1957, n. 1360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1360
    Data del deposito : 20 aprile 1957

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