Art. 14. (Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra)
Al comitato di liquidazione, di cui all' articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono demandate le funzioni di cui al successivo articolo 15.
E' in facolta' del Ministro per il tesoro di interpellare il comitato di cui al precedente comma su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra.
Allo stesso Ministro per il tesoro spetta di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione, in relazione alle attribuzioni demandate al comitato medesimo dalla presente legge.
I funzionari amministrativi, di cui al terzo comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.
Al comitato di liquidazione, di cui all' articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono demandate le funzioni di cui al successivo articolo 15.
E' in facolta' del Ministro per il tesoro di interpellare il comitato di cui al precedente comma su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra.
Allo stesso Ministro per il tesoro spetta di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione, in relazione alle attribuzioni demandate al comitato medesimo dalla presente legge.
I funzionari amministrativi, di cui al terzo comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.