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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa MA Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato il [...] in [...], SP, BR, residente in [...]Parte_1
Fleury Silveira 154, SA LO/SP, BR (C.F.: ); C.F._1
nato il [...] in [...], SP, BR, residente in [...]Parte_2
Izabel, 555, Guarulhos/SP, BR ( ); C.F._2
nata il [...] in [...], SP, BR, residente Parte_3
in Rua Dr Fleury Silveira, SA LO/SP, BR (C.F.: ); C.F._3
, nata il [...] in [...], SP, BR, residente in [...]Parte_4
Aquino, 104, SA LO/SP, BR (C.F.: ); C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 26 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano o (all.to n. 2), cittadino italiano, nato il [...] a Persona_1 Persona_2
SAt'Onofrio, provincia di Vibo Valentia (all.to n. 3), il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri (all.to n. 4) trasmettendola validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare o aveva contratto matrimonio con Persona_1 Persona_2
o o nella città di SA LO dos Agudos (BR) in Parte_5 Parte_6 Parte_7
data 18.03.1905 (all.to n. 5).
Dall'unione coniugale tra o e o Persona_1 Persona_2 Parte_5 [...]
o nasceva il 14.03.1906 o o Pt_6 Parte_7 Persona_1 Persona_2
, nella città di SA LO, BR (all.to n. 6), il quale aveva contratto matrimonio Persona_3
con in data 08.10.1927 nella città di Cândido Mota, BR (all.to n. 7). Controparte_2
Dall'unione coniugale tra e MA nasceva il 07.03.1930 Persona_1 CP_2 [...]
o , nella città di Cândido Mota, BR (all.to n. 8). Per_4 Parte_3
contraeva matrimonio con in data 16.10.1958 nella città di SA LO, Persona_4 Persona_5
BR (all.to n. 9) la quale passerà a chiamarsi con il nome . Pt_6 Parte_3
Dall'unione coniugale tra e nasceva il 25.07.1959 Parte_3 Persona_5 [...]
, nella città di SA LO, BR (all.to n. 10) e il 31.08.1966 Parte_4 Parte_3 Pt_3
nella città di SA LO, BR (all.to n. 11).
[...]
contraeva contratto matrimonio con in data Pt_3 Parte_3 Controparte_3
28.02.1987 nella città di SA LO BR (all.to n. 12) la quale passerà a chiamarsi con il nome
Parte_3
Dall'unione coniugale tra e nasceva il Parte_3 Controparte_3
23.11.1988 nella città di SA LO, BR (all.to n. 13) e il Parte_1
25.11.1992 nella città di SA LO, BR (all.to n. 14). Parte_2 aveva contratto matrimonio con in data Parte_1 Persona_6
10.10.2015 nella città di SA LO (BR (all.to n. 15) la quale passerà a chiamarsi con il nome
. Persona_7
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha preso visione del ricorso e non ha formulato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di SAt'Onofrio, provincia di
Vibo Valentia, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in BR.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1
discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in BR, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_9
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di SA LO (BR), producendo documentazione dalla quale risulta che nel corso del
2021, come visibile dalla lista di attesa, erano in evasione le richieste del 2009 e del 2010 (cfr. doc.
n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 22, n. 23 e n. 24).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio Persona_1
nato il [...] il quale la trasmetteva alla figlia nata il [...] e da lei fino ai Persona_4
discendenti e odierni ricorrenti.
Con riferimento alla posizione di , occorre mettere in evidenza che tale Persona_4 circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26.05.2025
Il Giudice dott.ssa MA Concetta Belcastro