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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3700/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati dr. Matilde Pezzullo Presidente dr. Anna Pia Perpetua Giudice dr. Barbato, Rosario Capolongo Giudice est. ha emesso la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva nel procedimento n. 3700/2025 R.G. vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LANDO ALFONSO come da procura in atti
RECLAMANTE contro
, Controparte_1 [...]
, in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RECLAMATI
E
, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO NASO
RECLAMATA
OSSERVA
1 SINTESI DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa, parte reclamante ha chiesto di “emettere decreto inaudita altera parte ordinando al
, all' e all' Controparte_1 Controparte_2 [...]
ciascuno per quanto di ragione e competenza di Controparte_4 disapplicare i decreti emessi dall' nelle parti in cui CP_2 rispettivamente hanno individuato la ricorrente come perdente posto e come assegnataria dell'I.C. di Carinaro ordinando la reintegra della dott.ssa nel posto in precedenza occupato di Dirigente Parte_1
Scolastico presso l'I.C. Da Vinci - Lorenzini di Caserta”, con vittoria di spese di lite.
In ordine al fumus boni iuris, ella ha richiamato il contenuto del giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. con cui ha riassunto, a seguito di sentenza declinatoria di giurisdizione, il procedimento recante R.G. 4125/2024 iscritto innanzi al deducendo di essere stata fino all'a.s. Controparte_5
2023/2024 il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci-
Lorenzini” di , che la ha disposto la CP_2 Controparte_6 soppressione dell' con suo accorpamento all'I.C. “ Controparte_7 [...]
; che tale operazione deve essere qualificata come Parte_2 incorporazione per aggregazione e non quale fusione in senso stretto stante la conservazione, in capo all'I.C. incorporante, della denominazione, del codice meccanografico, della sede e del codice fiscale;
di non dovere essere qualificata come dirigente perdente posto con decreto del 19.6.2024 in ragione della conservazione del proprio istituto scolastico aggregante;
di essere stata poi trasferita d'ufficio presso la sede di Carinaro con decreto del 15.7.2024; la violazione dell'obbligo di motivazione da parte della P.A. ed ha allegato la sussistenza del periculum in mora in ragione della soppressione dell'istituto scolastico Da
[...] dall'a.s. 2025/2026, oltre al gravissimo danno alla Parte_2 professionalità ed all'immagine.
2 Nel procedimento cautelare si sono costituiti tutti i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto della domanda.
Con ordinanza depositata il 10.3.2025, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris qualificando l'operazione che ha interessato gli istituti scolastici in esame quale fusione e non incorporazione.
Il reclamante si duole dell'ordinanza resa all'esito della trattazione della causa e reitera la propria domanda cautelare.
I resistenti, costituitisi nel procedimento ex art. 700 c.p.c., si sono costituiti anche nel presente procedimento di reclamo chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 09.04.2025, all'esito della discussione, il Collegio si è riservata la seguente decisione.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto della reclamante alla conservazione ed alla reimmissione nell'incarico di dirigente scolastico dell'I.C. Da Vinci - Lorenzini.
GIURISDIZIONE
Sussiste, dunque, seppur in sede di cognizione sommaria, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il presente giudizio riguarda il conferimento di incarichi di dirigente scolastico.
VALUTAZIONE DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER
OMESSA IMPUGNAZIONE – ARTT. 5 E 63 D.LGS. 165/2001
Per tali ragioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalla reclamata riguardante l'omessa CP_3 impugnazione della nota prot. n. 86611 del 14/06/2024.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria
3 poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2
d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs.
165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass.
Ord. 28873 dell'1.12.2017). Il provvedimento ha dunque natura negoziale ed è sindacabile dal giudice ordinario e non possono trovare applicazione le disposizioni della l. 241/1990 che, invece, riguardano l'esercizio del potere autoritativo da parte della P.A.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_8
Allo stesso modo, deve ritenersi infondata l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle parti pubbliche.
In base all'art. 8 co. 1 lett. o) D.P.C.M. 208/2023, inoltre, l'Ufficio
Scolastico Regionale “o) per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con
l'Avvocatura generale dello Stato, curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti
4 processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche e educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza;
”. Sussiste, quindi, la legittimazione passiva dell' . L'ambito territoriale, inoltre, costituisce mera Controparte_9 articolazione intera dell'
[...]
[...]
Controparte_10
Quanto ai requisiti dell'azione cautelare prescelta dal ricorrente, occorre verificare la sussistenza o meno sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, quali presupposti dell'azione ex art. 700 c.p.c.
Il primo requisito presuppone un giudizio di verosimiglianza della fondatezza della pretesa azionata e rappresenta il logico corollario della natura sommaria della cognizione tipica dei procedimenti cautelari.
Il periculum in mora, invece, consiste nel possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede la tutela cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito.
Si rammenta che, anche in materia di controversie di lavoro, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'esistenza del periculum in mora, debba essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socioeconomica e/o personale e/o lavorativa del ricorrente, sicché, come detto, costui è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico, ai danni attinenti alla sua sfera lavorativa) dalle quali emerga, ad esempio e in generale, che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita della retribuzione o, nel caso in esame, la mancata partecipazione alla procedura di mobilità, possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
5 Nel caso in esame, il reclamo e la connessa domanda cautelare devono essere rigettate per ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal giudice di prime cure e connesse all' insussistenza del periculum in mora. Secondo
l'art. 700 c.p.c. il provvedimento cautelare d'urgenza può essere emesso in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la situazione giuridica soggettiva del ricorrente nelle more della celebrazione del processo a cognizione piena. L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo oggettiva, involontaria, reale ed attuale. In altre parole, deve trattarsi di una situazione di pericolo incombente, se non ancora verificatasi, ovvero perdurante, nel caso di effetti pregiudizievoli che si protraggono da tempo.
Nel caso in esame, il periculum in mora dedotto da parte reclamante è privo dei requisiti di specificità e di imminenza.
VALUTAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL PERICULUM IN MORA
Per quanto riguarda il primo piano di indagine, come hanno evidenziato le parti reclamanti già nel procedimento ex art. 700 c.p.c., parte ricorrente richiama genericamente un irreparabile danno alla professionalità ed all'immagine senza ulteriori specificazioni.
La prima voce di danno attiene alla dequalificazione professionale del lavoratore e comporta l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale consequenziale alla apprezzabile menomazione - non transeunte - della professionalità del lavoratore. Il danno professionale può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno emergente), sia nella perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno (lucro cessante) (cfr. Cass. 16792/2003).
Nel caso in esame, nessuna comparazione è stata effettuata da parte ricorrente al fine di verificare in che modo lo svolgimento dell'attività di dirigente scolastico presso una scuola di Carinaro possa comportare una
6 perdita od un mancato arricchimento professionale rispetto allo svolgimento delle stesse mansioni presso l'istituto scolastico richiesto.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. 6572/2006, cfr. anche Cass. 25071/2018), secondo cui “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
7 Allo stesso modo, risulta solo genericamente allegato il danno all'immagine che il ricorrente ha subìto e non vi è prova dell'impatto mediatico dell'avvenuta cessazione dell'incarico dirigenziale presso l'istituto scolastico casertano.
Tali considerazioni sono condivise dalla Suprema Corte (Cass.
19551/2023) secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che
- pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose
"mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata)”.
VALUTAZIONE DELL'IMMINENZA DEL DANNO
Parte ricorrente, inoltre, allega come l'imminenza del danno sia connessa alla soppressione a partire dal prossimo anno scolastico dell'istituto in esame. A tal proposito, occorre evidenziare come parte ricorrente non allega nel ricorso come lo svolgimento delle mansioni di dirigente scolastico presso l'istituto Da Vinci fino alla fine dell'anno scolastico in corso possa conferire alla ricorrente una posizione migliore rispetto a quello ove attualmente è assegnata, stante la soppressione di tale istituto
8 scolastico. Dall'altro lato, la valutazione dell'immediatezza del danno va necessariamente correlato sia all'individuazione dell'atto gestionale lesivo sia alla disciplina giuridica relativa alla riassunzione dei procedimenti pendenti innanzi al giudice amministrativo. Secondo la stessa prospettazione attorea, anche prescindendo da quanto dedotto dal nel procedimento ex art. 700 c.p.c., Controparte_1 la fonte del pregiudizio è rappresentato dal provvedimento prot. n.
AOODRCA 003553 del 19.6.2024 nella parte in cui la ricorrente è qualificata come “perdente posto” perché il danno è correlato al mancato svolgimento delle mansioni di dirigente scolastico presso l'istituto casertano. Tali pregiudizi, quindi, devono sicuramente ritenersi consolidati nella sfera giuridica soggettiva della reclamante al momento della proposizione del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. innanzi al giudice ordinario (21.1.2025) in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso. A questo punto, occorre evidenziare come il giudizio di merito, instaurato il 15.1.2025, costituisca la riassunzione del procedimento innanzi al T.A.R. ed occorre analizzare in che modo la traslatio iudicii possa incidere sul requisito dell'imminenza del pericolo cautelare.
ART. 11 C.P.A. E ART. 59 L. 69/2009
A questo punto, occorre evidenziare come in caso di sentenza declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo il dato normativo di riferimento non è rappresentato dall'art. 59 l. 69/2009 ma dalla norma speciale di cui all'art. 11 c.p.a. L'ultimo comma della disposizione in esame del codice del processo amministrativo dispone la temporanea efficacia dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice privo di giurisdizione (“7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione”).
9 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. St. 1310/2013) secondo cui “Gli effetti dell'ordinanza cautelare - per la loro natura strumentale e servente per una definizione del giudizio di cognizione coerente con la regola della effettività della tutela - vengono meno (così come gli effetti degli atti emessi per darle esecuzione) quando si conclude il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emanata. In deroga a tale principio, l'art. 11, comma 7, c. proc. amm., prevede un caso di temporanea ultrattività della misura cautelare (per il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione), con facoltà delle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice ad quem munito di giurisdizione. Trattasi di un'ipotesi di - temporanea - alterazione della strumentalità funzionale della tutela cautelare, poiché perdurano gli effetti di un provvedimento cautelare adottato da un giudice che non può decidere la controversia nel merito, ma l'efficacia ultrattiva è assolutamente delimitata nel tempo. La ratio della menzionata disciplina processuale è quella di consentire alle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice munito di giurisdizione, garantendo la continuità e
l'effettività della tutela cautelare anche nel caso di "translatio iudicii"”.
Si prevede, quindi, una temporanea ultrattività dell'ordinanza cautelare nonostante l'emissione di una sentenza declinatoria di giurisdizione. Il che non è previsto, invece, per i giudici ordinari facendo applicazione analogica dell'art. 669sepities c.p.c. che prevede il rigetto della domanda cautelare in caso di incompetenza. Non appare, infatti, compatibile con la disciplina del rito cautelare uniforme l'istituto della traslatio iudicii come prevista dall'art. 59 l. 69/2009, applicabile expressis verbis, solo ed esclusivamente alle pronunce di merito. Il che è condiviso dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 23224/2016), in tema di inammissibilità del regolamento di giurisdizione d'ufficio ex art. 59 l. 69/2009 a seguito di pronuncia declinatoria di giurisdizione resa in sede cautelare, secondo cui
“il ricorso è inammissibile in quanto, con riguardo ai conflitti di
10 giurisdizione, secondo il risalente orientamento di questa Corte, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciatile ai sensi dell'art. 362
c.p.c., comma 2, n. 1), occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione, l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo, emessa con decisioni di piena cognizione;
ne consegue che il conflitto è inammissibile quando anche una sola delle due pronunce abbia avuto luogo in sede cautelare, come nel caso in esame (Cass., sez. un., 7 marzo 2011, n. 5356; Cass., sez. un., 8 marzo 2006, n. n. 4914;
Cass., sez. un., 8 agosto 1991, n. 8638). Si è in particolare osservato che
"ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente -, il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto
a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c., giacchè il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante translatio potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle
Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorchè emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la L. n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorchè successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del comma 3 dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", nè in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi dello stesso art. 59, comma 2 ma
11 detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c." (Cass., sez. un.,
9 settembre 2010)”.
Sulla base di tali deduzioni, quindi, stante l'autonomia della domanda cautelare rispetto al giudizio di merito sia davanti al giudice amministrativo sia davanti al giudice ordinario, occorre evidenziare che il giudizio innanzi al T.A.R. è stato proposto il 9.9.2024 e, quindi, quasi a distanza di tre mesi dalla lesione dedotta da parte ricorrente, che nessun provvedimento cautelare di accoglimento è stato emesso dal giudice amministrativo;
che la sentenza declinatoria di giurisdizione è stata depositata ad ottobre 2024, che il giudizio di merito è stato riassunto il
15.1.2025 e che la domanda cautelare è stata poi proposta il 21.1.2025.
Per tali ragioni, deve ritenersi che al momento della presentazione della domanda cautelare in esame il pregiudizio si fosse già ampiamente consolidato nella sfera giuridica soggettiva della ricorrente stante l'irrilevanza, ai fini di una sua sospensione, sia della pendenza del giudizio di merito innanzi al T.A.R. sia il tempo occorrente per il passaggio in giudicato del provvedimento declinatorio di giurisdizione
Risulta assorbita qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris. Per tali ragioni, il reclamo deve essere integralmente rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
In base all'art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/2002 parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto in ragione del rigetto integrale del reclamo.
P.Q.M.
1. rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza resa nel procedimento R.G.
563-1/2025;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti;
12 3. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte della reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Si comunichi.
Aversa, 10/04/2025
il Giudice estensore il Presidente dr. Barbato, Rosario Capolongo dr. Matilde Pezzullo
13
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati dr. Matilde Pezzullo Presidente dr. Anna Pia Perpetua Giudice dr. Barbato, Rosario Capolongo Giudice est. ha emesso la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva nel procedimento n. 3700/2025 R.G. vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LANDO ALFONSO come da procura in atti
RECLAMANTE contro
, Controparte_1 [...]
, in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RECLAMATI
E
, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO NASO
RECLAMATA
OSSERVA
1 SINTESI DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa, parte reclamante ha chiesto di “emettere decreto inaudita altera parte ordinando al
, all' e all' Controparte_1 Controparte_2 [...]
ciascuno per quanto di ragione e competenza di Controparte_4 disapplicare i decreti emessi dall' nelle parti in cui CP_2 rispettivamente hanno individuato la ricorrente come perdente posto e come assegnataria dell'I.C. di Carinaro ordinando la reintegra della dott.ssa nel posto in precedenza occupato di Dirigente Parte_1
Scolastico presso l'I.C. Da Vinci - Lorenzini di Caserta”, con vittoria di spese di lite.
In ordine al fumus boni iuris, ella ha richiamato il contenuto del giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. con cui ha riassunto, a seguito di sentenza declinatoria di giurisdizione, il procedimento recante R.G. 4125/2024 iscritto innanzi al deducendo di essere stata fino all'a.s. Controparte_5
2023/2024 il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci-
Lorenzini” di , che la ha disposto la CP_2 Controparte_6 soppressione dell' con suo accorpamento all'I.C. “ Controparte_7 [...]
; che tale operazione deve essere qualificata come Parte_2 incorporazione per aggregazione e non quale fusione in senso stretto stante la conservazione, in capo all'I.C. incorporante, della denominazione, del codice meccanografico, della sede e del codice fiscale;
di non dovere essere qualificata come dirigente perdente posto con decreto del 19.6.2024 in ragione della conservazione del proprio istituto scolastico aggregante;
di essere stata poi trasferita d'ufficio presso la sede di Carinaro con decreto del 15.7.2024; la violazione dell'obbligo di motivazione da parte della P.A. ed ha allegato la sussistenza del periculum in mora in ragione della soppressione dell'istituto scolastico Da
[...] dall'a.s. 2025/2026, oltre al gravissimo danno alla Parte_2 professionalità ed all'immagine.
2 Nel procedimento cautelare si sono costituiti tutti i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto della domanda.
Con ordinanza depositata il 10.3.2025, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris qualificando l'operazione che ha interessato gli istituti scolastici in esame quale fusione e non incorporazione.
Il reclamante si duole dell'ordinanza resa all'esito della trattazione della causa e reitera la propria domanda cautelare.
I resistenti, costituitisi nel procedimento ex art. 700 c.p.c., si sono costituiti anche nel presente procedimento di reclamo chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 09.04.2025, all'esito della discussione, il Collegio si è riservata la seguente decisione.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto della reclamante alla conservazione ed alla reimmissione nell'incarico di dirigente scolastico dell'I.C. Da Vinci - Lorenzini.
GIURISDIZIONE
Sussiste, dunque, seppur in sede di cognizione sommaria, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il presente giudizio riguarda il conferimento di incarichi di dirigente scolastico.
VALUTAZIONE DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER
OMESSA IMPUGNAZIONE – ARTT. 5 E 63 D.LGS. 165/2001
Per tali ragioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalla reclamata riguardante l'omessa CP_3 impugnazione della nota prot. n. 86611 del 14/06/2024.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria
3 poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2
d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs.
165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass.
Ord. 28873 dell'1.12.2017). Il provvedimento ha dunque natura negoziale ed è sindacabile dal giudice ordinario e non possono trovare applicazione le disposizioni della l. 241/1990 che, invece, riguardano l'esercizio del potere autoritativo da parte della P.A.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_8
Allo stesso modo, deve ritenersi infondata l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle parti pubbliche.
In base all'art. 8 co. 1 lett. o) D.P.C.M. 208/2023, inoltre, l'Ufficio
Scolastico Regionale “o) per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con
l'Avvocatura generale dello Stato, curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti
4 processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche e educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza;
”. Sussiste, quindi, la legittimazione passiva dell' . L'ambito territoriale, inoltre, costituisce mera Controparte_9 articolazione intera dell'
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Controparte_10
Quanto ai requisiti dell'azione cautelare prescelta dal ricorrente, occorre verificare la sussistenza o meno sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, quali presupposti dell'azione ex art. 700 c.p.c.
Il primo requisito presuppone un giudizio di verosimiglianza della fondatezza della pretesa azionata e rappresenta il logico corollario della natura sommaria della cognizione tipica dei procedimenti cautelari.
Il periculum in mora, invece, consiste nel possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede la tutela cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito.
Si rammenta che, anche in materia di controversie di lavoro, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'esistenza del periculum in mora, debba essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socioeconomica e/o personale e/o lavorativa del ricorrente, sicché, come detto, costui è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico, ai danni attinenti alla sua sfera lavorativa) dalle quali emerga, ad esempio e in generale, che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita della retribuzione o, nel caso in esame, la mancata partecipazione alla procedura di mobilità, possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
5 Nel caso in esame, il reclamo e la connessa domanda cautelare devono essere rigettate per ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal giudice di prime cure e connesse all' insussistenza del periculum in mora. Secondo
l'art. 700 c.p.c. il provvedimento cautelare d'urgenza può essere emesso in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la situazione giuridica soggettiva del ricorrente nelle more della celebrazione del processo a cognizione piena. L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo oggettiva, involontaria, reale ed attuale. In altre parole, deve trattarsi di una situazione di pericolo incombente, se non ancora verificatasi, ovvero perdurante, nel caso di effetti pregiudizievoli che si protraggono da tempo.
Nel caso in esame, il periculum in mora dedotto da parte reclamante è privo dei requisiti di specificità e di imminenza.
VALUTAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL PERICULUM IN MORA
Per quanto riguarda il primo piano di indagine, come hanno evidenziato le parti reclamanti già nel procedimento ex art. 700 c.p.c., parte ricorrente richiama genericamente un irreparabile danno alla professionalità ed all'immagine senza ulteriori specificazioni.
La prima voce di danno attiene alla dequalificazione professionale del lavoratore e comporta l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale consequenziale alla apprezzabile menomazione - non transeunte - della professionalità del lavoratore. Il danno professionale può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno emergente), sia nella perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno (lucro cessante) (cfr. Cass. 16792/2003).
Nel caso in esame, nessuna comparazione è stata effettuata da parte ricorrente al fine di verificare in che modo lo svolgimento dell'attività di dirigente scolastico presso una scuola di Carinaro possa comportare una
6 perdita od un mancato arricchimento professionale rispetto allo svolgimento delle stesse mansioni presso l'istituto scolastico richiesto.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. 6572/2006, cfr. anche Cass. 25071/2018), secondo cui “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
7 Allo stesso modo, risulta solo genericamente allegato il danno all'immagine che il ricorrente ha subìto e non vi è prova dell'impatto mediatico dell'avvenuta cessazione dell'incarico dirigenziale presso l'istituto scolastico casertano.
Tali considerazioni sono condivise dalla Suprema Corte (Cass.
19551/2023) secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che
- pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose
"mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata)”.
VALUTAZIONE DELL'IMMINENZA DEL DANNO
Parte ricorrente, inoltre, allega come l'imminenza del danno sia connessa alla soppressione a partire dal prossimo anno scolastico dell'istituto in esame. A tal proposito, occorre evidenziare come parte ricorrente non allega nel ricorso come lo svolgimento delle mansioni di dirigente scolastico presso l'istituto Da Vinci fino alla fine dell'anno scolastico in corso possa conferire alla ricorrente una posizione migliore rispetto a quello ove attualmente è assegnata, stante la soppressione di tale istituto
8 scolastico. Dall'altro lato, la valutazione dell'immediatezza del danno va necessariamente correlato sia all'individuazione dell'atto gestionale lesivo sia alla disciplina giuridica relativa alla riassunzione dei procedimenti pendenti innanzi al giudice amministrativo. Secondo la stessa prospettazione attorea, anche prescindendo da quanto dedotto dal nel procedimento ex art. 700 c.p.c., Controparte_1 la fonte del pregiudizio è rappresentato dal provvedimento prot. n.
AOODRCA 003553 del 19.6.2024 nella parte in cui la ricorrente è qualificata come “perdente posto” perché il danno è correlato al mancato svolgimento delle mansioni di dirigente scolastico presso l'istituto casertano. Tali pregiudizi, quindi, devono sicuramente ritenersi consolidati nella sfera giuridica soggettiva della reclamante al momento della proposizione del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. innanzi al giudice ordinario (21.1.2025) in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso. A questo punto, occorre evidenziare come il giudizio di merito, instaurato il 15.1.2025, costituisca la riassunzione del procedimento innanzi al T.A.R. ed occorre analizzare in che modo la traslatio iudicii possa incidere sul requisito dell'imminenza del pericolo cautelare.
ART. 11 C.P.A. E ART. 59 L. 69/2009
A questo punto, occorre evidenziare come in caso di sentenza declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo il dato normativo di riferimento non è rappresentato dall'art. 59 l. 69/2009 ma dalla norma speciale di cui all'art. 11 c.p.a. L'ultimo comma della disposizione in esame del codice del processo amministrativo dispone la temporanea efficacia dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice privo di giurisdizione (“7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione”).
9 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. St. 1310/2013) secondo cui “Gli effetti dell'ordinanza cautelare - per la loro natura strumentale e servente per una definizione del giudizio di cognizione coerente con la regola della effettività della tutela - vengono meno (così come gli effetti degli atti emessi per darle esecuzione) quando si conclude il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emanata. In deroga a tale principio, l'art. 11, comma 7, c. proc. amm., prevede un caso di temporanea ultrattività della misura cautelare (per il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione), con facoltà delle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice ad quem munito di giurisdizione. Trattasi di un'ipotesi di - temporanea - alterazione della strumentalità funzionale della tutela cautelare, poiché perdurano gli effetti di un provvedimento cautelare adottato da un giudice che non può decidere la controversia nel merito, ma l'efficacia ultrattiva è assolutamente delimitata nel tempo. La ratio della menzionata disciplina processuale è quella di consentire alle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice munito di giurisdizione, garantendo la continuità e
l'effettività della tutela cautelare anche nel caso di "translatio iudicii"”.
Si prevede, quindi, una temporanea ultrattività dell'ordinanza cautelare nonostante l'emissione di una sentenza declinatoria di giurisdizione. Il che non è previsto, invece, per i giudici ordinari facendo applicazione analogica dell'art. 669sepities c.p.c. che prevede il rigetto della domanda cautelare in caso di incompetenza. Non appare, infatti, compatibile con la disciplina del rito cautelare uniforme l'istituto della traslatio iudicii come prevista dall'art. 59 l. 69/2009, applicabile expressis verbis, solo ed esclusivamente alle pronunce di merito. Il che è condiviso dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 23224/2016), in tema di inammissibilità del regolamento di giurisdizione d'ufficio ex art. 59 l. 69/2009 a seguito di pronuncia declinatoria di giurisdizione resa in sede cautelare, secondo cui
“il ricorso è inammissibile in quanto, con riguardo ai conflitti di
10 giurisdizione, secondo il risalente orientamento di questa Corte, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciatile ai sensi dell'art. 362
c.p.c., comma 2, n. 1), occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione, l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo, emessa con decisioni di piena cognizione;
ne consegue che il conflitto è inammissibile quando anche una sola delle due pronunce abbia avuto luogo in sede cautelare, come nel caso in esame (Cass., sez. un., 7 marzo 2011, n. 5356; Cass., sez. un., 8 marzo 2006, n. n. 4914;
Cass., sez. un., 8 agosto 1991, n. 8638). Si è in particolare osservato che
"ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente -, il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto
a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c., giacchè il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante translatio potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle
Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorchè emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la L. n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorchè successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del comma 3 dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", nè in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi dello stesso art. 59, comma 2 ma
11 detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c." (Cass., sez. un.,
9 settembre 2010)”.
Sulla base di tali deduzioni, quindi, stante l'autonomia della domanda cautelare rispetto al giudizio di merito sia davanti al giudice amministrativo sia davanti al giudice ordinario, occorre evidenziare che il giudizio innanzi al T.A.R. è stato proposto il 9.9.2024 e, quindi, quasi a distanza di tre mesi dalla lesione dedotta da parte ricorrente, che nessun provvedimento cautelare di accoglimento è stato emesso dal giudice amministrativo;
che la sentenza declinatoria di giurisdizione è stata depositata ad ottobre 2024, che il giudizio di merito è stato riassunto il
15.1.2025 e che la domanda cautelare è stata poi proposta il 21.1.2025.
Per tali ragioni, deve ritenersi che al momento della presentazione della domanda cautelare in esame il pregiudizio si fosse già ampiamente consolidato nella sfera giuridica soggettiva della ricorrente stante l'irrilevanza, ai fini di una sua sospensione, sia della pendenza del giudizio di merito innanzi al T.A.R. sia il tempo occorrente per il passaggio in giudicato del provvedimento declinatorio di giurisdizione
Risulta assorbita qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris. Per tali ragioni, il reclamo deve essere integralmente rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
In base all'art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/2002 parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto in ragione del rigetto integrale del reclamo.
P.Q.M.
1. rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza resa nel procedimento R.G.
563-1/2025;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti;
12 3. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte della reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Si comunichi.
Aversa, 10/04/2025
il Giudice estensore il Presidente dr. Barbato, Rosario Capolongo dr. Matilde Pezzullo
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