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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 70/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
-dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 25/10/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado in materia di
LAVORO iscritta al N°70 R.G. Lav.- anno 2024 - avente ad oggetto: Nullità somministrazione e premio produzione promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv. R. Romei e G. Pescolla, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE nei confronti di
né rappresentato nè difeso APPELLATO CONTUMACE Controparte_1
1 e di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. L. Ghia, elettivamente domiciliata come in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado.
Con ricorso depositato il 26/8/2022, conveniva in giudizio le Controparte_1 CP_3
e innanzi al Tribunale di Campobasso, per sentir accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, poi, trasformato a tempo indeterminato e delle proroghe dedotti in giudizio e, ove occorra, accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva di termine ai rapporti intercorsi fra le parti;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e Controparte_2
tutt'ora in essere in carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, e/o costituire un
[...] rapporto di lavoro alle dipendenze di con effetto dall'inizio dei rapporti di lavoro Controparte_2
indicati nella parte in fatto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) ordinare a Controparte_2
la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro
[...]
precedentemente occupato;
4) condannare al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_2 ex art. 39, comma 2 della Legge n. 81/2015 di una indennità, pari € 20.456,88 ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966. in ogni caso 5) Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento del premio di produzione relativo all'anno 2020 e
2021; 6) per l'effetto, condannare e , in via tra loro solidale, o Controparte_2 Parte_1
secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.974,64 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia 7) Condannare inoltre le convenute a pagare alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno da ognuna dovute,
i danni da svalutazione monetaria e gli interessi da quando ciascuna di esse spettava sino al pagamento.”.
2 Si costituivano le parti resistenti, le quali chiedevano il rigetto delle avverse domande ritenendole infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse nei rispettivi atti costitutivi.
Con l'impugnata sentenza del 1/12/2023 il giudice adito dichiarava il ricorrente decaduto dalla azione in relazione al primo contratto di somministrazione;
condannava le resistenti in solido a corrispondere al ricorrente il premio di produttività per gli anni 2020 e 2021 nei limiti indicati in premessa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
rigettava, nel resto, la domanda del ricorrente;
rigettava la domanda di manleva avanzata da;
compensava le spese Parte_1
di lite tra tutte le parti.
2. L'appello e le difese della parte appellata.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello la spiegando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l' Ill.ma Corte di Appello di Campobasso ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- revocare e/o annullare per la parte impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso meglio indicata in epigrafe, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- condannare la Soc. in persona del legale rappresentante p.t. a manlevare o tenere CP_2
comunque indenne e/o a rimborsare le somme versate al sig. in esecuzione della Pt_1 CP_1
sentenza impugnata per i titoli di cui al ricorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi.”
Motivava diffusamente in ordine alle proposte censure, come da atto di appello che in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del proposto appello e Controparte_2
spiegando le seguenti conclusioni:
“Voglia, rigettare l'appello di in quanto infondato, e per l'effetto condannare la stessa al Pt_1
pagamento del premio di produzione in favore del lavoratore e comunque confermare la sentenza n. 228/2023 emessa in data 1/09/2023 dal Tribunale di Campobasso in persona del Giudice del
Lavoro Dott.ssa Scarlatelli a definizione del giudizio NRG 1273/2022. Con vittoria di spese.”, anch'essa dopo ampie e diffuse argomentazioni, come da relativo atto di costituzione in appello che parimenti in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
3 Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti costituite, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
3.1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la Controparte_1
rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in giudizio.
3.2. Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
La tesi sostenuta dall'appellante quanto all'interpretazione degli artt. 33 e 35, comma 2, del D.L.gs n.81/2015 si pone, in realtà, in contrasto con essi, atteso che siffatte norme prevedono che: -il somministratore è l'unico obbligato al pagamento delle retribuzioni del lavoratore;
e -l'utilizzatore, in caso di pagamento, può sempre rivalersi sul somministratore.
E' incontestato che il rapporto che lega le due Società al è un rapporto di CP_1
somministrazione che è un rapporto tripartito tra la società di somministrazione (nel caso di specie l' ), l'azienda utilizzatrice ( ) ed il lavoratore somministrato ( ). Pt_1 CP_2 CP_1
La società di somministrazione è il datore di lavoro formale e, pertanto, è direttamente responsabile per tutte le questioni retributive e contributive che riguardano il lavoratore, ivi incluse la retribuzione base del lavoratore e tutte le eventuali componenti aggiuntive della retribuzione, come i premi di risultato, che possono essere previsti dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali. La società utilizzatrice, da parte sua, stipula un contratto di somministrazione con la somministratrice, in base al quale riceve servizi di lavoro temporaneo o a termine pagando, a titolo di corrispettivo,
a quest'ultima una somma che copre i costi del lavoro, compreso il compenso del lavoratore e un margine per il servizio fornito, pagamento, lo stesso, che non va confuso con il pagamento diretto delle retribuzioni.
In altri termini l'azienda utilizzatrice è responsabile di pagare la società di somministrazione per il servizio fornitole e quest'ultima resta obbligata a gestire e versare le retribuzioni e i premi di risultato al lavoratore somministrato sì da garantire che i diritti del lavoratore siano adeguatamente tutelati e che le obbligazioni retributive siano adempiute.
Orbene l'art. 35, co. 2 D.Lgs 81/2015 risponde alla ratio della tutela del lavoratore quale contraente socialmente ed economicamente debole, prevedendo che: “L'utilizzatore è obbligato in solido con
4 il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”, in tal modo introducendo una responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore al fine di tutelare il lavoratore.
Tuttavia, questa responsabilità non deve essere interpretata come un trasferimento dell'obbligo diretto di pagamento delle retribuzioni, che resta a carico del somministratore atteso il chiaro dettato normativo de quo laddove prevede che l'utilizzatore, ove provveda al pagamento, ha diritto di rivalsa verso il somministratore, in quanto unico responsabile di effettuare tale pagamento.
Ciò trova ulteriore conferma nell'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 81/2015, il quale chiarisce ulteriormente che è il somministratore – in quanto datore di lavoro - ad essere direttamente obbligato a corrispondere al lavoratore somministrato il trattamento economico concordato, che comprende tutti gli elementi retributivi previsti dal contratto collettivo applicabile, ovvero non solo la retribuzione base ma anche i premi di risultato ed altre componenti variabili della retribuzione.
Nel caso di specie tale diritto di rivalsa non è stato esercitato da parte di Controparte_2
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese del grado, in relazione al rapporto processuale tra appellante ed appellata Controparte_2
seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
[...]
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese del grado in relazione al rapporto processuale tra appellante ed appellato contumace.
5. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 1/12/2023 e con ricorso qui depositato il 30/5/2024 da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
5 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_1
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del Controparte_2 presente grado che si liquidano in complessivi €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
-dichiara irripetibili le spese del presente grado in relazione al rapporto processuale tra appellante ed appellato contumace;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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