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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. FRANCESCA PASTORE Presidente
DOTT. MARIA AZZURRA GUERRA Componente
DOTT. GRAZIA MARIA LOPOPOLO Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
1286/2025 depositato in data da:
AR IA (C.F./P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
IA IS (C.F. ) e presso lo stesso domiciliata nel suo C.F._2 studio professionale in VIA Andria, 52 Barletta ricorrente
CONTRO
, (CF: rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gastaldi del CP_1 P.IVA_1
Foro di Pavia elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Zinfollino in
Andria, Via Venezia Giulia n. 71
convenuta n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 convenuta contumace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto del 23.4.2025 NO UC proponeva reclamo al Collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 13/3/2025 dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Anna
Binetti, a definizione della procedura esecutiva n. RGE 230/2024.
In particolare, la reclamante lamentava il mancato riconoscimento delle spese di lite e del risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. nel provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n.
230/2024 RGE chiedendone l'integrazione. Infatti, così concludeva: “Che codesto Collegio, voglia Integrare l'ordinanza impugnata emessa in data 13/03/2025 con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n. 230/2024 RGE pronunciandosi espressamente sul riconoscimento, a favore dell'opponente in prima fase ed odierna reclamante, delle spese processuali e degli onorari di causa, quantificabili ex mensa e conformi alle tariffe forensi vigenti ex DM 55/2014 ss.mm.ii., liquidandoli in danno della parte soccombente. 2.
Condannare la soccombente , al risarcimento dei danni derivanti dalla lite CP_1 temeraria, conformemente a quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., in ragione del comportamento processuale temerario che ha determinato l'aggravamento degli oneri e dei costi sostenuti dall'opponente ed odierna reclamante.
3. Condannare la parte soccombente, altresì, al pagamento delle spese processuali relative al presente reclamo, nonché di ogni altro onere accessorio che il Collegio ritenesse opportuno.”
Designato il relatore, assegnato il termine per l'eventuale deposito di memorie, si costituiva la creditrice reclamata contestando quanto ex adverso affermato, eccependo preliminarmente l'irritualità della procedura di reclamo, in quanto la causa dell'estinzione della procedura esecutiva - l'omesso deposito dell'avviso 543 c.p.c. e delle relative notifiche - ha natura
“atipica” e quindi non è ricompresa nelle ipotesi previste dall'art. 630 c.p.c. Conseguentemente,
a suo avviso, il rimedio esperibile era unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. In secondo luogo, rilevava che, contrariamente a quanto dedotto da parte avversa, il GE aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore e solo successivamente, dopo aver disposto la prosecuzione della procedura esecutiva, ne dichiarava l'estinzione ritenendola inefficace a causa dell'omessa notifica, e del versamento in atti, dell'avviso di iscrizione a ruolo e delle attestazioni di avvenuta notifica al debitore ed ai terzi pignorati.
La reclamante depositava, irritualmente, memorie di replica sostanzialmente ribadendo quanto già affermato nel ricorso in atti.
Verificata la regolarità delle notifiche del decreto ed acquisito in visione il fascicolo telematico del procedimento esecutivo n. RGE 230/2024, il ricorso viene discusso in Camera di Consiglio
e deciso con sentenza.
***
Il reclamo non può trovare accoglimento per i motivi di seguito descritti.
In primo luogo, si rileva che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l'ipotesi di estinzione per inefficacia ex art. 543 c.p.c. sia regolata - quanto ai rimedi esperibili avverso la decisione del
GE ed al pari di quelle previste agli artt. 518, 557 ecc. - dall'art. 630 c.p.c. e ciò anche con specifico riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Infatti, l'art. 543 V co c.p.c. prevede espressamente che la mancata osservanza degli adempimenti previsti, comporti l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione (tipica) del processo esecutivo.
2 2 Va precisato che la sig.ra NO ha inteso proporre reclamo avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione in data 13/3/2025 - avente ad oggetto la definizione del processo esecutivo - con specifico riguardo alla regolamentazione delle spese di lite e alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Detto ciò, giova riepilogare brevemente le vicende della procedura esecutiva sottesa all'odierno reclamo.
Dall'esame del fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 230/2024 emerge che:
- l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore in data 5-11/1/2024
-la data indicata per la comparizione delle parti nell'atto di pignoramento depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 230/2024 e in quello del reclamo è il
18/9/2024 (come risulta dall'atto depositato nel fascicolo telematico attestato conforme all'originale dal creditore procedente e non oggetto di querela di falso).
- il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione (in data 2/3/2024) eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, 2) la carenza di un valido titolo esecutivo 3)
l'illegittimità del pignoramento per non aver osservato le disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c.
- nel sub procedimento di opposizione così instaurato, si costituiva la società creditrice opposta
(il 24/4/2024) contestando le avverse doglianze e documentando la propria legittimazione ad agire;
- con note di replica (del 30/4/2024) la sig.ra NO preso atto della costituzione nel sub procedimento della creditrice, eccepiva l'inefficacia dell'intera procedura esecutiva in quanto la medesima società creditrice, non aveva provveduto alla notifica ed all'allegazione in atti, dell'avviso di iscrizione a ruolo come previsto dall'art. 543 V co c.p.c.
- all'udienza del 19/9/2024 il Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Binetti, sul ruolo della quale nelle more era passata la procedura esecutiva, rinviava la procedura ad altra data al fine di consentire al debitore, ove avesse verificato l'esistenza nel contratto di finanziamento di clausole abusive, l'eventuale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Cass.
SS.UU. 9479/2023).
- in data 15/10/2024, la debitrice, odierna reclamante, depositava istanza di revoca dell'ordinanza del 19/9/2024 sul presupposto che la procedura doveva essere dichiarata inefficace come già precisato nelle note di replica.
- a seguito dell'istanza il GE revocava l'ordinanza del 19/9/2024 e anticipava la trattazione della procedura esecutiva, unitamente al sub procedimento di opposizione, all'udienza del 6/3/2025.
- In data 12/3/2025, il Giudice dell'Esecuzione, sciolta la riserva assunta all'udienza del
6/3/2025, decidendo sul sub procedimento di opposizione, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo, ad un primo esame, infondati i motivi di opposizione e compensando le spese di lite.
3 3 - In data 13/3/2025, il medesimo GE, ferma la decisione sul sub procedimento di opposizione, ovvero il rigetto dell'istanza di sospensione, verificato l'omesso deposito da parte della società creditrice delle attestazioni di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei termini di legge
“Dispone(va) l'inefficacia del pignoramento, stante l'omesso deposito in atti dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e, per l'effetto, dichiara(va) l'estinzione della presente procedura esecutiva, con liberazione delle somme eventualmente vincolate.
Così ricostruita negli esatti termini la vicenda processuale sottesa al reclamo e quanto alle doglianze della reclamante si osserva quanto segue.
Il giudice dell'esecuzione, a definizione dell'intero procedimento sottoposto al suo vaglio, ha emesso due provvedimenti: in data 12/3/2025 l'ordinanza con cui ha deciso, rigettandola,
l'istanza di sospensione dell'esecuzione, e, in data 13/3/2025, l'ordinanza di estinzione della procedura a causa dell'inefficacia del pignoramento.
La sig.ra NO, come anzidetto, ha inteso reclamare il provvedimento emesso dal G.E. in data
13/3/2025 in quanto privo di statuizione sulle spese di lite, facendo così supporre di aver proposto opposizione al fine far dichiarare l'inefficacia del pignoramento.
Così non è: la reclamante ha evidenziato il vizio della procedura solo in data 30/4/2025 con le note di replica alla costituzione del creditore, e non con un'apposita opposizione;
il suo rilevo, pertanto, deve essere considerato come una mera sollecitazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione.
Occorre, infatti, dire che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, a prescindere da una opposizione del debitore, e/o su sollecitazione di questi, l'esistenza dei presupposti per procedere all'assegnazione delle somme pignorate (l'esistenza di un titolo esecutivo e di tutti gli atti propedeutici all'esecuzione, il corretto adempimento agli oneri di legge imposti dal legislatore).
Nel caso in cui il GE, anche se già investito di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per altri motivi, rilevi d'ufficio o su sollecitazione del debitore, la mancata osservanza delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alle attestazioni di conformità degli atti o, come nel caso in esame, dell'omessa notifica e/o deposito nei termini di legge dell'avviso di iscrizione a ruolo, deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento ed estinguere la procedura con la liberazione dei beni pignorati senza, tuttavia, disporre nulla sulle spese di lite. Si aggiunga, inoltre, che nel procedimento esecutivo, non è previsto il riconoscimento delle spese di lite al debitore neppure nei casi in cui il GE rigetti l'istanza di assegnazione rilevando un vizio della procedura.
Orbene, nel caso di cui si discute, dall'esame della documentazione in atti e del fascicolo dell'esecuzione, emerge chiaramente la correttezza del provvedimento definitorio reclamato.
4 4 Quanto all'ulteriore richiesta di applicazione della disciplina ex art. 96 c.p.c., si osserva che la stessa non poteva essere presa in considerazione dal giudice dell'esecuzione, né nel procedimento esecutivo né nella fase sommaria dell'opposizione, poiché la verifica dei presupposti dell'applicazione della norma compete unicamente al giudice di merito.
In conclusione, il reclamo va respinto e la reclamante va condannata alla refusione delle spese di lite di questa fase e vengono regolate ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e trattazione (quest'ultima al 50% vista l'esiguità della stessa) come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. R.G. 1286/2025 così provvede:
Rigetta il reclamo proposto
Condanna la sig.ra NO UC al pagamento ad in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.132,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IV e cpa come per legge.
Trani lì 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
GR IA PO dott.ssa Francesca Pastore
5 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. FRANCESCA PASTORE Presidente
DOTT. MARIA AZZURRA GUERRA Componente
DOTT. GRAZIA MARIA LOPOPOLO Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
1286/2025 depositato in data da:
AR IA (C.F./P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
IA IS (C.F. ) e presso lo stesso domiciliata nel suo C.F._2 studio professionale in VIA Andria, 52 Barletta ricorrente
CONTRO
, (CF: rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gastaldi del CP_1 P.IVA_1
Foro di Pavia elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Zinfollino in
Andria, Via Venezia Giulia n. 71
convenuta n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 convenuta contumace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto del 23.4.2025 NO UC proponeva reclamo al Collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 13/3/2025 dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Anna
Binetti, a definizione della procedura esecutiva n. RGE 230/2024.
In particolare, la reclamante lamentava il mancato riconoscimento delle spese di lite e del risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. nel provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n.
230/2024 RGE chiedendone l'integrazione. Infatti, così concludeva: “Che codesto Collegio, voglia Integrare l'ordinanza impugnata emessa in data 13/03/2025 con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n. 230/2024 RGE pronunciandosi espressamente sul riconoscimento, a favore dell'opponente in prima fase ed odierna reclamante, delle spese processuali e degli onorari di causa, quantificabili ex mensa e conformi alle tariffe forensi vigenti ex DM 55/2014 ss.mm.ii., liquidandoli in danno della parte soccombente. 2.
Condannare la soccombente , al risarcimento dei danni derivanti dalla lite CP_1 temeraria, conformemente a quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., in ragione del comportamento processuale temerario che ha determinato l'aggravamento degli oneri e dei costi sostenuti dall'opponente ed odierna reclamante.
3. Condannare la parte soccombente, altresì, al pagamento delle spese processuali relative al presente reclamo, nonché di ogni altro onere accessorio che il Collegio ritenesse opportuno.”
Designato il relatore, assegnato il termine per l'eventuale deposito di memorie, si costituiva la creditrice reclamata contestando quanto ex adverso affermato, eccependo preliminarmente l'irritualità della procedura di reclamo, in quanto la causa dell'estinzione della procedura esecutiva - l'omesso deposito dell'avviso 543 c.p.c. e delle relative notifiche - ha natura
“atipica” e quindi non è ricompresa nelle ipotesi previste dall'art. 630 c.p.c. Conseguentemente,
a suo avviso, il rimedio esperibile era unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. In secondo luogo, rilevava che, contrariamente a quanto dedotto da parte avversa, il GE aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore e solo successivamente, dopo aver disposto la prosecuzione della procedura esecutiva, ne dichiarava l'estinzione ritenendola inefficace a causa dell'omessa notifica, e del versamento in atti, dell'avviso di iscrizione a ruolo e delle attestazioni di avvenuta notifica al debitore ed ai terzi pignorati.
La reclamante depositava, irritualmente, memorie di replica sostanzialmente ribadendo quanto già affermato nel ricorso in atti.
Verificata la regolarità delle notifiche del decreto ed acquisito in visione il fascicolo telematico del procedimento esecutivo n. RGE 230/2024, il ricorso viene discusso in Camera di Consiglio
e deciso con sentenza.
***
Il reclamo non può trovare accoglimento per i motivi di seguito descritti.
In primo luogo, si rileva che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l'ipotesi di estinzione per inefficacia ex art. 543 c.p.c. sia regolata - quanto ai rimedi esperibili avverso la decisione del
GE ed al pari di quelle previste agli artt. 518, 557 ecc. - dall'art. 630 c.p.c. e ciò anche con specifico riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Infatti, l'art. 543 V co c.p.c. prevede espressamente che la mancata osservanza degli adempimenti previsti, comporti l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione (tipica) del processo esecutivo.
2 2 Va precisato che la sig.ra NO ha inteso proporre reclamo avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione in data 13/3/2025 - avente ad oggetto la definizione del processo esecutivo - con specifico riguardo alla regolamentazione delle spese di lite e alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Detto ciò, giova riepilogare brevemente le vicende della procedura esecutiva sottesa all'odierno reclamo.
Dall'esame del fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 230/2024 emerge che:
- l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore in data 5-11/1/2024
-la data indicata per la comparizione delle parti nell'atto di pignoramento depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 230/2024 e in quello del reclamo è il
18/9/2024 (come risulta dall'atto depositato nel fascicolo telematico attestato conforme all'originale dal creditore procedente e non oggetto di querela di falso).
- il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione (in data 2/3/2024) eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, 2) la carenza di un valido titolo esecutivo 3)
l'illegittimità del pignoramento per non aver osservato le disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c.
- nel sub procedimento di opposizione così instaurato, si costituiva la società creditrice opposta
(il 24/4/2024) contestando le avverse doglianze e documentando la propria legittimazione ad agire;
- con note di replica (del 30/4/2024) la sig.ra NO preso atto della costituzione nel sub procedimento della creditrice, eccepiva l'inefficacia dell'intera procedura esecutiva in quanto la medesima società creditrice, non aveva provveduto alla notifica ed all'allegazione in atti, dell'avviso di iscrizione a ruolo come previsto dall'art. 543 V co c.p.c.
- all'udienza del 19/9/2024 il Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Binetti, sul ruolo della quale nelle more era passata la procedura esecutiva, rinviava la procedura ad altra data al fine di consentire al debitore, ove avesse verificato l'esistenza nel contratto di finanziamento di clausole abusive, l'eventuale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Cass.
SS.UU. 9479/2023).
- in data 15/10/2024, la debitrice, odierna reclamante, depositava istanza di revoca dell'ordinanza del 19/9/2024 sul presupposto che la procedura doveva essere dichiarata inefficace come già precisato nelle note di replica.
- a seguito dell'istanza il GE revocava l'ordinanza del 19/9/2024 e anticipava la trattazione della procedura esecutiva, unitamente al sub procedimento di opposizione, all'udienza del 6/3/2025.
- In data 12/3/2025, il Giudice dell'Esecuzione, sciolta la riserva assunta all'udienza del
6/3/2025, decidendo sul sub procedimento di opposizione, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo, ad un primo esame, infondati i motivi di opposizione e compensando le spese di lite.
3 3 - In data 13/3/2025, il medesimo GE, ferma la decisione sul sub procedimento di opposizione, ovvero il rigetto dell'istanza di sospensione, verificato l'omesso deposito da parte della società creditrice delle attestazioni di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei termini di legge
“Dispone(va) l'inefficacia del pignoramento, stante l'omesso deposito in atti dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e, per l'effetto, dichiara(va) l'estinzione della presente procedura esecutiva, con liberazione delle somme eventualmente vincolate.
Così ricostruita negli esatti termini la vicenda processuale sottesa al reclamo e quanto alle doglianze della reclamante si osserva quanto segue.
Il giudice dell'esecuzione, a definizione dell'intero procedimento sottoposto al suo vaglio, ha emesso due provvedimenti: in data 12/3/2025 l'ordinanza con cui ha deciso, rigettandola,
l'istanza di sospensione dell'esecuzione, e, in data 13/3/2025, l'ordinanza di estinzione della procedura a causa dell'inefficacia del pignoramento.
La sig.ra NO, come anzidetto, ha inteso reclamare il provvedimento emesso dal G.E. in data
13/3/2025 in quanto privo di statuizione sulle spese di lite, facendo così supporre di aver proposto opposizione al fine far dichiarare l'inefficacia del pignoramento.
Così non è: la reclamante ha evidenziato il vizio della procedura solo in data 30/4/2025 con le note di replica alla costituzione del creditore, e non con un'apposita opposizione;
il suo rilevo, pertanto, deve essere considerato come una mera sollecitazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione.
Occorre, infatti, dire che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, a prescindere da una opposizione del debitore, e/o su sollecitazione di questi, l'esistenza dei presupposti per procedere all'assegnazione delle somme pignorate (l'esistenza di un titolo esecutivo e di tutti gli atti propedeutici all'esecuzione, il corretto adempimento agli oneri di legge imposti dal legislatore).
Nel caso in cui il GE, anche se già investito di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per altri motivi, rilevi d'ufficio o su sollecitazione del debitore, la mancata osservanza delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alle attestazioni di conformità degli atti o, come nel caso in esame, dell'omessa notifica e/o deposito nei termini di legge dell'avviso di iscrizione a ruolo, deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento ed estinguere la procedura con la liberazione dei beni pignorati senza, tuttavia, disporre nulla sulle spese di lite. Si aggiunga, inoltre, che nel procedimento esecutivo, non è previsto il riconoscimento delle spese di lite al debitore neppure nei casi in cui il GE rigetti l'istanza di assegnazione rilevando un vizio della procedura.
Orbene, nel caso di cui si discute, dall'esame della documentazione in atti e del fascicolo dell'esecuzione, emerge chiaramente la correttezza del provvedimento definitorio reclamato.
4 4 Quanto all'ulteriore richiesta di applicazione della disciplina ex art. 96 c.p.c., si osserva che la stessa non poteva essere presa in considerazione dal giudice dell'esecuzione, né nel procedimento esecutivo né nella fase sommaria dell'opposizione, poiché la verifica dei presupposti dell'applicazione della norma compete unicamente al giudice di merito.
In conclusione, il reclamo va respinto e la reclamante va condannata alla refusione delle spese di lite di questa fase e vengono regolate ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e trattazione (quest'ultima al 50% vista l'esiguità della stessa) come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. R.G. 1286/2025 così provvede:
Rigetta il reclamo proposto
Condanna la sig.ra NO UC al pagamento ad in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.132,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IV e cpa come per legge.
Trani lì 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
GR IA PO dott.ssa Francesca Pastore
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