Articolo 9 della Legge 9 luglio 1954, n. 431
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 luglio 1954
Art. 9.
Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' sostituito dal seguente:
"Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni".
Entrata in vigore il 30 luglio 1954