Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 25/10/2019 al numero 10283/2019 R.G., avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Cairone;
Parte_1
- ATTORE -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Negri;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo che il giorno 22/12/2013, durante la partita Controparte_1 del campionato dilettanti girone H, a seguito di uno Controparte_2 scontro to rovinosamente a terra;
che, a causa della caduta, si sarebbe sottoposto ad accertamenti medici a seguito dei quali veniva diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che lo costringeva al riposo assoluto;
che, in data 14/01/2014 avrebbe denunciato il sinistro ed inviata contestuale costituzione in mora alla convenuta;
che, in data 24/01/2014, la convenuta avrebbe aperto la procedura relativa al sinistro e che in data 30/07/2014 avrebbe incaricato l'Ufficio Liquidazione sinistri sito in Salerno alla via San Leonardo, 51, di procedere alla trattazione della pratica cui veniva attribuito il numero 201400350073P del 22/12/2013; che, detto ufficio, gli avrebbe comunicato il rifiuto di procedere alla liquidazione del danno in quanto avrebbe rilevato, per il caso di specie, l'inoperatività della polizza assicurativa contro gli infortuni
1
che, in data 14/07/2015, avrebbe inviato una formale richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 al fine di meglio comprendere le pretestuose ragioni a fondamento del rifiuto da parte della di procedere al risarcimento danni a favore di parte attrice, il Controparte_1 tale richiesta sarebbe stata reiterata in data 03/09/2015, ma ad Parte_1 essa n una risposta;
che sarebbe stata rivolta formale istanza di mediazione al fine di risolvere in via stragiudiziale la controversia, ma che, tuttavia, all'incontro fissato in data 16/11/2015 dall'organismo di mediazione “Concilia Consumatori” la regolarmente informata, non si sarebbe presentata;
che, in data Controparte_1 to avviato con ricorso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato con R.G. N. 76304/2017; che tale procedimento si sarebbe concluso con la consulenza tecnica del dott. a cui non sarebbe tuttavia seguita Persona_1 proposta/offerta di risarcimento in suo favore.
In particolare, l'attore rappresentava di aver stipulato contratto di assicurazione contro gli infortuni con la e che tale polizza lo avrebbe coperto per Controparte_1
l'infortunio occors ratto avrebbe previsto l'operatività della garanzia contro infortuni in caso di incidente accaduto nel corso di competizioni sportive praticate a livello non professionale, così come disposto dagli artt. 21 e 44 delle condizioni generali di contratto integranti il contratto di assicurazione da lui stipulato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a) preliminarmente autorizzare l'acquisizione al presente procedimento dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. recante come numero di R.G. il 6304/2017 ed in particolare della perizia redatta dal dott. Per_1
in qualità di CTU, nominato nel procedimento;
[...]
b) accertare e dichiarare, nella causazione dei fatti descritti in narrativa, l'operatività della garanzia assicurativa del contratto regolarmente stipulato di cui all'art. 21 lettera F e all'art. 44 e per effetto condannare la convenuta in persona dell'amministratore pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Roma alla Via Cesare Pavese n. 385 00144 Roma al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal sig. scaturente dal contratto sottoscritto;
Parte_1
c) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Roma alla 0144 Roma e per effetto condannare la stessa convenuta al pagamento dei danni provocati in seguito alla violazione dell'obbligo della correttezza e buona fede;
d) condannare la convenuta in persona dell'amministratore pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Roma alla V 0144 Roma, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva pari ad euro € 51.725,34 risultante così come di seguito si riporta: danno in 30 giorni per I.T.T. (euro 2280,00); 15 punti percentuali di invalidità per postumi permanenti (euro 62.500,00) spese mediche documentate (euro 2.462,95); oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo. Tale somma a titolo di risarcimento danni patiti da parte attrice a seguito dell'occorso, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito di una c.t.u. che sin d'ora si richiede;
con decurtazione del 30% così come prevede l'art. 44 delle condizioni generali del contratto per un totale di € 51.725,34.
2 e) Con vittoria di spese e compensi professionali secondo la vigente normativa.”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la CP_1 quale deduceva che l'attore aveva stipulato in data 03/10/2013 (appena d a del verificarsi dei fatti di causa) con ella la Polizza “PluriAttiva Infortuni” n. 102241462 (con scadenza al 03/10/2014) dichiarando – anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile – di non essere “lavoratore dipendente” e di essere
“Benestante senza particolari occupazioni”; che, in tal modo, l'attore avrebbe reso delle dichiarazioni non veritiere in ordine alla professione esercitata, posto che egli, in realtà, svolgeva l'attività di calciatore per la società FR LC;
che, a norma delle condizioni di assicurazione, tale attività sarebbe rientrata fra quelle non assicurabili, come previsto dalle condizioni generali di contratto;
che, in ragione di ciò, sarebbe stato legittimo il suo rifiuto del pagamento dell'indennità risarcitoria.
Rilevava, inoltre, come l'attore sarebbe rientrato nella categoria dei calciatori professionisti, attesa la sua militanza dal 2001 al 2017 nei campionati di serie C e serie D (considerato campionato semi-professionistico).
Sosteneva, pertanto, di aver legittimamente negato ogni indennizzo al sig. Pt_1
In ordine al quantum contestava il contenuto della consulenza resa in sede di A.T.P. dal dr. in quanto nella sua relazione il Consulente avrebbe ricompreso Persona_1 dell certamente non coperte dalla polizza assicurativa sottoscritta dall'attore.
Evidenziava come, al momento della sottoscrizione della polizza, il sig. avesse Pt_1 scelto di rendere operativa la condizione facoltativa “A Tabella INAI se alla quale le tabelle per l'accertamento delle percentuali di invalidità permanente risultavano essere quelle di cui all'allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124).
Rappresentava che, in ogni caso, il Sig. sarebbe stato sottoposto a visita Pt_1 medico/legale da parte del Fiduciario della Dr. Controparte_1 [...]
che - esaminata la documentazione medica esibita - aveva concluso per Per_2 ità permanente in termini di danno biologico pari all'8% secondo valutazione Tabella INAIL.
Concludeva, pertanto, chiedendo di:
“1) dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza Controparte_3
“PluriAttiva Infortuni” n. 102241462 nonché l'irrisarcibilità totale de e inammissibilità della domanda proposta dal Sig. per quanto esposto sub lettere A) e B), Parte_1 mandando, così assolta la concludente Società da ogni obbligo di indennitario e/o risarcitorio.
2) In via subordinata, salvo gravame: - nella denegata ipotesi di rigetto del precedente capo di conclusioni e di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Sig. - riconoscere e Parte_1 dichiarare in favore della concludente l massimale, la Controparte_1 liquidazione dell'indennità dovuta e dell esse, le franchigie previste nella polizza n 102241462 nonché tutte le condizioni di polizza ed ogni clausola Controparte_3 più favorevole alla Società Assicuratrice.
3 3) In via estremamente subordinata, salvo gravame: - dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda proposta dal Sig. tendente ad ottenere risarcimenti e/o indennizzi per pretese Parte_1 violazioni degli obblighi di buona fede da parte della , Controparte_1 mandando conseguentemente assolta la concludente Società da ogni obbligo indennitario e/o risarcitorio per la suindicata causale.
4) Dichiarare, in ogni caso, inammissibile ovvero rigettare ogni altra domanda avanzata dal Sig. Pt_1 per ulteriori risarcimenti perché pretestuosa, infondata in fatto ed in diritto ed assoluta
[...] sfornita di prova.
5) Condannare l'attore, Sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con Parte_1 maggiorazione per spese generali, CAP ed IVA”.
Con ordinanza del 04/03/2024, il Giudice rinviava la causa per bonario componimento, poi non concretizzatosi.
Con ordinanza del 28/10/2024, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accoglimento domanda di indennizzo.
La domanda proposta da parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
Riassumendo brevemente i termini della controversia che ci occupa, è bene evidenziare come il sig. abbia rappresentato che in data 22/12/2013, durante una partita di Pt_1 calcio di ser la squadra del FR, di cui era calciatore, e quella del Matera, a seguito di uno scontro di gioco, sia caduto rovinosamente a terra, riportando un grave trauma distorsivo al ginocchio sinistro che lo costringeva al riposo assoluto.
Tale circostanza risulta pacifica, in quanto non contestata da parte convenuta, la quale piuttosto evidenzia come l'attore in sede di stipula della polizza contro gli Pt_1 infortuni, avrebbe omesso di evide n qualità di giocatore di calcio di serie D, di essere un calciatore professionista.
La facendo seguito a tale rilievo, eccepiva, pertanto, come la polizza stipulata CP_1 dal avrebbe operato nel caso di specie, escludendo essa espressamente fra le attività assicurabili quella di calciatore professionista.
Ciò posto, preliminarmente, preme evidenziare che agli atti risulta che l'attore abbia effettivamente stipulato con la convenuta una polizza assicurativa contro gli CP_1 infortuni, rubricata “PluriAttiva Infortuni” a a decorrere dal 03/10/2013 fino al 03/10/2014 (cfr. allegato n. 15 di parte attrice).
Pertanto, alla data del sinistro, l'attore risultava effettivamente coperto dalla detta polizza.
È necessario verificare, allora, se effettivamente, come sostenuto dalla convenuta, il sig. fosse da considerarsi, al momento del sinistro occorso, un calciatore Pt_1 onista e se la polizza da lui stipulata escludesse quale attività assicurabile quella di calciatore professionista e/o anche quella di calciatore in generale.
4 Orbene, dagli atti di causa risulta che effettivamente il fosse, al momento Pt_1 dell'infortunio, un giocatore in forza al FR che, ione calcistica 2013- 2014, militava nel campionato di serie D, girone H, della Federazione Italiana OC LC (cfr. documento prodotto da parte convenuta, riportante cronologicamente la carriera calcistica del . Pt_1
Come noto, anche sulla base di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, il campionato di serie D, rientra fra quelli organizzati dalla “Lega Nazionale Dilettanti” ed è qualificato alla stregua non di divisione professionistica, bensì semiprofessionistica. Ne consegue che i giocatori di calcio – fra i quali rientra anche il sig. – che prestano Pt_1 attività sportiva in tale campionato non possano essere considerat formalmente, dei calciatori professionisti.
Posto ciò, esaminando le condizioni generali di contratto allegate sia da parte attrice che da parte convenuta, applicabili alla polizza sottoscritta dall'odierno attore, l'art. 11 di tale documento prescrive che:
“Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti durante:
[…]
f) competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, salvo quanto disposto dal successivo art. 44;
L'art. 44 richiamato dal predetto articolo, sancisce che:
“A parziale deroga dell'art. 21 lett. f) si conviene che l'assicurazione è estesa, eccezion fatta per la garanzia di Inabilità Temporanea, a:
- competizioni e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale.
In questi casi l'indennizzo per invalidità permanente dovuto a termini di polizza è ridotto del 30%, e il rimborso spese di cura dovuto a termini di polizza è effettuato previa detrazione di uno scoperto del 30%”.
Dalla lettura in combinato disposto dei due richiamati articoli, si deduce, dunque, che pur esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti durante competizioni calcistiche svoltesi sotto l'egida delle competenti federazioni sportive di riferimento, l'assicurazione in esame sia estesa, eccezion fatta per la garanzia di inabilità temporanea, anche a competizioni calcistiche svoltesi sotto l'egida delle competenti Federazioni Sportive, a condizione che l'attività sia dall'assicurato praticata a livello non professionale.
Orbene, nel caso di specie, l'attore, come già rilevato, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, non praticava, al momento dell'occorso infortunio, attività calcistica a livello professionale e, pertanto, doveva ritenersi correttamente coperto da assicurazione contro gli infortuni, in forza della polizza assicurativa stipulata con la in data 03/10/2013. CP_1
5 Irrilevante risulta essere, a tal riguardo, il rilievo mosso da parte convenuta secondo cui l'attore avrebbe omesso di indicare di svolgere la professione di calciatore, posto che, per un verso, l'attore effettivamente non svolgeva l'attività di calciatore professionista e che, per un altro, la polizza assicurativa risultava in ogni caso applicabile ai giocatori di calcio non professionisti, in base al disposto dell'art. 44 delle condizioni generali di contratto, e, dunque, anche al sig. Pt_1
Pertanto, si deve ritenere che la polizza assicurativa sia pienamente applicabile al sig.
Pt_1
In ordine al danno indennizzabile, invece, l'art. 44 prescrive anzitutto che la garanzia assicurativa non opera per l'inabilità temporanea conseguente all'infortunio, ma solo per l'invalidità permanente cui l'assicurato è soggetto e, in secondo luogo, che l'ammontare di tale invalidità permanente deve essere ridotto del 30%.
Orbene, venendo alla valutazione del concreto infortunio subito dall'attore in Pt_1 data 22/12/2013 e della riconducibilità causale del suo attuale stato di salute a te sportivo occorso nella medesima data, è necessario far riferimento alla valutazione medico-legale effettuata dal dott. in sede di procedimento per A.T.P., nel giudizio Per_1 avente R. G. N. 76304/2017.
Ciò risulta necessario dal momento che la consulenza tecnica posta in essere da un consulente tecnico nominato dal Giudice appare essere, fra le consulenze mediche agli atti, quella maggiormente imparziale, perché indipendente da interessi di parte;
interessi che tanto la consulenza tecnica di parte, allegata dall'attore, quanto la valutazione medico legale effettuata dal medico dell'assicuratore, allegata da parte convenuta, inevitabilmente tutelano.
È appena il caso di precisare come la consulenza tecnica espletata in sede di procedimento di A.T.P., i cui atti sono stati da parte attrice documentalmente allegati, al suo atto di citazione, è pienamente utilizzabile nel presente giudizio, quale “prova atipica”.
Sul punto, è necessario evidenziare che si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016, Cass. n. 17392/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto
6 che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o, comunque, ad argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Venendo all'elencazione delle prove atipiche, va segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le categorie. Infatti, alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata;
altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nel processo civile, invece, l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 9242/2016, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 26676/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 900/2014) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015).
Ciò posto, è bene evidenziare come, in sede di A.T.P., il dott. Giuseppe Lisanti, evidenziava, a risposta dei quesiti formulati dal Giudice, che il sig. aveva Pt_1 riportato, a seguito del sinistro occorso in data 22/12/2013, “un grave trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale del legamento collaterale laterale e del punto d'angolo posteriore-interno (PAPE) con residua instabilità frontale e rotatoria”. Tale grave trauma, in base alle valutazioni operate dal dott. sulla base Per_1
7 anche dei documenti prodotti dal sig. sono univocamente riferibili all'incidente Pt_1 accaduto in data 22/12/2013: risultan rispettati il criterio cronologico, “in quanto l'evoluzione peggiorativa delle condizioni cliniche si è verificata immediatamente dopo il sinistro del 22- 12-13”; il criterio topografico, posto che “vi è corrispondenza tra le regioni anatomiche interessate dall'azione lesiva e le sedi delle lesioni documentate”; il criterio dell'esclusione, “poiché il Pt_1 non presentava altra patologia a livello del ginocchio sinistro in grado di avere un ruolo nel deter della lesione”; il criterio di idoneità qualitativa ed efficienza quantitativa, dal momento che
“vi è adeguatezza qualitativa dell'azione lesiva a determinare il danno documentato ed efficienza quantitativa”; il criterio della continuità fenomenica nella misura in cui “vi è successione tra i sintomi seguiti all'azione lesiva e quelli proprio delle lesioni in esame”.
In conclusione, il dott. riteneva che i postumi derivanti dall'infortunio al Per_1 ginocchio subito dal erano “da valutare con una percentuale di invalidità, intesa come Pt_1 danno biologico permanente, pari al 10% con tabella ANIA e al 12% con tabella INAIL”.
In ordine a tale ultimo profilo, deve precisarsi che la polizza sottoscritta dal fra Pt_1 le “Condizioni facoltative operanti”, recava la dicitura “A – Tabella INAI ciò intendendosi la volontà di far operare la tabella INAIL, in vece, della tabella per l'accertamento di invalidità permanente prevista dall'art. 27 delle condizioni generali di contratto.
Pertanto, i punti percentuali di invalidità permanente a cui è necessario far riferimento sono quelli calcolati attraverso l'utilizzo della tabella INAIL da parte del dott. il Per_1 quale evidenziava come la percentuale di invalidità permanente dell'a in conseguenza dell'infortunio subito, fosse pari a 12 punti percentuali.
Orbene, in considerazione dell'età dell'attore alla data dell'infortunio (31 anni) e dei punti percentuali di invalidità riconosciutigli in base alla consulenza tecnica svoltasi in sede di A.T.P. (12 punti), il danno non patrimoniale risarcibile, in applicazione delle Tabelle di Milano elaborate nell'anno 2024, è pari ad euro 37.234,00.
Tale somma, tuttavia, in ragione del disposto dell'art. 44 delle condizioni generali di contratto, in base al quale “l'indennizzo per invalidità permanente dovuto a termini di polizza è ridotto del 30%”, deve essere, per l'appunto, ridotto del 30% con la conseguenza che l'indennizzo effettivamente spettante all'attore è pari ad euro 26.063,80 (37.234,00 euro a cui va sottratta la somma di euro 11.170,20 pari al 30% di 37.234,00).
In ordine, invece, all'inabilità temporanea, è bene precisare che è sempre l'art. 44 ad escludere la possibilità di indennizzare l'invalidità temporanea. Pertanto, nulla spetta all'attore a tale titolo.
Essendo espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n.1712/95) e, pertanto, dovranno essere corrisposti all'attore gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo su liquidato e devalutato alla data del sinistro (22/12/2013) e rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La liquidazione giudiziale trasforma l'originario debito di valore in uno di valuta, così che sulla somma complessiva come sopra calcolata (comprensiva degli interessi maturati sino
8 ad oggi) decorrono ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo gli interessi al saggio legale.
2. Rigetto domanda risarcimento danni da lesione buona fede.
La domanda di risarcimento danni da lesione della buona fede contrattuale, spiegata dall'attore, va, invece, rigettata.
Tale domanda è, invero, più correttamente da inquadrarsi quale domanda di risarcimento danni da c.d. mala gestio dell'assicuratore.
Orbene, in tema di responsabilità dell'assicuratore, seppur con riferimento specifico all'assicuratore della r.c.a., la Corte di cassazione ha statuito che “L'inadempimento dell'assicuratore della r.c.a. alle proprie obbligazioni si riconduce a due differenti forme di responsabilità: la prima è quella da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, o c.d. “mala gestio” impropria, fondata sulla sua costituzione in mora ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento, per la quale risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni;
la seconda è quella per c.d. “mala gestio” propria, nei confronti dell'assicurato, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che espone l'assicurazione anche oltre il massimale, purché l'assicurato-danneggiante proponga specifica domanda” (Cass., sez. III, n. 3014 del 17/02/2016).
Invocando la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva dell'assicuratore, si deve ritenere che parte attrice abbia inteso ascrivere alla convenuta una responsabilità per mala gestio “propria”.
A tal proposito, è tuttavia necessario evidenziare come parte attrice non precisi in quali specifici comportamenti si sarebbe concretata la malafede di controparte, né prova il danno che avrebbe subito in conseguenza di tali comportamenti, né, prim'ancora, lo allega.
La relativa domanda va, di conseguenza, rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di nel giudizio n. Parte_1 Controparte_1
10283/2019 R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accertata la validità del contratto di assicurazione stipulato da con la Parte_1
e accertata l'operatività della garanzia assicurat rt. 21 Controparte_1 lettera F e all'art. 44 delle condizioni generali di contratto, condanna la al CP_1
9 pagamento in favore di della complessiva di euro 26.063,80 oltre interessi Parte_1 come indicato in motivazione;
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che vengono liquidate in € 520,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
10