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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1077/2022
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile – Area Commerciale
Ordinanza
La Giudice,
a sciogliemtno della riseva assunta all'udienza del 19 marzo 2025; letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
rilevato che:
- con ricorso ex artt. 1170 e 703 c.p.c., ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire “Ordinare alla resistente nata a [...] il
[...] CP_1
31.10.1965 ed ivi residente al Vico II Maria Callas n. 3, di cessare ogni e qualsivoglia turbativa e\o molestia del possesso della ricorrente sulla sita in Ruvo di Puglia alla Vai Gesmundo n. Parte_2
97, censita in catasto al fg. 16 p.lla 350 sub 6, ripristinando l'originario stato dei luoghi mercè chiusura del realizzato varco di collegamento tra la stessa e la confinate unità immobiliare della resistente avente accesso da via M. Pagano n. 92.
Con riserva di spiegare domanda di condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente nel successivo giudizio di merito.
Con vittoria di spese ed onorari oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Simona
Lamura per fattane anticipazione”;
- a sostegno della invocata tutela interdittale, la ricorrente ha allegato che: a) in forza degli atti di donazione del 28 dicembre 2002, a rogito del notaio (rep 39465 Persona_1 racc. 6743) e del 29 luglio 2020 a rogito del notaio (rep. 3876 racc. Persona_2
3008) è divenuta proprietaria dell'appartamento sito in Ruvo di Puglia alla Via Gesmundo
n. 97, costituente l'intero secondo piano composto di quattro vani, cuicina e accessori, nonché quale accessorio del locale d piano terra avente accesso dalla via Aurelio Saffi n.
34/A, nonché delle tre unità immobiliari adibite a deposito poste rispettivamente al piano interrato, al piano terra e al terzo piano, oltre alla nuda proprietà dell'abitazione al primo piano;
b) con tali atti di donazione è stata trasferita a favore della donataria anche la comproprietà su base millesimale del pozzo luce/vanella condominiale, riportato in 1 catasto al fg. 16, p.lla 350, sub 6 (bene non censibile); c) a far tempo dal 2002 ha esercitato pacificamente e pubblicamente sul ridetto vano una signoria di fatto, utilizzandolo a sua comodità e vantaggio e facendosi carico degli oneri manutentivi;
d) nel corso dell'estate
2021, proprietario di un immobile facente parte del diverso stabile di CP_1
Via Mario Pagano n. 92, avente un muro perimetrale confinante con la oggetto di Pt_3 causa, ha realizzato un varco nel ridetto muro che mette in collegamento l'immobile di sua proprietà con il pozzo luce;
e) con tale modifica dello stato dei luoghi, la resistente ha posto in essere un “attentato materiale al preesisnte possesso della ricorrente integrande turbativa dello stesso…”;
- fissata l'udienza di comparizione delle parti e instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita che, pur non contestando lo stato dei luoghi come allegato CP_1 dalla ricorrente e l'effettiva apertura del varco lungo il muro perimetrale dell'immobile di sua proprietà, ha dedotto che il varco, originariamente presente, come risulta dalla planimetria catastale, è stato chiuso da suo padre;
cionondimeno, anche prima della riapertura del varco, ha sempre avuto accesso al pozzo luce, esencitando sullo stesso il
(com)possesso. Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande, prive di fondamento, per non avere l'apertura del varco creato alcuna turbativa nel possesso;
- la causa è stata istrutia mediante l'ascolto degli informatori indicati da entrambe le parti, giusta ordinanza del 19 settembre 2022 (cfr. verbali di udienza del 9 novembre 2022, 1° febbraio 2023; 3 maggio 2023; 15 novembre 2023);
- concluso l'ascolto degli informatori, la precedente GI ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata da parte resistente “per ragioni familiari legate al decesso dei genitori”; osservato che:
- l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., quale quella esperita dai ricorrenti, è diretta -in via alternativa- a reintegrare nel possesso la vittima di uno spoglio non violento nè clandestino (III. comma) oppure a far cessare le molestie e le turbative sofferte dal possessore (I. comma). Legittimato attivamente è il possessore di un immobile, di una universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto. Per molestia si intende qualsiasi comportamento che cagioni la modificazione in senso peggiorativo o limitativo del potere di fatto in cui si estrinseca il possesso. Può trattarsi di fatti materiali (molestia
2 di fatto) o anche di atti giuridici (molestia di diritto). La molestia, pertanto, si distingue dallo spoglio esclusivamente sotto il profilo quantitativo, giacchè mentre quest'ultimo implica lo spossessamento del bene, la prima non incide sulla res ma compromette la sola attività di godimento della stessa, rendendola più difficile o limitando le modalità di esercizio del possesso. Con riferimento, infine, all'elemento subiettivo in capo al soggetto che pone in essere la turbativa (c.d. animus turbandi), la giurisprudenza è dell'avviso che essa deve presumersi obiettivamente in ragione del solo fatto degli atti di molestia, non rilevando l'eventuale convinzione dell'autore della conformità della propria condotta al diritto;
- per giurisprudenza costante non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configuri necessariamente una molestia del possesso, bensì "solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sè una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo nè limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili" (Cass. civ., sez. 2, sent. 11.11.2002, n. 15788, poi confermata ex multis da Cass. civ., sez. 2, sent. 15.07.2003, n. 11036 e da Cass. civ., sez. 2, sent. 23.10.2018, n. 26787);
- l'elemento materiale della molestia è dunque atipico, potendosi inquadrare all'interno di una "soglia superiore", oltre la quale è integrato lo spoglio, e una "inferiore", al di sotto della quale si ha sì ingerenza ma lecita;
- per di più, in ipotesi di compossesso, costituisce atto di turbativa, tutelabile con l'azione di manutenzione, solo quel comportamento che ponga in essere una innovazione della cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di utilizzazione del bene, tale da limitare, in misura apprezzabile, le facoltà del suo godimento (Cass. n.
22227/2006). In sostanza, nelle ipotesi di compossesso, è configurabile una lesione ex artt.
1170 e 1171 c.c. soltanto quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso turbatore) abbia travalicato i limiti del suo compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l'uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo
(Cass. n. 5517/1998; Cass. n. 10406/2001; Cass. n. 13747/2002); ritenuto che:
- nella vicenda de qua, in applicazione di tali condivise coordinate ermenuetiche e delle
3 complessive emergenze processuali, per un verso non possa escludersi che la resistente già prima dell'apertura del varco di cui si discetta avesse accesso all'area e quindi ne avesse il possesso insieme alla ricorrente;
per altro verso difetti una molestia che possa dare la stura alla tutela ex art. 1170 c.c.;
- pacifica e incontestata, oltre che documentalmente riscontrata, la condotta del resistente, consistita nell'apertura di un varco lungo il muro perimetrale delll'immobile di sua proprietà, la stessa non integri quel "congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo" o quella
"apprezzabile compressione delle facoltà" del possesso che la giurisprudenza richiede a fondamento della tutela possessoria;
- per vero, nel caso di specie, l'esercizio del potere di fatto sulla res da parte della ricorrente non è stato compromesso, nè limitato in misura apprezzabile, nè è stato reso "impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso" dal comportamento della resistente, avendo pacificamente continuato ad avere accesso all'area e a usufrirne;
Parte_1 rimarcato che:
- in effetti, non sono state allegate né provate situazioni di pregiudizio per la ricorrente in termini di compromissione qualitativativa e/o quantitativa del possesso esercitato sulla per cui è causa;
Pt_3 dato atto che:
- le spese vanno regolamentate secondo la soccombenza;
ai fini della liquidazione si è proceduto d'ufficio come in dispositivo, in applicazione dei parametri individuati dal D.M.
55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di complessità bassa (non essendo aplicabile l'art. 15 c.p.c. in assenza di rendita catastale dell'immobile oggetto di causa), con riconoscimento dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, nulla per la fase decisionale, di fatto resa necessaria dal contegno di parte resistenta che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa.
P.Q.M.
- rigetta le domande formulate dalla ricorrente;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistentedelle spese di lite che si liquidano in € 4.011,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Si comunichi.
4 Trani, 14 aprile 2025
LA GIUDICE
Diletta Calò
5
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile – Area Commerciale
Ordinanza
La Giudice,
a sciogliemtno della riseva assunta all'udienza del 19 marzo 2025; letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
rilevato che:
- con ricorso ex artt. 1170 e 703 c.p.c., ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire “Ordinare alla resistente nata a [...] il
[...] CP_1
31.10.1965 ed ivi residente al Vico II Maria Callas n. 3, di cessare ogni e qualsivoglia turbativa e\o molestia del possesso della ricorrente sulla sita in Ruvo di Puglia alla Vai Gesmundo n. Parte_2
97, censita in catasto al fg. 16 p.lla 350 sub 6, ripristinando l'originario stato dei luoghi mercè chiusura del realizzato varco di collegamento tra la stessa e la confinate unità immobiliare della resistente avente accesso da via M. Pagano n. 92.
Con riserva di spiegare domanda di condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente nel successivo giudizio di merito.
Con vittoria di spese ed onorari oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Simona
Lamura per fattane anticipazione”;
- a sostegno della invocata tutela interdittale, la ricorrente ha allegato che: a) in forza degli atti di donazione del 28 dicembre 2002, a rogito del notaio (rep 39465 Persona_1 racc. 6743) e del 29 luglio 2020 a rogito del notaio (rep. 3876 racc. Persona_2
3008) è divenuta proprietaria dell'appartamento sito in Ruvo di Puglia alla Via Gesmundo
n. 97, costituente l'intero secondo piano composto di quattro vani, cuicina e accessori, nonché quale accessorio del locale d piano terra avente accesso dalla via Aurelio Saffi n.
34/A, nonché delle tre unità immobiliari adibite a deposito poste rispettivamente al piano interrato, al piano terra e al terzo piano, oltre alla nuda proprietà dell'abitazione al primo piano;
b) con tali atti di donazione è stata trasferita a favore della donataria anche la comproprietà su base millesimale del pozzo luce/vanella condominiale, riportato in 1 catasto al fg. 16, p.lla 350, sub 6 (bene non censibile); c) a far tempo dal 2002 ha esercitato pacificamente e pubblicamente sul ridetto vano una signoria di fatto, utilizzandolo a sua comodità e vantaggio e facendosi carico degli oneri manutentivi;
d) nel corso dell'estate
2021, proprietario di un immobile facente parte del diverso stabile di CP_1
Via Mario Pagano n. 92, avente un muro perimetrale confinante con la oggetto di Pt_3 causa, ha realizzato un varco nel ridetto muro che mette in collegamento l'immobile di sua proprietà con il pozzo luce;
e) con tale modifica dello stato dei luoghi, la resistente ha posto in essere un “attentato materiale al preesisnte possesso della ricorrente integrande turbativa dello stesso…”;
- fissata l'udienza di comparizione delle parti e instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita che, pur non contestando lo stato dei luoghi come allegato CP_1 dalla ricorrente e l'effettiva apertura del varco lungo il muro perimetrale dell'immobile di sua proprietà, ha dedotto che il varco, originariamente presente, come risulta dalla planimetria catastale, è stato chiuso da suo padre;
cionondimeno, anche prima della riapertura del varco, ha sempre avuto accesso al pozzo luce, esencitando sullo stesso il
(com)possesso. Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande, prive di fondamento, per non avere l'apertura del varco creato alcuna turbativa nel possesso;
- la causa è stata istrutia mediante l'ascolto degli informatori indicati da entrambe le parti, giusta ordinanza del 19 settembre 2022 (cfr. verbali di udienza del 9 novembre 2022, 1° febbraio 2023; 3 maggio 2023; 15 novembre 2023);
- concluso l'ascolto degli informatori, la precedente GI ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata da parte resistente “per ragioni familiari legate al decesso dei genitori”; osservato che:
- l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., quale quella esperita dai ricorrenti, è diretta -in via alternativa- a reintegrare nel possesso la vittima di uno spoglio non violento nè clandestino (III. comma) oppure a far cessare le molestie e le turbative sofferte dal possessore (I. comma). Legittimato attivamente è il possessore di un immobile, di una universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto. Per molestia si intende qualsiasi comportamento che cagioni la modificazione in senso peggiorativo o limitativo del potere di fatto in cui si estrinseca il possesso. Può trattarsi di fatti materiali (molestia
2 di fatto) o anche di atti giuridici (molestia di diritto). La molestia, pertanto, si distingue dallo spoglio esclusivamente sotto il profilo quantitativo, giacchè mentre quest'ultimo implica lo spossessamento del bene, la prima non incide sulla res ma compromette la sola attività di godimento della stessa, rendendola più difficile o limitando le modalità di esercizio del possesso. Con riferimento, infine, all'elemento subiettivo in capo al soggetto che pone in essere la turbativa (c.d. animus turbandi), la giurisprudenza è dell'avviso che essa deve presumersi obiettivamente in ragione del solo fatto degli atti di molestia, non rilevando l'eventuale convinzione dell'autore della conformità della propria condotta al diritto;
- per giurisprudenza costante non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configuri necessariamente una molestia del possesso, bensì "solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sè una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo nè limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili" (Cass. civ., sez. 2, sent. 11.11.2002, n. 15788, poi confermata ex multis da Cass. civ., sez. 2, sent. 15.07.2003, n. 11036 e da Cass. civ., sez. 2, sent. 23.10.2018, n. 26787);
- l'elemento materiale della molestia è dunque atipico, potendosi inquadrare all'interno di una "soglia superiore", oltre la quale è integrato lo spoglio, e una "inferiore", al di sotto della quale si ha sì ingerenza ma lecita;
- per di più, in ipotesi di compossesso, costituisce atto di turbativa, tutelabile con l'azione di manutenzione, solo quel comportamento che ponga in essere una innovazione della cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di utilizzazione del bene, tale da limitare, in misura apprezzabile, le facoltà del suo godimento (Cass. n.
22227/2006). In sostanza, nelle ipotesi di compossesso, è configurabile una lesione ex artt.
1170 e 1171 c.c. soltanto quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso turbatore) abbia travalicato i limiti del suo compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l'uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo
(Cass. n. 5517/1998; Cass. n. 10406/2001; Cass. n. 13747/2002); ritenuto che:
- nella vicenda de qua, in applicazione di tali condivise coordinate ermenuetiche e delle
3 complessive emergenze processuali, per un verso non possa escludersi che la resistente già prima dell'apertura del varco di cui si discetta avesse accesso all'area e quindi ne avesse il possesso insieme alla ricorrente;
per altro verso difetti una molestia che possa dare la stura alla tutela ex art. 1170 c.c.;
- pacifica e incontestata, oltre che documentalmente riscontrata, la condotta del resistente, consistita nell'apertura di un varco lungo il muro perimetrale delll'immobile di sua proprietà, la stessa non integri quel "congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo" o quella
"apprezzabile compressione delle facoltà" del possesso che la giurisprudenza richiede a fondamento della tutela possessoria;
- per vero, nel caso di specie, l'esercizio del potere di fatto sulla res da parte della ricorrente non è stato compromesso, nè limitato in misura apprezzabile, nè è stato reso "impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso" dal comportamento della resistente, avendo pacificamente continuato ad avere accesso all'area e a usufrirne;
Parte_1 rimarcato che:
- in effetti, non sono state allegate né provate situazioni di pregiudizio per la ricorrente in termini di compromissione qualitativativa e/o quantitativa del possesso esercitato sulla per cui è causa;
Pt_3 dato atto che:
- le spese vanno regolamentate secondo la soccombenza;
ai fini della liquidazione si è proceduto d'ufficio come in dispositivo, in applicazione dei parametri individuati dal D.M.
55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di complessità bassa (non essendo aplicabile l'art. 15 c.p.c. in assenza di rendita catastale dell'immobile oggetto di causa), con riconoscimento dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, nulla per la fase decisionale, di fatto resa necessaria dal contegno di parte resistenta che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa.
P.Q.M.
- rigetta le domande formulate dalla ricorrente;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistentedelle spese di lite che si liquidano in € 4.011,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Si comunichi.
4 Trani, 14 aprile 2025
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