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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1996/2022 R.A.C.L., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alberto Putzolu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso l'ufficio dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao e dall'avv. Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2022, ha proposto Parte_1
CP_ opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32520220000526389000, emesso dall' in data
24 maggio 2022 e notificato via pec il 28 maggio 2022, avente a oggetto il pagamento di contributi previdenziali riferiti al periodo aprile 2014 – dicembre 2015, connessi ad accertamenti ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari, per un importo complessivo di euro
17.845,23.
La società opponente, sul piano formale, ha sollevato le seguenti eccezioni:
(I) in via preliminare, la nullità della notifica dell'avviso di addebito, deducendo l'illegittimità della notificazione a mezzo pec, in quanto proveniente da un indirizzo non risultante nei pubblici registri, nonché carente dell'asseverazione di conformità;
(II) la nullità per difetto di motivazione dell'atto opposto, non essendo dallo stesso intelligibili le ragioni della pretesa contributiva, né individuabili i lavoratori, i periodi o le basi di calcolo dei contributi richiesti;
pagina 1 di 8 (III) la decadenza dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999, anche considerando l'eventuale connessione con l'accertamento ispettivo notificato nel settembre
2018;
(IV) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.
46/1999, atteso che sull'accertamento ispettivo richiamato pendeva autonomo giudizio di opposizione avanti al Tribunale di Cagliari (R.G. 8282/2020), avente a oggetto l'ordinanza- ingiunzione n. 484/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano;
(V) la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, asseritamente decorrente dal 2015 e maturata anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito;
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa, sostenendo che le lavoratrici Parte_2
e , cui l'accertamento si riferiva, avevano svolto attività lavorativa regolare e nei Parte_3 limiti orari risultanti dai prospetti paga prodotti, essendo destituite di fondamento le diverse dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Ha inoltre formulato istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto.
1.1. Si è costituito in giudizio l' , eccependo Controparte_1
l'infondatezza di tutte le doglianze proposte. CP_ Nel merito, l' ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria, derivante dagli accertamenti ispettivi del 2018, a seguito di denuncia della lavoratrice , dai quali era emerso che le Pt_2 dipendenti e avevano svolto attività lavorativa a tempo pieno con mansioni superiori Pt_2 Pt_3 rispetto a quelle dichiarate come part-time, e che l'orario effettivo superava le venti ore settimanali indicate nei contratti, e che le stesse avevano ricevuto indebitamente dei rimborsi chilometrici.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'avviso di addebito impugnato.
1.2. Con ordinanza del 28 settembre 2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris e rilevando la non fondatezza delle eccezioni di nullità della notifica, decadenza e prescrizione.
1.3. Successivamente, all'esito del deposito da parte della ricorrente della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2051/2023 del 15 settembre 2023, che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione n.
484/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro — il Tribunale, con ordinanza del 19 novembre
2023, ha revocato la precedente decisione e accolto l'istanza di sospensione, ritenendo che l'annullamento del provvedimento ispettivo facesse venir meno il fumus boni iuris che aveva giustificato il rigetto iniziale, e disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta. pagina 2 di 8 3. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni attinenti alla legittimità formale dell'avviso di addebito opposto.
3.1. Con il primo motivo la parte opponente ha dedotto la nullità della notificazione dell'avviso di addebito, assumendo che la comunicazione sia avvenuta tramite un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi e privo dei requisiti formali di validità.
L'eccezione non può essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi non determina, di per sé, la nullità dell'atto, purché la comunicazione abbia comunque raggiunto il suo scopo consentendo al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Segnatamente, la Corte di Cassazione ha affermato che “secondo quanto già statuito da questa
Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. Civ. Sez. L.
28 dicembre 2023, n. 36265).
Alla luce di tale orientamento, l'assenza dell'indirizzo del mittente nei pubblici elenchi non determina automaticamente la nullità o inesistenza della notificazione, potendo la stessa ritenersi valida qualora risulti raggiunto lo scopo dell'atto.
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha allegato né provato di aver subito alcun pregiudizio in conseguenza della trasmissione dell'atto da un indirizzo diverso da quello istituzionale, avendo anzi ricevuto e impugnato tempestivamente l'avviso di addebito.
3.2. Con il secondo motivo è stata eccepita la nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione, deducendo che l'atto non consentirebbe di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
pagina 3 di 8 È noto che la sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, a quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione contributiva, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati.
Ne consegue che la nullità che trae origine dalla omessa o insufficiente indicazione della prescritta motivazione è sanata, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., allorché l'avviso di addebito (come nella specie) sia stato impugnato anche per ragioni sostanziali dal contribuente, il quale ha dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, omettendo di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. civ., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516). CP_
3.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la decadenza dell' dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
L'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 prevede che l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale (ma si rammenta che ai sensi dell'art. 30, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero CP_ delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”) debba avvenire, a pena di decadenza: (lett. a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento (in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente); (lett. b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
L'eccezione merita accoglimento sotto il profilo formale.
Dalla documentazione prodotta risulta infatti che il verbale di accertamento ispettivo è stato notificato al trasgressore in data 27 settembre 2018 (doc. 3 fascicolo dell'opponente), mentre l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione dell'avviso di addebito risultano intervenute soltanto nel maggio 2022, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 citato. pagina 4 di 8 Ne consegue che, sotto tale profilo, l'iscrizione a ruolo deve ritenersi illegittima.
Tuttavia, ciò non esclude che il giudice debba comunque esaminare la fondatezza della pretesa creditoria dell' nel merito, in conformità all'indirizzo costante della Corte di Cassazione, CP_1 la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Civ. Sez. L. 6 luglio 2018 n.
17858).
Pertanto, pur dovendosi riconoscere la tardività dell'iscrizione a ruolo, il giudizio deve proseguire ai fini dell'accertamento della sussistenza della pretesa contributiva nel merito.
3.4. Con il quarto motivo la società ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la pendenza di un distinto giudizio promosso contro l'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro, asseritamente posta a fondamento dell'avviso.
L'eccezione non è fondata.
La pendenza di un autonomo giudizio avverso l'ordinanza-ingiunzione o il verbale ispettivo non preclude la legittimità della successiva iscrizione a ruolo e dell'emissione dell'avviso di addebito, trattandosi di atti e procedimenti diversi per petitum e causa petendi.
3.5. Con il quinto motivo è stata infine sollevata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, deducendosi l'avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. CP_ Dalla documentazione versata in atti (docc. 2 e 2b fascicolo dell' risulta che l' ha CP_1 notificato le diffide al versamento dei contributi con raccomandata ricevuta in data 15 maggio
2019, con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Pertanto, alla data di emissione dell'avviso di addebito non era maturata alcuna prescrizione.
4. Nel merito, deve premettersi che l'Ente impositore ha posto alla base della propria pretesa contributiva il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CA00003/2018-079-01 del 26 settembre 2018, prot. n. 40038 del 27 settembre 2018, redatto dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Cagliari-Oristano a conclusione dell'attività ispettiva svolta nei confronti della società opponente, in qualità di gestore dello spaccio interno presso il Comando Supporto Logistico della CP_ Marina Militare di Cagliari (doc. 3 fascicolo dell'opponente e doc. 3 fascicolo dell' .
Secondo quanto riportato nel verbale, le lavoratrici e avrebbero Parte_2 Parte_3 prestato attività in misura superiore rispetto all'orario part-time risultante dai contratti di lavoro e pagina 5 di 8 sarebbero state adibite a mansioni di livello superiore a quelle contrattualmente previste;
inoltre, sarebbe stata accertata la corresponsione di rimborsi chilometrici ritenuti indebiti.
Gli ispettori hanno fondato tali conclusioni, oltre che sulle dichiarazioni raccolte, anche sulla
“Convenzione per la gestione del servizio bar-caffetteria presso la Sala Convegno Unificata della
Base Navale di Cagliari” stipulata tra la società e la Marina Militare (doc. 3, pag. 40 fascicolo CP_ dell' , dalla quale gli agenti avrebbero desunto l'obbligo di assicurare la presenza continuativa di personale nell'arco dell'intera giornata lavorativa e, conseguentemente, la necessità di due addetti fissi e di un numero di ore superiore a quello contrattuale.
4.1. Tuttavia, l'istruttoria orale espletata in giudizio ha restituito un quadro significativamente diverso da quello descritto nel verbale ispettivo.
Il teste escusso all'udienza del 31 gennaio 2023, qualificatosi come dipendente Tes_1 della Marina Militare presso la base ove si trova lo spaccio, ha dichiarato di conoscere entrambe le lavoratrici e di ricordare che avevano prestato servizio per conto della fino a pochi Parte_1 anni prima del 2023, verosimilmente sino al 2017, per un periodo complessivo di circa un anno.
Ha riferito che lo spaccio apriva alle ore 7:00/7:30 e chiudeva intorno alle 16:00, precisando di aver visto talvolta la IG e talvolta la IG , ma solo raramente entrambe Pt_2 Pt_3 contemporaneamente. Ha indicato che di regola una delle due apriva il locale e, in alcuni casi,
l'altra provvedeva alla chiusura, svolgendo entrambe mansioni di banconiera e cassiera, oltre a piccole pulizie del bancone e dei pavimenti. Ha escluso, invece, che svolgessero attività di cameriera, specificando che nello non vi erano tavoli né servizio ai clienti seduti. Ha poi Pt_4 aggiunto che presso il locale lavoravano anche altri addetti, tra i quali ha ricordato alcune sostitute
( , e il signor che spesso si occupava Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 della cassa, nonché la presenza di un'impresa esterna incaricata delle pulizie ordinarie. Il teste ha altresì precisato che le proprie dichiarazioni rese in sede ispettiva non erano state interamente comprese o riportate con precisione, e che, in realtà, le due lavoratrici non erano presenti assieme dall'apertura del locale e non svolgevano mansioni diverse da quelle di banconiera.
La teste (udienza del 31 gennaio 2023), a sua volta dipendente della società Persona_3 ricorrente e addetta allo stesso spaccio dal giugno 2014 al 2018, ha riferito di essere entrata in servizio ogni giorno alle ore 11:30, terminando il turno alle 16:30, e di aver preso il cambio, di regola, dalla IG . Ha precisato che la IG , nel periodo di sua permanenza, Pt_3 Pt_2 risultava spesso assente per malattia o altre ragioni. Ha confermato che le due lavoratrici svolgevano esclusivamente mansioni di banconiera e cassiera, che le pulizie dei locali erano affidate a una ditta esterna, e che nel bar venivano preparati solo i croissant la mattina, mentre le pagina 6 di 8 altre paste erano fornite da un laboratorio esterno. Ha escluso che nello spaccio si formassero code o assembramenti eccessivi e ha riferito che il pomeriggio la gestione era affidata a Per_4
che curava la chiusura e la cassa.
[...]
La lavoratrice , escussa all'udienza del 31gennaio 2023, ha confermato di aver Parte_3 lavorato nel periodo contestato con l'orario indicato nei prospetti paga, ossia dal lunedì al venerdì, dalle 7:00/7:30 alle 11:00/11:30. Ha dichiarato di essersi occupata dell'apertura del locale, di essere stata in possesso delle chiavi e che, al termine del proprio turno, subentrava il collega per il turno pomeridiano. Ha confermato che anche la IG Persona_4 Pt_2 seguiva lo stesso orario, pur con frequenti assenze per malattia, e che ella stessa aveva usufruito di un periodo di maternità nel 2015. Ha descritto le mansioni come quelle di banconiera e cassiera, precisando di effettuare all'occorrenza la pulizia del bancone e del pavimento, ma ribadendo che le pulizie ordinarie erano svolte da personale esterno. Ha aggiunto che le paste erano fornite in parte dall'esterno e che i panini venivano preparati al momento, negando che vi fosse un afflusso di clientela tale da giustificare la presenza di due addette a tempo pieno.
Dalla complessiva analisi delle deposizioni, emerge che l'orario di lavoro era effettivamente articolato su due turni, uno mattutino e uno pomeridiano, ciascuno coperto da una sola lavoratrice, con un breve periodo di sovrapposizione nella fascia di cambio turno. Non risulta che le due lavoratrici fossero presenti contemporaneamente per l'intero orario di apertura dello
, né che svolgessero un'attività a tempo pieno. È inoltre accertato che le mansioni Pt_4 espletate erano quelle di banconiera e cassiera, senza elementi idonei a dimostrare l'esercizio di funzioni superiori o di diversa natura.
Il richiamo da parte dell'Ispettorato alla convenzione stipulata dalla società opponente con la
Marina Militare non è sufficiente, di per sé, a provare il superamento dell'orario contrattuale o l'adibizione a mansioni superiori. Il contenuto del contratto indica esclusivamente i servizi che l'appaltatore era tenuto ad assicurare al committente, ma non costituisce elemento idoneo a dimostrare che proprio le due dipendenti in esame avessero lavorato per un numero maggiore di ore o con funzioni diverse da quelle risultanti dai contratti e dai prospetti paga (cfr. doc. 3, pag. CP_ 40 e ss., fascicolo dell' .
4.2. Per quanto riguarda la contestazione relativa ai rimborsi chilometrici, l'assunto ispettivo non trova riscontro nella documentazione versata in atti. CP_ Non sono stati prodotti dall' né prospetti contabili né giustificativi dai quali risulti la corresponsione di somme a tale titolo alle lavoratrici.
pagina 7 di 8 In mancanza di tali elementi, l' non ha assolto all'onere probatorio gravante su di esso. È CP_1 infatti principio consolidato che, nelle opposizioni ad avviso di addebito, il giudizio si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale spetta all'ente previdenziale dimostrare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. Lav., 11 febbraio 2020, n. 3279).
4.3. Alla luce di quanto accertato, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del superamento dell'orario contrattuale, né dell'adibizione delle lavoratrici a mansioni superiori, né della corresponsione di rimborsi chilometrici rilevanti ai fini contributivi.
Difettano, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
L'opposizione deve quindi essere accolta nel merito, con annullamento dell'avviso di addebito n.
32520220000526389000.
5. In applicazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ex art. 91
c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri stabiliti per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito n. 32520220000526389000.
- condanna l'opposto alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese di contributo unificato nella misura di euro 43,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1996/2022 R.A.C.L., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alberto Putzolu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso l'ufficio dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao e dall'avv. Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2022, ha proposto Parte_1
CP_ opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32520220000526389000, emesso dall' in data
24 maggio 2022 e notificato via pec il 28 maggio 2022, avente a oggetto il pagamento di contributi previdenziali riferiti al periodo aprile 2014 – dicembre 2015, connessi ad accertamenti ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari, per un importo complessivo di euro
17.845,23.
La società opponente, sul piano formale, ha sollevato le seguenti eccezioni:
(I) in via preliminare, la nullità della notifica dell'avviso di addebito, deducendo l'illegittimità della notificazione a mezzo pec, in quanto proveniente da un indirizzo non risultante nei pubblici registri, nonché carente dell'asseverazione di conformità;
(II) la nullità per difetto di motivazione dell'atto opposto, non essendo dallo stesso intelligibili le ragioni della pretesa contributiva, né individuabili i lavoratori, i periodi o le basi di calcolo dei contributi richiesti;
pagina 1 di 8 (III) la decadenza dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999, anche considerando l'eventuale connessione con l'accertamento ispettivo notificato nel settembre
2018;
(IV) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.
46/1999, atteso che sull'accertamento ispettivo richiamato pendeva autonomo giudizio di opposizione avanti al Tribunale di Cagliari (R.G. 8282/2020), avente a oggetto l'ordinanza- ingiunzione n. 484/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano;
(V) la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, asseritamente decorrente dal 2015 e maturata anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito;
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa, sostenendo che le lavoratrici Parte_2
e , cui l'accertamento si riferiva, avevano svolto attività lavorativa regolare e nei Parte_3 limiti orari risultanti dai prospetti paga prodotti, essendo destituite di fondamento le diverse dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Ha inoltre formulato istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto.
1.1. Si è costituito in giudizio l' , eccependo Controparte_1
l'infondatezza di tutte le doglianze proposte. CP_ Nel merito, l' ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria, derivante dagli accertamenti ispettivi del 2018, a seguito di denuncia della lavoratrice , dai quali era emerso che le Pt_2 dipendenti e avevano svolto attività lavorativa a tempo pieno con mansioni superiori Pt_2 Pt_3 rispetto a quelle dichiarate come part-time, e che l'orario effettivo superava le venti ore settimanali indicate nei contratti, e che le stesse avevano ricevuto indebitamente dei rimborsi chilometrici.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'avviso di addebito impugnato.
1.2. Con ordinanza del 28 settembre 2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris e rilevando la non fondatezza delle eccezioni di nullità della notifica, decadenza e prescrizione.
1.3. Successivamente, all'esito del deposito da parte della ricorrente della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2051/2023 del 15 settembre 2023, che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione n.
484/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro — il Tribunale, con ordinanza del 19 novembre
2023, ha revocato la precedente decisione e accolto l'istanza di sospensione, ritenendo che l'annullamento del provvedimento ispettivo facesse venir meno il fumus boni iuris che aveva giustificato il rigetto iniziale, e disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta. pagina 2 di 8 3. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni attinenti alla legittimità formale dell'avviso di addebito opposto.
3.1. Con il primo motivo la parte opponente ha dedotto la nullità della notificazione dell'avviso di addebito, assumendo che la comunicazione sia avvenuta tramite un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi e privo dei requisiti formali di validità.
L'eccezione non può essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi non determina, di per sé, la nullità dell'atto, purché la comunicazione abbia comunque raggiunto il suo scopo consentendo al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Segnatamente, la Corte di Cassazione ha affermato che “secondo quanto già statuito da questa
Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. Civ. Sez. L.
28 dicembre 2023, n. 36265).
Alla luce di tale orientamento, l'assenza dell'indirizzo del mittente nei pubblici elenchi non determina automaticamente la nullità o inesistenza della notificazione, potendo la stessa ritenersi valida qualora risulti raggiunto lo scopo dell'atto.
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha allegato né provato di aver subito alcun pregiudizio in conseguenza della trasmissione dell'atto da un indirizzo diverso da quello istituzionale, avendo anzi ricevuto e impugnato tempestivamente l'avviso di addebito.
3.2. Con il secondo motivo è stata eccepita la nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione, deducendo che l'atto non consentirebbe di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
pagina 3 di 8 È noto che la sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, a quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione contributiva, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati.
Ne consegue che la nullità che trae origine dalla omessa o insufficiente indicazione della prescritta motivazione è sanata, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., allorché l'avviso di addebito (come nella specie) sia stato impugnato anche per ragioni sostanziali dal contribuente, il quale ha dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, omettendo di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. civ., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516). CP_
3.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la decadenza dell' dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
L'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 prevede che l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale (ma si rammenta che ai sensi dell'art. 30, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero CP_ delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”) debba avvenire, a pena di decadenza: (lett. a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento (in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente); (lett. b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
L'eccezione merita accoglimento sotto il profilo formale.
Dalla documentazione prodotta risulta infatti che il verbale di accertamento ispettivo è stato notificato al trasgressore in data 27 settembre 2018 (doc. 3 fascicolo dell'opponente), mentre l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione dell'avviso di addebito risultano intervenute soltanto nel maggio 2022, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 citato. pagina 4 di 8 Ne consegue che, sotto tale profilo, l'iscrizione a ruolo deve ritenersi illegittima.
Tuttavia, ciò non esclude che il giudice debba comunque esaminare la fondatezza della pretesa creditoria dell' nel merito, in conformità all'indirizzo costante della Corte di Cassazione, CP_1 la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Civ. Sez. L. 6 luglio 2018 n.
17858).
Pertanto, pur dovendosi riconoscere la tardività dell'iscrizione a ruolo, il giudizio deve proseguire ai fini dell'accertamento della sussistenza della pretesa contributiva nel merito.
3.4. Con il quarto motivo la società ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la pendenza di un distinto giudizio promosso contro l'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro, asseritamente posta a fondamento dell'avviso.
L'eccezione non è fondata.
La pendenza di un autonomo giudizio avverso l'ordinanza-ingiunzione o il verbale ispettivo non preclude la legittimità della successiva iscrizione a ruolo e dell'emissione dell'avviso di addebito, trattandosi di atti e procedimenti diversi per petitum e causa petendi.
3.5. Con il quinto motivo è stata infine sollevata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, deducendosi l'avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. CP_ Dalla documentazione versata in atti (docc. 2 e 2b fascicolo dell' risulta che l' ha CP_1 notificato le diffide al versamento dei contributi con raccomandata ricevuta in data 15 maggio
2019, con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Pertanto, alla data di emissione dell'avviso di addebito non era maturata alcuna prescrizione.
4. Nel merito, deve premettersi che l'Ente impositore ha posto alla base della propria pretesa contributiva il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CA00003/2018-079-01 del 26 settembre 2018, prot. n. 40038 del 27 settembre 2018, redatto dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Cagliari-Oristano a conclusione dell'attività ispettiva svolta nei confronti della società opponente, in qualità di gestore dello spaccio interno presso il Comando Supporto Logistico della CP_ Marina Militare di Cagliari (doc. 3 fascicolo dell'opponente e doc. 3 fascicolo dell' .
Secondo quanto riportato nel verbale, le lavoratrici e avrebbero Parte_2 Parte_3 prestato attività in misura superiore rispetto all'orario part-time risultante dai contratti di lavoro e pagina 5 di 8 sarebbero state adibite a mansioni di livello superiore a quelle contrattualmente previste;
inoltre, sarebbe stata accertata la corresponsione di rimborsi chilometrici ritenuti indebiti.
Gli ispettori hanno fondato tali conclusioni, oltre che sulle dichiarazioni raccolte, anche sulla
“Convenzione per la gestione del servizio bar-caffetteria presso la Sala Convegno Unificata della
Base Navale di Cagliari” stipulata tra la società e la Marina Militare (doc. 3, pag. 40 fascicolo CP_ dell' , dalla quale gli agenti avrebbero desunto l'obbligo di assicurare la presenza continuativa di personale nell'arco dell'intera giornata lavorativa e, conseguentemente, la necessità di due addetti fissi e di un numero di ore superiore a quello contrattuale.
4.1. Tuttavia, l'istruttoria orale espletata in giudizio ha restituito un quadro significativamente diverso da quello descritto nel verbale ispettivo.
Il teste escusso all'udienza del 31 gennaio 2023, qualificatosi come dipendente Tes_1 della Marina Militare presso la base ove si trova lo spaccio, ha dichiarato di conoscere entrambe le lavoratrici e di ricordare che avevano prestato servizio per conto della fino a pochi Parte_1 anni prima del 2023, verosimilmente sino al 2017, per un periodo complessivo di circa un anno.
Ha riferito che lo spaccio apriva alle ore 7:00/7:30 e chiudeva intorno alle 16:00, precisando di aver visto talvolta la IG e talvolta la IG , ma solo raramente entrambe Pt_2 Pt_3 contemporaneamente. Ha indicato che di regola una delle due apriva il locale e, in alcuni casi,
l'altra provvedeva alla chiusura, svolgendo entrambe mansioni di banconiera e cassiera, oltre a piccole pulizie del bancone e dei pavimenti. Ha escluso, invece, che svolgessero attività di cameriera, specificando che nello non vi erano tavoli né servizio ai clienti seduti. Ha poi Pt_4 aggiunto che presso il locale lavoravano anche altri addetti, tra i quali ha ricordato alcune sostitute
( , e il signor che spesso si occupava Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 della cassa, nonché la presenza di un'impresa esterna incaricata delle pulizie ordinarie. Il teste ha altresì precisato che le proprie dichiarazioni rese in sede ispettiva non erano state interamente comprese o riportate con precisione, e che, in realtà, le due lavoratrici non erano presenti assieme dall'apertura del locale e non svolgevano mansioni diverse da quelle di banconiera.
La teste (udienza del 31 gennaio 2023), a sua volta dipendente della società Persona_3 ricorrente e addetta allo stesso spaccio dal giugno 2014 al 2018, ha riferito di essere entrata in servizio ogni giorno alle ore 11:30, terminando il turno alle 16:30, e di aver preso il cambio, di regola, dalla IG . Ha precisato che la IG , nel periodo di sua permanenza, Pt_3 Pt_2 risultava spesso assente per malattia o altre ragioni. Ha confermato che le due lavoratrici svolgevano esclusivamente mansioni di banconiera e cassiera, che le pulizie dei locali erano affidate a una ditta esterna, e che nel bar venivano preparati solo i croissant la mattina, mentre le pagina 6 di 8 altre paste erano fornite da un laboratorio esterno. Ha escluso che nello spaccio si formassero code o assembramenti eccessivi e ha riferito che il pomeriggio la gestione era affidata a Per_4
che curava la chiusura e la cassa.
[...]
La lavoratrice , escussa all'udienza del 31gennaio 2023, ha confermato di aver Parte_3 lavorato nel periodo contestato con l'orario indicato nei prospetti paga, ossia dal lunedì al venerdì, dalle 7:00/7:30 alle 11:00/11:30. Ha dichiarato di essersi occupata dell'apertura del locale, di essere stata in possesso delle chiavi e che, al termine del proprio turno, subentrava il collega per il turno pomeridiano. Ha confermato che anche la IG Persona_4 Pt_2 seguiva lo stesso orario, pur con frequenti assenze per malattia, e che ella stessa aveva usufruito di un periodo di maternità nel 2015. Ha descritto le mansioni come quelle di banconiera e cassiera, precisando di effettuare all'occorrenza la pulizia del bancone e del pavimento, ma ribadendo che le pulizie ordinarie erano svolte da personale esterno. Ha aggiunto che le paste erano fornite in parte dall'esterno e che i panini venivano preparati al momento, negando che vi fosse un afflusso di clientela tale da giustificare la presenza di due addette a tempo pieno.
Dalla complessiva analisi delle deposizioni, emerge che l'orario di lavoro era effettivamente articolato su due turni, uno mattutino e uno pomeridiano, ciascuno coperto da una sola lavoratrice, con un breve periodo di sovrapposizione nella fascia di cambio turno. Non risulta che le due lavoratrici fossero presenti contemporaneamente per l'intero orario di apertura dello
, né che svolgessero un'attività a tempo pieno. È inoltre accertato che le mansioni Pt_4 espletate erano quelle di banconiera e cassiera, senza elementi idonei a dimostrare l'esercizio di funzioni superiori o di diversa natura.
Il richiamo da parte dell'Ispettorato alla convenzione stipulata dalla società opponente con la
Marina Militare non è sufficiente, di per sé, a provare il superamento dell'orario contrattuale o l'adibizione a mansioni superiori. Il contenuto del contratto indica esclusivamente i servizi che l'appaltatore era tenuto ad assicurare al committente, ma non costituisce elemento idoneo a dimostrare che proprio le due dipendenti in esame avessero lavorato per un numero maggiore di ore o con funzioni diverse da quelle risultanti dai contratti e dai prospetti paga (cfr. doc. 3, pag. CP_ 40 e ss., fascicolo dell' .
4.2. Per quanto riguarda la contestazione relativa ai rimborsi chilometrici, l'assunto ispettivo non trova riscontro nella documentazione versata in atti. CP_ Non sono stati prodotti dall' né prospetti contabili né giustificativi dai quali risulti la corresponsione di somme a tale titolo alle lavoratrici.
pagina 7 di 8 In mancanza di tali elementi, l' non ha assolto all'onere probatorio gravante su di esso. È CP_1 infatti principio consolidato che, nelle opposizioni ad avviso di addebito, il giudizio si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale spetta all'ente previdenziale dimostrare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. Lav., 11 febbraio 2020, n. 3279).
4.3. Alla luce di quanto accertato, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del superamento dell'orario contrattuale, né dell'adibizione delle lavoratrici a mansioni superiori, né della corresponsione di rimborsi chilometrici rilevanti ai fini contributivi.
Difettano, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
L'opposizione deve quindi essere accolta nel merito, con annullamento dell'avviso di addebito n.
32520220000526389000.
5. In applicazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ex art. 91
c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri stabiliti per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito n. 32520220000526389000.
- condanna l'opposto alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese di contributo unificato nella misura di euro 43,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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