Sentenza 18 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2002, n. 16249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16249 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OP1 62 49 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. IU IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 9912/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 38047 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Udienza 3 luglio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ا ل ح ا CH IU, AR ON, DE ZO IU e AR ON, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ferdinando Salmeri e Simona Napolitani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma al viale delle Milizie 3273 n. 1, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, azioni rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Vesci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Ripetta n. 22, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 8782 del 17 maggio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 17616/1995). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Carlo Barsanti (per delega dell'avv. Vesci); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IU Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO б Con separati ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore- Giudice del Lavoro di Roma IU CE, TO AR, IU De LO e TO RA convenivano in giudizio le "RO dello Stato" e "O.P.A.F.S.", deducendo di avere diritto all'inclusione (nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel trattamento pensionistico) dei benefici introdotti dal c.c.n.l. stipulato 2 : nel luglio 1990 ed il cui pagamento era previsto nell'intero arco triennale di vigenza del contratto e chiedendo la condanna degli enti convenuti al pagamento delle differenze dell'indennità di buonuscita e del trattamento di pensione. Si costituivano nei giudizi come dinanzi instaurati e - successivamente riuniti - sia l'OPAFS che la s.p.a. RO dello Stato che impugnavano integralmente le domande attoree e ne chiedevano il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva le domande proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, condannava la s.p.a. RO dello Stato (subentrata all'OPAFS) alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita ed al pagamento delle relative differenze economiche ", ma su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigetta(va) le domande formulate da CE IU, TO ی ئ گ ا AR, IU De LO e TO RA nei confronti delle RO dello stato S.p.A. e compensa(va) le spese di lite del grado>>. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) è pacifico tra le parti che gli appellati sono cessati dal servizio successivamente al luglio 1990 e che l'indennità di buonuscita gli è stata liquidata tenendo conto degli aumenti stipendiali previsti dal citato c.c.n.l. ed aventi decorrenza dal gennaio 1990 (e 3 quindi certamente già maturati), con esclusione quindi, dalla relativa base di calcolo, degli ulteriori aumenti disposti dallo stesso contratto con decorrenza successiva>>; *) secondo l'assunto degli appellati, il contratto avrebbe previsto un mero scaglionamento nel tempo, imposto da esigenze di cassa, del pagamento degli aumenti retributivi, da intendersi, tuttavia, riconosciuti con unica decorrenza giuridica alla data di stipula del contratto, che sarebbero già entrati integralmente nel patrimonio dei lavoratori dipendenti dell'ente al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che in caso di cessazione dal servizio anteriore alla scadenza contrattuale, essi avrebbero in ogni caso diritto a vedersi computati per intero detti aumenti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita>>3 *) tale assunto non trova fondamento nell'art. 37 del c.c.n.l. dalla cui formulazione letterale ("a decorrere dal al personale ferroviario competono i seguenti *** stipendi ...”) non emerge in alcun modo che le parti abbiano inteso attribuire il diritto dei dipendenti in servizio al momento della stipula agli aumenti stipendiali "finali", prevedendo un mero frazionamento del relativo pagamento>>; *) né la pretesa degli appellati è fondata alla luce del richiamato quarto comma dell'art. 96 del c.c.n.l. poichè .. la disposizione in esame fa esclusivo riferimento al trattamento pensionistico (riliquidazione avvenuta nel corso del giudizio con conseguente non insistenza nella relativa domanda)>>>. 4 : Per la cassazione di tale sentenza IU CE, TO AR, IU De LO e TO RA hanno proposto ricorso affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste con controricorso la s.p.a. "RO dello Stato Società di Trasporti e Servizi”, che ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE denunziando-. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti I "violazione e falsa applicazione dell'art. 77 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 75 cod. proc. civ." - rilevano che la F.S. s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza resa il 9 dicembre 1994 dal Pretore di Roma a mezzo di un difensore delegato da un suo "procuratore speciale”, ma tale appello era inammissibile in quanto ا ح ل non è stato prodotto “il documento concernente i poteri in capo a colui che agiva per la F.S. s.p.a.">>. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 37, 38 e 96 del c.c.n.l. 1990/92, nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" - evidenziano che gli artt. 37 e 38 del contratto collettivo citato introducendo anche nel settore dei ferrovieri il sistema del trattamento economico a 5 regime, con il progressivo pagamento dei miglioramenti retributivi, scaglionati nell'arco della vigenza triennale, hanno prodotto la distinzione tra il momento della acquisizione del diritto all'integrale aumento retributivo e quello della effettiva decorrenza del godimento degli incrementi stipendiali diluiti nel tempo per esclusive e chiare esigenze di cassa;
in particolare il c.c.n.l. 1990/92 esplicitamente ha spiegato la propria efficacia nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 1° gennaio 1990, cioè alla data di decorrenza del contratto stesso, senza distinguere tra decorrenze giuridiche ed economiche;
più in particolare, la fissazione di decorrenza della operatività del contratto alla data predetta indica il momento iniziale della acquisizione del diritto al nuovo trattamento stipendiale, avendo il contratto rideterminato la retribuzione appunto a decorrere dal 1° gennaio 1990; quindi il nuovo trattamento, decorrente da questa data, ha modificato gli stipendi di tutti i dipendenti destinatari dell'accordo, purchè in servizio alla data della sua entrata in vigore, sia che siano rimasti in servizio per l'intero triennio di validità del contratto sia che siano stati collocati a riposo nel corso di questo;
né rileva che le parti, in sede di contrattazione sindacale, abbiano stabilito di scaglionare nell'arco di validità contrattuale le erogazioni economiche, dato che queste, tuttavia, continuano a riferirsi alla posizione giuridica acquisita dal dipendente al momento iniziale della vigenza contrattuale, sì che 6 solo la materiale erogazione del beneficio risulta frazionata e differita, non anche la spettanza di esso>>. II. Il primo motivo di ricorso si appalesa infondato. Infatti, in base al controllo degli atti processuali (e, in particolare del fascicolo di parte appellante depositato nel giudizio di secondo grado) - disamina sicuramente consentita in sede di legittimità essendo stato dedotto dai ricorrenti un error in procedendo -, si evince che l'appellante s.p.a. RO dello Stato ha prodotto (sub 2 dell'indice degli atti") la procura speciale con la quale il legale rappresentante della società avv. TO LO Necci conferiva i relativi poteri al dott. Raffaele RO IN che, pertanto,- legittimamente ha conferito mandato all'avv. Gerardo Vesci per proporre appello e per rappresentare e difendere la s.p.a. "RO dello Stato-Società di Trasporti e Servizi" nel giudizio di appello in questione -. Di conseguenza, il vizio di "mancata produzione in giudizio della procura speciale” dedotta dai ricorrenti è inesistente, per cui il motivo di ricorso contenente la cennata censura non può che essere rigettato. III/a-. Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Pervero, le censure formulate con tale mezzo riferite come - sono alla “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in 7 : relazione agli artt. 37, 38 e 96 n. 4 del c.c.n.l. 1990/92" - si appalesano inammissibili in quanto la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di M motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella 8 mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottraggono le censure in esame con cui è stato denunziato del tutto genericamente (sotto il profilo delle regole ermeneutiche che sarebbero state malamente applicate dal Giudice di appello) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.. Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere come è avvenuto per le censure sollevate dai ricorrenti - nell'affermazione di mere opinioni sul contenuto degli accordi collettivi in questione non seguite da alcuna specifica doglianza sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata, e ciò per il principio dell""autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che i ricorrenti non hanno nella specie sicuramente osservato, non specificando il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati. III/b . In merito, poi, alla censura inerente alla dedotta "omessa o insufficiente motivazione" sulla questione concernente il preteso computo della indennità di buonuscita sulla base di aumenti decorrenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cd. "scaglionamento degli aumenti retributivi") e comunque non corrisposti, deve confermarsi 9 l'orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze nn. 8558/2000 e 7173/2000, alla cui parte motivazionale anche si fa riferimento. Sul punto, in relazione ai principi di legge che regolano la materia, è da considerare che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri, pur nel nuovo regime del rapporto di lavoro introdotto dalla legge n. 210/1985, continua ad essere regolata (art. 21 della legge testé citata) dai precedenti d.P.R. 29.12.73 n. 1092 [che, agli artt. 209 e segg., regola il trattamento di quiescenza del personale della (allora) azienda autonoma delle RO dello Stato] e legge n. 829/1973 (recante la riforma dell'opera di previdenza a favore dello stesso personale); in particolare, deve rimarcarsi che l'art. 220 del d.P.R. 1092/73 prevede che base di computo dell'indennità di buonuscita è “l'ultimo stipendio р integralmente percepito", e che l'art. 14 della legge n. 829/1973 П statuisce che l'O.P.A.F.S. corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile>>. Come noto, l'indennità di buonuscita al pari di quanto previsto per indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali - viene erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica. 10 La misura è determinata dalla legge la quale pone a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro l'obbligo di versare all'ente un contributo, proporzionale alla retribuzione, che funge da provvista per l'erogazione dell'indennità. Dette peculiarità avevano convinto nel passato sulla natura previdenziale, e non retributiva, delle indennità, ma la natura retributiva è stata ormai definitivamente affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19 maggio 1993 n. 243. Per i ferrovieri l'ente erogatore era l'O.P.A.F.S., avente personalità giuridica di diritto pubblico, la cui attività, per quanto riguarda contributi e prestazioni, era regolata dalla detta legge n. 829/1973. Nessuna modifica intervenne a seguito della privatizzazione delle RO, dal momento che (come già rilevato) l'art. 21, کالا ultimo comma, della legge n. 210/1985 stabilì che, fino a quando non sarebbe stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge. Solo a decorrere dal 1° giugno 1994 (art. 1, comma 43, della legge n. 537/1993) l'O.P.A.F.S. fu soppressa e le prestazioni da questa erogate furono attribuite funzionalmente alle s.p.a. RO della Stato, con successione nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. L'art. 13 del d.l. 1° aprile 1995 n. 98 (convertito in legge n. 204/1995) ha poi 11 previsto che il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge n. 829/1973. L'O.P.A.F.S. erogava le prestazioni elencate all'art. 2 della legge n. 829/1973, la più importante ed onerosa delle quali era proprio l'indennità di buonuscita (limitandosi le altre essenzialmente ad assegni e sussidi), incamerando le entrate previste dall'art. 36 della stessa legge. Le disponibilità economiche per l'indennità di buonuscita provenivano all'opera dai versamenti a carico sia dei dipendenti sia delle RO (art. 36), e precisamente dalla ritenuta a carico dell'iscritto (ragguagliata al 4% dell'80% dello stipendio "in godimento", dell'assegno personale pensionabile e del compenso per la OR qualità di ex combattente) e dal contributo a carico delle RO (pari al 9% dell'80% delle stesse competenze su cui vengono operate le ritenute a carico del personale). Stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione (cfr. anche l'art. 34 della legge n. 829/1973), non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, vige il principio di corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita dovuta, principio analogo a quello valido per l'EL (a cui è poi succeduto l'INPDAP) in relazione alla gestione dell'indennità premio fine servizio per i dipendenti degli enti locali, così come 12 riconosciuto da questa Corte con le sentenze nn. 9776/1994 e 4444/1999. Si trae ulteriore conferma dall'esistenza del principio dalla disposizione di cui all'art. unico della legge n. 141/1990 (quinto comma) sul prepensionamento dei dipendenti delle RO dello Stato. Detta legge, per favorire l'esodo del personale indicato al secondo comma, attribuisce un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, che vale sia per la pensione sia per l'indennità di buonuscita. Poichè in tal modo l'O.P.A.F.S. dovrebbe erogare l'indennità proporzionata al maggior numero di anni riconosciuti senza ricevere la correlativa provvista, si dispone che siano le RO ad erogare all""Opera" il contributo mensile, anche per la parte facente carico al dipendente, "sulla base dell'ultima retribuzione imponibile", ossia sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto. L'indennità di buonuscita non può, pertanto, che essere commisurata "all'ultimo stipendio" sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle RO dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, atteso che l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione: nella specie ne consegue che, essendo pacifico che non furono versati all'O.P.A.F.S. i contributi sugli 13 aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo successivo alla cessazione del rapporto - che, quindi, in quel momento non erano certo "in godimento" " e che tali aumenti non furono comunque mai percepiti dal dipendente, gli aumenti stessi non sono computabili nell'indennità di buonuscita. Con l'ulteriore conseguenza che, se anche risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto-ovvero avessero espressamente pattuito il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita -, la previsione contrattuale non poteva alterare la regola, stabilita dalla legge, della corrispondenza tra contributi versati e misura della prestazione. IV In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso - proposto da IU CE, TO AR, IU De LO e TO RA deve essere integralmente respinto e i R ricorrenti vanno solidalmente condannati al pagamento - a favore delle "RO dello Stato-Società di Trasporti e Servizi per azioni" - delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
14 La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido 23 pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro oltre a euro 2000 per onorario. T S A Così deciso, in Roma, il giorno 3 luglio 2002. Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore J. Relini utiuson IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 NOV. 2002 IL CANCELLIERE 15 al ONE I D A O T E C R S M E C I R D ESENT DA IMPOSTA DI BOLLO, DI E STRO, & DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO MI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533