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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 356 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GRIMALDI GIANLUCA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA LUCA ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN) rispettivamente il 08.05.2013 e il 6.05.2019, e per Per_1 Per_2 le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Rimini (RN) in
Viale Vittorio Veneto n.45 interno 3.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione stabile e sereno, cercando di agevolare l'uno ovvero l'altro nell'esercizio del rispettivo diritto di visita e i contatti telefonici con i figli, sempre compatibilmente alle esigenze ed alla necessità dei minori.
2) ha già trasferito la residenza nella propria abitazione posta in Rimini alla Via Ernani n.6 Parte_2
(doc.2). Al momento del deposito del presente ricorso, i due ricorrenti si obbligano reciprocamente a provvedere ad intestarsi ciascuno il proprio cane che attualmente hanno in gestione e che trattengono personalmente, ovvero il cane “Sky” alla d il cane “Mya” al Gorini. Pt_1
3) terrà con sé i figli e due giorni alla settimana individuati nelle giornate di Parte_2 Per_1 Per_2 martedì e venerdì (con fine settimana alternati).
Specificando che:
• Nelle due settimane al mese con weekend di competenza paterna. Il martedì dalla mattina alle ore 12.00 sono di competenza della mentre dalle 12.00 in poi di competenza del presso il quale i figli Pt_1 Pt_2 pernotteranno rimanendo con lui sino alle 12.30 di mercoledì; mentre il venerdì il accompagnerà a Pt_2 scuola i figli e li terrà sino alla domenica sera indicativamente alle ore 22.00 riaccompagnandoli presso la casa materna. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
• Nelle due settimane al mese con weekend di competenza materna. Il martedì dalla mattina alle ore 12.00 sono di competenza della entre dalle ore 12.00 in poi di competenza del presso il quale i figli Pt_1 Pt_2 pernotteranno rimanendo con lui sino alle ore 12.30 di mercoledì; il giovedì alle ore 19.00 il releverà Pt_2
pagina 2 di 6 i figli presso la casa materna facendoli pernottare presso di sé sino al giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola finita la quale verranno prelevati o dal o dalla babysitter incaricata (pagata Pt_2 dal e portati presso la casa materna sino alle ore 19.00 orario di rientro della madre. Salvo diversi e Pt_2 migliori accordi tra le parti.
4) Indipendentemente dal calendario il padre porterà i figli e a scuola tutti i mercoledì e i Per_1 Per_2 venerdì mattina. In caso di malattia dei figli, a fronte di impedimenti lavorativi, i genitori potranno far riferimento ai rispettivi rami genitoriali oppure de residuo alla babysitter – per quest'ultima con spesa sempre ripartita in misura pari al 50 % tra i due genitori ed in ogni caso entro il limite sotto pattuito nel presente ricorso.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, sociali nonché nel rispetto delle volontà di e . Per_1 Per_2
5) Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente tra loro, nel rispetto delle abitudini di vita ed impegni dei minori, oltre che nel rispetto reciproco e potranno liberamente contattare telefonicamente e Per_1 Per_2 mediante chiamata o videochiamata nei periodi di permanenza degli stessi presso l'uno o l'altro.
6) Per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, i genitori provvederanno di volta in volta un calendario disciplinato secondo il principio dell'alternanza deciso almeno un paio di settimane prima. Resta inteso che in caso di disaccordo o incomprensione, impossibilità a decidere in tempi ragionevoli i genitori seguiranno questa regola: i figli rimarranno con i genitori alternativamente di anno in anno, partendo come primo anno con il padre, dal giorno della vigilia di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre e fino al rientro a scuola con l'altro genitore, alternando di anno in anno le suddette festività, mentre per le festività pasquali, i figli rimarranno con i genitori secondo il calendario predisposto e si alterneranno, di anno in anno, partendo dal padre come primo anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in deroga al calendario ordinario di affido dei minori. Si stabilisce, che per ogni giornata di visita modificato o non esercitato, i due genitori determinano espressamente l'esclusione del recupero da parte del genitore che non è potuto rimanere con il figlio;
7) In ordine alle vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, prevedere che il sig. potrà Pt_2 trascorrere coi figli almeno 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo di agosto. Il periodo di 7 giorni succitato dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro e non oltre la metà di luglio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Analogamente nel mese di Agosto anche la sig.ra otrà trascorrere coi figli almeno 7 (sette) giorni consecutivi. Pt_1
Il periodo di 7 giorni succitato dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro e non oltre la metà di luglio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. pagina 3 di 6 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno i figli.
Qualora uno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
8) Entrambi i genitori concordano in ordine al fatto che, ad esclusione delle festività disciplinate al precedente punto, eventuali “ponti” o festività “religiose e non” che si verificassero durante l'anno solare (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1-2 novembre, 8 dicembre,
Festa del Patrono ecc.), salvo diverso accordo tra le parti, non modificheranno il calendario di frequentazione già stabilito tra gli stessi.
9) I genitori concordano che il giorno dei compleanni di (8 maggio) e di (6 maggio) verranno Per_1 Per_2 festeggiati insieme, previo accordo, anche in ordine alla gestione dei costi per tale festeggiamento che verranno divisi in misura pari al 70 % il ed il restante 30% la per gli amici dei due figli e per il Pt_2 Pt_1 singolo compleanno.
Resta inteso che i due genitori debbano collaborare preventivamente nel determinare il luogo dell'evento il numero degli invitati per evitare problemi di spesa.
10) Prevedere che corrisponda mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_2 ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 800,00 (ottocento/00) (400 euro a figlio) da rivalutarsi annualmente, a far luogo dall'anno successivo alla data del deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT26
A062 3024 2030 0004 3629 intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con prima Pt_1 decorrenza dal deposito telematico del presente ricorso.
Prevedere che le spese di carattere straordinario (così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna 2017 al quale integralmente le parti si riportano doc.3) occorrenti per i figli saranno tra loro suddivise nella misura del 60% a carico del padre ed il restante 40% a carico della madre.
Il rimborso delle suddette spese avverrà mensilmente sempre entro il giorno 5 di ogni mese, dietro presentazione di tutta la documentazione in originale attestante la spesa sostenuta e, nel caso in cui l'importo unitario della spesa dovesse superare la somma di € 150,00, necessiterà il confronto/consenso con l'altro genitore.
pagina 4 di 6 La madre si obbliga a consegnare tutte le pezze giustificative di tutte le spese in originale per consentire a colui che ha assunto il maggior onere di spesa – di poterle fiscalmente detrarre al 100% rinunciando Pt_2 la detrarre dette somme. Pt_1
E' quindi fatto obbligo alla di fornire sempre il codice fiscale di che andrà impresso Pt_1 Parte_2 su ogni scontrino fiscale ai fini della corretta indicazione della spesa.
La mancata consegna degli originali determinerà la perdita del maggiore beneficio concesso del 60% per la spesa effettuata con conseguente ripartizione della stessa al 50% tra i genitori.
Per quanto attiene alle spese della babysitter prevedere che il vi compartecipi al 50% con un tetto Pt_2 massimo mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00) salvo ulteriori e diversi accordi che dovessero intervenire a causa del lavoro della Pt_1
Per quanto attiene alle spese per asilo, scuole elementari e medie prevedere che il i partecipi al 100%. Pt_2
Per quanto attiene alle spese per le ripetizioni scolastiche prevedere che il vi compartecipi al 70% e la Pt_2
l 30% dal momento che, in linea di massima, avverranno presso l'abitazione materna. Pt_1
11) Prevedere che l'assegno Unico ed Universale che verrà erogato in favore dei figli resterà al 100% introitato dalla madre sul proprio conto corrente, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del suddetto beneficio, come pure firmare i moduli che dovessero rendersi necessari per ottenere detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri
Enti, pubblici o privati.
12) Le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
14) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dando altresì atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc pagina 5 di 6
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Parte_1 Parte_2 confronti dei figli e , nati dall'unione il 8.05.2013 e 6.05.2019, si attengano alle condizioni Per_1 Per_2 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GRIMALDI GIANLUCA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA LUCA ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN) rispettivamente il 08.05.2013 e il 6.05.2019, e per Per_1 Per_2 le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Rimini (RN) in
Viale Vittorio Veneto n.45 interno 3.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione stabile e sereno, cercando di agevolare l'uno ovvero l'altro nell'esercizio del rispettivo diritto di visita e i contatti telefonici con i figli, sempre compatibilmente alle esigenze ed alla necessità dei minori.
2) ha già trasferito la residenza nella propria abitazione posta in Rimini alla Via Ernani n.6 Parte_2
(doc.2). Al momento del deposito del presente ricorso, i due ricorrenti si obbligano reciprocamente a provvedere ad intestarsi ciascuno il proprio cane che attualmente hanno in gestione e che trattengono personalmente, ovvero il cane “Sky” alla d il cane “Mya” al Gorini. Pt_1
3) terrà con sé i figli e due giorni alla settimana individuati nelle giornate di Parte_2 Per_1 Per_2 martedì e venerdì (con fine settimana alternati).
Specificando che:
• Nelle due settimane al mese con weekend di competenza paterna. Il martedì dalla mattina alle ore 12.00 sono di competenza della mentre dalle 12.00 in poi di competenza del presso il quale i figli Pt_1 Pt_2 pernotteranno rimanendo con lui sino alle 12.30 di mercoledì; mentre il venerdì il accompagnerà a Pt_2 scuola i figli e li terrà sino alla domenica sera indicativamente alle ore 22.00 riaccompagnandoli presso la casa materna. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
• Nelle due settimane al mese con weekend di competenza materna. Il martedì dalla mattina alle ore 12.00 sono di competenza della entre dalle ore 12.00 in poi di competenza del presso il quale i figli Pt_1 Pt_2 pernotteranno rimanendo con lui sino alle ore 12.30 di mercoledì; il giovedì alle ore 19.00 il releverà Pt_2
pagina 2 di 6 i figli presso la casa materna facendoli pernottare presso di sé sino al giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola finita la quale verranno prelevati o dal o dalla babysitter incaricata (pagata Pt_2 dal e portati presso la casa materna sino alle ore 19.00 orario di rientro della madre. Salvo diversi e Pt_2 migliori accordi tra le parti.
4) Indipendentemente dal calendario il padre porterà i figli e a scuola tutti i mercoledì e i Per_1 Per_2 venerdì mattina. In caso di malattia dei figli, a fronte di impedimenti lavorativi, i genitori potranno far riferimento ai rispettivi rami genitoriali oppure de residuo alla babysitter – per quest'ultima con spesa sempre ripartita in misura pari al 50 % tra i due genitori ed in ogni caso entro il limite sotto pattuito nel presente ricorso.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, sociali nonché nel rispetto delle volontà di e . Per_1 Per_2
5) Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente tra loro, nel rispetto delle abitudini di vita ed impegni dei minori, oltre che nel rispetto reciproco e potranno liberamente contattare telefonicamente e Per_1 Per_2 mediante chiamata o videochiamata nei periodi di permanenza degli stessi presso l'uno o l'altro.
6) Per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, i genitori provvederanno di volta in volta un calendario disciplinato secondo il principio dell'alternanza deciso almeno un paio di settimane prima. Resta inteso che in caso di disaccordo o incomprensione, impossibilità a decidere in tempi ragionevoli i genitori seguiranno questa regola: i figli rimarranno con i genitori alternativamente di anno in anno, partendo come primo anno con il padre, dal giorno della vigilia di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre e fino al rientro a scuola con l'altro genitore, alternando di anno in anno le suddette festività, mentre per le festività pasquali, i figli rimarranno con i genitori secondo il calendario predisposto e si alterneranno, di anno in anno, partendo dal padre come primo anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in deroga al calendario ordinario di affido dei minori. Si stabilisce, che per ogni giornata di visita modificato o non esercitato, i due genitori determinano espressamente l'esclusione del recupero da parte del genitore che non è potuto rimanere con il figlio;
7) In ordine alle vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, prevedere che il sig. potrà Pt_2 trascorrere coi figli almeno 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo di agosto. Il periodo di 7 giorni succitato dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro e non oltre la metà di luglio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Analogamente nel mese di Agosto anche la sig.ra otrà trascorrere coi figli almeno 7 (sette) giorni consecutivi. Pt_1
Il periodo di 7 giorni succitato dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro e non oltre la metà di luglio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. pagina 3 di 6 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno i figli.
Qualora uno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
8) Entrambi i genitori concordano in ordine al fatto che, ad esclusione delle festività disciplinate al precedente punto, eventuali “ponti” o festività “religiose e non” che si verificassero durante l'anno solare (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1-2 novembre, 8 dicembre,
Festa del Patrono ecc.), salvo diverso accordo tra le parti, non modificheranno il calendario di frequentazione già stabilito tra gli stessi.
9) I genitori concordano che il giorno dei compleanni di (8 maggio) e di (6 maggio) verranno Per_1 Per_2 festeggiati insieme, previo accordo, anche in ordine alla gestione dei costi per tale festeggiamento che verranno divisi in misura pari al 70 % il ed il restante 30% la per gli amici dei due figli e per il Pt_2 Pt_1 singolo compleanno.
Resta inteso che i due genitori debbano collaborare preventivamente nel determinare il luogo dell'evento il numero degli invitati per evitare problemi di spesa.
10) Prevedere che corrisponda mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_2 ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 800,00 (ottocento/00) (400 euro a figlio) da rivalutarsi annualmente, a far luogo dall'anno successivo alla data del deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT26
A062 3024 2030 0004 3629 intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con prima Pt_1 decorrenza dal deposito telematico del presente ricorso.
Prevedere che le spese di carattere straordinario (così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna 2017 al quale integralmente le parti si riportano doc.3) occorrenti per i figli saranno tra loro suddivise nella misura del 60% a carico del padre ed il restante 40% a carico della madre.
Il rimborso delle suddette spese avverrà mensilmente sempre entro il giorno 5 di ogni mese, dietro presentazione di tutta la documentazione in originale attestante la spesa sostenuta e, nel caso in cui l'importo unitario della spesa dovesse superare la somma di € 150,00, necessiterà il confronto/consenso con l'altro genitore.
pagina 4 di 6 La madre si obbliga a consegnare tutte le pezze giustificative di tutte le spese in originale per consentire a colui che ha assunto il maggior onere di spesa – di poterle fiscalmente detrarre al 100% rinunciando Pt_2 la detrarre dette somme. Pt_1
E' quindi fatto obbligo alla di fornire sempre il codice fiscale di che andrà impresso Pt_1 Parte_2 su ogni scontrino fiscale ai fini della corretta indicazione della spesa.
La mancata consegna degli originali determinerà la perdita del maggiore beneficio concesso del 60% per la spesa effettuata con conseguente ripartizione della stessa al 50% tra i genitori.
Per quanto attiene alle spese della babysitter prevedere che il vi compartecipi al 50% con un tetto Pt_2 massimo mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00) salvo ulteriori e diversi accordi che dovessero intervenire a causa del lavoro della Pt_1
Per quanto attiene alle spese per asilo, scuole elementari e medie prevedere che il i partecipi al 100%. Pt_2
Per quanto attiene alle spese per le ripetizioni scolastiche prevedere che il vi compartecipi al 70% e la Pt_2
l 30% dal momento che, in linea di massima, avverranno presso l'abitazione materna. Pt_1
11) Prevedere che l'assegno Unico ed Universale che verrà erogato in favore dei figli resterà al 100% introitato dalla madre sul proprio conto corrente, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del suddetto beneficio, come pure firmare i moduli che dovessero rendersi necessari per ottenere detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri
Enti, pubblici o privati.
12) Le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
14) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dando altresì atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc pagina 5 di 6
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Parte_1 Parte_2 confronti dei figli e , nati dall'unione il 8.05.2013 e 6.05.2019, si attengano alle condizioni Per_1 Per_2 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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