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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 9.6.2025, innanzi al dott. IAno Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. BALESTRAZZI VITTORIO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO
BALESTRAZZI; Per il convenuto\opposto l'avv. VI ANDREA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente dott. IAno Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5796/2023
promossa da
Parte_1
P. IVA , con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi (C.F. ) e Francesco Balestrazzi (C.F. C.F._1
pagina 1 di 5 ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catania, Via Ruggero C.F._2
Settimo n. 3.
- Opponente-
contro
VI ANDREA,
nato a [...] il [...] e residente in [...] - Cod. Fisc.
[...]
– rappresentato e difeso in proprio, giusta dichiarazione resa ex art. 86 c.p.c. in C.F._3 calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Catania via Ughetti n.
26;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1466/2023.
All'odierna udienza di giorno 9.6.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1466/2023 con il quale VI ND ha ingiunto alla “- copia dei contratti di Parte_1 conto corrente e/o di ogni ulteriore contratto bancario stipulati da - nato a [...]
Paternò il 23.5.1930 e deceduto in Catania il 12.4.2020 – con e ciò sia di quelli in atto al CP_1 momento del decesso che di quelli estinti, nonché copia di tutti gli estratti conto dalla data di apertura dei relativi rapporti di conto corrente fino a quella del decesso;
- copia delle specifiche (con relativa indicazione della banca di provenienza) relative alle singole operazioni del 28.04.2010 di euro 188.800,00, del 28.02.2011 di euro 110.000,00, del 08.03.2013 di euro 140.000,00 ed altre avente come unico comune denominatore la dicitura “Bonifico vostro favore da Persona_1 per ”; - copia di ogni ulteriore negozio/contratto stipulato tra CP_2 Parte_1
e il sig. , ivi comprese le copie di tutte le deleghe autorizzatorie ad
[...] Persona_1 operare su conti altrui.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la contestava Parte_1 l'ingiunzione nella parte in cui non limitava la consegna della documentazione a quella relativa al decennio precedente la richiesta stragiudiziale e, di conseguenza, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto tutta la documentazione bancaria, legittimamente ostensibile ai sensi Contr dell'articolo 119 TUB, era stata regolarmente fornita da a . Persona_1
L'opposto si è costituito, chiedendo di rigettare l'opposizione formulata Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto.
[...]
In sede di memoria ex articolo 183, VI comma n. 2 c.p.c., parte opponente ha provveduto al deposito dei seguenti documenti: - contratto “Strumenta BNL” del 19.4.2006 relativo al conto corrente n. 43021 (doc. 3 “contratto Strumenta BNL del 19.4.2006 ”); - documento di sintesi e contratto di apertura di pagina 2 di 5 credito in conto corrente del 26.1.2015 (doc. 4 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 26.1.2015”); - documento di sintesi e contratto di apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 (doc. 5 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 ”); - documento di sintesi e contratto del conto corrente n. 681015 del 27.9.2012 (doc. 6 “doc. di sintesi e contratto conto corrente n. 681015 ”) ; - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 25.7.2011 (doc. 7 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma del 25.7.2011 ”); - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 21.9.2012 (doc. 8 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma ”); - contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 (doc. 9 “contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 ”); gli estratti conto dell'ultimo decennio relativi al conto corrente n. 43021 (doc. 10 “estratti conto conto corrente n. 43021 ”), al conto anticipi n. 281175 (doc. 11 “estratti conto conto anticipi n. 281175 ”), al conto corrente n. 681002 (doc. 12 “estratti conto conto corrente n. 681002 ”), al conto corrente n. 681004 (doc. 13 “estratti conto conto corrente n. 681004 ”) e al conto corrente n. 681015 (doc. 14 “estratti conto conto corrente n. 681015 ”); infine, specifiche relative alle singole operazioni del 28.4.2010 di € 188.800,00, del 28.2.2011 di € 110.000,00 e dell'8.3.2013 di € 140.000,00 (doc. 15 “specifiche di n. 3 operazioni ”); - delega autorizzatoria rilasciata al Sig. Persona_1
ad operare sul conto corrente n. 7152 intestato a “Nuova Campagna di AN e IA
[...] EL VI S.S.” (doc. 16 “delega autorizzatoria”).
All'udienza del 25.11.2024 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 12.5.2025 e poi al 9.6.2025 per la decisione ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
*************
Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che, costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia nel merito del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.
9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore (nel caso di specie, l'adempimento in corso di causa da parte dell'opponente banca) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
L'adempimento intervenuto in corso di giudizio integra un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno pagina 3 di 5 l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa (cfr. Cass. Civ. n. 1950/2003 e n. 3598/2015).
Nel caso di specie, risultano essere stati prodotti nel corso del giudizio, in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. da parte opponente i seguenti documenti: - contratto “Strumenta BNL” del 19.4.2006 relativo al conto corrente n. 43021 (doc. 3 “contratto Strumenta BNL del 19.4.2006 ”); - documento di sintesi e contratto di apertura di credito in conto corrente del 26.1.2015 (doc. 4 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 26.1.2015”); - documento di sintesi e contratto di apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 (doc. 5 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 ”); - documento di sintesi e contratto del conto corrente n. 681015 del 27.9.2012 (doc. 6 “doc. di sintesi e contratto conto corrente n. 681015 ”) ; - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 25.7.2011 (doc. 7 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma del 25.7.2011 ”); - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 21.9.2012 (doc. 8 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma ”); - contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 (doc. 9 “contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 ”); gli estratti conto dell'ultimo decennio relativi al conto corrente n. 43021 (doc. 10 “estratti conto conto corrente n. 43021 ”), al conto anticipi n. 281175 (doc. 11 “estratti conto conto anticipi n. 281175 ”), al conto corrente n. 681002 (doc. 12 “estratti conto conto corrente n. 681002 ”), al conto corrente n. 681004 (doc. 13 “estratti conto conto corrente n. 681004 ”) e al conto corrente n. 681015 (doc. 14 “estratti conto conto corrente n. 681015 ”); infine, specifiche relative alle singole operazioni del 28.4.2010 di € 188.800,00, del 28.2.2011 di € 110.000,00 e dell'8.3.2013 di € 140.000,00 (doc. 15 “specifiche di n. 3 operazioni ”); - delega autorizzatoria rilasciata al Sig. ad operare sul conto corrente Persona_1 n. 7152 intestato a “Nuova Campagna di AN e IA EL VI S.S.” (doc. 16
“delega autorizzatoria”).
Tale documentazione, relativa ai rapporti tra il cliente , padre defunto di Persona_1 Contr parte opponente, la quale ha richiesto la documentazione in qualità di suo successore, e la è idonea a soddisfare integralmente la pretesa di parte opposta, posto che risultano integrati gli elementi minimi, forniti da parte opposta nelle richieste stragiudiziali ex art. 119 TUB, indispensabili per consentire alla l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il Pt_1 soggetto titolare del rapporto nonché il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta oltreché il periodo di tempo entro il quale talune operazioni da documentare si sono svolte (cfr. all. fasc. monitorio R.G.
1418/2023), in conformità a giurisprudenza consolidata relativa all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993 (ex multis, Cass. 13277 del 28.05.2018).
Le contestazioni di parte opposta, sollevate in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n.3 sono irrilevanti, posto che:
- la documentazione di sintesi (cfr doc. 15) relativa alle operazioni del 28.4.2010 di € 188.800,00, del 28.2.2011 di € 110.000,00 e dell'8.3.2013 di € 140.000,00 è idonea a fornire tutte le informazioni concernenti le operazioni compiute dal de cuius (quali la filiale, la data contabile, la causale, l'importo e la data, il numero del conto del destinatario dei bonifici);
- l'ulteriore documentazione (relativa a un “conto deposito titoli e obbligazioni” posto in essere il 5 ottobre 1998 e chiuso il 18 maggio 2020) è stata pretesa, per la prima volta, con la terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e non in sede di richieste stragiudiziali ex articolo 119 TUB, posto che queste ultime non fanno riferimento alcuno all'attestazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate (all. 8).
Ciò posto, in merito alle spese di lite, va rilevato che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se pagina 4 di 5 sussistano idonei motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2004, n. 11494).
Nel caso di specie, in mancanza della cessata materia del contendere (generata dal sopravvenuto adempimento da parte dell'opponente), l'opposizione a d.i. avrebbe dovuto essere accolta parzialmente, posto che una delle doglianze di parte opponente, relativa alla illegittima richiesta di documentazione relativa al periodo superiore al decennio, sarebbe risultata fondata.
Difatti, nonostante l'articolo 119 TUB sia riferito testualmente ai documenti relativi a singole operazioni, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde al principio generale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi e per i relativi estratti conto un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito.
Per cui le spese di lite vanno compensate, posto che le parti sarebbero risultate entrambe parzialmente soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5796/2023, così decide:
• Dichiara cessata la materia del contendere e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
• Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 9.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
dott. IAno Sciacca
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 9.6.2025, innanzi al dott. IAno Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. BALESTRAZZI VITTORIO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO
BALESTRAZZI; Per il convenuto\opposto l'avv. VI ANDREA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente dott. IAno Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5796/2023
promossa da
Parte_1
P. IVA , con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi (C.F. ) e Francesco Balestrazzi (C.F. C.F._1
pagina 1 di 5 ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catania, Via Ruggero C.F._2
Settimo n. 3.
- Opponente-
contro
VI ANDREA,
nato a [...] il [...] e residente in [...] - Cod. Fisc.
[...]
– rappresentato e difeso in proprio, giusta dichiarazione resa ex art. 86 c.p.c. in C.F._3 calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Catania via Ughetti n.
26;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1466/2023.
All'odierna udienza di giorno 9.6.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1466/2023 con il quale VI ND ha ingiunto alla “- copia dei contratti di Parte_1 conto corrente e/o di ogni ulteriore contratto bancario stipulati da - nato a [...]
Paternò il 23.5.1930 e deceduto in Catania il 12.4.2020 – con e ciò sia di quelli in atto al CP_1 momento del decesso che di quelli estinti, nonché copia di tutti gli estratti conto dalla data di apertura dei relativi rapporti di conto corrente fino a quella del decesso;
- copia delle specifiche (con relativa indicazione della banca di provenienza) relative alle singole operazioni del 28.04.2010 di euro 188.800,00, del 28.02.2011 di euro 110.000,00, del 08.03.2013 di euro 140.000,00 ed altre avente come unico comune denominatore la dicitura “Bonifico vostro favore da Persona_1 per ”; - copia di ogni ulteriore negozio/contratto stipulato tra CP_2 Parte_1
e il sig. , ivi comprese le copie di tutte le deleghe autorizzatorie ad
[...] Persona_1 operare su conti altrui.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la contestava Parte_1 l'ingiunzione nella parte in cui non limitava la consegna della documentazione a quella relativa al decennio precedente la richiesta stragiudiziale e, di conseguenza, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto tutta la documentazione bancaria, legittimamente ostensibile ai sensi Contr dell'articolo 119 TUB, era stata regolarmente fornita da a . Persona_1
L'opposto si è costituito, chiedendo di rigettare l'opposizione formulata Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto.
[...]
In sede di memoria ex articolo 183, VI comma n. 2 c.p.c., parte opponente ha provveduto al deposito dei seguenti documenti: - contratto “Strumenta BNL” del 19.4.2006 relativo al conto corrente n. 43021 (doc. 3 “contratto Strumenta BNL del 19.4.2006 ”); - documento di sintesi e contratto di apertura di pagina 2 di 5 credito in conto corrente del 26.1.2015 (doc. 4 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 26.1.2015”); - documento di sintesi e contratto di apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 (doc. 5 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 ”); - documento di sintesi e contratto del conto corrente n. 681015 del 27.9.2012 (doc. 6 “doc. di sintesi e contratto conto corrente n. 681015 ”) ; - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 25.7.2011 (doc. 7 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma del 25.7.2011 ”); - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 21.9.2012 (doc. 8 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma ”); - contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 (doc. 9 “contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 ”); gli estratti conto dell'ultimo decennio relativi al conto corrente n. 43021 (doc. 10 “estratti conto conto corrente n. 43021 ”), al conto anticipi n. 281175 (doc. 11 “estratti conto conto anticipi n. 281175 ”), al conto corrente n. 681002 (doc. 12 “estratti conto conto corrente n. 681002 ”), al conto corrente n. 681004 (doc. 13 “estratti conto conto corrente n. 681004 ”) e al conto corrente n. 681015 (doc. 14 “estratti conto conto corrente n. 681015 ”); infine, specifiche relative alle singole operazioni del 28.4.2010 di € 188.800,00, del 28.2.2011 di € 110.000,00 e dell'8.3.2013 di € 140.000,00 (doc. 15 “specifiche di n. 3 operazioni ”); - delega autorizzatoria rilasciata al Sig. Persona_1
ad operare sul conto corrente n. 7152 intestato a “Nuova Campagna di AN e IA
[...] EL VI S.S.” (doc. 16 “delega autorizzatoria”).
All'udienza del 25.11.2024 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 12.5.2025 e poi al 9.6.2025 per la decisione ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
*************
Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che, costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia nel merito del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.
9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore (nel caso di specie, l'adempimento in corso di causa da parte dell'opponente banca) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
L'adempimento intervenuto in corso di giudizio integra un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno pagina 3 di 5 l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa (cfr. Cass. Civ. n. 1950/2003 e n. 3598/2015).
Nel caso di specie, risultano essere stati prodotti nel corso del giudizio, in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. da parte opponente i seguenti documenti: - contratto “Strumenta BNL” del 19.4.2006 relativo al conto corrente n. 43021 (doc. 3 “contratto Strumenta BNL del 19.4.2006 ”); - documento di sintesi e contratto di apertura di credito in conto corrente del 26.1.2015 (doc. 4 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 26.1.2015”); - documento di sintesi e contratto di apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 (doc. 5 “doc. di sintesi e contratto apertura di credito in conto corrente del 31.3.2016 ”); - documento di sintesi e contratto del conto corrente n. 681015 del 27.9.2012 (doc. 6 “doc. di sintesi e contratto conto corrente n. 681015 ”) ; - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 25.7.2011 (doc. 7 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma del 25.7.2011 ”); - documento di sintesi e contratto “Anticipi e crediti di Firma” del 21.9.2012 (doc. 8 “doc. di sintesi e contratto Anticipi e crediti di Firma ”); - contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 (doc. 9 “contratto Carta Bancomat del 29.2.2012 ”); gli estratti conto dell'ultimo decennio relativi al conto corrente n. 43021 (doc. 10 “estratti conto conto corrente n. 43021 ”), al conto anticipi n. 281175 (doc. 11 “estratti conto conto anticipi n. 281175 ”), al conto corrente n. 681002 (doc. 12 “estratti conto conto corrente n. 681002 ”), al conto corrente n. 681004 (doc. 13 “estratti conto conto corrente n. 681004 ”) e al conto corrente n. 681015 (doc. 14 “estratti conto conto corrente n. 681015 ”); infine, specifiche relative alle singole operazioni del 28.4.2010 di € 188.800,00, del 28.2.2011 di € 110.000,00 e dell'8.3.2013 di € 140.000,00 (doc. 15 “specifiche di n. 3 operazioni ”); - delega autorizzatoria rilasciata al Sig. ad operare sul conto corrente Persona_1 n. 7152 intestato a “Nuova Campagna di AN e IA EL VI S.S.” (doc. 16
“delega autorizzatoria”).
Tale documentazione, relativa ai rapporti tra il cliente , padre defunto di Persona_1 Contr parte opponente, la quale ha richiesto la documentazione in qualità di suo successore, e la è idonea a soddisfare integralmente la pretesa di parte opposta, posto che risultano integrati gli elementi minimi, forniti da parte opposta nelle richieste stragiudiziali ex art. 119 TUB, indispensabili per consentire alla l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il Pt_1 soggetto titolare del rapporto nonché il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta oltreché il periodo di tempo entro il quale talune operazioni da documentare si sono svolte (cfr. all. fasc. monitorio R.G.
1418/2023), in conformità a giurisprudenza consolidata relativa all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993 (ex multis, Cass. 13277 del 28.05.2018).
Le contestazioni di parte opposta, sollevate in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n.3 sono irrilevanti, posto che:
- la documentazione di sintesi (cfr doc. 15) relativa alle operazioni del 28.4.2010 di € 188.800,00, del 28.2.2011 di € 110.000,00 e dell'8.3.2013 di € 140.000,00 è idonea a fornire tutte le informazioni concernenti le operazioni compiute dal de cuius (quali la filiale, la data contabile, la causale, l'importo e la data, il numero del conto del destinatario dei bonifici);
- l'ulteriore documentazione (relativa a un “conto deposito titoli e obbligazioni” posto in essere il 5 ottobre 1998 e chiuso il 18 maggio 2020) è stata pretesa, per la prima volta, con la terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e non in sede di richieste stragiudiziali ex articolo 119 TUB, posto che queste ultime non fanno riferimento alcuno all'attestazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate (all. 8).
Ciò posto, in merito alle spese di lite, va rilevato che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se pagina 4 di 5 sussistano idonei motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2004, n. 11494).
Nel caso di specie, in mancanza della cessata materia del contendere (generata dal sopravvenuto adempimento da parte dell'opponente), l'opposizione a d.i. avrebbe dovuto essere accolta parzialmente, posto che una delle doglianze di parte opponente, relativa alla illegittima richiesta di documentazione relativa al periodo superiore al decennio, sarebbe risultata fondata.
Difatti, nonostante l'articolo 119 TUB sia riferito testualmente ai documenti relativi a singole operazioni, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde al principio generale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi e per i relativi estratti conto un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito.
Per cui le spese di lite vanno compensate, posto che le parti sarebbero risultate entrambe parzialmente soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5796/2023, così decide:
• Dichiara cessata la materia del contendere e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
• Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 9.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
dott. IAno Sciacca
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