Sentenza 8 aprile 2004
Massime • 1
La rimessione in termini disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ. può essere disposta dal giudice istruttore solo nel giudizio di primo grado, e non in sede di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2004, n. 6932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6932 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA 90, presso l'avvocato GAUDENZIO PROIETTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Laurosa Giacomo di Roma, rep. n. 34819 dell'11.1.02;
- ricorrente -
contro
RO AR IG;
- intimata -
contro
OZ LA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1360/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato PROIETTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale o il rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato BIONDO con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13758/98, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da IC MI e DE IA GI, con i provvedimenti consequenziali (tra cui la corresponsione di un assegno mensile di L. 750.000 a carico del IC e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla DE).
A seguito dell'impugnazione, proposta dal IC, innanzi alla Corte d'Appello di Roma, con atto depositato il 21-10-98, il Presidente di detta Corte rissava con decreto la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per il 10-2-2000, mandando il ricorrente di notificare alla resistente ricorso e decreto entro il 31-12-98, fissando, altresì, fino al 31-3-99 e al 31-12-99 ulteriori termini per deposito memorie e documenti e per le relative repliche. Il IC non osservava il termine di notifica del 31-12-98, notificando gli atti alla DE solo in data 17-2-99 (e quindi oltre un mese e mezzo dopo quanto stabilito).
A seguito di ciò, il IC, con istanza di "rimessione in termini" depositata in data 10-3-99, chiedeva, avendo subito un intervento chirurgico, una proroga del termine, scaduto, per detta notifica;
il Presidente, con provvedimento in data 31-3-99, ritenendo sussistente una causa di forza maggiore, concedeva detta proroga, indicando il 29-4-99 quale nuovo termine per la notifica dell'appello e del decreto.
La Corte territoriale, costituitasi la DE (che proponeva gravame incidentale in ordine all'assegnazione della casa coniugale), con la sentenza in esame, dichiarava improcedibile l'appello, ritenendo che l'appellante non aveva provveduto al rinnovo della notificazione in questione entro il nuovo termine concesso;
affermava, tra l'altro, la Corte d'Appello che "il decreto con il quale il Presidente della Corte ha ritenuto di rimettere in termini il difensore, emesso dopo che il termine indicato per la notificazione del ricorso di appello era già scaduto, non è idoneo ad impedire la decadenza conseguente all'inosservanza del termine originariamente concesso". Ricorre per Cassazione, con due motivi, il IC, che ha, altresì, depositato memoria;
resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, anch'esso fondato su due motivi, la DE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 154 c.p.c. in quanto "risulta evidente che i termini ordinatori possono essere prorogati dal Giudice che li ha emessi oltre il termine originario quando ricorrono motivi particolarmente gravi" ed inoltre perché l'inosservanza di un termine prorogato "non impedisce di emettere un valido provvedimento di proroga".
Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione sul punto della ritenuta omessa notifica in questione a seguito della concessa, ulteriore proroga.
Ricorso incidentale:
con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e relative nullità della sentenza del procedimento, in quanto la Corte d'Appello ha omesso del tutto di pronunciarsi sull'impugnazione incidentale di essa DE riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione al punto di cui al primo motivo.
Nel controricorso si eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c. per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. In relazione alla sopraesposta eccezione di inammissibilità della resistente deve rilevarsi che la stessa è infondata in quanto, pur limitandosi il ricorrente a descrivere i fatti di causa in modo sintetico, tale esposizione, tra l'altro svolta in una apposita premessa denominata "fatto", è da ritenersi sufficientemente chiara e completa in relazione alle vicende della controversia in esame, anche in relazione al thema decidendum avente ad oggetto soprattutto una questione di ordine procedurale.
Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.
Con riferimento ai due motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in quanto entrambi aventi ad oggetto la questione della legittimità della proroga dei termini, riguardanti la notifica dell'appello e del decreto presidenziale di fissazione della prima udienza, decisa dalla Corte d'Appello di Roma, e la relativa motivazione, ritiene il Collegio che, se da un lato, è vero che la Corte territoriale ha essenzialmente basato la propria pronuncia in relazione alla proroga dei termini in questione ex art. 154 c.p.c., non ritenendola legittima in quanto concessa dopo l'originaria scadenza, senza autonomamente affrontare la ulteriore questione del provvedimento emesso dallo stesso Presidente della Corte di Roma in data 31-3-99, è indubitabile, da un altro lato, che nella fattispecie in esame detto ultimo provvedimento, qualificabile come rimessione in termini ex art. 184 bis, non poteva essere emesso. La Corte di merito non ha, quindi, preso in considerazione che la "nuova" proroga concessa al IC configurava un provvedimento ex art. 184 bis c.p.c. e non ex art. 154 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza, errata e censurabile da un punto di vista logico- giuridico, di dichiarare illegittima la stessa, non valutandola autonomamente, ma adducendo che "i termini che per loro natura non sono più prorogabili non consentono, se inutilmente decorsi, provvedimenti di sanatoria".
Andava, invece, affermato, risultando con assoluta certezza per tabulas che la "proroga" in questione fu emessa a seguito di formale e testuale istanza di rimessione in termini da parte del IC, che, vertendosi appunto in tema di rimessione in termini in grado di appello, quest'ultima non poteva essere concessa.
Secondo, infatti, il pienamente condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 5778/2000), detta rimessione può essere concessa dal giudice istruttore solo nel giudizio di primo grado, e non in sede di impugnazione (come avvenuto nel caso in esame da parte del Presidente della Corte d'Appello). In definitiva, pur dovendosi definire comunque improcedibile l'impugnazione proposta dal IC, la sentenza in esame doveva essere motivata sulla base delle suesposte argomentazioni. Riguardo, poi, ai due motivi del ricorso incidentale, anch'essi da trattarsi congiuntamente poiché afferenti la dedotta omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla domanda della DE di assegnazione della casa coniugale, proposta mediante impugnazione incidentale, va rilevato che gli stessi, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sono "privi di efficacia", essendo detto appello incidentale palesemente e inequivocabilmente tardivo. Ciò in quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma risulta notificata in data 23-9- 98 e l'atto di costituzione della DE, nel giudizio di secondo grado, a mezzo appello incidentale, è stato depositato in data 31-3- 99.
Ritiene, in proposito, il Collegio che da condividere è l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (si veda sul punto Cass. S. U. n. 4818/86, nonché, specificamente, Cass. nn. 4760/97 e, da ultimo, Cass. 3743/2002), secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile, come espressamente previsto dall'art. 334 c.p.c., ma anche se essa risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista ab origine un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che detto art. 334 va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, solo in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale. Sussistono, infine, giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004