Articolo 5 della Legge 30 settembre 2004, n. 252
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27 ottobre 2004
Art. 5. (Norma di interpretazione autentica) 1. L' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2004
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