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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 11 dicembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1860/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti G. Russi, S. Russi e A. Vescovini)
CONTRO
CP_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1
condannare al pagamento della somma lorda di
€ 6.197,76 di cui € 3.416,38 per TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 7.9.2021 al 31.12.2024 come operaio.
Il ricorrente riferiva che la datrice di lavoro non aveva pagato le ferie maturate
(per come risultanti dalla busta paga di dicembre 2024) e ne rivendicava in questa sede il pagamento.
Il aggiungeva di aver destinato il suo Pt_2
TFR al fondo pensione di Generali Italia
s.p.a., dando atto che nel CUD la datrice di lavoro aveva indicato come versata al fondo la somma di € 2.067,83, errata per eccesso, alla luce della dichiarazione resa da generali Italia s.p.a., ragion per cui chiedeva il pagamento della differenza nella misura di € 1.197,99, da aggiungersi al TFR ancora dovuto, per complessivi € 3.416,38.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 7.9.2021 al 31.12.2024 come operaio.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle ferie maturate (per come risultanti dalla busta paga di dicembre 2024) per complessivi € 2.781,08 (v. doc. 2 fasc. ricorrente).
Il ha destinato il suo TFR al fondo Pt_2
pensione di Generali Italia s.p.a. e nel CUD
2025 la datrice di lavoro ha indicato come versata al fondo la somma di € 2.067,83, mentre dalla documentazione di Generali
Italia s.p.a. risulta versato il minor importo di € 1.409,84 (v. doc. 3 fasc. ricorrente). Di conseguenza, il ricorrente ha diritto alla differenza nella misura di € 1.197,99, da aggiungersi al TFR ancora dovuto, per complessivi € 3.416,38.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito il lavoratore, titolare del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, in caso di mancato versamento, può agire per ottenere una condanna a favore di terzo (appunto il fondo di previdenza complementare), soggetto che deve necessariamente essere parte del giudizio
(Tribunale di Roma -Sez. Lav.- Sent.
n.10489/16 e Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Sent. n. 5294/2017,) oppure agire nei confronti del datore di lavoro insolvente per il recupero delle somme accantonate con il vincolo di destinazione del loro versamento al fondo di pensione complementare e non versate (Cass. Civ.
18477/23).
L'istante, nei termini sopra indicati, ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 6.197,46 (di cui € 3.416,38 per TFR), tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1860/2025 R.G.
1) condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_3
6.197,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_3
processuali, liquidate in complessivi €
1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini