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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- ricorrente -
contro MA EG, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa a margine del controricorso, nonché di atto di nomina di nuovo difensore ritualmente depositato, dagli Avv.ti ES LA e LO LI, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Leo, alla piazza SS. Apostoli n. 66 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 408, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 14.10.2015, e pubblicata il 23.3.2016; Oggetto: Sanzioni - Irpef 2005 - Capitali detenuti all’estero - Non dichiarati - “Fiche” estratta dalla ‘lista FA’ - Doppia residenza - Convenzione italo- svizzera - Oneri probatori. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2768 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 30/01/2024 2 di 10 ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ES Pepe, il quale ha confermato la richiesta di accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, inammissibili i primi due;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, dall’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’Avvocato LO LI, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza svolgeva indagini su EG MA in quanto inclusa nella c.d. lista FA, relativa a contribuenti italiani che detenevano all’estero, in Svizzera, Paese dalla fiscalità privilegiata, capitali depositati presso la Banca inglese HSBC. Appartiene ormai al notorio giudiziario che HE FA era un dipendente bancario che aveva estratto dall’archivio informatico dell’Istituto di credito dati personali che poi aveva ceduto, e le schede relative a singoli clienti e conti correnti erano pervenute all’Italia grazie alla collaborazione fiscale internazionale con la Francia. Concluse le investigazioni, la Guardia di Finanza consegnava alla contribuente Processo Verbale di Costatazione (PVC) il 29.11.2011. Ritenuto appurato che la contribuente aveva omesso la obbligatoria dichiarazione di detenzione di capitali all’estero, e che aveva sottratto tali fondi all’imposizione italiana, basandosi sui dati raccolti mediante il PVC, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per un valore superiore ai tre milioni e mezzo di Euro, oltre sanzioni, in relazione all’anno 2005. Inoltre, era notificato a EG MA atto di contestazione in conseguenza della mancata compilazione del quadro RW della 3 di 10 dichiarazione dei redditi, in cui devono essere indicati i capitali detenuti all’estero, ed erano perciò irrogate sanzioni per complessivi Euro 506.826,19, sempre con riferimento all’anno 2005. All’esito dell’esame delle deduzioni difensive, l’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente l’atto di irrogazione di sanzioni n. T7GIR2300005/2013, oggetto del presente giudizio. L’importo delle sanzioni, quindi, in corso di causa era rideterminato in Euro 142.911,30 dall’Ente impositore, pronunciando in autotutela in conseguenza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 5, comma 5, del Dl n. 167 del 1990 (controric., p. 5). 2. La contribuente impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, ampiamente riassunte nella decisione della CTR impugnata in questa sede. La CTP rigettava il ricorso. 3. EG MA spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Quest’ultima, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla parte di sanzioni annullata in autotutela dall’Amministrazione finanziaria, riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, riformava la decisione della CTP ed annullava l’atto di irrogazione delle sanzioni. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia assunta dal giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale ES Pepe, ed ha domandato dichiararsi inammissibili i primi due motivi di ricorso, in subordine da accogliersi, ed ha chiesto di accogliere il terzo ed il quarto mezzo d’impugnazione. 4 di 10 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione della Convenzione Italia - Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943 del 1978, perché “la CTR ha accertato la residenza elvetica della signora EG, sulla scorta del documento n. 18 dell’atto di appello, vale a dire un ‘certificato di residenza rilasciato dalla Città di Lugano’, accogliendo implicitamente il motivo di ricorso relativo alla pretesa insussistenza del presupposto impositivo costituito dal difetto di residenza italiana della stessa” (ric., p. 10 s.), mentre ricorre un’ipotesi di c.d. doppia residenza, in Italia ed in Svizzera che, ai sensi di legge, richiedeva ben altre valutazioni. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura l’omesso esame, da parte del giudice del gravame, di fatti decisivi per il giudizio e relativi agli elementi di prova forniti per dimostrare la sussistenza della residenza in Italia della ricorrente all’epoca dei fatti per cui è causa. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello, affermando che l’inclusione della contribuente nella lista FA non può costituire, in assenza di ulteriori riscontri, prova dell’evasione fiscale contestata alla contribuente. 4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009, dell’art. 4 del Dl n. 167 del 1990, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR per avere affermato che l’Ufficio non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla contribuente per 5 di 10 contrastare la presunzione di aver costituito attività all’estero non dichiarate ed assoggettate ad imposizione in Italia. 5. Sembra opportuno premettere che entrambe le parti dedicano ampio spazio, nei loro scritti difensivi, all’illustrazione dei fatti di causa ed agli argomenti da esse proposti nel corso della stessa, richiamando una pluralità di tematiche su cui non si incentrano specificamente i motivi di ricorso, e che non possono pertanto essere esaminate in sede di giudizio di legittimità. 6. Tanto premesso, mediante i primi due motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta, in relazione ai profili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, la decisione della CTR con riferimento alla residenza che la contribuente aveva, in Italia e/o in Svizzera, all’epoca dei fatti per cui è causa, pertanto nel 2005. Risulta in proposito pacifico che l’Amministrazione finanziaria ha prodotto un certificato attestante la residenza di EG MA in Italia, nel Comune di Rivalta (TO), e la contribuente ha prodotto un certificato attestante la sua residenza in Svizzera, a Lugano. I due strumenti d’impugnazione presentano evidenti elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 6.1. La CTR scrive, in proposito, che “la contribuente risiedeva stabilmente già fin dal 15.07.1991 in Svizzera (come da allegato n. 18 dell’appello” (sent. CTR, p. XI), quindi passa oltre, ed affronta il merito del giudizio. Torna poi sull’argomento per censurare la valutazione espressa dalla CTP che “ha omesso di valutare la documentazione che i ricorrenti hanno prodotto comprovante la stabile residenza già fin dal 15.07.1991 in Svizzera” (sent. CTR, p. XII). 6.2. La controricorrente sostiene che i primi due motivi di ricorso sarebbero, ancor prima che infondati, inammissibili perché, 6 di 10 nonostante le parole appena trascritte, la CTR non ha fondato la propria decisione sul luogo di residenza svizzera della contribuente in quanto, ove avesse inteso valorizzarlo, il dato sarebbe stato sufficiente per definire il giudizio, perché se EG MA aveva la residenza in Svizzera, non era tenuta a dichiarare i capitali che ivi deteneva al fisco italiano, e non poteva perciò essere assoggettata alle sanzioni per cui è causa per averne omesso la dichiarazione. Secondo la contribuente, poi, il secondo motivo di ricorso sarebbe inammissibile pure perché l’Amministrazione finanziaria ha riportato nella sua contestazione gli elementi addotti dall’Ufficio per affermare che EG MA aveva la propria residenza (anche) in Italia, ma non ha riportato gli elementi invece allegati dalla contribuente per dimostrare che la sua residenza era effettivamente in Svizzera. 6.3. Le censure di inammissibilità proposte dalla contribuente non appaiono condivisibili. Le espressioni utilizzate dalla CTR non paiono suscettibili di univoca interpretazione. Il giudice dell’appello dà atto che la contribuente aveva la propria residenza in Svizzera sulla base della certificazione rilasciata dall’Autorità amministrativa di Lugano ed allegata in atti. Tuttavia sembra non trarne diretta conseguenza, e prosegue esaminando il merito della controversia. Potrebbe anche ritenersi che il giudice dell’appello, poiché dà atto che la controricorrente aveva la propria residenza in Svizzera, e non ha poi tratto conseguenze da questa costatazione, abbia inteso affermare, implicitamente, che la residenza rilevante ai fini fiscali fosse quella italiana, tanto che ha proseguito esaminando il merito della causa. 6.3.1. L’Amministrazione finanziaria, prudentemente, interpreta piuttosto che la CTR ha inteso adottare una doppia motivazione, e contesta la prima statuizione in materia di residenza, che non esamina affatto gli elementi offerti dalle parti, e neppure chiarisce perché non ricorra un’ipotesi di contemporanea residenza in due 7 di 10 Paesi, come sembrerebbe emergere dalla documentazione prodotta dalle parti, con la condivisibile conseguenza che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare la questione ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della Convenzione Italia-Confederazione Elvetica per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943 del 1978. L’interpretazione proposta dalla ricorrente, stante la formula utilizzata dalla CTR, non risulta quindi priva di fondamento poiché, in presenza di un contribuente che ha contemporaneamente la propria residenza in due Paesi, è compito del giudice del merito individuare, in considerazione degli elementi proposti dalle parti, quale sia la residenza rilevante in tema di imposizione fiscale, ma a questo compito il giudice del gravame si è sottratto. 6.3.2. Resta da osservare che entrambe le parti hanno riassunto nei propri scritti difensivi i copiosi elementi allegati per affermare che il Paese di residenza rilevante ai fini dell’imposizione fosse l’Italia o la Svizzera, che non devono però essere esaminati in questa sede, perché oggetto di valutazione innanzitutto da parte del giudice del merito. Rimane ancora da rilevare che non incorre nell’inammissibilità del proprio motivo di ricorso la parte che proponga i propri argomenti senza riassumere quelli proposti dalla controparte. I primi due motivi di ricorso appaiono pertanto fondati, e devono essere accolti. 7. Mediante il terzo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, affermando che l’inclusione della EG MA nella lista FA non può costituire, in assenza di ulteriori riscontri, prova dell’evasione fiscale contestata alla contribuente. Con il quarto motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per avere affermato che l’Ufficio non ha tenuto conto 8 di 10 della documentazione prodotta dalla contribuente per contrastare la presunzione di aver costituito attività all’estero non dichiarate ed assoggettate ad imposizione in Italia. 7.1. La controricorrente ha affermato l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, perché “i motivi … tramite la parcellizzazione del capo della sentenza pretendono un riesame del merito” (controric., p. 20). Aggiunge quindi che, per contrastare le emergenze della scheda, denominata ‘fiche’ ed estratta dalla c.d. lista FA, su cui ha fondato le proprie contestazioni l’Ente impositore, la contribuente ha prodotto una missiva dell’Istituto di credito HSBC, e la CTR ha ritenuto di valorizzare quest’ultima, oltre alle ulteriori produzioni documentali offerte, ritenendo che assicurino prova che la contribuente non deteneva in Svizzera i capitali che le sono stati contestati. Inoltre, in relazione al quarto motivo d’impugnazione, la controricorrente ne sostiene l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, perché l’Amministrazione finanziaria ha riportato nella sua contestazione solo gli elementi da essa addotti per affermare le proprie tesi, ma non ha riassunto gli elementi allegati in senso contrario dalla contribuente. 7.2. La CTR scrive che “le violazioni contestate, come risulta dagli atti, sono state effettuate sulla base dell’asettico utilizzo di semplici dichiarazioni di un soggetto terzo contenute nella così detta ‘lista FA’. Informazioni acquisite dall’Ufficio tramite la collaborazione internazionale prevista dalla Direttiva 77/799 CEE e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia … Quanto all’utilizzabilità di suddette informazioni si è espressa … la Corte di Cassazione … la quale ha stabilito che ai fini dell’accertamento tali informazioni possano essere utilizzate solo quale impulso, spunto di indagine. In definitiva la cosiddetta ‘lista FA’ costituisce solo una prova indiziaria e le pretese dell’Amministrazione Finanziaria devono essere suffragate da 9 di 10 ulteriori elementi probatori. Premesso quanto sopra, nel caso di specie si rileva che l’Ufficio non ha supportato la pretesa erariale scaturita dall’utilizzo della ‘lista FA’ con i suddetti ‘ulteriori elementi’ probatori. Anzi, si rileva che ha omesso di valutare la documentazione che i ricorrenti hanno prodotto”, tra cui “la lettera della Banca HSBC” (sent. CTR, p. XII), contenente attestazioni sulla movimentazione del conto della EG MA. 7.3. In questo caso la motivazione adottata dalla CTR appare di più agevole interpretazione. Il giudice dell’appello ha ritenuto che in nessun caso potesse attribuirsi valore probatorio decisivo all’unico elemento costituito dalla “fiche” estratta dalla lista FA, ed attestante la natura e l’ammontare dei capitali detenuti all’estero dalla ricorrente, risultando a suo parere necessaria la dimostrazione della ricorrenza di ulteriori elementi indiziari. Quindi ha CTR ha lamentato all’Amministrazione finanziaria di aver trascurato l’esame della documentazione prodotta dalla ricorrente, tesi opposta dalla ricorrente che ha indicato come abbia specificamente contestato rilievo ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte privata. Le critiche all’operato dell’Amministrazione finanziaria, fondate o meno che siano, però, non costituiscono una ragione autonoma della decisione, che trova fondamento nella affermata inutilizzabilità della lista FA quale unico elemento indiziario. Deve allora rilevarsi che questa Corte regolatrice ha già chiarito che “in tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze della cd. "lista FA)”, Cass. sez. VI-V, 12.2.2018, n. 3276. 7.4. Ricordato che non risulta contestato, in questo giudizio, che la contribuente fosse titolare, nell’anno 2005, di un conto corrente presso una filiale svizzera della Banca britannica HSBC, e 10 di 10 che la scheda estratta dalla lista FA si riferisce proprio a quel rapporto, anche la contestazione proposta dall’Amministrazione finanziaria con il terzo motivo di ricorso risulta pertanto fondata, perché l’Amministrazione finanziaria può legittimamente fondare il proprio accertamento fiscale anche sul solo dato costituito dalla fiche estratta dalla lista FA. Rimane consentito, naturalmente, al contribuente assicurare la prova contraria, e sul se questa dimostrazione sia stata raggiunta in questo giudizio dovrà esprimersi, in primo luogo, il giudice del merito. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito. 8. In definitiva devono essere accolti i primi tre motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria, assorbito il quarto, cassandosi la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.
- ricorrente -
contro MA EG, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa a margine del controricorso, nonché di atto di nomina di nuovo difensore ritualmente depositato, dagli Avv.ti ES LA e LO LI, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Leo, alla piazza SS. Apostoli n. 66 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 408, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 14.10.2015, e pubblicata il 23.3.2016; Oggetto: Sanzioni - Irpef 2005 - Capitali detenuti all’estero - Non dichiarati - “Fiche” estratta dalla ‘lista FA’ - Doppia residenza - Convenzione italo- svizzera - Oneri probatori. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2768 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 30/01/2024 2 di 10 ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ES Pepe, il quale ha confermato la richiesta di accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, inammissibili i primi due;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, dall’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’Avvocato LO LI, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza svolgeva indagini su EG MA in quanto inclusa nella c.d. lista FA, relativa a contribuenti italiani che detenevano all’estero, in Svizzera, Paese dalla fiscalità privilegiata, capitali depositati presso la Banca inglese HSBC. Appartiene ormai al notorio giudiziario che HE FA era un dipendente bancario che aveva estratto dall’archivio informatico dell’Istituto di credito dati personali che poi aveva ceduto, e le schede relative a singoli clienti e conti correnti erano pervenute all’Italia grazie alla collaborazione fiscale internazionale con la Francia. Concluse le investigazioni, la Guardia di Finanza consegnava alla contribuente Processo Verbale di Costatazione (PVC) il 29.11.2011. Ritenuto appurato che la contribuente aveva omesso la obbligatoria dichiarazione di detenzione di capitali all’estero, e che aveva sottratto tali fondi all’imposizione italiana, basandosi sui dati raccolti mediante il PVC, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per un valore superiore ai tre milioni e mezzo di Euro, oltre sanzioni, in relazione all’anno 2005. Inoltre, era notificato a EG MA atto di contestazione in conseguenza della mancata compilazione del quadro RW della 3 di 10 dichiarazione dei redditi, in cui devono essere indicati i capitali detenuti all’estero, ed erano perciò irrogate sanzioni per complessivi Euro 506.826,19, sempre con riferimento all’anno 2005. All’esito dell’esame delle deduzioni difensive, l’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente l’atto di irrogazione di sanzioni n. T7GIR2300005/2013, oggetto del presente giudizio. L’importo delle sanzioni, quindi, in corso di causa era rideterminato in Euro 142.911,30 dall’Ente impositore, pronunciando in autotutela in conseguenza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 5, comma 5, del Dl n. 167 del 1990 (controric., p. 5). 2. La contribuente impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, ampiamente riassunte nella decisione della CTR impugnata in questa sede. La CTP rigettava il ricorso. 3. EG MA spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Quest’ultima, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla parte di sanzioni annullata in autotutela dall’Amministrazione finanziaria, riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, riformava la decisione della CTP ed annullava l’atto di irrogazione delle sanzioni. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia assunta dal giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale ES Pepe, ed ha domandato dichiararsi inammissibili i primi due motivi di ricorso, in subordine da accogliersi, ed ha chiesto di accogliere il terzo ed il quarto mezzo d’impugnazione. 4 di 10 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione della Convenzione Italia - Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943 del 1978, perché “la CTR ha accertato la residenza elvetica della signora EG, sulla scorta del documento n. 18 dell’atto di appello, vale a dire un ‘certificato di residenza rilasciato dalla Città di Lugano’, accogliendo implicitamente il motivo di ricorso relativo alla pretesa insussistenza del presupposto impositivo costituito dal difetto di residenza italiana della stessa” (ric., p. 10 s.), mentre ricorre un’ipotesi di c.d. doppia residenza, in Italia ed in Svizzera che, ai sensi di legge, richiedeva ben altre valutazioni. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura l’omesso esame, da parte del giudice del gravame, di fatti decisivi per il giudizio e relativi agli elementi di prova forniti per dimostrare la sussistenza della residenza in Italia della ricorrente all’epoca dei fatti per cui è causa. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello, affermando che l’inclusione della contribuente nella lista FA non può costituire, in assenza di ulteriori riscontri, prova dell’evasione fiscale contestata alla contribuente. 4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009, dell’art. 4 del Dl n. 167 del 1990, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR per avere affermato che l’Ufficio non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla contribuente per 5 di 10 contrastare la presunzione di aver costituito attività all’estero non dichiarate ed assoggettate ad imposizione in Italia. 5. Sembra opportuno premettere che entrambe le parti dedicano ampio spazio, nei loro scritti difensivi, all’illustrazione dei fatti di causa ed agli argomenti da esse proposti nel corso della stessa, richiamando una pluralità di tematiche su cui non si incentrano specificamente i motivi di ricorso, e che non possono pertanto essere esaminate in sede di giudizio di legittimità. 6. Tanto premesso, mediante i primi due motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta, in relazione ai profili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, la decisione della CTR con riferimento alla residenza che la contribuente aveva, in Italia e/o in Svizzera, all’epoca dei fatti per cui è causa, pertanto nel 2005. Risulta in proposito pacifico che l’Amministrazione finanziaria ha prodotto un certificato attestante la residenza di EG MA in Italia, nel Comune di Rivalta (TO), e la contribuente ha prodotto un certificato attestante la sua residenza in Svizzera, a Lugano. I due strumenti d’impugnazione presentano evidenti elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 6.1. La CTR scrive, in proposito, che “la contribuente risiedeva stabilmente già fin dal 15.07.1991 in Svizzera (come da allegato n. 18 dell’appello” (sent. CTR, p. XI), quindi passa oltre, ed affronta il merito del giudizio. Torna poi sull’argomento per censurare la valutazione espressa dalla CTP che “ha omesso di valutare la documentazione che i ricorrenti hanno prodotto comprovante la stabile residenza già fin dal 15.07.1991 in Svizzera” (sent. CTR, p. XII). 6.2. La controricorrente sostiene che i primi due motivi di ricorso sarebbero, ancor prima che infondati, inammissibili perché, 6 di 10 nonostante le parole appena trascritte, la CTR non ha fondato la propria decisione sul luogo di residenza svizzera della contribuente in quanto, ove avesse inteso valorizzarlo, il dato sarebbe stato sufficiente per definire il giudizio, perché se EG MA aveva la residenza in Svizzera, non era tenuta a dichiarare i capitali che ivi deteneva al fisco italiano, e non poteva perciò essere assoggettata alle sanzioni per cui è causa per averne omesso la dichiarazione. Secondo la contribuente, poi, il secondo motivo di ricorso sarebbe inammissibile pure perché l’Amministrazione finanziaria ha riportato nella sua contestazione gli elementi addotti dall’Ufficio per affermare che EG MA aveva la propria residenza (anche) in Italia, ma non ha riportato gli elementi invece allegati dalla contribuente per dimostrare che la sua residenza era effettivamente in Svizzera. 6.3. Le censure di inammissibilità proposte dalla contribuente non appaiono condivisibili. Le espressioni utilizzate dalla CTR non paiono suscettibili di univoca interpretazione. Il giudice dell’appello dà atto che la contribuente aveva la propria residenza in Svizzera sulla base della certificazione rilasciata dall’Autorità amministrativa di Lugano ed allegata in atti. Tuttavia sembra non trarne diretta conseguenza, e prosegue esaminando il merito della controversia. Potrebbe anche ritenersi che il giudice dell’appello, poiché dà atto che la controricorrente aveva la propria residenza in Svizzera, e non ha poi tratto conseguenze da questa costatazione, abbia inteso affermare, implicitamente, che la residenza rilevante ai fini fiscali fosse quella italiana, tanto che ha proseguito esaminando il merito della causa. 6.3.1. L’Amministrazione finanziaria, prudentemente, interpreta piuttosto che la CTR ha inteso adottare una doppia motivazione, e contesta la prima statuizione in materia di residenza, che non esamina affatto gli elementi offerti dalle parti, e neppure chiarisce perché non ricorra un’ipotesi di contemporanea residenza in due 7 di 10 Paesi, come sembrerebbe emergere dalla documentazione prodotta dalle parti, con la condivisibile conseguenza che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare la questione ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della Convenzione Italia-Confederazione Elvetica per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943 del 1978. L’interpretazione proposta dalla ricorrente, stante la formula utilizzata dalla CTR, non risulta quindi priva di fondamento poiché, in presenza di un contribuente che ha contemporaneamente la propria residenza in due Paesi, è compito del giudice del merito individuare, in considerazione degli elementi proposti dalle parti, quale sia la residenza rilevante in tema di imposizione fiscale, ma a questo compito il giudice del gravame si è sottratto. 6.3.2. Resta da osservare che entrambe le parti hanno riassunto nei propri scritti difensivi i copiosi elementi allegati per affermare che il Paese di residenza rilevante ai fini dell’imposizione fosse l’Italia o la Svizzera, che non devono però essere esaminati in questa sede, perché oggetto di valutazione innanzitutto da parte del giudice del merito. Rimane ancora da rilevare che non incorre nell’inammissibilità del proprio motivo di ricorso la parte che proponga i propri argomenti senza riassumere quelli proposti dalla controparte. I primi due motivi di ricorso appaiono pertanto fondati, e devono essere accolti. 7. Mediante il terzo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, affermando che l’inclusione della EG MA nella lista FA non può costituire, in assenza di ulteriori riscontri, prova dell’evasione fiscale contestata alla contribuente. Con il quarto motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per avere affermato che l’Ufficio non ha tenuto conto 8 di 10 della documentazione prodotta dalla contribuente per contrastare la presunzione di aver costituito attività all’estero non dichiarate ed assoggettate ad imposizione in Italia. 7.1. La controricorrente ha affermato l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, perché “i motivi … tramite la parcellizzazione del capo della sentenza pretendono un riesame del merito” (controric., p. 20). Aggiunge quindi che, per contrastare le emergenze della scheda, denominata ‘fiche’ ed estratta dalla c.d. lista FA, su cui ha fondato le proprie contestazioni l’Ente impositore, la contribuente ha prodotto una missiva dell’Istituto di credito HSBC, e la CTR ha ritenuto di valorizzare quest’ultima, oltre alle ulteriori produzioni documentali offerte, ritenendo che assicurino prova che la contribuente non deteneva in Svizzera i capitali che le sono stati contestati. Inoltre, in relazione al quarto motivo d’impugnazione, la controricorrente ne sostiene l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, perché l’Amministrazione finanziaria ha riportato nella sua contestazione solo gli elementi da essa addotti per affermare le proprie tesi, ma non ha riassunto gli elementi allegati in senso contrario dalla contribuente. 7.2. La CTR scrive che “le violazioni contestate, come risulta dagli atti, sono state effettuate sulla base dell’asettico utilizzo di semplici dichiarazioni di un soggetto terzo contenute nella così detta ‘lista FA’. Informazioni acquisite dall’Ufficio tramite la collaborazione internazionale prevista dalla Direttiva 77/799 CEE e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia … Quanto all’utilizzabilità di suddette informazioni si è espressa … la Corte di Cassazione … la quale ha stabilito che ai fini dell’accertamento tali informazioni possano essere utilizzate solo quale impulso, spunto di indagine. In definitiva la cosiddetta ‘lista FA’ costituisce solo una prova indiziaria e le pretese dell’Amministrazione Finanziaria devono essere suffragate da 9 di 10 ulteriori elementi probatori. Premesso quanto sopra, nel caso di specie si rileva che l’Ufficio non ha supportato la pretesa erariale scaturita dall’utilizzo della ‘lista FA’ con i suddetti ‘ulteriori elementi’ probatori. Anzi, si rileva che ha omesso di valutare la documentazione che i ricorrenti hanno prodotto”, tra cui “la lettera della Banca HSBC” (sent. CTR, p. XII), contenente attestazioni sulla movimentazione del conto della EG MA. 7.3. In questo caso la motivazione adottata dalla CTR appare di più agevole interpretazione. Il giudice dell’appello ha ritenuto che in nessun caso potesse attribuirsi valore probatorio decisivo all’unico elemento costituito dalla “fiche” estratta dalla lista FA, ed attestante la natura e l’ammontare dei capitali detenuti all’estero dalla ricorrente, risultando a suo parere necessaria la dimostrazione della ricorrenza di ulteriori elementi indiziari. Quindi ha CTR ha lamentato all’Amministrazione finanziaria di aver trascurato l’esame della documentazione prodotta dalla ricorrente, tesi opposta dalla ricorrente che ha indicato come abbia specificamente contestato rilievo ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte privata. Le critiche all’operato dell’Amministrazione finanziaria, fondate o meno che siano, però, non costituiscono una ragione autonoma della decisione, che trova fondamento nella affermata inutilizzabilità della lista FA quale unico elemento indiziario. Deve allora rilevarsi che questa Corte regolatrice ha già chiarito che “in tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze della cd. "lista FA)”, Cass. sez. VI-V, 12.2.2018, n. 3276. 7.4. Ricordato che non risulta contestato, in questo giudizio, che la contribuente fosse titolare, nell’anno 2005, di un conto corrente presso una filiale svizzera della Banca britannica HSBC, e 10 di 10 che la scheda estratta dalla lista FA si riferisce proprio a quel rapporto, anche la contestazione proposta dall’Amministrazione finanziaria con il terzo motivo di ricorso risulta pertanto fondata, perché l’Amministrazione finanziaria può legittimamente fondare il proprio accertamento fiscale anche sul solo dato costituito dalla fiche estratta dalla lista FA. Rimane consentito, naturalmente, al contribuente assicurare la prova contraria, e sul se questa dimostrazione sia stata raggiunta in questo giudizio dovrà esprimersi, in primo luogo, il giudice del merito. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito. 8. In definitiva devono essere accolti i primi tre motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria, assorbito il quarto, cassandosi la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.