Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 14/03/2023, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00825/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03212/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3212 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lo Gerfo e Lorenzo Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Romano in Catania, via Conte Ruggero 105;
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento:
del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. -OMISSIS-, con il quale è stato revocato parzialmente il contributo concesso ai sensi della l. 488/92 alla società di cui il ricorrente era liquidatore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, già liquidatore di una società operante nel settore manifatturiero, impugna il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. -OMISSIS-, con il quale è stato revocato parzialmente il contributo concesso alla citata società ai sensi della l. 488/92.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure in diritto:
a) nullità del decreto ex art. 21 septies l. 241/90 per carenza del requisito essenziale, ovvero del destinatario, per cancellazione ed estinzione della società in questione;
b) violazione di legge ed eccesso di potere, illogicità della motivazione;
c) eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione della circolare 900315 del 14.07.2000.
2.- Si costituiva il MISE concludendo per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.
3.- All’udienza del 09.03.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile.
5.1- E’ fondata l’eccezione della parte pubblica, laddove evidenzia (come peraltro prospettato, sotto altro profilo, dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso) che il destinatario del provvedimento di revoca parziale del contributo è la società dichiarata estinta (e cancellata dal registro delle imprese) e non il suo liquidatore, il quale, nel presente giudizio, agisce in proprio.
Emerge, dunque, un duplice difetto di legittimazione: dal lato passivo, in quanto destinataria del provvedimento è la società (non più esistente) e, dal lato attivo, in quanto il ricorrente (benchè già liquidatore della citata società) non può agire in giudizio per far valere un interesse che non è proprio (e non è neanche più attuale e concreto).
Sul punto, la sentenza della Cass. Civ. n. 22863/2011 afferma che: “è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l’effetto estintivo che ne deriva (…) determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore”.
5.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile.
6.- La risalenza dei fatti di causa e le limitate difese spiegate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.