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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4843/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Torino presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Barbara Contro, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 settembre 2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59520220002692748000, notificatogli dall' in data 8 CP_1
agosto 2022 per il pagamento della somma di 4.266,88 euro a titolo di contributi IVS fissi/percentuali sul minimale relativi all'anno 2020.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito CP_2
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha dedotto che la pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito impugnato è riferita all'attività dallo stesso presuntivamente svolta nell'anno 2020 quale socio
P accomandatario della NO S. & GL di EN NO e C. s.a.s., per quale egli risulterebbe iscritto alla Gestione Commercianti, con conseguente obbligo del versamento dei contributi;
ha, tuttavia, eccepito l'illegittimità di tale pretesa in ragione della mancanza del presupposto oggettivo richiesto dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996 per l'iscrizione nella predetta gestione assicurativa, vale a dire la partecipazione personale del socio, in maniera abituale e prevalente, al lavoro aziendale, stante la sua esclusione dalla qualità di socio accomandatario già a far data dal gennaio 2020, come da atto notarile registrato il 3 febbraio
2020.
Va, dunque, precisato che a norma dell'art. 2697 c.c. grava su colui che si afferma titolare del diritto l'onere di provarne i fatti costitutivi, ancorché convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo;
ne consegue che nei giudizi di opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, aventi ad oggetto l'accertamento negativo del credito previdenziale vantato dall' , incombe CP_1 sull' , quale attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa CP_2
creditoria avanzata con l'avviso di addebito opposto.
Con specifico riferimento all'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, la giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nel ritenere che “ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato l'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (v. ex multis Cass. n. 2665/2021
e i precedenti in essa richiamati).
Il menzionato art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, nel riformulare l'art. 29, comma 1, l. n.
160/1975, ha, infatti, previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613/1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, dunque, la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria, “e ciò perché come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del
2 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa” (cfr. in termini Cass. n. 3478/2020, la quale ha sul punto chiarito che
“i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell sono da riferire all'attività CP_1
lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995”).
Ciò posto, nel caso di specie l' si è limitato a produrre copia della visura camerale CP_1
della società, aggiornata al dicembre 2022, dalla quale risulta che il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, con decreto del 5 giugno 2020 ha sospeso l'esecuzione della deliberazione dei soci del 27 gennaio 2020 di esclusione del dalla società e contestuale Pt_1
nomina di un amministratore provvisorio, la cui esecutività è stata poi confermata dallo stesso
Tribunale con provvedimento del 10 novembre 2020, che ha ripristinato “in via cautelare il sig.
nella qualifica di socio accomandatario e di amministratore della società Parte_1
con conseguente sospensione di ogni Controparte_3 delibera eventualmente assunta in data successiva al 27/01/2020”.
Nulla ha, tuttavia, allegato e provato a sostegno dell'effettivo svolgimento da parte dell'istante, tanto nel periodo di operatività della delibera di esclusione (gennaio-giugno 2020), quanto per quello successivo alla sua sospensione, di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno della società.
Ciò esclude in radice la legittimità dell'avviso di addebito opposto, con assorbimento di ogni ulteriore motivo.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in considerazione della durata infratriennale del giudizio, in 1.353 euro di cui 43 euro per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520220002692748000 e l'inesistenza a carico di del relativo debito nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
3 2) condanna l' a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 1.353 CP_2
euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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