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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice dott.ssa Giulia Orefice Giudice relatore pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 134 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Lufrano ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura depositata al fascicolo telematico;
e
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Salvatore Sorbilli ed elettivamente domiciliato come in atti, giusta procura depositata al fascicolo telematico;
-ricorrenti- nonché
1 Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere
[...]
la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data
14 maggio 2018, a Vibo Valentia (VV) e hanno dedotto che dalla loro unione è nata una figlia, (17.12.2018). Gli atti del giudizio sono stati Persona_1
regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, il difensore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1.12.1970, n.
898 in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento n. 882 del 2023 R.G., avente ad oggetto il giudizio di separazione, conclusosi con sentenza del 20.10.2023; 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto l'omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi entrambi a non ingerirsi nelle rispettive vite private, restando liberati dagli obblighi della coabitazione e dell'assistenza materiale.
2 2)I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
pertanto entrambi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzile e/o a qualsivoglia personale richiesta economica;
3) La casa di coniugale condotta in locazione dal sig. , CP_1
peraltro, nella sua disponibilità ancor prima del matrimonio resterà alla stesso;
4) la piccola viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con domicilio prevalente e stabile presso l'abitazione della madre;
5) la figlia vivrà, come di fatto vive, stabilmente con la madre nella Per_1
città di Palermo, dove quest'ultima si è trasferita per motivi di lavoro e dove
è domiciliata;
6) sulle modalità di visita del padre (che vive a Vibo Valentia) e sui tempi di permanenza di questi con la piccola , i coniugi concordano quanto Per_1
segue:
a) nei giorni in cui il Sig. sarà a Palermo per incontrare la CP_1
piccola , ossia il secondo fine settimana di ogni mese e comunque ogni Per_1
qual volta vorrà (in quest'ultimo caso, preavvisando la madre), la bambina starà con il padre dal venerdì alle ore 15:30 alla domenica fino alle ore 13:00
e pernotterà con lui;
b) Nel periodo estivo, la piccola nel mese di luglio frequenterà, Per_1
come di consueto, il tempo d'estate a Palermo e nel periodo di Agosto, in coincidenza con le ferie estive della sig.ra si trasferirà a Vibo Valentia Pt_1
dove trascorrerà con il padre un periodo continuativo di quindici giorni nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 ° agosto pernottamento incluso;
ove il periodo di ferie del Sig. coinciderà con il mese di luglio, sarà cura di CP_1
questi preavvisare la sig.ra e comunicare il periodo (15 giorni nel Pt_1
3 periodo 1-31 luglio) di ferie che trascorrerà con la piccola tutto Per_1
tenuto comunque conto degli impegni reciproci dei coniugi e di quelli della bambina e previo accordo scritto con la madre, che dovrà intervenire entro e non oltre il 20 giugno di ogni anno: in mancanza di accordo, il Sig. CP_1
starà con la bambina nei quindici giorni in cui egli sarà in ferie;
c) durante il periodo natalizio, la piccola trascorrerà con il Per_1
padre un periodo un periodo continuativo di 7 giorni, pernottamento compreso, avendo cura i genitori di alternare di anno in anno la settimana comprensiva del S. Natale o del Capodanno, salva diversa determinazione tra le parti, da convenire tramite accordo scritto almeno quindici giorni prima;
d) durante le festività pasquali, la piccola starà dal venerdì Per_1
Santo alla Domenica di Pasqua, ad anni alterni con il padre o con la madre;
In riferimento a quanto previsto ai punti a), b), c), d) i coniugi precisano e convengono che sarà prevalente la volontà della bambina e che in ogni momento in cui la bambina, stante la sua tenera età, volesse ritornare dalla madre, il Sig. provvederà immediatamente ad accompagnarvela;
CP_1
6) per quanto riguarda il contributo al mantenimento della piccola , Per_1
il Sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 200,00 CP_1 Pt_1
da versare entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con bonifico all'iban su un conto corrente intestato alla sig.ra e di cui il sig. è già in Pt_1 CP_1
possesso
7) L'assegno Unico erogato dall sarà percepito per l'intero dalla sig.ra CP_2
con cui la piccola vive stabilmente;
Pt_1 Per_1
7) Eventuali spese di natura straordinaria (sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extra scolastiche, universitarie e post universitarie, sportive e ludiche) eventualmente da sostenere nell'interesse del figlio dovranno essere
4 preventivamente concordate tra essi coniugi e sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, con obbligo di entrambi di documentarle presentando le relative ricevute e scontrini fiscali;
per la disciplina delle stesse si rinvia al
Protocollo stabilito dal Tribunale Civile di Vibo Valentia;
8) Per quanto concerne gli aspetti economico patrimoniali i coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto di dare ed avere e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
9) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore”;
Il collegio ritiene di poter confermare le condizioni della separazione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 134 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vibo
Valentia (VV), in data 14 maggio 2018 (trascritto nel R.A.M. anno 2018, parte I, serie A, n. 9), tra e , sopra Parte_1 CP_1
generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia
(VV) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
5 c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il giudice relatore Il presidente dott.ssa Giulia Orefice dott.ssa Gabriella Lupoli
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