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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa LL Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4371 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RUSSO Parte_1
FRANCESCO;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to RUSSO FRANCESCO;
CP_1
RESISTENTE
e il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare dell'1.04.2025 il procuratore delle parti, con note di trattazione scritta, ha concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) il 30/09/1995 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 15/3/1996) e LL (il 2/8/2000). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 16699/2019 del 18.10.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione del 03.12.2024 comparivano personalmente le parti;
parte resistente veniva reso edotto della necessità della difesa tecnica in giudizio;
l'avv.to Russo
Francesco, chiedeva un rinvio per trasformare il giudizio da giudiziale in concordato. Il giudice rinviava all'udienza cartolare dell'1/04/2025 per verificare l'avvenuta trasformazione del giudizio, con termine per note fino al giorno di udienza.
Si costituiva in data 26.03.2025 parte resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti del matrimonio della sig.ra , e ne chiedeva la pronunzia. Parte_1
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza dell'1.04.2025 il difensore delle parti, in forza della costituzione del sig. e della non opposizione dello stesso alla richiesta di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, chiedeva la trasformazione del procedimento da giudiziale in concordato.
All'udienza cartolare dell'1.04.2025 il giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Capua (CE) il 30.09.1995 da , nata in [...] il Parte_1
10.12.1976, e , nato in [...] il [...], alle condizioni sopra CP_1
richiamate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.9, parte I, serie, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995)
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 2/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa LL Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa LL Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4371 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RUSSO Parte_1
FRANCESCO;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to RUSSO FRANCESCO;
CP_1
RESISTENTE
e il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare dell'1.04.2025 il procuratore delle parti, con note di trattazione scritta, ha concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) il 30/09/1995 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 15/3/1996) e LL (il 2/8/2000). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 16699/2019 del 18.10.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione del 03.12.2024 comparivano personalmente le parti;
parte resistente veniva reso edotto della necessità della difesa tecnica in giudizio;
l'avv.to Russo
Francesco, chiedeva un rinvio per trasformare il giudizio da giudiziale in concordato. Il giudice rinviava all'udienza cartolare dell'1/04/2025 per verificare l'avvenuta trasformazione del giudizio, con termine per note fino al giorno di udienza.
Si costituiva in data 26.03.2025 parte resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti del matrimonio della sig.ra , e ne chiedeva la pronunzia. Parte_1
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza dell'1.04.2025 il difensore delle parti, in forza della costituzione del sig. e della non opposizione dello stesso alla richiesta di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, chiedeva la trasformazione del procedimento da giudiziale in concordato.
All'udienza cartolare dell'1.04.2025 il giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Capua (CE) il 30.09.1995 da , nata in [...] il Parte_1
10.12.1976, e , nato in [...] il [...], alle condizioni sopra CP_1
richiamate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.9, parte I, serie, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995)
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 2/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa LL Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio