Sentenza 11 giugno 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01767/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2024, proposto da
RE OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Squillante, con domicilio eletto presso il suo studio in Sarno, via Matteotti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 551 del 17 aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, OT RE (in appresso, C. S.) agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 551 del 17 aprile 2024;
- con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., aveva riconosciuto al C., in qualità di docente con contratto a tempo determinato, la spettanza del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (avente importo nominale pari a € 500,00 annui), in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e, per l’effetto, aveva condannato il convenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito «al pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo di € 1.000,00 oltre accessori», nonché al rimborso delle spese di lite nella misura di € 350,00;
- a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, il ricorrente richiedeva a questa Sezione di: -- ordinare l’esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 551 del 17 aprile 2024, mediante ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 1.418,50 (di cui € 1.000,00 a titolo di sorte capitale, anche mediante accredito sulla carta del docente, € 350,00 a titolo di onorari professionali di causa, € 52,50 per spese generali al 15%, € 16,00 per CPA); -- nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata;
- l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato, innanzitutto, che:
- la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 551 del 17 aprile 2024 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta il 24 aprile 2024), mentre perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata, in quanto in favore del C. non risulta ancora attribuito il beneficio con essa riconosciuto nel fissato importo di € 1.000,00, oltre accessori né risulta versato l’importo liquidato nella misura di € 350,00 a titolo di rimborso delle spese di lite;
- sussistono, dunque, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e per ordinare, di conseguenza, al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la menzionata sentenza n. 551 del 17 aprile 2024;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto;
- nel conformarsi rigorosamente ai vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2335/2024), l’amministrazione dovrà, pertanto, eseguire l’azionata pronuncia giurisdizionale entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti, nella misura di € 1.000,00 corrispondenti al beneficio ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data di notifica ai fini esecutivi della sentenza n. 551 del 17 aprile 2024 fino alla data di effettivo soddisfo, nonché nella misura di € 350,00 a titolo di rimborso delle spese del giudizio definito con la medesima sentenza n. 551 del 17 aprile 2024;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari;
- al Commissario ad acta non sono dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ripetitività della questione dedotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente decisione, alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 551 del 17 aprile 2024, eseguendo i pagamenti ivi indicati, così come dettagliati in motivazione;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza n. 551 del 17 aprile 2024;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO