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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1931/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Andrea CO FA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1931/2018 R. Gen. Aff. Cont., e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti dall'Avv.
NT AG VI, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla via Nola n. 211;
-Attore-
CONTRO
(CF. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Savino e Rosita Leone, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Mattotti n. 2;
-Convenuta-
Oggetto: bancario (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario,
sconto bancario).
Conclusioni: come da conclusioni in atti.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 conveniva in giudizio premettendo di essere Controparte_1 titolare della carta Postepay Evolution n. 5333171025048162 rilasciata dall'Ufficio postale di IA (NA) e che, in data 05.04.2017 veniva effettuato sulla predetta carta un bonifico in suo favore di euro 6.350,00; senonché in data 16.05.2017 constatava che il giorno 03.05.2017, sulla propria carta, vi era un addebito postagiro da web di euro 6.390,00- a detta della stessa non disposto- in favore del n.
EA1705036917573536CAC0513899999IT.
- In particolare, dalla lettura della lista movimenti, allegata al fascicolo di parte, risulta un addebito del 3 maggio 2017, consistente in una ricarica effettuata attraverso postagiro da web sul conto corrente indicato per complessivi Euro 6.390,00.
- A seguito dell'accaduto, provvedeva nell'immediato a sporgere regolare denuncia presso il comando della Stazione dei Carabinieri di
IA (cfr., verbale n. Prot. NACS242017VD900529 e verbale n.
Prot. NACS242017VD900530; Prot. SDI: NACS242017900475) nonché a presentare formale reclamo per il disconoscimento dell'operazione di pagamento (cfr., modulo di reclamo allegato al fascicolo di parte attrice).
- Esponeva, inoltre, di aver inviato infruttuosamente, per il tramite del proprio Procuratore, a lettera di messa in mora al Controparte_1 fine di ottenere la restituzione dell'importo oggetto di causa (cfr., racc.
A/R del 16.06.2017).
- Esponeva, altresì, di aver invitato alla Controparte_1 negoziazione assistita (cfr., p.e.c. del 6.10.2017), senza che l'iniziativa sortisse effetto alcuno.
- Ciò premesso l'attrice a fondamento delle proprie ragioni sosteneva che la responsabilità per l'abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista, nell'ambito di un servizio equiparabile a
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quello di home banking, sia da ricondurre nell'alveo dell'art. 2050 c.c., per espresso richiamo al dictum dell'art. 15 del Codice della Privacy, ovvero del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ratione temporis vigente), in forza del quale, al comma 1 “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile”; inoltre, individuava un ulteriore profilo di responsabilità in capo a la quale Controparte_1 risponde, nei rapporti contrattuali con il cliente, secondo le regole del mandato ex art. 1856 c.c.
- Sulla scorta di ciò, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento e/o restituzione della somma di € 6.390,00 a titolo di danno conseguente all'illecito trattamento dei dati personali ex artt.
2050 c.c. e 15 del Codice di Privacy e artt. 10,11 del D.lgs. 27 gennaio
2010 n. 11 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo;
condannarsi, per l'effetto, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della predetta somma oltre interessi legali sulla sorta capitale;
condannarsi, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite con attribuzione al Procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva (recte, titolarità), atteso che in data 25.06.2018 trasferiva a (ora il ramo d'azienda Controparte_2 Controparte_3 inerente la monetica e i servizi di pagamento;
nel merito, eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa domanda e, quindi, ne chiedeva il rigetto.
- Rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, il
Giudice assegnava alla parte il termine di quindici giorni per l'introduzione della domanda innanzi all'Organismo competente, conclusasi con esito negativo per mancata comparizione della convenuta
Controparte_1
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- Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., e precisate le conclusioni, la causa viene trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (recte, titolarità) sollevata dalla convenuta Controparte_1 in favore di sul presupposto dell'intervenuta cessione Controparte_3 del ramo di azienda, intercorsa tra le parti, inerente la monetica e i servizi di pagamento.
- Va, innanzitutto, rammentato che il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto controverso fatto valere in giudizio.
- La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste, quindi, nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (cfr., Cass n. 17092 del 12/08/2016).
- Invero, la differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità
d'azione è sostanziale: mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito
(cfr., Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; ex multis: Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n.
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14468) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (cfr., Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n.
4304).
- Posta tale preliminare distinzione, e tornando al caso che ci occupa, va evidenziato che, dalla lettura delle clausole di cui all'atto di cessione, emerge che gli effetti della stessa sarebbero decorsi a partire dal 1° ottobre 2018 (cfr., art. 6, atto di conferimento, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e, dunque, prima di tale data la medesima era priva di efficacia nei confronti delle parti;
posto, pertanto, che il giudizio veniva incardinato nel mese di marzo 2018, ne consegue che prima del 1° ottobre 2018 l'attrice non avrebbe potuto rivolgersi a CP_1 per il soddisfacimento dei suoi crediti nei confronti della CP_3 cedente , né avrebbe potuto esercitare alcun potere di scelta, previsto dell'articolo 58 comma V TUB, tra cedente e cessionario e rivolgere le sue domande al cessionario, non essendo ancora titolare del ramo d'azienda oggetto di cessione e non avendo, per altro, ancora completato gli adempimenti necessari richiesti per l'esercizio delle attività oggetto del conferimento.
- Trattandosi di cessione di ramo d'azienda in ambito bancario deve infatti ritenersi applicabile l'articolo 58 TUB che prevede al secondo comma che “ …la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, al comma quinto prevede che
“…i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma due di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi il cessionario risponde in via esclusiva”.
- Nel caso di specie non risulta provato da parte della convenuta l'effettuazione della pubblicità in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione nonché la data dell'effettuazione di tale pubblicità sicché deve
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ritenersi che non abbia provato l'adempimento Controparte_1 dell'onere previsto dall'articolo 58 TUB.
- Riconosciuta, dunque, la legittimazione passiva (recte, titolarità in capo a , si evidenzia che, nel caso di operazioni Controparte_1 effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta all'istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza “dell'accorto banchiere”. L'eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista.
- La banca non risponde del danno patito dal cliente solo qualora dimostri che il fatto sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (cfr., Corte di Cassazione, Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9158, secondo cui “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare od a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del
2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere,
è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente”). Nello stesso senso si è espressa Cass. 26916/2020: “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro
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riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”.
- I prestatori dei servizi di pagamento - in altre parole, le banche - che forniscono gli strumenti di home banking, dispongono dei dati sensibili dei clienti, pertanto, trova applicazione il D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare, l'art. 15, applicabile ratione temporis, prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose).
- Qualora, quindi, si verifichi un accesso non autorizzato o l'impiego dei dati raccolti per finalità non conformi alla legge, il gestore risponde ex art. 2050 c.c. o comunque in via contrattuale. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva "aggravata" o di colpa presunta, in cui il prestatore del servizio, per andare esente da responsabilità, può dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
(cosiddetta "prova liberatoria") o fornire la prova positiva di una causa esterna. Può trattarsi di fatto naturale, di fatto del terzo o di fatto dello stesso danneggiato che, per imprevedibilità ed inevitabilità, sfugge alla sfera di controllo dell'esercente l'attività pericolosa.
- Ciò non toglie che, nel caso di erogazione del servizio di home banking, la banca debba garantire uno standard di sicurezza adeguato nell'effettuazione dei pagamenti al fine di precludere l'accesso a soggetti non abilitati al sistema. La diligenza richiesta, in tale circostanza, ha natura tecnica ex art. 1176, c. 2, c.c. e “deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere”
(cfr., Cass. n. 9158/2018, già citata).
- Difatti, deve ritenersi sussistente la responsabilità della convenuta per non aver diligentemente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravante quale operatore specializzato ai sensi dell'articolo 1176, comma II c.c.
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- Stante l'immediata segnalazione della frode effettuata da parte attrice perpetrata con le modalità sopra indicate deve ritenersi la responsabilità della convenuta poiché all'epoca del fatto non ha adempiuto all'onere di predisporre misure adeguate in base al progresso tecnico non avendo dotato tutti i propri correntisti (e quindi anche parte attrice) di uno strumento che genera OTP ovvero one time password quando viene richiesta l'esecuzione di un'operazione e che deve corrispondere a identica password generata contestualmente dal sistema. In caso di non corrispondenza, l'operazione non viene autorizzata.
- Ciò premesso assume rilievo il principio di cui all'art. 1176 c.c. secondo cui “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”; con riferimento alla diligenza posta a carico del professionista in ambito bancario, “La possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano all'istituto di credito di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente. In tal senso, invero, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, deve ritenersi del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (cfr., Cass. civ., sentenza n.
2950/2017).
- Difatti, posti i principi di riparto dell'onere probatorio, ove al creditore della prestazione spetta allegare e provare i fatti costituenti il diritto di credito ed il pregiudizio subito, allegando l'inadempimento, o l'inesatto
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adempimento del debitore, tocca a quest'ultimo dedurre e provare di aver fatto tutto quanto l'obbligazione assunta prescriveva di compiere.
- Nel caso di specie, gravava quindi sulla parte debitrice Controparte_1
l'onere di provare, di aver fatto tutto quello che era nell'esigibilità
[...] della diligenza specifica del corretto banchiere per evitare l'intromissione nel sistema di c.d. home banking, ossia del sistema informatico con il quale il correntista svolge da casa tutte le operazioni tipiche del rapporto di conto corrente.
- Ne discende, quindi, che la è responsabile per non Controparte_1 aver dimostrato di aver usato la diligenza specifica del corretto banchiere nella predisposizione di sistemi anti-intrusione da parte di terzi. Tale profilo appare sufficiente per ascrivere la condotta alla responsabilità della convenuta e così il danno subito dall'attrice e, pertanto, per condannare la prima a corrispondere alla seconda la somma di € 6.390,00 oltre rivalutazione dalla data della domanda e gli interessi legali sulla somma da tale data al saldo.
- In ordine al governo delle spese di lite, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro € 5.201,00 a € 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda).
- L'omessa partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione, senza giustificato motivo, determina la condanna di quest'ultima al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, della somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
- 9 -
2) condanna la convenuta a corrispondere in Controparte_1 favore di parte attrice la somma di € 6.390,00 oltre ad interessi legali ex art. 1284 primo comma c.p.c. dalla data del primo reclamo sino alla domanda e successivamente, ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. NT
AG VI dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
4) condanna ex art. 12 bis, comma 2 del D.lgs. n. 28/2010
[...]
che non ha senza giustificato motivo Controparte_1 partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Nola, 12.12.2025
Il Giudice
dott. Andrea CO FA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Andrea CO FA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1931/2018 R. Gen. Aff. Cont., e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti dall'Avv.
NT AG VI, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla via Nola n. 211;
-Attore-
CONTRO
(CF. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Savino e Rosita Leone, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Mattotti n. 2;
-Convenuta-
Oggetto: bancario (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario,
sconto bancario).
Conclusioni: come da conclusioni in atti.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 conveniva in giudizio premettendo di essere Controparte_1 titolare della carta Postepay Evolution n. 5333171025048162 rilasciata dall'Ufficio postale di IA (NA) e che, in data 05.04.2017 veniva effettuato sulla predetta carta un bonifico in suo favore di euro 6.350,00; senonché in data 16.05.2017 constatava che il giorno 03.05.2017, sulla propria carta, vi era un addebito postagiro da web di euro 6.390,00- a detta della stessa non disposto- in favore del n.
EA1705036917573536CAC0513899999IT.
- In particolare, dalla lettura della lista movimenti, allegata al fascicolo di parte, risulta un addebito del 3 maggio 2017, consistente in una ricarica effettuata attraverso postagiro da web sul conto corrente indicato per complessivi Euro 6.390,00.
- A seguito dell'accaduto, provvedeva nell'immediato a sporgere regolare denuncia presso il comando della Stazione dei Carabinieri di
IA (cfr., verbale n. Prot. NACS242017VD900529 e verbale n.
Prot. NACS242017VD900530; Prot. SDI: NACS242017900475) nonché a presentare formale reclamo per il disconoscimento dell'operazione di pagamento (cfr., modulo di reclamo allegato al fascicolo di parte attrice).
- Esponeva, inoltre, di aver inviato infruttuosamente, per il tramite del proprio Procuratore, a lettera di messa in mora al Controparte_1 fine di ottenere la restituzione dell'importo oggetto di causa (cfr., racc.
A/R del 16.06.2017).
- Esponeva, altresì, di aver invitato alla Controparte_1 negoziazione assistita (cfr., p.e.c. del 6.10.2017), senza che l'iniziativa sortisse effetto alcuno.
- Ciò premesso l'attrice a fondamento delle proprie ragioni sosteneva che la responsabilità per l'abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista, nell'ambito di un servizio equiparabile a
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quello di home banking, sia da ricondurre nell'alveo dell'art. 2050 c.c., per espresso richiamo al dictum dell'art. 15 del Codice della Privacy, ovvero del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ratione temporis vigente), in forza del quale, al comma 1 “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile”; inoltre, individuava un ulteriore profilo di responsabilità in capo a la quale Controparte_1 risponde, nei rapporti contrattuali con il cliente, secondo le regole del mandato ex art. 1856 c.c.
- Sulla scorta di ciò, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento e/o restituzione della somma di € 6.390,00 a titolo di danno conseguente all'illecito trattamento dei dati personali ex artt.
2050 c.c. e 15 del Codice di Privacy e artt. 10,11 del D.lgs. 27 gennaio
2010 n. 11 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo;
condannarsi, per l'effetto, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della predetta somma oltre interessi legali sulla sorta capitale;
condannarsi, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite con attribuzione al Procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva (recte, titolarità), atteso che in data 25.06.2018 trasferiva a (ora il ramo d'azienda Controparte_2 Controparte_3 inerente la monetica e i servizi di pagamento;
nel merito, eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa domanda e, quindi, ne chiedeva il rigetto.
- Rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, il
Giudice assegnava alla parte il termine di quindici giorni per l'introduzione della domanda innanzi all'Organismo competente, conclusasi con esito negativo per mancata comparizione della convenuta
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- Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., e precisate le conclusioni, la causa viene trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (recte, titolarità) sollevata dalla convenuta Controparte_1 in favore di sul presupposto dell'intervenuta cessione Controparte_3 del ramo di azienda, intercorsa tra le parti, inerente la monetica e i servizi di pagamento.
- Va, innanzitutto, rammentato che il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto controverso fatto valere in giudizio.
- La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste, quindi, nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (cfr., Cass n. 17092 del 12/08/2016).
- Invero, la differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità
d'azione è sostanziale: mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito
(cfr., Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; ex multis: Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n.
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14468) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (cfr., Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n.
4304).
- Posta tale preliminare distinzione, e tornando al caso che ci occupa, va evidenziato che, dalla lettura delle clausole di cui all'atto di cessione, emerge che gli effetti della stessa sarebbero decorsi a partire dal 1° ottobre 2018 (cfr., art. 6, atto di conferimento, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e, dunque, prima di tale data la medesima era priva di efficacia nei confronti delle parti;
posto, pertanto, che il giudizio veniva incardinato nel mese di marzo 2018, ne consegue che prima del 1° ottobre 2018 l'attrice non avrebbe potuto rivolgersi a CP_1 per il soddisfacimento dei suoi crediti nei confronti della CP_3 cedente , né avrebbe potuto esercitare alcun potere di scelta, previsto dell'articolo 58 comma V TUB, tra cedente e cessionario e rivolgere le sue domande al cessionario, non essendo ancora titolare del ramo d'azienda oggetto di cessione e non avendo, per altro, ancora completato gli adempimenti necessari richiesti per l'esercizio delle attività oggetto del conferimento.
- Trattandosi di cessione di ramo d'azienda in ambito bancario deve infatti ritenersi applicabile l'articolo 58 TUB che prevede al secondo comma che “ …la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, al comma quinto prevede che
“…i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma due di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi il cessionario risponde in via esclusiva”.
- Nel caso di specie non risulta provato da parte della convenuta l'effettuazione della pubblicità in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione nonché la data dell'effettuazione di tale pubblicità sicché deve
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ritenersi che non abbia provato l'adempimento Controparte_1 dell'onere previsto dall'articolo 58 TUB.
- Riconosciuta, dunque, la legittimazione passiva (recte, titolarità in capo a , si evidenzia che, nel caso di operazioni Controparte_1 effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta all'istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza “dell'accorto banchiere”. L'eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista.
- La banca non risponde del danno patito dal cliente solo qualora dimostri che il fatto sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (cfr., Corte di Cassazione, Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9158, secondo cui “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare od a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del
2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere,
è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente”). Nello stesso senso si è espressa Cass. 26916/2020: “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro
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riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”.
- I prestatori dei servizi di pagamento - in altre parole, le banche - che forniscono gli strumenti di home banking, dispongono dei dati sensibili dei clienti, pertanto, trova applicazione il D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare, l'art. 15, applicabile ratione temporis, prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose).
- Qualora, quindi, si verifichi un accesso non autorizzato o l'impiego dei dati raccolti per finalità non conformi alla legge, il gestore risponde ex art. 2050 c.c. o comunque in via contrattuale. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva "aggravata" o di colpa presunta, in cui il prestatore del servizio, per andare esente da responsabilità, può dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
(cosiddetta "prova liberatoria") o fornire la prova positiva di una causa esterna. Può trattarsi di fatto naturale, di fatto del terzo o di fatto dello stesso danneggiato che, per imprevedibilità ed inevitabilità, sfugge alla sfera di controllo dell'esercente l'attività pericolosa.
- Ciò non toglie che, nel caso di erogazione del servizio di home banking, la banca debba garantire uno standard di sicurezza adeguato nell'effettuazione dei pagamenti al fine di precludere l'accesso a soggetti non abilitati al sistema. La diligenza richiesta, in tale circostanza, ha natura tecnica ex art. 1176, c. 2, c.c. e “deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere”
(cfr., Cass. n. 9158/2018, già citata).
- Difatti, deve ritenersi sussistente la responsabilità della convenuta per non aver diligentemente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravante quale operatore specializzato ai sensi dell'articolo 1176, comma II c.c.
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- Stante l'immediata segnalazione della frode effettuata da parte attrice perpetrata con le modalità sopra indicate deve ritenersi la responsabilità della convenuta poiché all'epoca del fatto non ha adempiuto all'onere di predisporre misure adeguate in base al progresso tecnico non avendo dotato tutti i propri correntisti (e quindi anche parte attrice) di uno strumento che genera OTP ovvero one time password quando viene richiesta l'esecuzione di un'operazione e che deve corrispondere a identica password generata contestualmente dal sistema. In caso di non corrispondenza, l'operazione non viene autorizzata.
- Ciò premesso assume rilievo il principio di cui all'art. 1176 c.c. secondo cui “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”; con riferimento alla diligenza posta a carico del professionista in ambito bancario, “La possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano all'istituto di credito di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente. In tal senso, invero, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, deve ritenersi del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (cfr., Cass. civ., sentenza n.
2950/2017).
- Difatti, posti i principi di riparto dell'onere probatorio, ove al creditore della prestazione spetta allegare e provare i fatti costituenti il diritto di credito ed il pregiudizio subito, allegando l'inadempimento, o l'inesatto
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adempimento del debitore, tocca a quest'ultimo dedurre e provare di aver fatto tutto quanto l'obbligazione assunta prescriveva di compiere.
- Nel caso di specie, gravava quindi sulla parte debitrice Controparte_1
l'onere di provare, di aver fatto tutto quello che era nell'esigibilità
[...] della diligenza specifica del corretto banchiere per evitare l'intromissione nel sistema di c.d. home banking, ossia del sistema informatico con il quale il correntista svolge da casa tutte le operazioni tipiche del rapporto di conto corrente.
- Ne discende, quindi, che la è responsabile per non Controparte_1 aver dimostrato di aver usato la diligenza specifica del corretto banchiere nella predisposizione di sistemi anti-intrusione da parte di terzi. Tale profilo appare sufficiente per ascrivere la condotta alla responsabilità della convenuta e così il danno subito dall'attrice e, pertanto, per condannare la prima a corrispondere alla seconda la somma di € 6.390,00 oltre rivalutazione dalla data della domanda e gli interessi legali sulla somma da tale data al saldo.
- In ordine al governo delle spese di lite, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro € 5.201,00 a € 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda).
- L'omessa partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione, senza giustificato motivo, determina la condanna di quest'ultima al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, della somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
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2) condanna la convenuta a corrispondere in Controparte_1 favore di parte attrice la somma di € 6.390,00 oltre ad interessi legali ex art. 1284 primo comma c.p.c. dalla data del primo reclamo sino alla domanda e successivamente, ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. NT
AG VI dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
4) condanna ex art. 12 bis, comma 2 del D.lgs. n. 28/2010
[...]
che non ha senza giustificato motivo Controparte_1 partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Nola, 12.12.2025
Il Giudice
dott. Andrea CO FA
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