Art. 61. 1. All' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , dopo le parole: "gli accertamenti medico-legali", sono aggiunte le seguenti: "e le relative procedure".
2. All' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094 ".
2. All' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094 ".