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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1714 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Masella, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Dario Gucci e dall'Avv. Lucia Marino, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
181 emesso in data 08.02.2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 complessivo di € 15.375,63, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. CP 97818 e del contratto di conto corrente n. 8001.
L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della , l'infondatezza della pretesa Controparte_1 creditoria avversa perché non adeguatamente provata, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 117 Tub per difetto della prova scritta.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta.
1 Così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvedere: In via preliminare
In accoglimento dell'eccezione afferente il difetto di legittimazione attiva della , revocare il decreto opposto. Nel Controparte_1 merito in accoglimento di tutto quanto sopra esposto, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione
a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della opposta con riferimento al conto corrente, al relativo scoperto ed al prestito personale. Con vittoria delle spese di lite”.
si costituiva ritualmente in giudizio, chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Così concludeva:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciarsi:
- in via preliminare accertare e dichiarare la legittimazione attiva della cessionaria del credito, odierna convenuta, Controparte_1
;
[...]
- in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità e/o comunque di assenza di efficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità dei rapporti contrattuali sottesi alla pretesa creditoria di cui al rapporto di prestito personale CP 97818 pari ad Euro 11.220,08 e di cui al saldo debitore del conto corrente n. 8001 pari ad Euro 4.155,55 in quanto indimostrata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto così come formulato nonché dichiararne la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- sempre in via principale, rigettare tutte le domande istruttorie richieste da parte attrice in quanto infondate e meramente esplorative. Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio”.
Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 11.10.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2
In via preliminare non è fondata l'eccezione avanzata da parte opponente in merito alla carenza di legittimazione attiva della società . Controparte_1
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, emerge che la ha prodotto documentazione idonea a Controparte_1 dimostrare la propria legittimazione attiva. Risultano infatti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio, non solo la prova dell'avvenuta notifica nei confronti dello stesso opponente debitore, in data 14.07.2011, della comunicazione ex art. 1264 c.c. della intervenuta cessione del credito da parte di Banca nazionale del Lavoro spa in favore della
, ma anche il contratto di cessione di crediti tra Controparte_1
Banca Nazionale del Lavoro e la sottoscritto in Controparte_1 data 25.02.2010, con data certa, nonché documentazione attestante la sufficiente determinazione dei crediti oggetto di cessione e la inclusione del credito oggetto del provvedimento monitorio nella operazione di “cessione di crediti residuali, problematici e di difficile riscossione e limitata documentazione” (doc. n. 2-3-4 fascicolo parte opposta).
Parte opposta ha quindi validamente provato la titolarità del credito fatto valere in giudizio.
In secondo luogo, il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo la parte creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento concluso da Parte_1
con la Banca Nazionale del lavoro spa in data 05 maggio
[...]
2004, il contratto di conto corrente n. 3543/8001 sottoscritto in data
09 gennaio 2004, i salda conto certificati ex art. 50 Tub, la lettera di messa in mora, nonché il contratto di cessione dei crediti.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sulla parte opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Introducendo il presente giudizio, parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato in modo specifico di aver concluso il contratto di finanziamento e il contratto di conto corrente di corrispondenza, non ha contestato di
3 aver effettivamente ricevuto dall'opposta la somma oggetto dei contratti né ha contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento di tutte le rate mensili contrattualmente previste, ma si è limitata a contestare la prova del credito.
Come sopra chiarito, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dall'istituto sia idonea e sufficiente a provare l'esistenza del titolo contrattuale e l'ammontare del credito ingiunto.
La parte opponente, con condotta rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato che vi è stata effettiva erogazione delle somme oggetto di prestito personale e di aver effettuato solo parzialmente i pagamenti rateali richiesti.
La parte creditrice opposta ha quindi adeguatamente provato l'esistenza e l'ammontare del proprio diritto di credito.
In terzo luogo l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento, perché la banca avrebbe omesso di consegnare al cliente copia del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 117 TUB.
È utile premettere che il vizio di nullità previsto dalla citata disposizione è integrato solo in caso di mancanza assoluta del contratto scritto.
Quanto all'obbligo gravante sull'istituto contraente di consegnare al cliente copia del contratto appena sottoscritto, ritiene il Tribunale – uniformemente alla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità - che la eventuale omessa consegna al cliente non integra una ipotesi di nullità del contratto stesso, ma di inadempimento degli obblighi gravanti sulla banca, la cui gravità deve essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono eventualmente derivate (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, con sentenza del 15 giugno 2005; Tribunale di Roma, sentenza del 27 maggio 2012; Tribunale di Torino, sentenza del 26 maggio 2010, nonchè Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21600 del 20/09/2013).
Grava pertanto sul contraente l'onere di allegare puntualmente l'omessa consegna di copia del contratto e di provare il danno asseritamente subito conseguente a detta omissione.
Nella fattispecie in esame l'opponente non ha allegato e documentato di aver lamentato la omessa consegna nel corso del rapporto contrattuale, né di aver richiesto il testo del contratto prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Si osserva inoltre che il contratto di finanziamento è stato prodotto dalla parte creditrice unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo.
Dall'esame del contratto di finanziamento si evince che l'opponente
4 ha espressamente sottoscritto, in data 05.05.2004, di aver ricevuto
“una copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni generali nel medesimo contenute” (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Anche questo motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
In conclusione, dalle precedenti considerazioni deriva che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo n. 181/2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria di natura documentale, dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 181/2021, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
4.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1714 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Masella, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Dario Gucci e dall'Avv. Lucia Marino, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
181 emesso in data 08.02.2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 complessivo di € 15.375,63, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. CP 97818 e del contratto di conto corrente n. 8001.
L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della , l'infondatezza della pretesa Controparte_1 creditoria avversa perché non adeguatamente provata, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 117 Tub per difetto della prova scritta.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta.
1 Così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvedere: In via preliminare
In accoglimento dell'eccezione afferente il difetto di legittimazione attiva della , revocare il decreto opposto. Nel Controparte_1 merito in accoglimento di tutto quanto sopra esposto, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione
a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della opposta con riferimento al conto corrente, al relativo scoperto ed al prestito personale. Con vittoria delle spese di lite”.
si costituiva ritualmente in giudizio, chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Così concludeva:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciarsi:
- in via preliminare accertare e dichiarare la legittimazione attiva della cessionaria del credito, odierna convenuta, Controparte_1
;
[...]
- in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità e/o comunque di assenza di efficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità dei rapporti contrattuali sottesi alla pretesa creditoria di cui al rapporto di prestito personale CP 97818 pari ad Euro 11.220,08 e di cui al saldo debitore del conto corrente n. 8001 pari ad Euro 4.155,55 in quanto indimostrata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto così come formulato nonché dichiararne la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- sempre in via principale, rigettare tutte le domande istruttorie richieste da parte attrice in quanto infondate e meramente esplorative. Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio”.
Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 11.10.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2
In via preliminare non è fondata l'eccezione avanzata da parte opponente in merito alla carenza di legittimazione attiva della società . Controparte_1
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, emerge che la ha prodotto documentazione idonea a Controparte_1 dimostrare la propria legittimazione attiva. Risultano infatti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio, non solo la prova dell'avvenuta notifica nei confronti dello stesso opponente debitore, in data 14.07.2011, della comunicazione ex art. 1264 c.c. della intervenuta cessione del credito da parte di Banca nazionale del Lavoro spa in favore della
, ma anche il contratto di cessione di crediti tra Controparte_1
Banca Nazionale del Lavoro e la sottoscritto in Controparte_1 data 25.02.2010, con data certa, nonché documentazione attestante la sufficiente determinazione dei crediti oggetto di cessione e la inclusione del credito oggetto del provvedimento monitorio nella operazione di “cessione di crediti residuali, problematici e di difficile riscossione e limitata documentazione” (doc. n. 2-3-4 fascicolo parte opposta).
Parte opposta ha quindi validamente provato la titolarità del credito fatto valere in giudizio.
In secondo luogo, il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo la parte creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento concluso da Parte_1
con la Banca Nazionale del lavoro spa in data 05 maggio
[...]
2004, il contratto di conto corrente n. 3543/8001 sottoscritto in data
09 gennaio 2004, i salda conto certificati ex art. 50 Tub, la lettera di messa in mora, nonché il contratto di cessione dei crediti.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sulla parte opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Introducendo il presente giudizio, parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato in modo specifico di aver concluso il contratto di finanziamento e il contratto di conto corrente di corrispondenza, non ha contestato di
3 aver effettivamente ricevuto dall'opposta la somma oggetto dei contratti né ha contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento di tutte le rate mensili contrattualmente previste, ma si è limitata a contestare la prova del credito.
Come sopra chiarito, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dall'istituto sia idonea e sufficiente a provare l'esistenza del titolo contrattuale e l'ammontare del credito ingiunto.
La parte opponente, con condotta rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato che vi è stata effettiva erogazione delle somme oggetto di prestito personale e di aver effettuato solo parzialmente i pagamenti rateali richiesti.
La parte creditrice opposta ha quindi adeguatamente provato l'esistenza e l'ammontare del proprio diritto di credito.
In terzo luogo l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento, perché la banca avrebbe omesso di consegnare al cliente copia del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 117 TUB.
È utile premettere che il vizio di nullità previsto dalla citata disposizione è integrato solo in caso di mancanza assoluta del contratto scritto.
Quanto all'obbligo gravante sull'istituto contraente di consegnare al cliente copia del contratto appena sottoscritto, ritiene il Tribunale – uniformemente alla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità - che la eventuale omessa consegna al cliente non integra una ipotesi di nullità del contratto stesso, ma di inadempimento degli obblighi gravanti sulla banca, la cui gravità deve essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono eventualmente derivate (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, con sentenza del 15 giugno 2005; Tribunale di Roma, sentenza del 27 maggio 2012; Tribunale di Torino, sentenza del 26 maggio 2010, nonchè Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21600 del 20/09/2013).
Grava pertanto sul contraente l'onere di allegare puntualmente l'omessa consegna di copia del contratto e di provare il danno asseritamente subito conseguente a detta omissione.
Nella fattispecie in esame l'opponente non ha allegato e documentato di aver lamentato la omessa consegna nel corso del rapporto contrattuale, né di aver richiesto il testo del contratto prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Si osserva inoltre che il contratto di finanziamento è stato prodotto dalla parte creditrice unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo.
Dall'esame del contratto di finanziamento si evince che l'opponente
4 ha espressamente sottoscritto, in data 05.05.2004, di aver ricevuto
“una copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni generali nel medesimo contenute” (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Anche questo motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
In conclusione, dalle precedenti considerazioni deriva che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo n. 181/2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria di natura documentale, dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 181/2021, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
4.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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