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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 671/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Adda Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Grotto CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi il giorno 14 settembre 2013, in Rosà (VI), con atto registrato nel medesimo comune al n. 20 P.2 S. A anno 2013, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. affidarsi le figlie minori e , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
paritario presso ciascuno di essi, a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, salvo diverso accordo dei genitori;
3. disporsi che durante il periodo estivo i genitori tengano le figlie minori a settimane alterne;
disporsi
pagina 1 di 4 che durante le vacanze di Natale e quelle pasquali i genitori garantiscano, di anno in anno,
l'alternanza del giorno di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta;
4. le parti concordano che la residenza anagrafica delle figlie verrà trasferita presso la residenza della madre in Tezze sul Brenta (Vi), via Risorgimento, 24; fermo l'affido condiviso. Il sig. si impegna Pt_1
a sottoscrivere e rilasciare l'assenso per gli adempimenti burocratici che dovessero rendersi necessari;
5. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, che si impegna a versare mese per mese il
50% su un libretto postale che verrà acceso a nome delle figlie, libretto postale cui verrà garantita la visibilità anche al sig. . Le somme verranno ivi vincolate fino a quando entrambe le figlie Pt_1 compiranno 18 anni, ferma la possibilità per i genitori, laddove entrambi siano d'accordi, di utilizzare le somme ivi accreditate per specifiche necessità delle figlie;
6. contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo a , l'importo di Parte_1 CP_1
€ 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre al 60 % delle spese straordinarie relative alle figlie secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
7. spese di lite compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 14.2.2025 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in data 14.9.2013 in Rosà (Vi) poi trascritto al registro di stato civile del medesimo CP_1
Comune al n. 20, parte 2, serie A, anno 2013; che dal matrimonio sono nate le figlie 13.6.2015) Per_1
e (23.9.2017) , che con sentenza n. 1526/2024 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la Per_2 Pt_1 separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordemente individuate dalle parti all'udienza del
15.5.2024 a seguito di proposta conciliativa del Giudice dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 28.3.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attore.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, anche alla luce di una proposta del Giudice, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali, in data 9.4.2025 esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
pagina 2 di 4 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con la sentenza suindicate e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, al regime paritetico di collocazione delle stesse, con residenza anagrafica presso la madee;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico del padre al 60%, della madre al 40%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno fatto valere le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
data 14.9.2023 in Rosà (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 20, parte 2, serie A, anno 2013;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
pagina 3 di 4 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 671/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Adda Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Grotto CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi il giorno 14 settembre 2013, in Rosà (VI), con atto registrato nel medesimo comune al n. 20 P.2 S. A anno 2013, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. affidarsi le figlie minori e , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
paritario presso ciascuno di essi, a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, salvo diverso accordo dei genitori;
3. disporsi che durante il periodo estivo i genitori tengano le figlie minori a settimane alterne;
disporsi
pagina 1 di 4 che durante le vacanze di Natale e quelle pasquali i genitori garantiscano, di anno in anno,
l'alternanza del giorno di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta;
4. le parti concordano che la residenza anagrafica delle figlie verrà trasferita presso la residenza della madre in Tezze sul Brenta (Vi), via Risorgimento, 24; fermo l'affido condiviso. Il sig. si impegna Pt_1
a sottoscrivere e rilasciare l'assenso per gli adempimenti burocratici che dovessero rendersi necessari;
5. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, che si impegna a versare mese per mese il
50% su un libretto postale che verrà acceso a nome delle figlie, libretto postale cui verrà garantita la visibilità anche al sig. . Le somme verranno ivi vincolate fino a quando entrambe le figlie Pt_1 compiranno 18 anni, ferma la possibilità per i genitori, laddove entrambi siano d'accordi, di utilizzare le somme ivi accreditate per specifiche necessità delle figlie;
6. contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo a , l'importo di Parte_1 CP_1
€ 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre al 60 % delle spese straordinarie relative alle figlie secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
7. spese di lite compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 14.2.2025 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in data 14.9.2013 in Rosà (Vi) poi trascritto al registro di stato civile del medesimo CP_1
Comune al n. 20, parte 2, serie A, anno 2013; che dal matrimonio sono nate le figlie 13.6.2015) Per_1
e (23.9.2017) , che con sentenza n. 1526/2024 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la Per_2 Pt_1 separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordemente individuate dalle parti all'udienza del
15.5.2024 a seguito di proposta conciliativa del Giudice dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 28.3.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attore.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, anche alla luce di una proposta del Giudice, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali, in data 9.4.2025 esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
pagina 2 di 4 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con la sentenza suindicate e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, al regime paritetico di collocazione delle stesse, con residenza anagrafica presso la madee;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico del padre al 60%, della madre al 40%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno fatto valere le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
data 14.9.2023 in Rosà (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 20, parte 2, serie A, anno 2013;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
pagina 3 di 4 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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