Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1628/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. NETTI ANDREA, Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice opponente- contro
Cont
con l'Avv. PAOLUCCI ANDREA, CP_2 P.IVA_2
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte opponente:
• Nel merito in via principale
- accertati i difetti sulle suole dell'articolo “ ” e i relativi danni subiti da in Pt_2 Parte_1 seguito alla necessità di ripristino dei semilavorati per un ammontare complessivo di €
14.640,00;
- accertato il mancato pagamento della fattura n. 44 emessa da il 10/3/2022 per Parte_1
€ 1.830,00; Cont
- accertata l'avvenuta compensazione tra la fattura n. A298 emessa da in data CP_2
30/09/21 e la fattura n. 44 emessa da in data 10/3/22 e dichiarato il suddetto credito Pt_1
compensato; Cont accertare e dichiarare come nulla sia dovuto alla società e, per l'effetto, revocare CP_2
l'opposto decreto ingiuntivo n. 404/2022 emesso dal Tribunale di Macerata in data
27.04.2022, perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
• Nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse dichiarare come dovuto,
1
Per parte opposta : in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 404/2022 del 21-27.04.2022 emesso dal Tribunale di Macerata nella persona del Giudice dott. Luigi
Reale e notificato a mezzo PEC il 24.05.2022, non essendo la opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito in via principale, ritenuto provato il credito per cui si procede, respingere
l'opposizione proposta e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo
n. 404/2022 del 21-27.04.2022 emesso dal Tribunale di Macerata nella persona del Giudice dott. Luigi Reale e notificato a mezzo PEC il 24.05.2022;
- sempre nel merito ma in via subordinata, condannare la società al Parte_1 pagamento a favore della della somma di € 16.989,82# o a quella diversa, CP_3 maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La in persona del legale rapp.te, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 404/2022 emesso dal Tribunale di Macerata su istanza della per il CP_3
pagamento della somma di Euro 16.989,82 a saldo delle fatture n. A 297 del 30.11.2020 e n.
A 298 del 30.09.2021 per euro 1.098,00, oltre gli interessi come indicati in ricorso ed oltre alle spese e compensi come liquidati in fase monitoria .
La contesta il decreto ingiuntivo, rappresentando un inadempimento della Parte_1
Co
. nell'esecuzione delle lavorazioni richieste, nonché imputa l'addebito di un importo CP_2
Con alla ritenuta responsabile della perdita di uno stampo . CP_2
Cont Riferiva, infatti la opponente di aver commissionato alla la realizzazione di suole CP_2
Cont modello “Timo Rubber” che dovevano essere stampate dalla con macchinari propri CP_2
e con materiale (TPU) consegnato dalla , Parte_1
Rappresentava di aver constatato, ricevuta la merce, che diverse suole presentavano
Cont imperfezioni di varia natura, difetti denunciati alla ma che in mancanza di CP_2
riscontro e visti i tempi da rispettare per la consegna, la provvedeva a sistemare Parte_1
con interventi effettuati presso la propria azienda con impegno di manodopera propria, nello specifico riferiva di aver impiegato due dipendenti, il cui costo veniva determinato in un importo di euro 12,000,00 oltre iva determinato dal costo di 360 ore di lavoro e impiego di materiale e struttura dell'azienda. La chiedeva di scomputare tale importo dal Parte_1
credito ingiunto, a titolo di risarcimento del danno e di riduzione del prezzo per la presenza dei vizi lamentati .
2 Riferisce altresì l'opponente di aver dovuto riprodurre uno stampo ( nello specifico quello per Co la ciabatta “Furla” numeri 37-38) andato perso ed imputando alla . la perdita di CP_2
detto stampo emetteva fattura di pagamento del costo di riproduzione di cui chiedeva la compensazione parziale con quanto vantato dalla opposta .
Si costituiva la società , la quale contestava quanto dedotto dall'opponente CP_3
chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo .
L'opposizione non può trovare accoglimento .
La parte opponente non nega la prestazione eseguita dalla come portata dalle CP_3
fatture oggetto del monitorio, così pure parte opposta non nega la sussistenza di problematiche verificatesi su alcune delle suole realizzate, le quali in parte sarebbero state
Con riparate dalla o e rifatte, mentre per quelle che evidenziavano i cd “aloni” o “puntini neri”, l'opposta attribuisce la causa al materiale consegnato da ovvero al materiale Pt_1
termoplastico (TPU) avendo rinvenuto la presenza di impurità, ovvero dei chicchi neri nei sacchi contenenti TPU consegnati da che avrebbero contaminato la Parte_1
realizzazione della suola .
Premesso quanto sopra, dal carteggio in atti ( mail e bolle di reso) appare evidente la presenza delle problematiche sopra descritte, relative ad una parte delle suole oggetto di lavorazione dalla Pu. Quest'ultima rappresenta che i difetti devono ritenersi limitati CP_2
però alla sola presenza di puntini nelle suole, in quanto per altri difetti ha provveduto a rifare e consegnare nuovamente le suole commissionate, mentre per il difetto dei puntini riferiva di aver provveduto più volte alla pulizia del macchinario ma che i difetti si verificavano solo con l'utilizzo del materiale consegnato da Riferiva altresì di non aver assistito, Pt_1
presso la azienda della 90, allo stampaggio delle suole prive dei difetti lamentati, che Pt_1
Co venivano solamente mostrate, in quanto già realizzate, agli operai inviati dalla per CP_2
tentare di risolvere la problematica .
Le circostanze venivano confermate dai testi escussi in giudizio.
Esaminati gli atti e la documentazione offerta, si osserva come dalle emergenze probatorie parte opponente non abbia, comunque, fornito alcun elemento probatorio idoneo a determinare il numero delle suole interessate dalle problematiche dei puntini e quali interventi abbia posto in atto presso l'azienda o in cosa sia consistito il lavoro di recupero che l'opponente riferisce di aver dovuto sostenere con l' impiego di due operai specializzati.
Nessuna prova, ancora, è stata offerta al fine della valutazione e quantificazione della pretesa risarcitoria (nessuna busta paga è stata prodotta a dimostrazione dei maggiori esborsi
3 sostenuti per il dedotto costo della manodopera dei due operai), né il tipo di intervento effettuato o gli ulteriori aggravi di costo.
Il tempo impiegato e conteggiato per la manodopera risulta meramente dedotto e non dimostrato cosicchè in mancanza di idonei elementi probatori la pretesa risarcitoria, riferita al costo del lavoro dei due operai specializzati per il numero di ore indicato nonché i dedotti costi di struttura e materiali, non appare dimostrata e non può trovare accoglimento neppure per una valutazione in via equitativa .
Anche riguardo ai riferiti “ danni con i clienti”, non risulta allegata alcuna contestazione, ad eccezione degli ordini e previsioni sui tempi di consegna, ma nessun documento di reso o contestazione sono stati prodotti a dimostrare una perdita o un danno patrimoniale per l'azienda opponente .
Ancora, con riguardo alla pretesa compensazione del credito con la fattura emessa da
Cont
nei confronti di per il costo relativo alla produzione dello stampo Parte_1 CP_2
“ciabatta Furla” numeri 37-38 che riferisce esser stato perso, a fronte della Parte_1
Co contestazione della . a detta richiesta, non risulta dimostrato né che lo stampo fosse CP_2
detenuto o custodito dalla né il costo effettivamente sostenuto per il rifacimento CP_3
dello stesso .
Con L'opponente non ha allegato né la prova della consegna dello stampo alla o della CP_2
effettiva detenzione da parte della opposta, né del costo sostenuto per la produzione dello stampo o per il suo rifacimento . Al riguardo, appare priva di rilevanza probatoria la
Cont fattura emessa nei confronti di di addebito del costo dello stampo, come pure la CP_2
foto di uno stampo prodotta da parte opponente.
Le allegazioni sopra indicate in mancanza di circostanze o documenti sull'effettivo costo sostenuto per lo stampo o per il rifacimento dello stesso e sulla dimostrata responsabilità di
ConCo
quale custode o utilizzatore del bene non possono far ritenere fondata la pretesa creditoria della opponente.
Per le argomentazioni sopra esposte, deve rigettarsi la opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n 404 /22 che per l'effetto deve ritenersi confermato.
La sentenza va emessa nei termini sopra esposti .
Alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n 404/22 emesso da questo Tribunale,
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
4 Visto l'art.91 cpc,
condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio della fase di opposizione, in favore dell'opposta che si liquidano in euro 2.800,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Così deciso in Macerata il 10/03/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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