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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2024, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4838/2010 e 4982/2010 RG riservate in decisione all'udienza del 21.02.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertenti
TRA
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 ER
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Manfredi (c.f. )
[...] C.F._2
e Giulio Somma, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luca
Giordano n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iovino, giusta procura in calce all'istanza di prosecuzione del giudizio
APPELLANTE NEL GIUDIZIO RIUNITO RG 4982/2010
CONTRO
(c.f. ), anche quale erede di Controparte_1 C.F._3 Per_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Berto (c.f. ) giusta
[...] C.F._4
procura in atti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE NEL GIUDIZIO RIUNITO RG
4982/2010
E
(c.f. , nella qualità di erede di , , CP_2 C.F._5 Persona_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Di Lallo (c.f. ) e Maria C.F._6
Rosaria Ristaino (c.f. ) come da procura in atti C.F._7
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATA
NONCHÉ
(cf. ) in proprio, elett.te dom.ta, in uno al Controparte_3 C.F._8
procuratore costituito avv. Cristian Ventisette, presso lo studio dell'avv. Marcello Falcone, in Napoli al Corso Meridionale n. 7
APPELLANTE CONTUMACE NEL GIUDIZIO PRINCIPALE RG 4838/2010
E
, quale erede di nella qualità di tutore di CP_4 Controparte_3
, già erede di Controparte_5 Persona_2
APPELLATO CONTUMACE
E
(cf. ), elett.te dom.to presso il procuratore CP_6 C.F._9
costituito avv. Pasquale Manfredi
APPELLANTE CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIUNITO 4982/2010
E
in proprio e quale erede di , Controparte_7 Persona_2 Parte_2
e , quali eredi di ,
[...] CP_8 Persona_4 Controparte_9
e , quali eredi di;
Controparte_10 Controparte_11 Persona_5
, quale erede di , residente in Controparte_12 Per_6 Persona_4
Milano, alla via Lorenteggio n. 183; , quale erede di Controparte_13 Persona_7
residente in [...]; ,
[...] CP_14 [...]
in qualità di eredi di;
CP_15 CP_16 CP_17 Persona_3
e , in qualità di eredi di Controparte_18 Controparte_19 Persona_8
;
[...] CP_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, , in qualità di eredi di;
e
[...] CP_24 Persona_9 CP_25
, quali eredi di , già erede di;
Controparte_26 Persona_10 Persona_9
in qualità di erede di , già erede di Parte_3 Persona_11 Persona_8
; in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
eredi di , già erede di;
Persona_12 Persona_8 CP_27
, , in qualità di eredi di
[...] Parte_7 Parte_8
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
, già erede di , già erede di Controparte_28 Persona_12 Persona_8
; e;
[...] CP_29 CP_30
APPELLATI CONTUMACI
E
, quale erede di (c.f. ), Controparte_31 Persona_13 C.F._10
elett.te dom.ta presso i procuratori costituiti avv.ti Maria Teresa Russo, Antonello Marco Di
Concetto e Fabio Criscuolo
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello Controparte_3
avverso la sentenza n. 1242/2009 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
28.09.2009, con cui: a) è stata dichiarata aperta la successione ab intestato di ER4
deceduto in data 17.1.1986; b) sono stati dichiarati eredi di i
[...] Persona_15
AN (ai quali subentravano gli eredi e Persona_1 Parte_1 CP_6
); (cui subentravano, in uno agli attori di primo grado
[...] 32 Per_2
, e i AN e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_1
; (lasciando suoi eredi , Controparte_7 CP_33 Persona_3 ER6
e questi ultimi due pure deceduti, lasciando rispettivamente Per_4 CP_13 CP_10
quali superstiti , , Persona_8 Per_6 Persona_5 Controparte_13
e ); (alla quale subentrava, quale erede, Controparte_34 Persona_13 CP_31
) e (che con testamento olografo dell'11.11.987 lasciava i propri beni
[...] Persona_17
al fratello );c) sono stati assegnati agli eredi di i beni relitti Persona_1 Persona_1
e, segnatamente, gli immobili siti in Sant'Agnello alla via Iommella Piccola n. 8 ed individuati in catasto al foglio 3 p.lla 721 sub 16 e al foglio 3 p.lla 721 sub 17, beni tutti facenti parte della maggiore consistenza del fabbricato condominiale di via Iommella
Piccola n. 24 (ex 8) e consistenti in alloggio di due vani ed accessori sito al quarto piano int. 7, con annesso box al piano interrato, e alloggio di due vani ed accessori sito al quarto piano int. 8, con annessa cantina sita al piano interrato;
d) i coeredi di Persona_1
sono stati condannati al pagamento, in favore degli altri tre gruppi di condividenti, a titolo di conguaglio, del controvalore della loro quota determinata in € 117.368,00 cadauno;
e) i coeredi di sono stati condannati al pagamento, in favore di ciascuno degli Persona_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda altri tre gruppi di condividenti, della somma di € 12.326,70 oltre interessi legali dal deposito dell'elaborato peritale al soddisfo, a titolo di rendimento dei conti per le rendite percette da , in virtù del godimento esclusivo dell'appartamento Persona_1
contraddistinto con l'interno n. 8.
1.2 Con il primo motivo denunzia l'erroneità della sentenza gravata Controparte_3
per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, protestando che, sebbene la domanda di rendiconto avanzata nei confronti del coerede Persona_1
fosse stata formulata per entrambi gli appartamenti caduti nell'asse ereditario, il Tribunale si è pronunziato in relazione al solo immobile distinto con l'int. 8.
1.3 Con il secondo motivo l'appellante rimprovera al primo giudice l'omessa rivalutazione monetaria delle somme dovute dagli eredi di a titolo di conguaglio ai sensi Persona_1 dell'art. 720 c.c.; adduce che tale obbligazione ha natura di debito di valore ed è pertanto suscettibile di rivalutazione monetaria dalla data del deposito dell'elaborato peritale sino a quella dell'effettivo pagamento.
1.4 Con il terzo motivo l'appellante censura il governo delle spese processuali, poste dal giudice a quo integralmente a carico della massa, trascurando di considerare la condotta processuale ostruzionistica tenuta, dapprima, da e, poi, dai suoi eredi, che Persona_1
impone una regolamentazione delle stesse secondo il principio della soccombenza;
inoltre, lamenta l'erronea quantificazione degli esborsi in complessivi € 2.700,00, ivi incluse quelle di CTU, laddove soltanto i costi anticipati per la relazione peritale ammontano ad €
7.500,00.
1.5 Incardinato il contraddittorio, si è costituito , eccependo CP_6
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
ha interposto, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della statuizione con cui è stato condannato, unitamente al germano , nella qualità di eredi di , alla Parte_1 Persona_1
corresponsione della somma di € 12.326,70 a titolo di rendimento dei conti in favore di ciascuna delle altre tre stirpi di condividenti, senza scomputare da tale importo le somme anticipate dal proprio dante causa per spese e tasse di successione, il cui pagamento, dal
1988 al 1995, è documentato in atti nella misura di € 13.840,00.
1.6 Si è costituita, altresì, , nella qualità di erede di Controparte_31 Persona_13 aderendo all'impugnazione principale di e resistendo, invece, al Controparte_3
gravame incidentale di , quale erede di . CP_6 Persona_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.7 Con autonomo atto di citazione introduttivo del giudizio incardinato con RG n.
4982/2010, e , quali eredi di , hanno Parte_1 CP_6 Persona_1
interposto autonomo appello avverso la medesima sentenza n. 1242/2009 del Tribunale di
Torre Annunziata, pubblicata in data 28.09.2009.
1.8 Con il primo motivo gli appellanti impugnano la stima del compendio immobiliare eseguita dal CTU e recepita acriticamente dal Tribunale, fondata su valori notevolmente superiori a quelli reali di mercato;
lamentano che il CTU abbia condotto l'indagine peritale senza verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti interni e la funzionalità degli impianti.
1.9 Con il secondo motivo e , nella qualità, denunciano Parte_1 CP_6
la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c in cui è incorso il primo giudice nel ritenere provato il godimento esclusivo, in capo al loro dante causa , Persona_1
dell'appartamento contraddistinto con l'interno n. 8; adducono che , Persona_1
costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto soltanto che il bene in oggetto era stato locato e di essere a conoscenza del fatto che le rendite prodotte erano state depositate su un libretto, in esecuzione di un incarico dato al figlio dagli altri coeredi, Pt_1
soggiungendo, peraltro, che tali risorse economiche erano state destinate ad estinguere debiti della massa;
ancora, lamentano che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di ripetizione delle somme anticipate dal loro genitore per le spese e tasse di successione in nome e per conto degli altri coeredi, la cui corresponsione è documentata in atti per l'importo di € 13.840,00, sicché va, in ogni caso, proporzionalmente ridotto il debito accertato dal primo giudice a carico degli appellanti nei confronti delle stirpi degli altri condividenti.
1.10 Incardinato il contraddittorio, si è costituita eccependo Controparte_3
l'infondatezza del gravame avversario ed interponendo appello incidentale, con cui ha riproposto i motivi della propria impugnazione principale confluita nella causa iscritta al n. 4838/2010 RG.
1.11 Si è costituito, altresì, , eccependo l'infondatezza del gravame Controparte_1
interposto dai AN , di cui ha chiesto il rigetto;
ha proposto, a sua volta, ER
gravame incidentale, ai cui motivi ha affidato le critiche già sollevate dalla germana con il gravame principale. Controparte_3
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.12 Si è costituita, ancora, , nella qualità di erede di , CP_2 Persona_3
eccependo l'infondatezza del gravame dei AN ed aderendo, invece, alle ER
doglianze articolate dai AN CP_3
1.13 Con provvedimento del 13.7.2011 è stata disposta la riunione della causa n.
4982/2010 RG a quella iscritta al n. 4838/2010 R.G.
1.14 Con decreto depositato il 22.03.2018 la Corte, ritenuta pregiudiziale la definizione di altro giudizio, pendente tra gli odierni appellanti da un lato, e , ER CP_35 dall'altro, avente ad oggetto la domanda di rivendicazione proposta dai primi in relazione all'appartamento distinto con l'interno n. 7, ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c.
1.15 Con ricorso depositato in data 20.11.2020 , premettendo che con Parte_1
sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1276/2020, pubblicata in data 10/04/2020, passata in giudicato, è stata definita la causa pregiudiziale, con l'accoglimento della domanda ivi avanzata dai AN , ha riassunto il giudizio, chiedendo fissarsi ER
udienza per la prosecuzione e termine per la relativa notifica.
1.16 Incardinato il contraddittorio all'esito della riassunzione, sono comparsi
[...]
, nella qualità di erede di , e , riportandosi alle CP_2 Persona_3 Controparte_1
precedenti conclusioni rassegnate ed insistendo nel relativo accoglimento.
1.17 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, dopo alcuni rinvii resisi necessari per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione alle controparti, all'udienza del
21.02.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti che, ritualmente citate, non si sono costituite sin dalla notifica degli appelli e di quelle che, costituitesi nella fase antecedente alla sospensione, non sono poi comparse all'esito della riassunzione del giudizio (vedi Cass. 14351/2009).
Sul punto va premesso che la notificazione dell'atto di riassunzione deve ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 170 c.p.c. per le parti già costituitesi nella fase antecedente alla sospensione del giudizio (nella specie, in proprio, , Controparte_3 CP_6 [...]
quest'ultima quale erede di e personalmente per le CP_31 Persona_13
parti che, costituite in primo grado, erano rimaste contumaci già all'esito della notifica
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dell'atto introduttivo del gravame ( quale tutore di Controparte_3 CP_5
e ).
[...] CP_29 CP_30
Sotto il primo profilo si segnala il principio affermato a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui la riassunzione della causa, una volta cessato il motivo della sospensione necessaria ex artt. 295-337 c.p.c., va fatta a norma delle disposizioni dell'art. 170 c.p.c. e dell'art. 125 delle disp. att. cpc, e cioè mediante notifica dell'atto riassuntivo al procuratore costituito e non già alla parte direttamente e personalmente (Cass. 23952/2008; 1676/2015).
In relazione all'altro aspetto si è chiarito che, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c., la notifica personale dell'atto di riassunzione del giudizio di appello alla parte rimasta contumace in tale grado non può avvenire presso il domicilio eletto, contestualmente al rilascio della procura, nel primo grado di giudizio;
infatti, se la procura, con contestuale elezione di domicilio, è conferita solo per tale grado, l'elezione diviene inefficace (l'unica ipotesi di ultrattività essendo quella di cui all'art. 330 c.p.c. per la notificazione dell'impugnazione); se è conferita per tutti i gradi di giudizio, la mancata costituzione dimostra la sua sopravvenuta inefficacia (per rinuncia o revoca), la quale si estende, anche nei confronti dei terzi e in virtù del collegamento che lega i due negozi, alla contestuale elezione di domicilio (Cass. S.U. n. 458/00; v. anche Cass. n. 7916/04).
Ancora, per le parti costituite prima della sospensione e di cui si è appreso il decesso in corso di giudizio, l'evento non importa il subentro degli eredi, perché non dichiarato dal procuratore nelle forme e ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata la contumacia di in proprio;
, Controparte_3 CP_4
quale erede di nella qualità di tutore di Controparte_3 Controparte_5
entrambe già eredi di;
; in Persona_2 CP_6 Controparte_7
proprio e quale erede di ; e , quali eredi di Persona_2 Parte_2 CP_8
; , e , Persona_4 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
quali eredi di;
, quale erede di Persona_5 Controparte_12 Per_6
; , quale erede di;
, Persona_4 Controparte_13 Persona_7 CP_14
, , in qualità di eredi di;
CP_15 CP_16 CP_17 Persona_3
e in qualità di eredi di Controparte_18 Controparte_19 Persona_8
; , ,
[...] CP_20 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, in qualità di eredi di;
e CP_24 Persona_9 CP_25 CP_26
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Teresa, quali eredi di già erede di Persona_10 Persona_9 [...]
in qualità di erede di , già erede di;
Parte_3 Persona_11 Persona_8
in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_12
già erede di;
[...] Persona_8 Controparte_27 Parte_7
in qualità di eredi di già erede di
[...] Parte_8 Controparte_28
, già erede di;
e Persona_12 Persona_8 CP_29 CP_30
; , quale erede di
[...] Controparte_31 Persona_13
Come già sopra accennato, tra i contumaci figurano anche l'appellante nel giudizio principale nonché l'appellante nel giudizio riunito . Controparte_3 CP_6
E, tuttavia, da ciò non consegue che l'impugnazione dagli stessi rispettivamente proposta debba ritenersi rinunciata o abbandonata, poiché la domanda è relativa a un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto processuale (Cass. 14351/2009).
2.2 In via gradatamente preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli appellanti e , da un lato, e Parte_1 CP_6 Controparte_31
quale erede di dall'altro. Persona_13
ha depositato la scrittura del 5.9.2016, con cui le parti hanno transatto la Parte_1
lite, con la previsione dell'abbandono del giudizio da parte della (la quale non CP_31
è, infatti, più comparsa nella fase successiva alla riassunzione) e compensazione delle relative spese.
2.3 Procedendo alla disamina dell'appello proposto nel giudizio riunito, deve essere disatteso il primo motivo di gravame, con cui i AN contestano il valore ER
economico assegnato dal CTU agli immobili caduti nell'asse ereditario, sostenendo che la stima eseguita è incongrua e notevolmente inferiore al valore di mercato effettivamente presentato dai cespiti de quibus.
In proposito, mette conto immediatamente rimarcare che gli odierni appellanti, in primo grado, hanno prestato completa acquiescenza al valore di stima del compendio immobiliare determinato dal CTU arch. , formulando, proprio sulla scorta di detta stima, Persona_18 istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. dell'intero compendio immobiliare, ritenuto dall'ausiliario d'ufficio indivisibile (vedi, in tal senso, conclusioni rassegnate nella comparsa del 26.1.2007, con cui i AN richiamavano appunto gli esiti peritali, ER
ponendoli a fondamento della propria istanza ex art. 720 c.c.).
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La contestazione sulla non rispondenza del valore stimato dal CTU a quello di mercato dei cespiti è stata introdotta, per la prima volta, con il presente gravame, con deduzioni incompatibili con il contegno processuale serbato per tutto il primo grado di giudizio.
Impregiudicato tale rilievo, si soggiunge che gli appellanti lamentano che l'ausiliario d'ufficio abbia condotto la stima senza avere accesso agli appartamenti e, quindi, prescindendo dalla loro ispezione interna, che sarebbe stata necessaria per verificare lo stato concreto di conservazione dei rivestimenti ed il funzionamento degli impianti tecnologici, risalenti a circa trent'anni addietro.
Sennonchè, dagli allegati all'elaborato peritale si ricava che l'accesso agli appartamenti era stato impedito proprio dal comportamento non collaborativo tenuto da , Persona_1
dante causa dei AN odierni appellanti, il quale, come si preciserà meglio di seguito, si trovava nella disponibilità, quanto meno, dell'appartamento contraddistinto con l'interno n.
8.
Il CTU, infatti, con prima missiva del 9.3.2005 inviata agli avv.ti Dilengite, procuratori costituiti per , e da costoro ricevuta l'11.3.2005, rendeva loro noto di aver Persona_1
eseguito il primo accesso sui luoghi il giorno 9.3.2005 e di aver riscontrato la presenza del solo arch. , nominato consulente tecnico di parte dai AN Controparte_36 CP_3
rappresentava, quindi, di non essere potuto entrare negli appartamenti periziandi, stante l'assenza degli utilisti, e di aver fissato nuovo accesso per il giorno 6.4.2005 h. 16.00.
Anche tale secondo accesso, tenutosi regolarmente nel giorno suindicato, era disertato dal
, il quale non offriva alcuna cooperazione alle operazioni peritali, come evidenziato ER
dalla successiva nota del 9.4.2005, ricevuta dagli avv.ti Dilengite il 13.4.2005, con cui il
CTU comunicava che anche in tale data era comparso il solo consulente tecnico di parte dei AN CP_3
Così documentalmente ricostruito l'andamento delle operazioni peritali, è evidente che gli odierni appellanti non possono dolersi di un mancato accesso agli immobili, cui aveva dato causa il loro stesso genitore, originario convenuto, con il proprio contegno processuale non cooperativo.
Giova rimarcare che i AN sin dall'atto introduttivo di primo grado, CP_3
assumevano che era nella esclusiva disponibilità degli immobili facenti Persona_1 parte del compendio ereditario del de cuius tant'è che, muovendo da tale Persona_14
presupposto, avanzavano domanda di rendiconto, al fine di sentir condannare il coerede alla
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda corresponsione della quota parte delle rendite percette e/o percepibili, da quantificare secondo il criterio figurativo del canone locatizio ritraibile da una libera contrattazione di mercato.
Per uno degli appartamenti, segnatamente quello distinto con l'interno n. 7, è stato accertato dalla statuizione di primo grado- con motivazione che deve trovare conferma, come qui si anticipa ai fini che ci occupano e fermo l'approfondimento riservato alla disamina del successivo motivo di gravame che investe l'accoglimento, sia pur parziale, della domanda di rendiconto- che ne avesse il possesso mediato, avendolo Persona_1
concesso in locazione a tale . Persona_19
Ove, allora, avesse avuto interesse a che la stima peritale fosse eseguita Persona_1
mediante accesso ai cespiti, ben avrebbe potuto, in primo luogo, partecipare alle operazioni peritali, anche mediante la nomina di un consulente tecnico, onde contraddire sulla formazione e sulla valutazione degli elementi di indagine, e, inoltre, assicurare l'accesso pretesamente mancato, attivandosi diligentemente presso il conduttore, cui aveva concesso in detenzione l'appartamento da lui posseduto in via esclusiva.
Né vale obiettare che tale collaborazione avrebbe potuto essere fornita per il solo appartamento distinto all'int. 7 (e non anche per quello distinto all'int. 8, in relazione al quale la sentenza di primo grado ha omesso la pronuncia sulla domanda di rendiconto avanzata dai AN , potendo ragionevolmente ritenersi che lo stato CP_3
conservativo di uno dei due cespiti, per la sostanziale omogeneità delle loro caratteristiche intrinseche, del resto pacifica anche nella prospettazione degli appellanti, avrebbe potuto essere preso a parametro di riferimento anche per l'altro appartamento, all'epoca nella disponibilità di terzi estranei al gruppo dei condividenti.
Impregiudicati tali rilievi, va soggiunto che il CTU di primo grado ha condivisibilmente condotto l'indagine peritale mediante l'applicazione del metodo cd. sintetico-comparativo, raffrontando gli immobili in questione con quelli similari per ubicazione, destinazione ed altre caratteristiche di rilievo ai fini della determinazione del valore di mercato.
A fronte di tale metodo di indagine gli appellanti hanno confutato l'affidabilità ER
delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio, adducendo un presunto stato di degrado dei rivestimenti interni e degli impianti tecnologici, senza, tuttavia, suffragare il loro generico assunto con alcun dato obiettivo, che pure avrebbero potuto offrire nella premessa accertata della disponibilità di uno degli appartamenti.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Anche la “relazione tecnica estimativa” redatta dall'ing. , prodotta a corredo Persona_20
della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata da nel CP_6
giudizio recante RG 4838/2010, a ben vedere non offre alcun elemento obiettivo circa l'effettivo stato degli immobili, idoneo a smentire la stima eseguita dal CTU sulla base di un valore comparativo medio di mercato, contrapponendo ai risultati dell'indagine peritale la sola circostanza del mancato accesso agli appartamenti e profilando, perciò, come del tutto ipotetica una condizione interna degradata degli immobili, che avrebbe imposto una decurtazione del loro valore.
Quanto, poi, alla doglianza sulla mancata applicazione di un coefficiente di abbattimento del valore di mercato degli immobili indicato dal CTU in considerazione della loro occupazione da parte di terzi, la questione è superata rispetto all'appartamento interno 7, posto che i sono risultati definitivamente vittoriosi nel giudizio di rivendica intentato nei ER
confronti di , con l'affermazione della loro proprietà su detto immobile libera CP_35
da diritti e pretese avanzate da terzi.
In relazione, invece, all'immobile contraddistinto con l'interno 8, va, in primo luogo, evidenziato che la materiale occupazione di un immobile in forza di un contratto di locazione, per la natura fisiologicamente temporanea del vincolo contrattuale, normalmente collegato ad una scadenza legale e/o convenzionale, non può provocare una decurtazione permanente del suo valore di mercato;
inoltre, nella specie, appare assorbente che sarebbe iniquo far discendere l'auspicata decurtazione, a vantaggio degli appellanti, da un atto di unilaterale gestione posto in essere dal loro dante causa.
Allorquando, invero, concedeva in locazione a terzi l'immobile di cui era Persona_1
nel possesso esclusivo, lo faceva all'insaputa degli altri comproprietari e tale arbitraria condotta non può evidentemente risolversi in un ulteriore danno per i coeredi, costretti a subire anche la conseguente applicazione di un coefficiente riduttivo del valore immobiliare a causa della condizione di materiale occupazione del bene da parte di terzi.
2.4 Altrettanto infondato è il secondo motivo di appello, con cui i AN ER
impugnano il capo della statuizione in forza del quale essi, nella qualità di eredi di ER
, sono stati condannati al pagamento delle rendite ritratte dal possesso esclusivo
[...]
dell'appartamento distinto con l'interno n. 8, in (parziale) accoglimento della domanda di rendiconto avanzata dai AN CP_3
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Si osserva che , costituendosi in primo grado, replicava a siffatta domanda Persona_1
adducendo quanto segue: “.. gli importi provenienti dai canoni versati dal conduttore dell'appartamento int. 8 sig. sono depositati sul libretto di risparmio secondo ER9
incarico dato anni fa dalla totalità dei coeredi al figlio del convenuto a nome ER
. Parte_1
In tale asserzione si ravvisa, allora, l'ammissione che l'immobile in questione fosse stato concesso in locazione a tale e che le relative rendite fossero gestite dal coerede ER9
mediante deposito su un libretto di risparmio, mentre del tutto indimostrato Persona_1
è rimasto il presunto mandato conferito al figlio dagli altri coeredi, i quali hanno Pt_1
recisamente contestato l'assunto, nè l'ulteriore circostanza, pure soggiunta nelle difese di
, che le somme depositate su tale libretto di risparmio, mai identificato, Persona_1
avessero costituito la provvista destinata a fronteggiare le spese funerarie e le tasse di successione anticipate unilateralmente da . ER
2.5 Deve essere, poi, disatteso il motivo dell'impugnazione principale di CP_3
e di appello incidentale di (nel giudizio riunito), con cui, a loro
[...] Controparte_1
volta, i AN risultati parzialmente soccombenti sulla domanda di CP_3 rendiconto, denunziano l'omessa condanna dei alla corresponsione delle rendite ER
percepibili e/o percette dall'appartamento distinto con l'interno 7.
Dalla vicenda giudiziaria, che ha determinato la sospensione per pregiudizialità della presente causa e alla cui definizione irrevocabile ha fatto seguito la riassunzione su impulso di , si evince che siffatto immobile è stato oggetto di contenzioso tra gli Parte_1 appellanti , ai quali l'immobile de quo è stato attribuito in proprietà esclusiva ai ER
sensi dell'art. 720 c.c. appunto con la statuizione resa in primo grado, e gli eredi di CP_35
[...]
In particolare, nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1276/2020, resa a definizione di quel giudizio e divenuta irretrattabile per mancata impugnazione, si legge che i AN affermandosi proprietari del cespite in ER
oggetto in forza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, avevano agito contro gli eredi di per sentirli condannare al rilascio dell'immobile, occupato sine CP_35
titulo dapprima dal loro dante causa e, poi, dai convenuti subentrati mortis causa nella sua posizione.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Questi ultimi, dal canto loro, resistevano, opponendo, quale titolo giustificativo del diritto dominicale acquistato dal loro autore, la scrittura privata stipulata in data 14.6.1985 tra ed il de cuius sostenendo l'immediata efficacia traslativa di CP_35 Persona_14
detto contratto di compravendita.
Tale impostazione difensiva è stata, tuttavia, disattesa dalla Corte distrettuale, che, con la sentenza summenzionata, ha affermato l'efficacia meramente obbligatoria della scrittura in esame, ravvisando in essa un contratto preliminare, cui non aveva fatto seguito l'atto definitivo e perciò inidoneo a trasferire la proprietà sul bene.
A prescindere, quindi, dalla qualificazione assegnata alla scrittura in oggetto, nella statuizione della Corte di Appello si rinviene la prova che era stato immesso CP_35
nella disponibilità dell'appartamento distinto con l'interno 7 già dal de cuius ER4
dapprima nella qualità di conduttore dell'alloggio, a far data dall'anno 1960 fino
[...]
all'epoca del sisma del 1980, allorquando l'intero edificio veniva dapprima demolito e poi ricostruito con i contributi erogati ex L. 219/1981 e, all'esito della ricostruzione, in forza della scrittura privata del 14.6.1985.
Nell'accertamento giudiziale ivi operato trova, quindi, conferma l'assunto difensivo dei AN , secondo cui era rientrato nel cespite distinto con l'interno ER CP_35
7 anche dopo la ricostruzione edilizia eseguita nel post sisma del 1980 e ciò in virtù dell'accordo raggiunto con il de cuius e non già per una iniziativa Persona_14
unilateralmente assunta dal coerede in epoca successiva alla morte del Persona_1
fratello ER4
2.6 Deve essere, poi, accolto il motivo di gravame con cui i AN lamentano ER
che il Tribunale, nel pronunziare sulla domanda di rendiconto avanzata dai AN
ha omesso di detrarre dalle rendite ricavate dall'immobile interno 8, CP_3
quantificate complessivamente in € 61.633,49 ed alla cui corresponsione essi sono stati condannati in favore di ciascuna delle stirpi degli altri coeredi in ragione della proporzionale quota di 1/5 (€12.326,70), gli esborsi anticipati da per spese funerarie e Persona_1
tasse di successione, documentati in atti nella misura di € 13.840,00.
Dalla documentazione affoliata alla produzione di parte di primo grado di Persona_1
si ricava, in particolare, che (madre dei AN , 32 CP_3 ER
, anche per la quota pervenutagli, per testamento, dalla coerede e
[...] Persona_17 [...]
(subentrata alla coerede , tutti in nome e per conto CP_31 Persona_13
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda anche della posizione facente capo alla quinta ed ultima coerede CP_33
chiedevano all' Registro di C/mmare di Stabia di essere autorizzati, ai sensi Parte_9
dell'art. 43 DPR 631/1972, al pagamento delle tasse dovute sulla successione di ER4
corrispondendo un acconto di L.
3.242.000 ed il residuo in rate annuali fino
[...] all'estinzione totale del debito, con obbligo di corrispondere gli interessi del 5% sull'intera somma dilazionata (vedi istanza a firma di , e 32 Persona_1 CP_31
autenticata in data 23.9.1988 dal funzionario amministrativo del Comune di Vico
[...]
Equense, affoliata quale doc. n. 9 dell'indice della succitata produzione di parte).
Seguono, quindi, ricevuta di pagamento del 26.9.1988 rilasciata dall'Ufficio del Registro di
C/mmare di Stabia per L. 3.242.000, corrispondente al suindicato acconto, recante quale causale “Denuncia di successione Anno 87 Volume 360 Numero 000044” a nome di
“ ed altri coeredi”; ricevuta di pagamento del 20.9.1989 rilasciata Persona_1
dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.699.000 recante quale causale “ I rata Den. 44 Volume 360” a nome di “ ”; ricevuta di pagamento del Persona_1
24.9.1990 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.562.000 recante quale causale “2 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “ ”; ricevuta di Persona_1 pagamento del 25.9.1991 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.425.000 recante quale causale “ 3 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi di
; ricevuta di pagamento del 25.9.1992 rilasciata dall'Ufficio del Registro di Persona_14
C/mmare di Stabia per L.
3.288.000 recante quale causale “4 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi di ; ricevuta di pagamento del 28.9.1993 rilasciata Persona_14 dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.151.000 recante quale causale “5 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi SE” e per L. 548.000 per “soprattassa tardivo pagamento 5 rata” a nome di “Eredi SE”; ricevuta di pagamento del
22.9.1994 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.014.000 recante quale causale “6 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi SE Luigi”; ricevuta di pagamento del 25.9.1995 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
2.877.000 recante quale causale “7 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi SE”; il tutto per il complessivo importo di lire 26.806.000 (€ 13.844,14)
Dalla documentazione prodotta risulta, allora, comprovato che tutti i coeredi, consapevoli dell'obbligo tributario sorto a seguito della denuncia di successione del de cuius ER
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Luigi, avevano chiesto all' di Castellamare di Stabia una Controparte_37
dilazione del pagamento di siffatta obbligazione.
Le successive ricevute depositate da appaiono, poi, assolutamente coerenti Persona_1
con le condizioni della dilazione richiesta ed evidentemente accordata dall'amministrazione, recando quietanze di pagamento di una prima somma, coincidente con l'acconto indicato Part nella istanza inoltrata all'Ufficio Registro, e delle “tranche” successive a cadenza annuale, corrispondenti alle rate in cui era stato, appunto, dilazionato l'importo complessivamente dovuto.
La circostanza, poi, che siffatte ricevute fossero nella disponibilità di , che Persona_1 le ha appunto prodotte in giudizio, avvalora l'assunto di quest'ultimo che gli esborsi fossero stati da lui eseguiti, a titolo di anticipazione delle quote gravanti sugli altri coeredi, tant'è che le quietanze venivano rilasciate a nome, in alcuni casi, del solo , e per Persona_1
altre rate, degli “eredi , anche per conto dei quali effettuava il pagamento. ER ER
La conclusione è in linea con l'impostazione difensiva tenuta sul punto dai AN
i quali, anziché eccepire di aver personalmente estinto l'obbligazione tributaria CP_3
cedente sulla massa, si sono limitati a negare che il germano avesse fornito Persona_1
prova documentale della propria allegazione, producendo un mero conteggio privo di riscontro oggettivo e in assenza di prova specifica dell'imputazione delle uscite economiche al debito gravante sull'asse ereditario (vedi in tal senso le deduzioni difensive spiegate nella compara conclusionale di primo grado da così articolate: Controparte_3
“..controparte non fornisce alcuna prova sulla reale giustificazione delle spese…non prova cioè che le somme in questione siano state pagate per cause imputabili al de cuius o alla sua dipartita..”)
La contestazione così formulata risulta, tuttavia, destituita di fondamento proprio sulla scorta della documentazione sopra richiamata, che, lungi dal consistere in un mero conteggio di provenienza unilaterale, è data da quietanze rilasciate dall'ufficio del registro, con l'indicazione, nella relativa causale, dell'imputazione del pagamento all'acconto e alle successive rate dell'obbligazione relativa alla denunzia di successione, segnatamente individuata con i numeri identificativi propri di quella di Persona_14
In accoglimento del motivo di gravame va, pertanto, affermato il diritto di Parte_1
e , nella qualità di eredi di , di ripetere dai coeredi
[...] CP_6 Persona_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda le somme anticipate per il pagamento delle tasse di successione nella misura sopra determinata di lire 26.806.000 (€ 13.844,14).
Detto rimborso integra un debito di valuta, secondo i principi stabiliti dall'art. 1720 c.c., dovendosi ritenere, sulla scorta della documentazione prodotta, che i pagamenti siano stati eseguiti su mandato degli altri coeredi o, comunque, sulla base di un'assunzione volontaria della gestione, non suscettibile, pertanto, di rivalutazione monetaria, ma produttivo d'interessi dal giorno in cui la spesa è avvenuta (Cass. 2148/2014).
Tali interessi legali, calcolati a far data dai singoli pagamenti e sui relativi importi, ammontano all'attualità ad € 14.497,22, sicchè la somma complessivamente spettante a titolo di rimborso ai AN è pari ad € 28.341,36. ER
L'importo così determinato, integrante un credito verso la massa, va sottratto- in forza di un'operazione di compensazione impropria ammissibile tra le reciproche poste di dare e avere nella cui determinazione si sostanzia il rendiconto tra coeredi- al debito accertato in forza della statuizione di primo grado a carico dei AN per le rendite percepite ER
dal loro dante causa in virtù del possesso esclusivo dell'appartamento distinto con l'interno
8, ivi quantificato in complessivi € 61.633,49, ripartito in € 12.326,70 per ciascuna delle cinque stirpi degli originari coeredi.
In parziale riforma del capo della statuizione impugnata, e Parte_1 CP_6
, nella qualità di eredi , vanno, pertanto, condannati al pagamento, in
[...] Persona_1
favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti, facenti rispettivamente capo alla coerede e alla coerede (avendo quale erede di 32 CP_33 Controparte_31
transatto la sua posizione nel corso del presente grado di giudizio con Persona_13
atto del 5.9.2016 sopra indicato), della somma di € 6.658,45 (€ 12.326,70 - € 28.341,36
%5), in luogo di € 12.326,70 statuito in primo grado, oltre interessi legali dalla data del deposito dell'elaborato peritale di primo grado al soddisfo.
2.7 Deve essere, poi, accolto il motivo di appello interposto in via principale da CP_3
e in via incidentale da relativo all'omessa rivalutazione
[...] Controparte_1
monetaria, alla data della decisione di primo grado, dell'obbligazione di pagamento del conguaglio, sorta a carico dei AN quali eredi di , con ER Persona_1
l'assegnazione ex art. 720 c.c. dell'intero compendio immobiliare ritenuto non comodamente divisibile.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In materia di divisione giudiziale la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile;
la somma relativa deve, perciò, rappresentare il valore effettivo del bene al momento della divisione, al quale deve essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota. Il debito da conguaglio, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va, allora, rivalutato, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari (Cass. 6931/2016).
Il Tribunale, nel procedere all'assegnazione dell'intero compendio immobiliare ai condividenti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 720 c.c. al valore di stima immobiliare indicato dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data 13.6.2005, si è discostato dal principio sopra enunciato, in applicazione del quale avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione monetaria di detto importo alla data della decisione (28.9.2009).
Procedendo, dunque, all'operazione omessa dal primo giudice, tale valore, rivalutato al tempo della pubblicazione della sentenza di primo grado secondo gli indici ISTAT, si ridetermina in € 634.375,00 (in luogo di € 586.840,00).
I AN e , quali eredi di , vanno, Parte_1 CP_6 Persona_1
perciò, condannati al pagamento, a titolo di conguaglio, in favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti facenti, rispettivamente, capo alla coerede e alla coerede 32
(avendo quale erede di transatto la CP_33 Controparte_31 Persona_13
sua posizione nel corso del presente grado di giudizio) della somma di € 126.875,00 (€
634.375,00 % 5), in luogo di € 117.368,00 statuito in primo grado.
Coerentemente con l'operata rivalutazione monetaria del valore di stima del compendio immobiliare alla data della decisione, gli interessi legali spettano a far data dalla pubblicazione della statuizione di primo grado e non già da quella di deposito dell'elaborato peritale (vedi Cass. 9659/2000).
2.8 La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del motivo di gravame, articolato da in via principale e Controparte_3
da in via incidentale, relativamente alla regolamentazione degli oneri Controparte_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Il principio richiamato va coordinato con quello che regola le spese del giudizio di divisione, che devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune, mentre vale il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto, che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (Cass. 5861/1991).
Ciò posto, relativamente al giudizio di divisione va stigmatizzato il comportamento processuale tenuto dal condividente e poi dai suoi coeredi, i quali non Persona_1
hanno collaborato allo svolgimento delle operazioni peritali e ne hanno infondatamente rimesso in discussione gli esiti, imputando al CTU un'omessa ispezione interna degli appartamenti, sebbene essi stessi ne avessero dato causa, non presenziando agli accessi fissati dall'ausiliario d'ufficio e non adoperandosi presso il (proprio) conduttore per avere la disponibilità dell'ingresso ad almeno uno degli appartamenti (int. 8) in loro esclusivo possesso mediato.
Con riferimento alla domanda di rendiconto, il giudizio si è concluso con una soccombenza reciproca, essendo state parzialmente disattese entrambe le impostazioni difensive sulle reciproche poste di dare ed avere nella ricostruzione dei crediti e debiti di ciascuno dei coeredi verso la massa, da imputare proporzionalmente alle rispettive quote.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Quantificata, allora, nella misura di ½ l'incidenza dell'impegno processuale e defensionale imputabile alla domanda di rendiconto, per la quale le relative spese vanno compensate appunto in ragione della parziale soccombenza reciproca, la restante metà, idealmente imputabile all'attività processuale e difensiva funzionale alla domanda di divisione, va posta per ½ a carico della massa pro quota (complessivo ¼) e per il residuo mezzo (complessivo
¼, da calcolare sulle sole competenze professionali delle controparti) a carico dei AN
secondo il principio della soccombenza per le ragioni sopra illustrate sul contegno ER
processuale serbato.
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie, poiché l'indagine peritale è stata espletata nell'interesse comune a tutti i condividenti, le relative spese sono poste integralmente a carico della massa pro quota, nell'importo di € 6.500,00, oltre IVA e CPA liquidato con decreto del 20.9.2005 nel corso del primo grado di giudizio. A tale voce vanno aggiunti gli esborsi per € 171,98 sostenuti in primo grado dalla difesa di in proprio e nella qualità di tutore di Controparte_3
(vedi nota spese allegata alla comparsa conclusionale di Controparte_5 CP_3
.
[...]
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati avendo riguardo allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 1.000.000,00, i cui parametri sono concretamente rapportati alla complessità della
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata (per le parti rimaste contumaci dopo la riassunzione del presente grado la liquidazione spetta per la fase antecedente di regolare costituzione: Cass. 26372/2014).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1242/2009 del
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 28.09.2009, così provvede:
a) dichiara la contumacia di in proprio;
, quale Controparte_3 CP_4
erede di nella qualità di tutore di Controparte_3 Controparte_5
entrambe già eredi di;
; in Persona_2 CP_6 Controparte_7
proprio e quale erede di ; e , quali Persona_2 Parte_2 CP_8
eredi di e Persona_4 Controparte_9 Controparte_10
, quali eredi di;
, quale Controparte_11 Persona_5 Controparte_12
erede di , quale erede di Per_6 Persona_4 Controparte_13
; , , , in Persona_7 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
qualità di eredi di;
e Persona_3 Controparte_18 Controparte_19
in qualità di eredi di;
[...] Persona_8 CP_20 CP_21
, , , in qualità di
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24
eredi di;
e , quali eredi di Persona_9 CP_25 Controparte_26
, già erede di;
in qualità di Persona_10 Persona_9 Parte_3
erede di , già erede di;
Persona_11 Persona_8 Parte_4
in qualità di eredi di , già Parte_5 Parte_6 Persona_12
erede di;
, Persona_8 Controparte_27 Parte_7
in qualità di eredi di già erede di Parte_8 Controparte_28
, già erede di;
e Persona_12 Persona_8 CP_29 CP_30
nonché di , quale erede di;
[...] Controparte_31 Persona_13
b) dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra e Parte_1
, da un lato, e quale erede di CP_6 Controparte_31 Persona_13 dall'altro;
c) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e Controparte_3
l'appello incidentale interposto da e, per l'effetto, in parziale Controparte_1
riforma del capo 4) della statuizione impugnata, condanna e Parte_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
, quali eredi di , al pagamento, a titolo di conguaglio, CP_6 Persona_1
in favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti, facenti, rispettivamente, capo alla coerede e alla coerede , della somma di € 32 CP_33
126.875,00 (in luogo di € 117.368,00), oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado al soddisfo;
d) accoglie parzialmente l'appello proposto da e , Parte_1 CP_6
quali eredi di , e per l'effetto, in parziale riforma del capo 5) della Persona_1
statuizione impugnata, condanna i predetti AN al pagamento, a titolo di ER
rendiconto, in favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti facenti, rispettivamente, capo alla coerede e alla coerede , 32 CP_33
della minor somma di € 6.658,45 (in luogo di € 12.326,70), oltre interessi legali dalla data del deposito dell'elaborato peritale di primo grado (13.6.2005) al soddisfo;
e) compensa nella misura di ½ le spese di lite del doppio grado tra le parti costituite;
f) pone a carico della massa pro quota il restante ¼ che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 7.500,00 per compensi, in € 171,98 per esborsi ed € 6.500,00 oltre IVA e
CPA a titolo di spese di CTU e, per il presente grado, in € 7.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
g) condanna e , in solido tra loro, alla refusione del Parte_1 CP_6
restante ¼ (calcolato sulle sole competenze professionali delle controparti), che liquida, per il primo grado, in € 5.000,00 in favore di in Controparte_3
proprio e nella qualità di tutore di nonché, per il presente Controparte_5
grado, in € 1.500,00 in favore di in € 3.000,00 in favore di Controparte_3
e in € 3.000,00 in favore di , nella qualità di erede di Controparte_1 CP_2
, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, Persona_3
con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Berto per la posizione di CP_1
e degli avv.ti Maria Rosaria Ristaino e Luigi Di Lallo, per la posizione di
[...] [...]
; CP_2
h) dichiara compensate le spese nei rapporti tra e , da Parte_1 CP_6 un lato, e , dall'altro; Controparte_31
i) nulla per spese nei rapporti con le altre parti contumaci.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.7.2024
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore
Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Rosaria Papa
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4838/2010 e 4982/2010 RG riservate in decisione all'udienza del 21.02.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertenti
TRA
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 ER
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Manfredi (c.f. )
[...] C.F._2
e Giulio Somma, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luca
Giordano n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iovino, giusta procura in calce all'istanza di prosecuzione del giudizio
APPELLANTE NEL GIUDIZIO RIUNITO RG 4982/2010
CONTRO
(c.f. ), anche quale erede di Controparte_1 C.F._3 Per_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Berto (c.f. ) giusta
[...] C.F._4
procura in atti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE NEL GIUDIZIO RIUNITO RG
4982/2010
E
(c.f. , nella qualità di erede di , , CP_2 C.F._5 Persona_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Di Lallo (c.f. ) e Maria C.F._6
Rosaria Ristaino (c.f. ) come da procura in atti C.F._7
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATA
NONCHÉ
(cf. ) in proprio, elett.te dom.ta, in uno al Controparte_3 C.F._8
procuratore costituito avv. Cristian Ventisette, presso lo studio dell'avv. Marcello Falcone, in Napoli al Corso Meridionale n. 7
APPELLANTE CONTUMACE NEL GIUDIZIO PRINCIPALE RG 4838/2010
E
, quale erede di nella qualità di tutore di CP_4 Controparte_3
, già erede di Controparte_5 Persona_2
APPELLATO CONTUMACE
E
(cf. ), elett.te dom.to presso il procuratore CP_6 C.F._9
costituito avv. Pasquale Manfredi
APPELLANTE CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIUNITO 4982/2010
E
in proprio e quale erede di , Controparte_7 Persona_2 Parte_2
e , quali eredi di ,
[...] CP_8 Persona_4 Controparte_9
e , quali eredi di;
Controparte_10 Controparte_11 Persona_5
, quale erede di , residente in Controparte_12 Per_6 Persona_4
Milano, alla via Lorenteggio n. 183; , quale erede di Controparte_13 Persona_7
residente in [...]; ,
[...] CP_14 [...]
in qualità di eredi di;
CP_15 CP_16 CP_17 Persona_3
e , in qualità di eredi di Controparte_18 Controparte_19 Persona_8
;
[...] CP_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, , in qualità di eredi di;
e
[...] CP_24 Persona_9 CP_25
, quali eredi di , già erede di;
Controparte_26 Persona_10 Persona_9
in qualità di erede di , già erede di Parte_3 Persona_11 Persona_8
; in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
eredi di , già erede di;
Persona_12 Persona_8 CP_27
, , in qualità di eredi di
[...] Parte_7 Parte_8
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
, già erede di , già erede di Controparte_28 Persona_12 Persona_8
; e;
[...] CP_29 CP_30
APPELLATI CONTUMACI
E
, quale erede di (c.f. ), Controparte_31 Persona_13 C.F._10
elett.te dom.ta presso i procuratori costituiti avv.ti Maria Teresa Russo, Antonello Marco Di
Concetto e Fabio Criscuolo
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello Controparte_3
avverso la sentenza n. 1242/2009 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
28.09.2009, con cui: a) è stata dichiarata aperta la successione ab intestato di ER4
deceduto in data 17.1.1986; b) sono stati dichiarati eredi di i
[...] Persona_15
AN (ai quali subentravano gli eredi e Persona_1 Parte_1 CP_6
); (cui subentravano, in uno agli attori di primo grado
[...] 32 Per_2
, e i AN e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_1
; (lasciando suoi eredi , Controparte_7 CP_33 Persona_3 ER6
e questi ultimi due pure deceduti, lasciando rispettivamente Per_4 CP_13 CP_10
quali superstiti , , Persona_8 Per_6 Persona_5 Controparte_13
e ); (alla quale subentrava, quale erede, Controparte_34 Persona_13 CP_31
) e (che con testamento olografo dell'11.11.987 lasciava i propri beni
[...] Persona_17
al fratello );c) sono stati assegnati agli eredi di i beni relitti Persona_1 Persona_1
e, segnatamente, gli immobili siti in Sant'Agnello alla via Iommella Piccola n. 8 ed individuati in catasto al foglio 3 p.lla 721 sub 16 e al foglio 3 p.lla 721 sub 17, beni tutti facenti parte della maggiore consistenza del fabbricato condominiale di via Iommella
Piccola n. 24 (ex 8) e consistenti in alloggio di due vani ed accessori sito al quarto piano int. 7, con annesso box al piano interrato, e alloggio di due vani ed accessori sito al quarto piano int. 8, con annessa cantina sita al piano interrato;
d) i coeredi di Persona_1
sono stati condannati al pagamento, in favore degli altri tre gruppi di condividenti, a titolo di conguaglio, del controvalore della loro quota determinata in € 117.368,00 cadauno;
e) i coeredi di sono stati condannati al pagamento, in favore di ciascuno degli Persona_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda altri tre gruppi di condividenti, della somma di € 12.326,70 oltre interessi legali dal deposito dell'elaborato peritale al soddisfo, a titolo di rendimento dei conti per le rendite percette da , in virtù del godimento esclusivo dell'appartamento Persona_1
contraddistinto con l'interno n. 8.
1.2 Con il primo motivo denunzia l'erroneità della sentenza gravata Controparte_3
per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, protestando che, sebbene la domanda di rendiconto avanzata nei confronti del coerede Persona_1
fosse stata formulata per entrambi gli appartamenti caduti nell'asse ereditario, il Tribunale si è pronunziato in relazione al solo immobile distinto con l'int. 8.
1.3 Con il secondo motivo l'appellante rimprovera al primo giudice l'omessa rivalutazione monetaria delle somme dovute dagli eredi di a titolo di conguaglio ai sensi Persona_1 dell'art. 720 c.c.; adduce che tale obbligazione ha natura di debito di valore ed è pertanto suscettibile di rivalutazione monetaria dalla data del deposito dell'elaborato peritale sino a quella dell'effettivo pagamento.
1.4 Con il terzo motivo l'appellante censura il governo delle spese processuali, poste dal giudice a quo integralmente a carico della massa, trascurando di considerare la condotta processuale ostruzionistica tenuta, dapprima, da e, poi, dai suoi eredi, che Persona_1
impone una regolamentazione delle stesse secondo il principio della soccombenza;
inoltre, lamenta l'erronea quantificazione degli esborsi in complessivi € 2.700,00, ivi incluse quelle di CTU, laddove soltanto i costi anticipati per la relazione peritale ammontano ad €
7.500,00.
1.5 Incardinato il contraddittorio, si è costituito , eccependo CP_6
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
ha interposto, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della statuizione con cui è stato condannato, unitamente al germano , nella qualità di eredi di , alla Parte_1 Persona_1
corresponsione della somma di € 12.326,70 a titolo di rendimento dei conti in favore di ciascuna delle altre tre stirpi di condividenti, senza scomputare da tale importo le somme anticipate dal proprio dante causa per spese e tasse di successione, il cui pagamento, dal
1988 al 1995, è documentato in atti nella misura di € 13.840,00.
1.6 Si è costituita, altresì, , nella qualità di erede di Controparte_31 Persona_13 aderendo all'impugnazione principale di e resistendo, invece, al Controparte_3
gravame incidentale di , quale erede di . CP_6 Persona_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.7 Con autonomo atto di citazione introduttivo del giudizio incardinato con RG n.
4982/2010, e , quali eredi di , hanno Parte_1 CP_6 Persona_1
interposto autonomo appello avverso la medesima sentenza n. 1242/2009 del Tribunale di
Torre Annunziata, pubblicata in data 28.09.2009.
1.8 Con il primo motivo gli appellanti impugnano la stima del compendio immobiliare eseguita dal CTU e recepita acriticamente dal Tribunale, fondata su valori notevolmente superiori a quelli reali di mercato;
lamentano che il CTU abbia condotto l'indagine peritale senza verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti interni e la funzionalità degli impianti.
1.9 Con il secondo motivo e , nella qualità, denunciano Parte_1 CP_6
la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c in cui è incorso il primo giudice nel ritenere provato il godimento esclusivo, in capo al loro dante causa , Persona_1
dell'appartamento contraddistinto con l'interno n. 8; adducono che , Persona_1
costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto soltanto che il bene in oggetto era stato locato e di essere a conoscenza del fatto che le rendite prodotte erano state depositate su un libretto, in esecuzione di un incarico dato al figlio dagli altri coeredi, Pt_1
soggiungendo, peraltro, che tali risorse economiche erano state destinate ad estinguere debiti della massa;
ancora, lamentano che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di ripetizione delle somme anticipate dal loro genitore per le spese e tasse di successione in nome e per conto degli altri coeredi, la cui corresponsione è documentata in atti per l'importo di € 13.840,00, sicché va, in ogni caso, proporzionalmente ridotto il debito accertato dal primo giudice a carico degli appellanti nei confronti delle stirpi degli altri condividenti.
1.10 Incardinato il contraddittorio, si è costituita eccependo Controparte_3
l'infondatezza del gravame avversario ed interponendo appello incidentale, con cui ha riproposto i motivi della propria impugnazione principale confluita nella causa iscritta al n. 4838/2010 RG.
1.11 Si è costituito, altresì, , eccependo l'infondatezza del gravame Controparte_1
interposto dai AN , di cui ha chiesto il rigetto;
ha proposto, a sua volta, ER
gravame incidentale, ai cui motivi ha affidato le critiche già sollevate dalla germana con il gravame principale. Controparte_3
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.12 Si è costituita, ancora, , nella qualità di erede di , CP_2 Persona_3
eccependo l'infondatezza del gravame dei AN ed aderendo, invece, alle ER
doglianze articolate dai AN CP_3
1.13 Con provvedimento del 13.7.2011 è stata disposta la riunione della causa n.
4982/2010 RG a quella iscritta al n. 4838/2010 R.G.
1.14 Con decreto depositato il 22.03.2018 la Corte, ritenuta pregiudiziale la definizione di altro giudizio, pendente tra gli odierni appellanti da un lato, e , ER CP_35 dall'altro, avente ad oggetto la domanda di rivendicazione proposta dai primi in relazione all'appartamento distinto con l'interno n. 7, ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c.
1.15 Con ricorso depositato in data 20.11.2020 , premettendo che con Parte_1
sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1276/2020, pubblicata in data 10/04/2020, passata in giudicato, è stata definita la causa pregiudiziale, con l'accoglimento della domanda ivi avanzata dai AN , ha riassunto il giudizio, chiedendo fissarsi ER
udienza per la prosecuzione e termine per la relativa notifica.
1.16 Incardinato il contraddittorio all'esito della riassunzione, sono comparsi
[...]
, nella qualità di erede di , e , riportandosi alle CP_2 Persona_3 Controparte_1
precedenti conclusioni rassegnate ed insistendo nel relativo accoglimento.
1.17 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, dopo alcuni rinvii resisi necessari per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione alle controparti, all'udienza del
21.02.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti che, ritualmente citate, non si sono costituite sin dalla notifica degli appelli e di quelle che, costituitesi nella fase antecedente alla sospensione, non sono poi comparse all'esito della riassunzione del giudizio (vedi Cass. 14351/2009).
Sul punto va premesso che la notificazione dell'atto di riassunzione deve ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 170 c.p.c. per le parti già costituitesi nella fase antecedente alla sospensione del giudizio (nella specie, in proprio, , Controparte_3 CP_6 [...]
quest'ultima quale erede di e personalmente per le CP_31 Persona_13
parti che, costituite in primo grado, erano rimaste contumaci già all'esito della notifica
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dell'atto introduttivo del gravame ( quale tutore di Controparte_3 CP_5
e ).
[...] CP_29 CP_30
Sotto il primo profilo si segnala il principio affermato a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui la riassunzione della causa, una volta cessato il motivo della sospensione necessaria ex artt. 295-337 c.p.c., va fatta a norma delle disposizioni dell'art. 170 c.p.c. e dell'art. 125 delle disp. att. cpc, e cioè mediante notifica dell'atto riassuntivo al procuratore costituito e non già alla parte direttamente e personalmente (Cass. 23952/2008; 1676/2015).
In relazione all'altro aspetto si è chiarito che, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c., la notifica personale dell'atto di riassunzione del giudizio di appello alla parte rimasta contumace in tale grado non può avvenire presso il domicilio eletto, contestualmente al rilascio della procura, nel primo grado di giudizio;
infatti, se la procura, con contestuale elezione di domicilio, è conferita solo per tale grado, l'elezione diviene inefficace (l'unica ipotesi di ultrattività essendo quella di cui all'art. 330 c.p.c. per la notificazione dell'impugnazione); se è conferita per tutti i gradi di giudizio, la mancata costituzione dimostra la sua sopravvenuta inefficacia (per rinuncia o revoca), la quale si estende, anche nei confronti dei terzi e in virtù del collegamento che lega i due negozi, alla contestuale elezione di domicilio (Cass. S.U. n. 458/00; v. anche Cass. n. 7916/04).
Ancora, per le parti costituite prima della sospensione e di cui si è appreso il decesso in corso di giudizio, l'evento non importa il subentro degli eredi, perché non dichiarato dal procuratore nelle forme e ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata la contumacia di in proprio;
, Controparte_3 CP_4
quale erede di nella qualità di tutore di Controparte_3 Controparte_5
entrambe già eredi di;
; in Persona_2 CP_6 Controparte_7
proprio e quale erede di ; e , quali eredi di Persona_2 Parte_2 CP_8
; , e , Persona_4 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
quali eredi di;
, quale erede di Persona_5 Controparte_12 Per_6
; , quale erede di;
, Persona_4 Controparte_13 Persona_7 CP_14
, , in qualità di eredi di;
CP_15 CP_16 CP_17 Persona_3
e in qualità di eredi di Controparte_18 Controparte_19 Persona_8
; , ,
[...] CP_20 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, in qualità di eredi di;
e CP_24 Persona_9 CP_25 CP_26
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Teresa, quali eredi di già erede di Persona_10 Persona_9 [...]
in qualità di erede di , già erede di;
Parte_3 Persona_11 Persona_8
in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_12
già erede di;
[...] Persona_8 Controparte_27 Parte_7
in qualità di eredi di già erede di
[...] Parte_8 Controparte_28
, già erede di;
e Persona_12 Persona_8 CP_29 CP_30
; , quale erede di
[...] Controparte_31 Persona_13
Come già sopra accennato, tra i contumaci figurano anche l'appellante nel giudizio principale nonché l'appellante nel giudizio riunito . Controparte_3 CP_6
E, tuttavia, da ciò non consegue che l'impugnazione dagli stessi rispettivamente proposta debba ritenersi rinunciata o abbandonata, poiché la domanda è relativa a un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto processuale (Cass. 14351/2009).
2.2 In via gradatamente preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli appellanti e , da un lato, e Parte_1 CP_6 Controparte_31
quale erede di dall'altro. Persona_13
ha depositato la scrittura del 5.9.2016, con cui le parti hanno transatto la Parte_1
lite, con la previsione dell'abbandono del giudizio da parte della (la quale non CP_31
è, infatti, più comparsa nella fase successiva alla riassunzione) e compensazione delle relative spese.
2.3 Procedendo alla disamina dell'appello proposto nel giudizio riunito, deve essere disatteso il primo motivo di gravame, con cui i AN contestano il valore ER
economico assegnato dal CTU agli immobili caduti nell'asse ereditario, sostenendo che la stima eseguita è incongrua e notevolmente inferiore al valore di mercato effettivamente presentato dai cespiti de quibus.
In proposito, mette conto immediatamente rimarcare che gli odierni appellanti, in primo grado, hanno prestato completa acquiescenza al valore di stima del compendio immobiliare determinato dal CTU arch. , formulando, proprio sulla scorta di detta stima, Persona_18 istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. dell'intero compendio immobiliare, ritenuto dall'ausiliario d'ufficio indivisibile (vedi, in tal senso, conclusioni rassegnate nella comparsa del 26.1.2007, con cui i AN richiamavano appunto gli esiti peritali, ER
ponendoli a fondamento della propria istanza ex art. 720 c.c.).
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La contestazione sulla non rispondenza del valore stimato dal CTU a quello di mercato dei cespiti è stata introdotta, per la prima volta, con il presente gravame, con deduzioni incompatibili con il contegno processuale serbato per tutto il primo grado di giudizio.
Impregiudicato tale rilievo, si soggiunge che gli appellanti lamentano che l'ausiliario d'ufficio abbia condotto la stima senza avere accesso agli appartamenti e, quindi, prescindendo dalla loro ispezione interna, che sarebbe stata necessaria per verificare lo stato concreto di conservazione dei rivestimenti ed il funzionamento degli impianti tecnologici, risalenti a circa trent'anni addietro.
Sennonchè, dagli allegati all'elaborato peritale si ricava che l'accesso agli appartamenti era stato impedito proprio dal comportamento non collaborativo tenuto da , Persona_1
dante causa dei AN odierni appellanti, il quale, come si preciserà meglio di seguito, si trovava nella disponibilità, quanto meno, dell'appartamento contraddistinto con l'interno n.
8.
Il CTU, infatti, con prima missiva del 9.3.2005 inviata agli avv.ti Dilengite, procuratori costituiti per , e da costoro ricevuta l'11.3.2005, rendeva loro noto di aver Persona_1
eseguito il primo accesso sui luoghi il giorno 9.3.2005 e di aver riscontrato la presenza del solo arch. , nominato consulente tecnico di parte dai AN Controparte_36 CP_3
rappresentava, quindi, di non essere potuto entrare negli appartamenti periziandi, stante l'assenza degli utilisti, e di aver fissato nuovo accesso per il giorno 6.4.2005 h. 16.00.
Anche tale secondo accesso, tenutosi regolarmente nel giorno suindicato, era disertato dal
, il quale non offriva alcuna cooperazione alle operazioni peritali, come evidenziato ER
dalla successiva nota del 9.4.2005, ricevuta dagli avv.ti Dilengite il 13.4.2005, con cui il
CTU comunicava che anche in tale data era comparso il solo consulente tecnico di parte dei AN CP_3
Così documentalmente ricostruito l'andamento delle operazioni peritali, è evidente che gli odierni appellanti non possono dolersi di un mancato accesso agli immobili, cui aveva dato causa il loro stesso genitore, originario convenuto, con il proprio contegno processuale non cooperativo.
Giova rimarcare che i AN sin dall'atto introduttivo di primo grado, CP_3
assumevano che era nella esclusiva disponibilità degli immobili facenti Persona_1 parte del compendio ereditario del de cuius tant'è che, muovendo da tale Persona_14
presupposto, avanzavano domanda di rendiconto, al fine di sentir condannare il coerede alla
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda corresponsione della quota parte delle rendite percette e/o percepibili, da quantificare secondo il criterio figurativo del canone locatizio ritraibile da una libera contrattazione di mercato.
Per uno degli appartamenti, segnatamente quello distinto con l'interno n. 7, è stato accertato dalla statuizione di primo grado- con motivazione che deve trovare conferma, come qui si anticipa ai fini che ci occupano e fermo l'approfondimento riservato alla disamina del successivo motivo di gravame che investe l'accoglimento, sia pur parziale, della domanda di rendiconto- che ne avesse il possesso mediato, avendolo Persona_1
concesso in locazione a tale . Persona_19
Ove, allora, avesse avuto interesse a che la stima peritale fosse eseguita Persona_1
mediante accesso ai cespiti, ben avrebbe potuto, in primo luogo, partecipare alle operazioni peritali, anche mediante la nomina di un consulente tecnico, onde contraddire sulla formazione e sulla valutazione degli elementi di indagine, e, inoltre, assicurare l'accesso pretesamente mancato, attivandosi diligentemente presso il conduttore, cui aveva concesso in detenzione l'appartamento da lui posseduto in via esclusiva.
Né vale obiettare che tale collaborazione avrebbe potuto essere fornita per il solo appartamento distinto all'int. 7 (e non anche per quello distinto all'int. 8, in relazione al quale la sentenza di primo grado ha omesso la pronuncia sulla domanda di rendiconto avanzata dai AN , potendo ragionevolmente ritenersi che lo stato CP_3
conservativo di uno dei due cespiti, per la sostanziale omogeneità delle loro caratteristiche intrinseche, del resto pacifica anche nella prospettazione degli appellanti, avrebbe potuto essere preso a parametro di riferimento anche per l'altro appartamento, all'epoca nella disponibilità di terzi estranei al gruppo dei condividenti.
Impregiudicati tali rilievi, va soggiunto che il CTU di primo grado ha condivisibilmente condotto l'indagine peritale mediante l'applicazione del metodo cd. sintetico-comparativo, raffrontando gli immobili in questione con quelli similari per ubicazione, destinazione ed altre caratteristiche di rilievo ai fini della determinazione del valore di mercato.
A fronte di tale metodo di indagine gli appellanti hanno confutato l'affidabilità ER
delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio, adducendo un presunto stato di degrado dei rivestimenti interni e degli impianti tecnologici, senza, tuttavia, suffragare il loro generico assunto con alcun dato obiettivo, che pure avrebbero potuto offrire nella premessa accertata della disponibilità di uno degli appartamenti.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Anche la “relazione tecnica estimativa” redatta dall'ing. , prodotta a corredo Persona_20
della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata da nel CP_6
giudizio recante RG 4838/2010, a ben vedere non offre alcun elemento obiettivo circa l'effettivo stato degli immobili, idoneo a smentire la stima eseguita dal CTU sulla base di un valore comparativo medio di mercato, contrapponendo ai risultati dell'indagine peritale la sola circostanza del mancato accesso agli appartamenti e profilando, perciò, come del tutto ipotetica una condizione interna degradata degli immobili, che avrebbe imposto una decurtazione del loro valore.
Quanto, poi, alla doglianza sulla mancata applicazione di un coefficiente di abbattimento del valore di mercato degli immobili indicato dal CTU in considerazione della loro occupazione da parte di terzi, la questione è superata rispetto all'appartamento interno 7, posto che i sono risultati definitivamente vittoriosi nel giudizio di rivendica intentato nei ER
confronti di , con l'affermazione della loro proprietà su detto immobile libera CP_35
da diritti e pretese avanzate da terzi.
In relazione, invece, all'immobile contraddistinto con l'interno 8, va, in primo luogo, evidenziato che la materiale occupazione di un immobile in forza di un contratto di locazione, per la natura fisiologicamente temporanea del vincolo contrattuale, normalmente collegato ad una scadenza legale e/o convenzionale, non può provocare una decurtazione permanente del suo valore di mercato;
inoltre, nella specie, appare assorbente che sarebbe iniquo far discendere l'auspicata decurtazione, a vantaggio degli appellanti, da un atto di unilaterale gestione posto in essere dal loro dante causa.
Allorquando, invero, concedeva in locazione a terzi l'immobile di cui era Persona_1
nel possesso esclusivo, lo faceva all'insaputa degli altri comproprietari e tale arbitraria condotta non può evidentemente risolversi in un ulteriore danno per i coeredi, costretti a subire anche la conseguente applicazione di un coefficiente riduttivo del valore immobiliare a causa della condizione di materiale occupazione del bene da parte di terzi.
2.4 Altrettanto infondato è il secondo motivo di appello, con cui i AN ER
impugnano il capo della statuizione in forza del quale essi, nella qualità di eredi di ER
, sono stati condannati al pagamento delle rendite ritratte dal possesso esclusivo
[...]
dell'appartamento distinto con l'interno n. 8, in (parziale) accoglimento della domanda di rendiconto avanzata dai AN CP_3
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Si osserva che , costituendosi in primo grado, replicava a siffatta domanda Persona_1
adducendo quanto segue: “.. gli importi provenienti dai canoni versati dal conduttore dell'appartamento int. 8 sig. sono depositati sul libretto di risparmio secondo ER9
incarico dato anni fa dalla totalità dei coeredi al figlio del convenuto a nome ER
. Parte_1
In tale asserzione si ravvisa, allora, l'ammissione che l'immobile in questione fosse stato concesso in locazione a tale e che le relative rendite fossero gestite dal coerede ER9
mediante deposito su un libretto di risparmio, mentre del tutto indimostrato Persona_1
è rimasto il presunto mandato conferito al figlio dagli altri coeredi, i quali hanno Pt_1
recisamente contestato l'assunto, nè l'ulteriore circostanza, pure soggiunta nelle difese di
, che le somme depositate su tale libretto di risparmio, mai identificato, Persona_1
avessero costituito la provvista destinata a fronteggiare le spese funerarie e le tasse di successione anticipate unilateralmente da . ER
2.5 Deve essere, poi, disatteso il motivo dell'impugnazione principale di CP_3
e di appello incidentale di (nel giudizio riunito), con cui, a loro
[...] Controparte_1
volta, i AN risultati parzialmente soccombenti sulla domanda di CP_3 rendiconto, denunziano l'omessa condanna dei alla corresponsione delle rendite ER
percepibili e/o percette dall'appartamento distinto con l'interno 7.
Dalla vicenda giudiziaria, che ha determinato la sospensione per pregiudizialità della presente causa e alla cui definizione irrevocabile ha fatto seguito la riassunzione su impulso di , si evince che siffatto immobile è stato oggetto di contenzioso tra gli Parte_1 appellanti , ai quali l'immobile de quo è stato attribuito in proprietà esclusiva ai ER
sensi dell'art. 720 c.c. appunto con la statuizione resa in primo grado, e gli eredi di CP_35
[...]
In particolare, nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1276/2020, resa a definizione di quel giudizio e divenuta irretrattabile per mancata impugnazione, si legge che i AN affermandosi proprietari del cespite in ER
oggetto in forza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, avevano agito contro gli eredi di per sentirli condannare al rilascio dell'immobile, occupato sine CP_35
titulo dapprima dal loro dante causa e, poi, dai convenuti subentrati mortis causa nella sua posizione.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Questi ultimi, dal canto loro, resistevano, opponendo, quale titolo giustificativo del diritto dominicale acquistato dal loro autore, la scrittura privata stipulata in data 14.6.1985 tra ed il de cuius sostenendo l'immediata efficacia traslativa di CP_35 Persona_14
detto contratto di compravendita.
Tale impostazione difensiva è stata, tuttavia, disattesa dalla Corte distrettuale, che, con la sentenza summenzionata, ha affermato l'efficacia meramente obbligatoria della scrittura in esame, ravvisando in essa un contratto preliminare, cui non aveva fatto seguito l'atto definitivo e perciò inidoneo a trasferire la proprietà sul bene.
A prescindere, quindi, dalla qualificazione assegnata alla scrittura in oggetto, nella statuizione della Corte di Appello si rinviene la prova che era stato immesso CP_35
nella disponibilità dell'appartamento distinto con l'interno 7 già dal de cuius ER4
dapprima nella qualità di conduttore dell'alloggio, a far data dall'anno 1960 fino
[...]
all'epoca del sisma del 1980, allorquando l'intero edificio veniva dapprima demolito e poi ricostruito con i contributi erogati ex L. 219/1981 e, all'esito della ricostruzione, in forza della scrittura privata del 14.6.1985.
Nell'accertamento giudiziale ivi operato trova, quindi, conferma l'assunto difensivo dei AN , secondo cui era rientrato nel cespite distinto con l'interno ER CP_35
7 anche dopo la ricostruzione edilizia eseguita nel post sisma del 1980 e ciò in virtù dell'accordo raggiunto con il de cuius e non già per una iniziativa Persona_14
unilateralmente assunta dal coerede in epoca successiva alla morte del Persona_1
fratello ER4
2.6 Deve essere, poi, accolto il motivo di gravame con cui i AN lamentano ER
che il Tribunale, nel pronunziare sulla domanda di rendiconto avanzata dai AN
ha omesso di detrarre dalle rendite ricavate dall'immobile interno 8, CP_3
quantificate complessivamente in € 61.633,49 ed alla cui corresponsione essi sono stati condannati in favore di ciascuna delle stirpi degli altri coeredi in ragione della proporzionale quota di 1/5 (€12.326,70), gli esborsi anticipati da per spese funerarie e Persona_1
tasse di successione, documentati in atti nella misura di € 13.840,00.
Dalla documentazione affoliata alla produzione di parte di primo grado di Persona_1
si ricava, in particolare, che (madre dei AN , 32 CP_3 ER
, anche per la quota pervenutagli, per testamento, dalla coerede e
[...] Persona_17 [...]
(subentrata alla coerede , tutti in nome e per conto CP_31 Persona_13
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda anche della posizione facente capo alla quinta ed ultima coerede CP_33
chiedevano all' Registro di C/mmare di Stabia di essere autorizzati, ai sensi Parte_9
dell'art. 43 DPR 631/1972, al pagamento delle tasse dovute sulla successione di ER4
corrispondendo un acconto di L.
3.242.000 ed il residuo in rate annuali fino
[...] all'estinzione totale del debito, con obbligo di corrispondere gli interessi del 5% sull'intera somma dilazionata (vedi istanza a firma di , e 32 Persona_1 CP_31
autenticata in data 23.9.1988 dal funzionario amministrativo del Comune di Vico
[...]
Equense, affoliata quale doc. n. 9 dell'indice della succitata produzione di parte).
Seguono, quindi, ricevuta di pagamento del 26.9.1988 rilasciata dall'Ufficio del Registro di
C/mmare di Stabia per L. 3.242.000, corrispondente al suindicato acconto, recante quale causale “Denuncia di successione Anno 87 Volume 360 Numero 000044” a nome di
“ ed altri coeredi”; ricevuta di pagamento del 20.9.1989 rilasciata Persona_1
dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.699.000 recante quale causale “ I rata Den. 44 Volume 360” a nome di “ ”; ricevuta di pagamento del Persona_1
24.9.1990 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.562.000 recante quale causale “2 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “ ”; ricevuta di Persona_1 pagamento del 25.9.1991 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.425.000 recante quale causale “ 3 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi di
; ricevuta di pagamento del 25.9.1992 rilasciata dall'Ufficio del Registro di Persona_14
C/mmare di Stabia per L.
3.288.000 recante quale causale “4 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi di ; ricevuta di pagamento del 28.9.1993 rilasciata Persona_14 dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.151.000 recante quale causale “5 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi SE” e per L. 548.000 per “soprattassa tardivo pagamento 5 rata” a nome di “Eredi SE”; ricevuta di pagamento del
22.9.1994 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
3.014.000 recante quale causale “6 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi SE Luigi”; ricevuta di pagamento del 25.9.1995 rilasciata dall'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia per L.
2.877.000 recante quale causale “7 rata Den. 44 Volume 360” a nome di “Eredi SE”; il tutto per il complessivo importo di lire 26.806.000 (€ 13.844,14)
Dalla documentazione prodotta risulta, allora, comprovato che tutti i coeredi, consapevoli dell'obbligo tributario sorto a seguito della denuncia di successione del de cuius ER
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Luigi, avevano chiesto all' di Castellamare di Stabia una Controparte_37
dilazione del pagamento di siffatta obbligazione.
Le successive ricevute depositate da appaiono, poi, assolutamente coerenti Persona_1
con le condizioni della dilazione richiesta ed evidentemente accordata dall'amministrazione, recando quietanze di pagamento di una prima somma, coincidente con l'acconto indicato Part nella istanza inoltrata all'Ufficio Registro, e delle “tranche” successive a cadenza annuale, corrispondenti alle rate in cui era stato, appunto, dilazionato l'importo complessivamente dovuto.
La circostanza, poi, che siffatte ricevute fossero nella disponibilità di , che Persona_1 le ha appunto prodotte in giudizio, avvalora l'assunto di quest'ultimo che gli esborsi fossero stati da lui eseguiti, a titolo di anticipazione delle quote gravanti sugli altri coeredi, tant'è che le quietanze venivano rilasciate a nome, in alcuni casi, del solo , e per Persona_1
altre rate, degli “eredi , anche per conto dei quali effettuava il pagamento. ER ER
La conclusione è in linea con l'impostazione difensiva tenuta sul punto dai AN
i quali, anziché eccepire di aver personalmente estinto l'obbligazione tributaria CP_3
cedente sulla massa, si sono limitati a negare che il germano avesse fornito Persona_1
prova documentale della propria allegazione, producendo un mero conteggio privo di riscontro oggettivo e in assenza di prova specifica dell'imputazione delle uscite economiche al debito gravante sull'asse ereditario (vedi in tal senso le deduzioni difensive spiegate nella compara conclusionale di primo grado da così articolate: Controparte_3
“..controparte non fornisce alcuna prova sulla reale giustificazione delle spese…non prova cioè che le somme in questione siano state pagate per cause imputabili al de cuius o alla sua dipartita..”)
La contestazione così formulata risulta, tuttavia, destituita di fondamento proprio sulla scorta della documentazione sopra richiamata, che, lungi dal consistere in un mero conteggio di provenienza unilaterale, è data da quietanze rilasciate dall'ufficio del registro, con l'indicazione, nella relativa causale, dell'imputazione del pagamento all'acconto e alle successive rate dell'obbligazione relativa alla denunzia di successione, segnatamente individuata con i numeri identificativi propri di quella di Persona_14
In accoglimento del motivo di gravame va, pertanto, affermato il diritto di Parte_1
e , nella qualità di eredi di , di ripetere dai coeredi
[...] CP_6 Persona_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda le somme anticipate per il pagamento delle tasse di successione nella misura sopra determinata di lire 26.806.000 (€ 13.844,14).
Detto rimborso integra un debito di valuta, secondo i principi stabiliti dall'art. 1720 c.c., dovendosi ritenere, sulla scorta della documentazione prodotta, che i pagamenti siano stati eseguiti su mandato degli altri coeredi o, comunque, sulla base di un'assunzione volontaria della gestione, non suscettibile, pertanto, di rivalutazione monetaria, ma produttivo d'interessi dal giorno in cui la spesa è avvenuta (Cass. 2148/2014).
Tali interessi legali, calcolati a far data dai singoli pagamenti e sui relativi importi, ammontano all'attualità ad € 14.497,22, sicchè la somma complessivamente spettante a titolo di rimborso ai AN è pari ad € 28.341,36. ER
L'importo così determinato, integrante un credito verso la massa, va sottratto- in forza di un'operazione di compensazione impropria ammissibile tra le reciproche poste di dare e avere nella cui determinazione si sostanzia il rendiconto tra coeredi- al debito accertato in forza della statuizione di primo grado a carico dei AN per le rendite percepite ER
dal loro dante causa in virtù del possesso esclusivo dell'appartamento distinto con l'interno
8, ivi quantificato in complessivi € 61.633,49, ripartito in € 12.326,70 per ciascuna delle cinque stirpi degli originari coeredi.
In parziale riforma del capo della statuizione impugnata, e Parte_1 CP_6
, nella qualità di eredi , vanno, pertanto, condannati al pagamento, in
[...] Persona_1
favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti, facenti rispettivamente capo alla coerede e alla coerede (avendo quale erede di 32 CP_33 Controparte_31
transatto la sua posizione nel corso del presente grado di giudizio con Persona_13
atto del 5.9.2016 sopra indicato), della somma di € 6.658,45 (€ 12.326,70 - € 28.341,36
%5), in luogo di € 12.326,70 statuito in primo grado, oltre interessi legali dalla data del deposito dell'elaborato peritale di primo grado al soddisfo.
2.7 Deve essere, poi, accolto il motivo di appello interposto in via principale da CP_3
e in via incidentale da relativo all'omessa rivalutazione
[...] Controparte_1
monetaria, alla data della decisione di primo grado, dell'obbligazione di pagamento del conguaglio, sorta a carico dei AN quali eredi di , con ER Persona_1
l'assegnazione ex art. 720 c.c. dell'intero compendio immobiliare ritenuto non comodamente divisibile.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In materia di divisione giudiziale la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile;
la somma relativa deve, perciò, rappresentare il valore effettivo del bene al momento della divisione, al quale deve essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota. Il debito da conguaglio, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va, allora, rivalutato, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari (Cass. 6931/2016).
Il Tribunale, nel procedere all'assegnazione dell'intero compendio immobiliare ai condividenti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 720 c.c. al valore di stima immobiliare indicato dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data 13.6.2005, si è discostato dal principio sopra enunciato, in applicazione del quale avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione monetaria di detto importo alla data della decisione (28.9.2009).
Procedendo, dunque, all'operazione omessa dal primo giudice, tale valore, rivalutato al tempo della pubblicazione della sentenza di primo grado secondo gli indici ISTAT, si ridetermina in € 634.375,00 (in luogo di € 586.840,00).
I AN e , quali eredi di , vanno, Parte_1 CP_6 Persona_1
perciò, condannati al pagamento, a titolo di conguaglio, in favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti facenti, rispettivamente, capo alla coerede e alla coerede 32
(avendo quale erede di transatto la CP_33 Controparte_31 Persona_13
sua posizione nel corso del presente grado di giudizio) della somma di € 126.875,00 (€
634.375,00 % 5), in luogo di € 117.368,00 statuito in primo grado.
Coerentemente con l'operata rivalutazione monetaria del valore di stima del compendio immobiliare alla data della decisione, gli interessi legali spettano a far data dalla pubblicazione della statuizione di primo grado e non già da quella di deposito dell'elaborato peritale (vedi Cass. 9659/2000).
2.8 La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del motivo di gravame, articolato da in via principale e Controparte_3
da in via incidentale, relativamente alla regolamentazione degli oneri Controparte_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Il principio richiamato va coordinato con quello che regola le spese del giudizio di divisione, che devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune, mentre vale il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto, che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (Cass. 5861/1991).
Ciò posto, relativamente al giudizio di divisione va stigmatizzato il comportamento processuale tenuto dal condividente e poi dai suoi coeredi, i quali non Persona_1
hanno collaborato allo svolgimento delle operazioni peritali e ne hanno infondatamente rimesso in discussione gli esiti, imputando al CTU un'omessa ispezione interna degli appartamenti, sebbene essi stessi ne avessero dato causa, non presenziando agli accessi fissati dall'ausiliario d'ufficio e non adoperandosi presso il (proprio) conduttore per avere la disponibilità dell'ingresso ad almeno uno degli appartamenti (int. 8) in loro esclusivo possesso mediato.
Con riferimento alla domanda di rendiconto, il giudizio si è concluso con una soccombenza reciproca, essendo state parzialmente disattese entrambe le impostazioni difensive sulle reciproche poste di dare ed avere nella ricostruzione dei crediti e debiti di ciascuno dei coeredi verso la massa, da imputare proporzionalmente alle rispettive quote.
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Quantificata, allora, nella misura di ½ l'incidenza dell'impegno processuale e defensionale imputabile alla domanda di rendiconto, per la quale le relative spese vanno compensate appunto in ragione della parziale soccombenza reciproca, la restante metà, idealmente imputabile all'attività processuale e difensiva funzionale alla domanda di divisione, va posta per ½ a carico della massa pro quota (complessivo ¼) e per il residuo mezzo (complessivo
¼, da calcolare sulle sole competenze professionali delle controparti) a carico dei AN
secondo il principio della soccombenza per le ragioni sopra illustrate sul contegno ER
processuale serbato.
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie, poiché l'indagine peritale è stata espletata nell'interesse comune a tutti i condividenti, le relative spese sono poste integralmente a carico della massa pro quota, nell'importo di € 6.500,00, oltre IVA e CPA liquidato con decreto del 20.9.2005 nel corso del primo grado di giudizio. A tale voce vanno aggiunti gli esborsi per € 171,98 sostenuti in primo grado dalla difesa di in proprio e nella qualità di tutore di Controparte_3
(vedi nota spese allegata alla comparsa conclusionale di Controparte_5 CP_3
.
[...]
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati avendo riguardo allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 1.000.000,00, i cui parametri sono concretamente rapportati alla complessità della
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata (per le parti rimaste contumaci dopo la riassunzione del presente grado la liquidazione spetta per la fase antecedente di regolare costituzione: Cass. 26372/2014).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1242/2009 del
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 28.09.2009, così provvede:
a) dichiara la contumacia di in proprio;
, quale Controparte_3 CP_4
erede di nella qualità di tutore di Controparte_3 Controparte_5
entrambe già eredi di;
; in Persona_2 CP_6 Controparte_7
proprio e quale erede di ; e , quali Persona_2 Parte_2 CP_8
eredi di e Persona_4 Controparte_9 Controparte_10
, quali eredi di;
, quale Controparte_11 Persona_5 Controparte_12
erede di , quale erede di Per_6 Persona_4 Controparte_13
; , , , in Persona_7 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
qualità di eredi di;
e Persona_3 Controparte_18 Controparte_19
in qualità di eredi di;
[...] Persona_8 CP_20 CP_21
, , , in qualità di
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24
eredi di;
e , quali eredi di Persona_9 CP_25 Controparte_26
, già erede di;
in qualità di Persona_10 Persona_9 Parte_3
erede di , già erede di;
Persona_11 Persona_8 Parte_4
in qualità di eredi di , già Parte_5 Parte_6 Persona_12
erede di;
, Persona_8 Controparte_27 Parte_7
in qualità di eredi di già erede di Parte_8 Controparte_28
, già erede di;
e Persona_12 Persona_8 CP_29 CP_30
nonché di , quale erede di;
[...] Controparte_31 Persona_13
b) dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra e Parte_1
, da un lato, e quale erede di CP_6 Controparte_31 Persona_13 dall'altro;
c) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e Controparte_3
l'appello incidentale interposto da e, per l'effetto, in parziale Controparte_1
riforma del capo 4) della statuizione impugnata, condanna e Parte_1
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
, quali eredi di , al pagamento, a titolo di conguaglio, CP_6 Persona_1
in favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti, facenti, rispettivamente, capo alla coerede e alla coerede , della somma di € 32 CP_33
126.875,00 (in luogo di € 117.368,00), oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado al soddisfo;
d) accoglie parzialmente l'appello proposto da e , Parte_1 CP_6
quali eredi di , e per l'effetto, in parziale riforma del capo 5) della Persona_1
statuizione impugnata, condanna i predetti AN al pagamento, a titolo di ER
rendiconto, in favore di ciascuna delle due stirpi dei condividenti facenti, rispettivamente, capo alla coerede e alla coerede , 32 CP_33
della minor somma di € 6.658,45 (in luogo di € 12.326,70), oltre interessi legali dalla data del deposito dell'elaborato peritale di primo grado (13.6.2005) al soddisfo;
e) compensa nella misura di ½ le spese di lite del doppio grado tra le parti costituite;
f) pone a carico della massa pro quota il restante ¼ che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 7.500,00 per compensi, in € 171,98 per esborsi ed € 6.500,00 oltre IVA e
CPA a titolo di spese di CTU e, per il presente grado, in € 7.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
g) condanna e , in solido tra loro, alla refusione del Parte_1 CP_6
restante ¼ (calcolato sulle sole competenze professionali delle controparti), che liquida, per il primo grado, in € 5.000,00 in favore di in Controparte_3
proprio e nella qualità di tutore di nonché, per il presente Controparte_5
grado, in € 1.500,00 in favore di in € 3.000,00 in favore di Controparte_3
e in € 3.000,00 in favore di , nella qualità di erede di Controparte_1 CP_2
, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, Persona_3
con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Berto per la posizione di CP_1
e degli avv.ti Maria Rosaria Ristaino e Luigi Di Lallo, per la posizione di
[...] [...]
; CP_2
h) dichiara compensate le spese nei rapporti tra e , da Parte_1 CP_6 un lato, e , dall'altro; Controparte_31
i) nulla per spese nei rapporti con le altre parti contumaci.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.7.2024
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore
Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Rosaria Papa
RG n° 4838/2010 + RG n. 4982/2010- sentenza -