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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 10622/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 7538/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Elvira Dragone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando di non essere mai stato sottoposto a visita dall' a seguito della presentazione della domanda amministrativa. CP_1
La domanda di assegno mensile assistenziale veniva dichiarata inammissibile per carenza del requisito reddituale giusta ordinanza del 23.01.2024 resa all'esito
1 dell'udienza del 16.01.2024, mentre veniva conferito l'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava il ricorrente invalido Persona_1
nella misura del 67 %, dunque non bisognevole della prestazione assistenziale richiesta.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 30.08.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno mensile assistenziale. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 17.04.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 7538/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione
2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u. avrebbe erroneamente qualificato la cardiopatia come I classe NYHA applicando la percentuale di invalidità del 21 %, anziché come II classe NYHA con codice tabellare 6442 e percentuale del 41%, come da certificato cardiologico dell'Ospedale San Gennaro del 30.03.2022. Per la sindrome depressiva, inoltre, il c.t.u. avrebbe erroneamente riconosciuto la percentuale del 25%, anziché quella del 29% prevista per tale patologia tabellata. La corretta stima delle suddette patologie avrebbe comportato, secondo l'opponente, il raggiungimento della percentuale del 76%, con conseguente riconoscimento dell'assegno mensile assistenziale.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
Innanzi tutto, deve osservarsi come con il presente giudizio parte opponente abbia, sostanzialmente, riproposto la domanda per l'accertamento dell'assegno mensile assistenziale, già dichiarata inammissibile per carenza del requisito reddituale nella precedente fase di a.t.p.
Visti i motivi di contestazione, l'auspicato raggiungimento della soglia del 76% e le conclusioni del ricorso, non vi è dubbio, infatti, che l'opponente non abbia inteso insistere per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, per il cui solo
3 accertamento era stato conferito incarico al consulente, bensì per l'assegno mensile assistenziale.
In proposito, allora, non può che ribadirsi l'inammissibilità della domanda di assegno mensile assistenziale alla luce dell'eccezione dell' , non contestata dal ricorrente CP_1
neppure nella presente fase, secondo cui quest'ultimo avrebbe prodotto nell'anno 2022 di presentazione della domanda amministrativa un reddito superiore al limite ex lege fissato per beneficiare della prestazione assistenziale de qua (vd. Modello Unico 2022 depositato dall' nel procedimento per a.t.p. ove emerge un reddito imponibile di CP_1
€ 10.744,00).
Se è vero, infatti, che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. riguarda solo l'accertamento del requisito sanitario, è pur vero che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire - che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata e incontrollabile del contenzioso sanitario. Ne consegue che il profilo dell'interesse ad agire dovrà essere valutato dal giudice nella prospettiva della utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto sostanziale di cui l'istante si afferma titolare.
In altre parole, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, al giudice adito ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. (c.d. giudizio di opposizione ad a.t.p.), oltre all'accertamento del requisito sanitario, è consentita la verifica “della «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della «pretesa fatta valere» (ovvero della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato)” cfr., in motivazione, Cass. sez. lav. n. 31168 del 5 dicembre 2024).
Nel caso di specie, dalla manifesta e non contestata insussistenza in capo al richiedente del requisito reddituale per beneficiare dell'assegno mensile assistenziale, discende
4 l'inutilità del relativo accertamento medico legale e, quindi, l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire.
Per completezza, deve, in ogni caso, evidenziarsi come le censure sollevate dall'opponente in merito alla correttezza dell'elaborato peritale siano non condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 09.07.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha precisato quanto segue: “L'indagine anamnestica, la documentazione sanitaria descritta,
l'esame clinico mi hanno permesso di rilevare quanto segue. Il signor è Parte_1
affetto da: Diabete mellito in trattamento insulinico con microinfusore (Cod. 9309)
Cardiopatia ipertensiva in classe I NYHA (Cod. 6441) Sindrome depressiva di grado medio (Cod. 2205)”. Il diabete mellito in trattamento insulinico con microinfusore induce un grado di inabilità del 45%. La cardiopatia da considerare sulla base del quadro clinico, anamnestico e strumentale in classe I NYHA induce un grado di inabilità del 21%. La sindrome depressiva sulla base del quadro clinico e anamnestico
è da considerare di grado medio induce una percentuale di inabilità del 25%. Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 67 %.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Non può essere condivisa, in particolare, la contestazione riguardo all'errata applicazione del codice tabellare per la sindrome depressiva in quanto espressamente qualificata dal c.t.u. come di grado medio, con corretta applicazione del codice e della percentuale previsti per tale menomazione dalle tabelle D.M. 05/02/1992.
5 Circa, viceversa, la censura riguardo alla classificazione NYHA della cardiopatia, deve ritenersi irrilevante la circostanza che nella certificazione del 30.03.2022 sia indicata una classe funzionale diversa rispetto a quella stabilita dal c.t.u., dovendo in proposito evidenziarsi come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Circa le spese di giudizio, l' ha contestato nella precedente fase la sussistenza CP_1 dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Consultazione Anagrafe
Nazionale della Popolazione residente allegata alla memoria, modello redditi persone fisiche del ricorrente 2022 e modello 730 2022 relativo alla moglie ). Persona_2
Parte ricorrente non ha offerto, sul punto, alcuna
contro
-deduzione, né nella presente fase né in quella precedente.
Tale eccezione non è reiterata nella presente fase di opposizione.
Le spese di lite, pertanto, possono essere compensate per la metà e per la restante parte sono poste a carico dell'opponente tenuto conto della natura e del valore della causa e del mancato rinnovo della consulenza.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento in favore dell' della restante parte, liquidata in € 1.000,00, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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