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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni del divorzio
Conclusioni della parti: Le parti insistono nelle conclusioni spiegate nei rispettivi atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
1 Con ricorso depositato in data 5.6.2023 il ricorrente ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
pronunciata con sentenza n. 141/2022 del Tribunale di Gela del 15.3.2022, che aveva –
[...]
accogliendo le conclusioni congiunte spiegate dalle parti nel corso del giudizio, sostanzialmente confermative delle condizioni della separazione personale – stabilito il seguente assetto di interessi:
“AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con stabile Persona_1 Persona_2
domiciliazione presso la madre;
DISPONE che possa vedere i figli minori quando Parte_1
vorrà, previo accordo con il coniuge domiciliatario, in caso di disaccordo, potrà vederli e tenerli con sé per tre pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché per sette giorni durante
il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni al-terni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo;
OBBLIGA a Parte_1
corrispondere a un assegno, a titolo di contribuzione indiretta per il mantenimento CP_1
dei figli di 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascun figlio) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli ISTAT (FOI); OBBLIGA entrambe le parti a pagare le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Gela;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente…”.
(Cfr. sentenza di separazione e sentenza di divorzio allegata al ricorso).
Esponeva che la figlia della coppia vive stabilmente dal mese di marzo del 2023 Persona_1
nella residenza del padre.
Deduceva, inoltre, che – sebbene la figlia fosse divenuta medio tempore maggiorenne (in data
20.8.2022) – la stessa non ha ancora raggiunto una condizione di indipendenza economica, ragione per cui gravano integralmente sul genitore convivente le spese per rispondere alle sue esigenze, senz'altro superiori a quelle di un figlio in età scolare.
Aggiungeva, quindi, che tale sopravvenienza di fatto giustifica una revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “modificare la sentenza n.141/2022 del 16.03.2022, emessa nella causa civile di divorzio contenzioso traformato in congiunto iscritto al n. 1218/2021
R.G. Tribunale di Gela, nella parte in cui obbliga il al pagamento della somma di euro Pt_1
400,00 e, per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del signor in favore Pt_1
2 della sig.ra per il mantenimento dei due figli disponendo che ciascun genitore contribuisca CP_1
al mantenimento del figlio che ha con se;
In subordine, modificare in ogni caso la sentenza de qua con la riduzione dell'as-segno di mantenimento da euro 400,00 a euro 150,00 atteso che la figlia non vive più con la madre ma con il padre. Con vittoria di spese e compensi”. Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 5.10.2023 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente.
Premetteva, in punto di fatto, che benché il avesse sempre svolto regolare attività Pt_1
lavorativa, lo stesso si è reso gravemente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli, circostanza che ha costretto la ricorrente ad agire in via esecutiva per ottenere il pagamento degli arretrati non corrisposti (e pari ad € 25.532,76).
Precisava che allo stato il ricorrente è impiegato con regolare contratto di lavoro subordinato presso una pasticceria di NI (“La Dolce Vita s.n.c. di ER RI & Co.”) – come provato alla luce della dichiarazione positiva resa in sede di procedimento esecutivo (Cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa) dal datore di lavoro del ricorrente.
Confermava, inoltre, la circostanza che la figlia si è trasferita dal padre da marzo del Per_1
2023 allegando, tuttavia, che da quel momento la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica avendo trovato un impiego retribuito.
Esponeva, inoltre, di essere priva di un'occupazione e di non essere riuscita a trovare un impiego dal periodo dell'emergenza pandemica – nonostante i numerosi tentativi posti in essere – motivo per il quale è stata costretta a provvedere ai propri bisogni e a quelli dei figli con le somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza e con gli aiuti economici ricevuti dai parenti non avendo mai ricevuto un contributo al mantenimento della prole né dal resistente né dai genitori di quest'ultimo neppure in seguito all'emissione del decreto del 6.12.2022 con cui il Tribunale di Gela ha posto – in via sussidiaria – a carico dei nonni paterni l'obbligo di contribuzione gravante in prima istanza sul
. Pt_1
Affermava, semmai, la necessità di una rideterminazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del minore in considerazione delle sue accresciute esigenze materiali e tenendo conto Per_2
degli effetti positivi derivanti dalla stabilità lavorativa del ricorrente, il quale coabita con la figlia maggiorenne anch'essa capace di produrre redditi.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dire inammissibile ed infondato l'avversato ricorso per i motivi di cui sopra;
in ogni caso, in via riconvenzionale, si chiede volersi disporre l'obbligo del di versare in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore Pt_1
3 non inferiore ad € 300,00, o in quella altra somma che sarà ritenuta equa e giusta anche a Per_2 seguito di istruttoria;
con le spese e compensi di lite”.
Il ricorrente – dopo i rinvii disposti alle udienze del 12.12.2023 e 14.2.2024) – compariva personalmente dinanzi al giudice delegato dal collegio all'udienza del 30.4.2024, tenutasi mediante collegamenti audiovisivi (art. 127 bis c.p.c.), il quale veniva liberamente ascolta stante l'ingiustificata assenza della resistente.
Con ordinanza emessa in data 24.5.2024 il giudice delegato – in via provvisoria e urgente – revocava l'obbligo posto in capo a di corrispondere in favore di un Parte_1 CP_1 assegno mensile di complessivi € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia disponeva altresì l'obbligo per il resistente di farsi integralmente carico del Persona_1 mantenimento diretto della figlia maggiorenne;
rideterminava, infine, l'assegno di mantenimento mensile dovuto alla resistente per il mantenimento indiretto del figlio fissandolo in Persona_2 complessive € 175,00 mensili.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti – attesa la superfluità dei mezzi di prova articolati dalla resistente in quanto tendenti a dimostrare fatti che non sono stati oggetto di contestazione tra le parti e comunque documentati dal ricorrente – all'udienza di discussione del 22.1.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di revisione degli obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli Per_1
(NI, il 20.8.2004) e (NI, il 6.8.2010)
[...] Persona_2
Le domande proposte – rispettivamente, in via principale e in via riconvenzionale – dalle parti sono evidentemente dirette, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni impartite dalla sentenza n. 141/2022 del 15.3.2022 con cui il Tribunale di Gela ha regolato, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, le condizioni economiche relative alla prole.
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale
4 – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per il mantenimento della prole di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera personale dei figli tali– come nel caso che ci occupa – da incidere sull'attualità delle determinazioni assunte in base ad un quadro fattuale affatto differente.
Ciò detto – al fine di verificare l'attualità degli obblighi gravanti sulle odierne parti in sede di divorzio – è opportuno tenere presente, con riferimento alla posizione di , che l'obbligo Persona_2
di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa
5 economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, invece, alla posizione di non può che farsi richiamo alla Suprema Persona_1
Corte, la quale ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi”
(Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti (Cfr. la sentenza allegata al ricorso introduttivo) ha compiuto un accertamento (positivo) in ordine all'accordo raggiunto dalle parti tenendo in considerazione che i figli della coppia – all'epoca ambedue minorenni – risultavano prevalentemente domiciliati presso la residenza materna, ossia di un quadro fattuale in cui la
6 resistente era gravata da maggiori oneri di cura e gestione della prole nonché CP_1
chiamata – in prima istanza – ad affrontare le spese vive necessaria per far fronte alle esigenze dei minori con essa conviventi.
È, tuttavia, incontestato che abbia lasciato la residenza materna per trasferirsi Persona_1
stabilmente con il padre (almeno dal mese di marzo del 2023), come allegato negli atti introduttivi del giudizio e confermato dal ricorrente in sede di udienza di comparizione, così come è pacifico che il figlio minorenne della coppia, sia prevalentemente domiciliato presso la Persona_2
residenza di . CP_1
La superiore circostanza integra senz'altro una sopravvenienza che rende necessaria una revisione delle condizioni statuite nella sentenza di divorzio anche perché non risulta parimenti dimostrato il raggiungimento da parte della figlia maggiorenne della coppia di una condizione di piena autosufficienza economica – per come paventato dalla resistente – non essendo, all'uopo, sufficiente la mera affermazione contenuta in comparsa di risposta né la spontanea dichiarazione rilasciata dal ricorrente in sede di udienza di comparizione (Cfr. verbale di udienza del 30.4.2024:
“(…)mia figlia lavora come impiegata in un negozio di telefonia. Percepisce circa € 500,00 mensili, ha un contratto da tirocinante e viene finanziato dallo Stato”).
Invero, non può certo trascurarsi che – da quanto emerso agli atti e in assenza di elementi di segno contrario – l'impiego ottenuto da appaia, in realtà, avere le caratteristiche di un tirocinio, Per_1
i cui ridotti emolumenti (rientranti, verosimilmente, nella categoria di un rimborso per le spese sostenute per recarsi sul luogo di lavoro) peraltro finanziati dallo Stato (secondo quanto affermato dal ricorrente) trovano ragionevole spiegazione nelle finalità eminentemente formative e professionalizzanti dell'attività svolta che, dunque, ostano ad una positiva valutazione circa il raggiungimento di una effettiva indipendenza economica da parte della figlia della coppia, specie se considerata la sua giovane età (appena ventiduenne).
Nel rimeditare le condizioni del divorzio occorre tenere presente che permane una sostanziale disparità economica tra le parti poiché – sebbene su ambedue le parti gravi l'obbligo di assicurare alla prole un adeguato mantenimento – da un lato, il ricorrente svolge un impiego part-time come panettiere presso una pasticceria di NI percependo uno stipendio di circa € 700,00 mensili
(Cfr. CUD e Buste paga prodotti dal ricorrente in data 20.11.2023 e prodotto da parte CP_2
resistente in data 30.4.2024) vivendo con una figlia non economicamente autosufficiente ma che comunque dispone di una ridotta somma per le proprie necessità di carattere primario, mentre,
7 dall'altro lato, la resistente è priva di un impiego ed occupata nella cura di un minore in età adolescenziale.
Appare, dunque, equo confermare le condizioni stabilite in sede di provvedimenti provvisori e urgenti prevedendo che il ricorrente, quale genitore economicamente più solido, si faccia integralmente carico del mantenimento della figlia maggiorenne – senza, quindi, poter Per_1 contare sulla contribuzione da parte della – onere che trova adeguato bilanciamento in una CP_1
riduzione del contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento del figlio minorenne , Per_2 prevalentemente domiciliato presso la resistente, il cui ammontare deve essere determinato in €
175,00 mensili.
Infine, in considerazione del contenuto delle domande spiegate dalle parti nel corso del giudizio,
devono essere confermate le altre condizioni stabilite dalla sentenza n. 141/2022 del Tribunale di
Gela del 15.3.2022.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite – considerata la natura della causa, le conclusioni spiegate dalle parti e il suo esito complessivo – devono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla sentenza n. 141/2022 del
Tribunale di Gela del 15.3.2022:
1) REVOCA l'obbligo posto in capo a di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1 un assegno mensile di complessivi € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...]
indiretto della figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
2) PONE a carico di l'obbligo di mantenere in via diretta la figlia Parte_1 Persona_1
3) PONE in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di un Parte_1 CP_1 assegno mensile di complessivi € 175,00 a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio , nato a [...] il [...], da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI);
4) CONFERMA, per il resto, le condizioni stabilite nella sentenza n. 141/2022 del Tribunale di
Gela;
5) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'1/4/2025.
8 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni del divorzio
Conclusioni della parti: Le parti insistono nelle conclusioni spiegate nei rispettivi atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
1 Con ricorso depositato in data 5.6.2023 il ricorrente ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
pronunciata con sentenza n. 141/2022 del Tribunale di Gela del 15.3.2022, che aveva –
[...]
accogliendo le conclusioni congiunte spiegate dalle parti nel corso del giudizio, sostanzialmente confermative delle condizioni della separazione personale – stabilito il seguente assetto di interessi:
“AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con stabile Persona_1 Persona_2
domiciliazione presso la madre;
DISPONE che possa vedere i figli minori quando Parte_1
vorrà, previo accordo con il coniuge domiciliatario, in caso di disaccordo, potrà vederli e tenerli con sé per tre pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché per sette giorni durante
il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni al-terni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo;
OBBLIGA a Parte_1
corrispondere a un assegno, a titolo di contribuzione indiretta per il mantenimento CP_1
dei figli di 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascun figlio) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli ISTAT (FOI); OBBLIGA entrambe le parti a pagare le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Gela;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente…”.
(Cfr. sentenza di separazione e sentenza di divorzio allegata al ricorso).
Esponeva che la figlia della coppia vive stabilmente dal mese di marzo del 2023 Persona_1
nella residenza del padre.
Deduceva, inoltre, che – sebbene la figlia fosse divenuta medio tempore maggiorenne (in data
20.8.2022) – la stessa non ha ancora raggiunto una condizione di indipendenza economica, ragione per cui gravano integralmente sul genitore convivente le spese per rispondere alle sue esigenze, senz'altro superiori a quelle di un figlio in età scolare.
Aggiungeva, quindi, che tale sopravvenienza di fatto giustifica una revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “modificare la sentenza n.141/2022 del 16.03.2022, emessa nella causa civile di divorzio contenzioso traformato in congiunto iscritto al n. 1218/2021
R.G. Tribunale di Gela, nella parte in cui obbliga il al pagamento della somma di euro Pt_1
400,00 e, per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del signor in favore Pt_1
2 della sig.ra per il mantenimento dei due figli disponendo che ciascun genitore contribuisca CP_1
al mantenimento del figlio che ha con se;
In subordine, modificare in ogni caso la sentenza de qua con la riduzione dell'as-segno di mantenimento da euro 400,00 a euro 150,00 atteso che la figlia non vive più con la madre ma con il padre. Con vittoria di spese e compensi”. Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 5.10.2023 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente.
Premetteva, in punto di fatto, che benché il avesse sempre svolto regolare attività Pt_1
lavorativa, lo stesso si è reso gravemente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli, circostanza che ha costretto la ricorrente ad agire in via esecutiva per ottenere il pagamento degli arretrati non corrisposti (e pari ad € 25.532,76).
Precisava che allo stato il ricorrente è impiegato con regolare contratto di lavoro subordinato presso una pasticceria di NI (“La Dolce Vita s.n.c. di ER RI & Co.”) – come provato alla luce della dichiarazione positiva resa in sede di procedimento esecutivo (Cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa) dal datore di lavoro del ricorrente.
Confermava, inoltre, la circostanza che la figlia si è trasferita dal padre da marzo del Per_1
2023 allegando, tuttavia, che da quel momento la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica avendo trovato un impiego retribuito.
Esponeva, inoltre, di essere priva di un'occupazione e di non essere riuscita a trovare un impiego dal periodo dell'emergenza pandemica – nonostante i numerosi tentativi posti in essere – motivo per il quale è stata costretta a provvedere ai propri bisogni e a quelli dei figli con le somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza e con gli aiuti economici ricevuti dai parenti non avendo mai ricevuto un contributo al mantenimento della prole né dal resistente né dai genitori di quest'ultimo neppure in seguito all'emissione del decreto del 6.12.2022 con cui il Tribunale di Gela ha posto – in via sussidiaria – a carico dei nonni paterni l'obbligo di contribuzione gravante in prima istanza sul
. Pt_1
Affermava, semmai, la necessità di una rideterminazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del minore in considerazione delle sue accresciute esigenze materiali e tenendo conto Per_2
degli effetti positivi derivanti dalla stabilità lavorativa del ricorrente, il quale coabita con la figlia maggiorenne anch'essa capace di produrre redditi.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dire inammissibile ed infondato l'avversato ricorso per i motivi di cui sopra;
in ogni caso, in via riconvenzionale, si chiede volersi disporre l'obbligo del di versare in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore Pt_1
3 non inferiore ad € 300,00, o in quella altra somma che sarà ritenuta equa e giusta anche a Per_2 seguito di istruttoria;
con le spese e compensi di lite”.
Il ricorrente – dopo i rinvii disposti alle udienze del 12.12.2023 e 14.2.2024) – compariva personalmente dinanzi al giudice delegato dal collegio all'udienza del 30.4.2024, tenutasi mediante collegamenti audiovisivi (art. 127 bis c.p.c.), il quale veniva liberamente ascolta stante l'ingiustificata assenza della resistente.
Con ordinanza emessa in data 24.5.2024 il giudice delegato – in via provvisoria e urgente – revocava l'obbligo posto in capo a di corrispondere in favore di un Parte_1 CP_1 assegno mensile di complessivi € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia disponeva altresì l'obbligo per il resistente di farsi integralmente carico del Persona_1 mantenimento diretto della figlia maggiorenne;
rideterminava, infine, l'assegno di mantenimento mensile dovuto alla resistente per il mantenimento indiretto del figlio fissandolo in Persona_2 complessive € 175,00 mensili.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti – attesa la superfluità dei mezzi di prova articolati dalla resistente in quanto tendenti a dimostrare fatti che non sono stati oggetto di contestazione tra le parti e comunque documentati dal ricorrente – all'udienza di discussione del 22.1.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di revisione degli obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli Per_1
(NI, il 20.8.2004) e (NI, il 6.8.2010)
[...] Persona_2
Le domande proposte – rispettivamente, in via principale e in via riconvenzionale – dalle parti sono evidentemente dirette, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni impartite dalla sentenza n. 141/2022 del 15.3.2022 con cui il Tribunale di Gela ha regolato, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, le condizioni economiche relative alla prole.
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale
4 – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per il mantenimento della prole di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera personale dei figli tali– come nel caso che ci occupa – da incidere sull'attualità delle determinazioni assunte in base ad un quadro fattuale affatto differente.
Ciò detto – al fine di verificare l'attualità degli obblighi gravanti sulle odierne parti in sede di divorzio – è opportuno tenere presente, con riferimento alla posizione di , che l'obbligo Persona_2
di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa
5 economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, invece, alla posizione di non può che farsi richiamo alla Suprema Persona_1
Corte, la quale ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi”
(Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti (Cfr. la sentenza allegata al ricorso introduttivo) ha compiuto un accertamento (positivo) in ordine all'accordo raggiunto dalle parti tenendo in considerazione che i figli della coppia – all'epoca ambedue minorenni – risultavano prevalentemente domiciliati presso la residenza materna, ossia di un quadro fattuale in cui la
6 resistente era gravata da maggiori oneri di cura e gestione della prole nonché CP_1
chiamata – in prima istanza – ad affrontare le spese vive necessaria per far fronte alle esigenze dei minori con essa conviventi.
È, tuttavia, incontestato che abbia lasciato la residenza materna per trasferirsi Persona_1
stabilmente con il padre (almeno dal mese di marzo del 2023), come allegato negli atti introduttivi del giudizio e confermato dal ricorrente in sede di udienza di comparizione, così come è pacifico che il figlio minorenne della coppia, sia prevalentemente domiciliato presso la Persona_2
residenza di . CP_1
La superiore circostanza integra senz'altro una sopravvenienza che rende necessaria una revisione delle condizioni statuite nella sentenza di divorzio anche perché non risulta parimenti dimostrato il raggiungimento da parte della figlia maggiorenne della coppia di una condizione di piena autosufficienza economica – per come paventato dalla resistente – non essendo, all'uopo, sufficiente la mera affermazione contenuta in comparsa di risposta né la spontanea dichiarazione rilasciata dal ricorrente in sede di udienza di comparizione (Cfr. verbale di udienza del 30.4.2024:
“(…)mia figlia lavora come impiegata in un negozio di telefonia. Percepisce circa € 500,00 mensili, ha un contratto da tirocinante e viene finanziato dallo Stato”).
Invero, non può certo trascurarsi che – da quanto emerso agli atti e in assenza di elementi di segno contrario – l'impiego ottenuto da appaia, in realtà, avere le caratteristiche di un tirocinio, Per_1
i cui ridotti emolumenti (rientranti, verosimilmente, nella categoria di un rimborso per le spese sostenute per recarsi sul luogo di lavoro) peraltro finanziati dallo Stato (secondo quanto affermato dal ricorrente) trovano ragionevole spiegazione nelle finalità eminentemente formative e professionalizzanti dell'attività svolta che, dunque, ostano ad una positiva valutazione circa il raggiungimento di una effettiva indipendenza economica da parte della figlia della coppia, specie se considerata la sua giovane età (appena ventiduenne).
Nel rimeditare le condizioni del divorzio occorre tenere presente che permane una sostanziale disparità economica tra le parti poiché – sebbene su ambedue le parti gravi l'obbligo di assicurare alla prole un adeguato mantenimento – da un lato, il ricorrente svolge un impiego part-time come panettiere presso una pasticceria di NI percependo uno stipendio di circa € 700,00 mensili
(Cfr. CUD e Buste paga prodotti dal ricorrente in data 20.11.2023 e prodotto da parte CP_2
resistente in data 30.4.2024) vivendo con una figlia non economicamente autosufficiente ma che comunque dispone di una ridotta somma per le proprie necessità di carattere primario, mentre,
7 dall'altro lato, la resistente è priva di un impiego ed occupata nella cura di un minore in età adolescenziale.
Appare, dunque, equo confermare le condizioni stabilite in sede di provvedimenti provvisori e urgenti prevedendo che il ricorrente, quale genitore economicamente più solido, si faccia integralmente carico del mantenimento della figlia maggiorenne – senza, quindi, poter Per_1 contare sulla contribuzione da parte della – onere che trova adeguato bilanciamento in una CP_1
riduzione del contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento del figlio minorenne , Per_2 prevalentemente domiciliato presso la resistente, il cui ammontare deve essere determinato in €
175,00 mensili.
Infine, in considerazione del contenuto delle domande spiegate dalle parti nel corso del giudizio,
devono essere confermate le altre condizioni stabilite dalla sentenza n. 141/2022 del Tribunale di
Gela del 15.3.2022.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite – considerata la natura della causa, le conclusioni spiegate dalle parti e il suo esito complessivo – devono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla sentenza n. 141/2022 del
Tribunale di Gela del 15.3.2022:
1) REVOCA l'obbligo posto in capo a di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1 un assegno mensile di complessivi € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...]
indiretto della figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
2) PONE a carico di l'obbligo di mantenere in via diretta la figlia Parte_1 Persona_1
3) PONE in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di un Parte_1 CP_1 assegno mensile di complessivi € 175,00 a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio , nato a [...] il [...], da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI);
4) CONFERMA, per il resto, le condizioni stabilite nella sentenza n. 141/2022 del Tribunale di
Gela;
5) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'1/4/2025.
8 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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