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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1235/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 30/06/2022 al n. 1235/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ANDREANI STEFANIA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), quale associato dello Controparte_1 C.F._2 studio ' (p. IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RONDELLI ELENA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 283/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata in data 11/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 18.07.2025, emessa all'esito dell'udienza celebrata 'cartolarmente' del 14.07.2025 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “a) in ottemperanza al provvedimento 12.06.2025 della Corte di Appello fa presente di aver depositato memoria in data 4 luglio 2025 alla quale si riporta allegando certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1804/2022 e deducendo che la questione del c.d. giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio; b) conferma per il resto le deduzioni già formulate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, e le conclusioni precisate in atti;
c) chiede che la causa sia trattenuta in decisione (Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dal signor
avverso la sentenza n. 283/2022 del Tribunale di Prato, per i motivi Parte_1 dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 283/2022 del Tribunale di Prato, e per l'effetto accogliere l'opposizione proposta dal Sig. avverso il D.I. n. 1654/2015 Parte_1 del Tribunale di Prato, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo tale D.I. n.
1654/2015 del Tribunale di Prato, e rigettare tutte le domande e/o le istanze anche istruttorie proposte dal Rag. quale titolare associato dello Controparte_1 [...] nei confronti del Sig. in Parte_2 Parte_1 quanto infondate e/o sfornite di prova. Con vittoria delle spese processuali di entrambi
i gradi di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge)”;
Per la parte appellata: “insiste nelle conclusioni già precisate (Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita: - respingersi l'appello ex adverso proposto, in tesi ed in via preliminare, in quanto inammissibile, per le causali in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- respingersi l'appello ex adverso proposto, in ipotesi ed in ogni caso in quanto infondato per le causali in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento. In via istruttoria questa difesa– pur ritenendo di aver già assolto alla prova sia dell'an della pretesa, sia del quantum – insiste nell'ammissione dei mezzi di prova richiesti nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c. VI co n. 2 (ed i cui contenuti sono stati reiterati nelle ultime note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.01.2024), laddove l'Ill.ma
Corte ritenesse gli stessi necessari ai fini del decidere, e, pur ritenendo tardiva ed inammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva avanzata dalla controparte, in denegata ipotesi si insiste nella richiesta del deferimento della controparte al giuramento decisorio (come dedotto nella prima difesa utile a verbale dell'udienza del
22.03.2018)”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze il rag. , quale titolare e associato dello studio Controparte_1
' proponendo appello avverso la sentenza Controparte_2
n. 283/2022 con cui il Tribunale di Prato aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n° 1654/2015, con il quale gli era stato intimato, in solido con
[...]
Controparte_3
di pagare, a favore del rag nella sua qualità di
[...] Controparte_1 titolare e socio dell'omonimo studio associato, l'importo di € 282.445,79 (al netto della ritenuta di acconto) a titolo di compenso professionale per l'attività svolta dallo studio in favore delle società ingiunte, oltre interessi e spese. In particolare il primo giudice, respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione, ritenuta altresì infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, rigettava anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rag. affermando che quest'ultimo aveva agito quale CP_1
“titolare associato dello al fine di Parte_2 vedere riconosciuto un credito del detto studio, come comprovato dalla dizione utilizzata sia nell'epigrafe, sia nel corpo del ricorso per ingiunzione, nonché dalle stesse fatture poste a fondamento del monitorio e intestate allo studio associato. Il Tribunale spiegava in proposito come dalla documentazione in atti risultasse che l'incarico era stato conferito allo studio associato che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, quantunque privo di personalità giuridica, doveva ritenersi rientrante, a pieno titolo, nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dunque muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. Il primo giudice riteneva inoltre tardivamente formulata – in quanto proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 co VI n° 3 c.p.c. - l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito professionale e respingeva altresì l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente per la mancata iscrizione del professionista all'albo dei mediatori, in relazione all'attività svolta dal ragioniere da valutare sostanzialmente come di
'mediazione'; a tale ultimo proposito il Tribunale esponeva che gli incarichi professionali svolti dallo studio ntegravano invece tutti consulenze professionali in materia CP_1 fiscale, tributaria, contrattuale, con conseguente irrilevanza dell'invocata iscrizione all'albo dei mediatori. Nel merito il Tribunale deduceva che l'opponente si era limitato a contestare l'idoneità della documentazione prodotta da parte opposta in sede monitoria ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ritenendo dunque provata l'esistenza del credito in quanto emergente dalla documentazione solo genericamente contestata.
La parte opponente era quindi condannata a rifondere alla parte opposta le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)errore nell'aver ritenuto sulla base della documentazione in atti che gli incarichi fossero stati tutti conferiti all'associazione professionale e che dunque sussistesse la legittimazione attiva del rag. che aveva agito in giudizio quale associato CP_1 dello studio;
in particolare, erroneo rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente in primo grado con la quale era stata rilevata la carenza di legittimazione attiva dell'associazione professionale che, in quanto tale, non poteva sostituirsi ai singoli professionisti nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse dei clienti e il cui espletamento richiedeva uno specifico titolo di abilitazione professionale di cui solo il singolo professionista doveva essere in possesso;
errore nel non aver valutato né che mancava la prova che lo statuto dell'associazione professionale legittimasse lo studio a stipulare contratti con i clienti, né che in concreto l'opponente avesse conferito incarichi allo studio associato;
2)erroneo rigetto, per tardività, dell'eccezione di nullità della pretesa creditoria per la mancata iscrizione dei professionisti al ruolo dei mediatori, avendo il ragioniere posto in essere attività consistente in trattative con soggetti terzi per la vendita di terreni degli opponenti;
errore nel non aver ritenuto trattarsi di eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile anche di ufficio e, finanche, per la prima volta in appello;
3) errore nell'aver ritenuto non contestati i conferimenti degli incarichi e l'espletamento della relativa attività professionale;
erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.; in ogni caso esorbitanza dell'importo richiesto;
4)errore nell'aver ritenuto che il rigetto dell'opposizione non fosse precluso dal fatto che, nel separato giudizio avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, proposta da altro soggetto ingiunto, si fosse in primo grado concluso con sentenza favorevole agli opponenti;
in particolare mancata considerazione del fatto che, qualora l'opposizione a D.I. proposta dalla società di persone (nella specie una s.n.c.) fosse stata accolta, anche l'opposizione a D.I. proposta dal socio meritava accoglimento onde evitare contrasto di giudicati.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva quale associato dello Controparte_1 studio 'BE ragionieri commercialisti associati', che preliminarmente eccepiva il difetto di specificità dei motivi di appello;
nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. Aggiungeva la richiesta di espletamento delle prove richieste in primo grado e non ammesse qualora ritenuto necessario.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del
10.04.2025, sulle conclusioni delle parti.
La causa era rimessa sul ruolo con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 12.06.2025 con cui la Corte aveva sollevato di ufficio 'la questione della rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio del giudicato esterno eventualmente formatosi nel parallelo procedimento instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo delle società e definito con sentenza di secondo grado n° 1804/22', evidenziando nella comparsa conclusionale depositata dalla parte appellante si era dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n° 1804/2022, invocandone gli effetti nel presente giudizio.
Provocato il contraddittorio sulla questione, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2025, sulle conclusioni delle parti e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini (20 + 20) ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Con decreto ingiuntivo n°
1654/2015 emesso in data 4.11.2015 (RG n° 2936/15), il Tribunale di Prato, su istanza di – che nel ricorso specificava di agire quale titolare dello studio Controparte_1
BE ragionieri commercialisti associati – ingiungeva a
[...] Controparte_3 Controparte_3 Pt_1
e , il pagamento, in solido tra loro, dell'importo di euro
[...] CP_3
282.445,79 oltre interessi e spese. Il credito vantato dal ricorrente era riferito all'attività professionale svolta dallo studio associato in favore delle due società CP_1 [...]
e come da 'avvisi Controparte_3 Controparte_3 di parcella' e solleciti di pagamento allegati ed emessi nell'arco temporale intercorrente tra il 2010 ed il 2012.
Risulta dagli atti che il medesimo decreto ingiuntivo veniva opposto, con separati atti di citazione, sia congiuntamente dalle due società, Controparte_3
e (dando vita al
[...] CP_3 Controparte_3 proc. 410/2016 RG), sia da , socio di entrambe le società ingiunte Parte_1
(dando vita al proc 710/2016 RG).
Non ritenendo il Tribunale di Prato di riunire, come richiesto dalle parti, i due giudizi scaturenti dalle opposizioni autonomamente proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo, i suddetti procedimenti venivano definiti in primo grado con altrettante separate sentenze e, specificamente: la causa di merito introdotta dalle due società era definita con sentenza n° 803/2018 pubblicata il 4.12.2018, che accoglieva la proposta opposizione e revocava (nei confronti delle opponenti) il decreto ingiuntivo n°
1654/2015; la causa di merito introdotta da era invece definita con la Parte_1 sentenza n° 283/2022 pubblicata l'11.05.2022, oggetto della presente impugnazione, con la quale l'opposizione del socio era stata integralmente respinta, con conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo.
Entrambe le sentenze erano a loro volta oggetto di separate impugnazioni in secondo grado e, in particolare, nelle more della pendenza del presente appello, il gravame avverso la sentenza n° 803/2018 era definito con la pronuncia n° 1804/2022 pubblicata il 23.08.2022 che respingeva l'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado.
Tanto premesso, con riferimento al presente giudizio di appello deve ritenersi in questa sede incontrovertibile, per non essere stata oggetto di specifico motivo di gravame, la affermata tempestività dell'opposizione, così come il rigetto della prescrizione del credito professionale per cui è causa.
La controversia in esame si incentra invece sul rilievo da attribuire alla sentenza pronunciata nei confronti delle società opponenti, passata in giudicato nelle more della presente causa, rispetto alla controversia in esame, avente ad oggetto l'opposizione del socio al medesimo decreto ingiuntivo;
si discute altresì della legittimazione attiva dell'associazione professionale, della nullità dell'incarico conferito al professionista per non essere questo iscritto all'albo dei mediatori, nonché sulla prova sia dell'incarico professionale, sia dell'effettivo svolgimento delle attività di cui era stato chiesto il pagamento e, infine sul quantum della pretesa creditoria.
3. Il quarto motivo di appello: il rilievo della sentenza avente ad oggetto
l'opposizione delle società avverso il medesimo decreto ingiuntivo in questa sede opposto dal socio – Preliminarmente va affrontato, dato il rilievo potenzialmente dirimente, il quarto motivo di gravame con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di respingere l'opposizione del socio, nonostante vi fosse già una decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo nei confronti delle due società di persone. A tale proposito l'appellante ha CP_ esposto che '…qualora l'opposizione a proposta dalla società di persone (nella specie una S.n.c.) sia accolta, anche l'opposizione a proposta dal socio merita CP_3 accoglimento, perché l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla s.n.c. comporta che
l'obbligazione del socio (obbligazione che è dipendente da quella della società) non sussiste. Questo all'evidenza anche per evitare un contrasto di giudicati che sarebbe illegittimo e anche sostanzialmente ingiusto, atteso che non è chi non veda che la vittoria della s.n.c. opponente comporta effetto estensivo favorevole al socio (anch'esso opponente) in quanto come già osservato l'obbligazione del socio di una società di persone è dipendente da quella della società'.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante aggiungeva in proposito che la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione delle due società (n°
1804/22), non era stata nel frattempo impugnata in Cassazione, con conseguente suo passaggio in giudicato. L'odierno appellante ne traeva quale conseguenza che, essendo la responsabilità del socio per un debito sociale, totalmente dipendente dal riconoscimento e dalla sussistenza di quel medesimo debito nei confronti della società di persone, il fatto che con sentenza passata in giudicato fosse stato revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della società, non poteva non riverberare i propri effetti nei confronti della medesima pretesa creditoria spiegata nei riguardi del socio, avente natura sussidiaria rispetto a quella verso la società.
In detto contesto la Corte ha sollevato d'ufficio la eccezione di giudicato (riflesso), provocando sul punto il contraddittorio delle parti. L'appellante, onerato della relativa prova della definitività della sentenza - solo affermata in sede di comparsa conclusionale - ha prodotto la certificazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato della sentenza n° 1804/2022 della Corte di Appello. Partendo da tale ultima questione si osserva in primo luogo la pacifica rilevabilità di ufficio dell'eccezione di giudicato, ancorchè si tratti, come nel caso di specie, di un giudicato riflesso.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione l'esistenza del giudicato esterno
(e analogamente deve dirsi per il giudicato c.d. riflesso) è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto
(cfr. Cass. n° 12754/2022). Ne consegue che il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Da ciò discende, come corollario, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata relativamente alla tardività della produzione della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società: a fronte del rilievo ufficioso del giudicato la parte onerata era infatti tenuta a produrre l'attestazione di cancelleria circa il passaggio in giudicato della sentenza della quale si era invocata l'efficacia nel presente giudizio.
Venendo quindi al merito della questione in esame, con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso di una pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., 26 aprile 2022, n.
13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio
è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di
"pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo.
La Cassazione ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (cfr. Cass. Sez. U, 12 marzo
2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n.
15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (cfr. Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ.,
2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252). La suddetta relazione strutturale di 'dipendenza' può configurarsi in diverse maniere, tra loro del tutto disomogenee e, specificamente, come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria"
(es. obbligazione fidejussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata" (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato).
Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della società di persone (in nome collettivo), passata in giudicato, abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio, avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria fatta valere nei confronti del socio.
La responsabilità solidale illimitata del socio per i debiti della società in nome collettivo, prevista dall'art. 2291 c.c., è infatti una responsabilità di tipo sussidiario, di talchè l'accertamento dell'insussistenza del debito proprio della società di persone, rimuove il presupposto stesso dell'obbligazione nei confronti del socio per il debito della società.
Ne consegue che, accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo della società in nome collettivo per l'oggettiva insussistenza del debito, tale pronuncia, passata in giudicato, spiega un'efficacia riflessa nel presente giudizio in cui si controverte del medesimo debito sociale fatto valere anche nei confronti del socio.
Per quanto detto, rilevata l'efficacia di giudicato riflesso della sentenza della Corte di
Appello ° 1804/22 nel presente giudizio, in accoglimento del gravame, deve essere accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1654/2015 del Tribunale di Prato, con revoca di quest'ultimo anche nei suoi confronti.
4. I primi tre motivi di appello: assorbimento – L'accoglimento del quarto motivo di appello correlato al rilievo di ufficio dell'efficacia riflessa spiegata nel presente giudizio dalla sentenza, passata in giudicato, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo nei confronti delle società, determinando l'accoglimento del gravame, comporta l'assorbimento dei primi tre motivi di appello.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, atteso che la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del socio odierno appellante è derivata dal rilevato effetto riflesso del giudicato, formatosi nelle more del giudizio di secondo grado, avente ad oggetto l'esclusione del medesimo debito nei confronti della società in nome collettivo.
Deve ritenersi che la suddetta situazione rientri nelle ipotesi regolate dall'art. 92 c.p.c., alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n° 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità della suddetta norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. All'esito della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del
18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
In applicazione dei suddetti principi deve ritenersi che nel caso in esame a seguito della mancata riunione dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e delle opposte decisioni assunte rispettivamente dai giudici di primo grado si sia obbiettivamente determinata una situazione di “assoluta incertezza” in merito alla sussistenza o meno del credito oggetto di causa, la quale è stata sciolta solo recentemente nel corso del presente appello, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di appello n.
1804/22 e ciò a parere della Corte giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i giudizi. Ricorrono pertanto nella fattispecie i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rilevata l'efficacia di giudicato riflesso nel presente giudizio della sentenza di questa
Corte di Appello n° 1804/2022 pubblicata il 23.08.2022, accoglie il gravame e per l'effetto revoca anche nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 1654/2015 Parte_1 emesso dal Tribunale di Prato;
2)dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 30/06/2022 al n. 1235/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ANDREANI STEFANIA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), quale associato dello Controparte_1 C.F._2 studio ' (p. IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RONDELLI ELENA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 283/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata in data 11/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 18.07.2025, emessa all'esito dell'udienza celebrata 'cartolarmente' del 14.07.2025 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “a) in ottemperanza al provvedimento 12.06.2025 della Corte di Appello fa presente di aver depositato memoria in data 4 luglio 2025 alla quale si riporta allegando certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1804/2022 e deducendo che la questione del c.d. giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio; b) conferma per il resto le deduzioni già formulate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, e le conclusioni precisate in atti;
c) chiede che la causa sia trattenuta in decisione (Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dal signor
avverso la sentenza n. 283/2022 del Tribunale di Prato, per i motivi Parte_1 dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 283/2022 del Tribunale di Prato, e per l'effetto accogliere l'opposizione proposta dal Sig. avverso il D.I. n. 1654/2015 Parte_1 del Tribunale di Prato, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo tale D.I. n.
1654/2015 del Tribunale di Prato, e rigettare tutte le domande e/o le istanze anche istruttorie proposte dal Rag. quale titolare associato dello Controparte_1 [...] nei confronti del Sig. in Parte_2 Parte_1 quanto infondate e/o sfornite di prova. Con vittoria delle spese processuali di entrambi
i gradi di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge)”;
Per la parte appellata: “insiste nelle conclusioni già precisate (Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita: - respingersi l'appello ex adverso proposto, in tesi ed in via preliminare, in quanto inammissibile, per le causali in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- respingersi l'appello ex adverso proposto, in ipotesi ed in ogni caso in quanto infondato per le causali in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento. In via istruttoria questa difesa– pur ritenendo di aver già assolto alla prova sia dell'an della pretesa, sia del quantum – insiste nell'ammissione dei mezzi di prova richiesti nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c. VI co n. 2 (ed i cui contenuti sono stati reiterati nelle ultime note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.01.2024), laddove l'Ill.ma
Corte ritenesse gli stessi necessari ai fini del decidere, e, pur ritenendo tardiva ed inammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva avanzata dalla controparte, in denegata ipotesi si insiste nella richiesta del deferimento della controparte al giuramento decisorio (come dedotto nella prima difesa utile a verbale dell'udienza del
22.03.2018)”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze il rag. , quale titolare e associato dello studio Controparte_1
' proponendo appello avverso la sentenza Controparte_2
n. 283/2022 con cui il Tribunale di Prato aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n° 1654/2015, con il quale gli era stato intimato, in solido con
[...]
Controparte_3
di pagare, a favore del rag nella sua qualità di
[...] Controparte_1 titolare e socio dell'omonimo studio associato, l'importo di € 282.445,79 (al netto della ritenuta di acconto) a titolo di compenso professionale per l'attività svolta dallo studio in favore delle società ingiunte, oltre interessi e spese. In particolare il primo giudice, respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione, ritenuta altresì infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, rigettava anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rag. affermando che quest'ultimo aveva agito quale CP_1
“titolare associato dello al fine di Parte_2 vedere riconosciuto un credito del detto studio, come comprovato dalla dizione utilizzata sia nell'epigrafe, sia nel corpo del ricorso per ingiunzione, nonché dalle stesse fatture poste a fondamento del monitorio e intestate allo studio associato. Il Tribunale spiegava in proposito come dalla documentazione in atti risultasse che l'incarico era stato conferito allo studio associato che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, quantunque privo di personalità giuridica, doveva ritenersi rientrante, a pieno titolo, nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dunque muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. Il primo giudice riteneva inoltre tardivamente formulata – in quanto proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 co VI n° 3 c.p.c. - l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito professionale e respingeva altresì l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente per la mancata iscrizione del professionista all'albo dei mediatori, in relazione all'attività svolta dal ragioniere da valutare sostanzialmente come di
'mediazione'; a tale ultimo proposito il Tribunale esponeva che gli incarichi professionali svolti dallo studio ntegravano invece tutti consulenze professionali in materia CP_1 fiscale, tributaria, contrattuale, con conseguente irrilevanza dell'invocata iscrizione all'albo dei mediatori. Nel merito il Tribunale deduceva che l'opponente si era limitato a contestare l'idoneità della documentazione prodotta da parte opposta in sede monitoria ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ritenendo dunque provata l'esistenza del credito in quanto emergente dalla documentazione solo genericamente contestata.
La parte opponente era quindi condannata a rifondere alla parte opposta le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)errore nell'aver ritenuto sulla base della documentazione in atti che gli incarichi fossero stati tutti conferiti all'associazione professionale e che dunque sussistesse la legittimazione attiva del rag. che aveva agito in giudizio quale associato CP_1 dello studio;
in particolare, erroneo rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente in primo grado con la quale era stata rilevata la carenza di legittimazione attiva dell'associazione professionale che, in quanto tale, non poteva sostituirsi ai singoli professionisti nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse dei clienti e il cui espletamento richiedeva uno specifico titolo di abilitazione professionale di cui solo il singolo professionista doveva essere in possesso;
errore nel non aver valutato né che mancava la prova che lo statuto dell'associazione professionale legittimasse lo studio a stipulare contratti con i clienti, né che in concreto l'opponente avesse conferito incarichi allo studio associato;
2)erroneo rigetto, per tardività, dell'eccezione di nullità della pretesa creditoria per la mancata iscrizione dei professionisti al ruolo dei mediatori, avendo il ragioniere posto in essere attività consistente in trattative con soggetti terzi per la vendita di terreni degli opponenti;
errore nel non aver ritenuto trattarsi di eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile anche di ufficio e, finanche, per la prima volta in appello;
3) errore nell'aver ritenuto non contestati i conferimenti degli incarichi e l'espletamento della relativa attività professionale;
erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.; in ogni caso esorbitanza dell'importo richiesto;
4)errore nell'aver ritenuto che il rigetto dell'opposizione non fosse precluso dal fatto che, nel separato giudizio avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, proposta da altro soggetto ingiunto, si fosse in primo grado concluso con sentenza favorevole agli opponenti;
in particolare mancata considerazione del fatto che, qualora l'opposizione a D.I. proposta dalla società di persone (nella specie una s.n.c.) fosse stata accolta, anche l'opposizione a D.I. proposta dal socio meritava accoglimento onde evitare contrasto di giudicati.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva quale associato dello Controparte_1 studio 'BE ragionieri commercialisti associati', che preliminarmente eccepiva il difetto di specificità dei motivi di appello;
nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. Aggiungeva la richiesta di espletamento delle prove richieste in primo grado e non ammesse qualora ritenuto necessario.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del
10.04.2025, sulle conclusioni delle parti.
La causa era rimessa sul ruolo con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 12.06.2025 con cui la Corte aveva sollevato di ufficio 'la questione della rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio del giudicato esterno eventualmente formatosi nel parallelo procedimento instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo delle società e definito con sentenza di secondo grado n° 1804/22', evidenziando nella comparsa conclusionale depositata dalla parte appellante si era dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n° 1804/2022, invocandone gli effetti nel presente giudizio.
Provocato il contraddittorio sulla questione, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2025, sulle conclusioni delle parti e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini (20 + 20) ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Con decreto ingiuntivo n°
1654/2015 emesso in data 4.11.2015 (RG n° 2936/15), il Tribunale di Prato, su istanza di – che nel ricorso specificava di agire quale titolare dello studio Controparte_1
BE ragionieri commercialisti associati – ingiungeva a
[...] Controparte_3 Controparte_3 Pt_1
e , il pagamento, in solido tra loro, dell'importo di euro
[...] CP_3
282.445,79 oltre interessi e spese. Il credito vantato dal ricorrente era riferito all'attività professionale svolta dallo studio associato in favore delle due società CP_1 [...]
e come da 'avvisi Controparte_3 Controparte_3 di parcella' e solleciti di pagamento allegati ed emessi nell'arco temporale intercorrente tra il 2010 ed il 2012.
Risulta dagli atti che il medesimo decreto ingiuntivo veniva opposto, con separati atti di citazione, sia congiuntamente dalle due società, Controparte_3
e (dando vita al
[...] CP_3 Controparte_3 proc. 410/2016 RG), sia da , socio di entrambe le società ingiunte Parte_1
(dando vita al proc 710/2016 RG).
Non ritenendo il Tribunale di Prato di riunire, come richiesto dalle parti, i due giudizi scaturenti dalle opposizioni autonomamente proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo, i suddetti procedimenti venivano definiti in primo grado con altrettante separate sentenze e, specificamente: la causa di merito introdotta dalle due società era definita con sentenza n° 803/2018 pubblicata il 4.12.2018, che accoglieva la proposta opposizione e revocava (nei confronti delle opponenti) il decreto ingiuntivo n°
1654/2015; la causa di merito introdotta da era invece definita con la Parte_1 sentenza n° 283/2022 pubblicata l'11.05.2022, oggetto della presente impugnazione, con la quale l'opposizione del socio era stata integralmente respinta, con conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo.
Entrambe le sentenze erano a loro volta oggetto di separate impugnazioni in secondo grado e, in particolare, nelle more della pendenza del presente appello, il gravame avverso la sentenza n° 803/2018 era definito con la pronuncia n° 1804/2022 pubblicata il 23.08.2022 che respingeva l'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado.
Tanto premesso, con riferimento al presente giudizio di appello deve ritenersi in questa sede incontrovertibile, per non essere stata oggetto di specifico motivo di gravame, la affermata tempestività dell'opposizione, così come il rigetto della prescrizione del credito professionale per cui è causa.
La controversia in esame si incentra invece sul rilievo da attribuire alla sentenza pronunciata nei confronti delle società opponenti, passata in giudicato nelle more della presente causa, rispetto alla controversia in esame, avente ad oggetto l'opposizione del socio al medesimo decreto ingiuntivo;
si discute altresì della legittimazione attiva dell'associazione professionale, della nullità dell'incarico conferito al professionista per non essere questo iscritto all'albo dei mediatori, nonché sulla prova sia dell'incarico professionale, sia dell'effettivo svolgimento delle attività di cui era stato chiesto il pagamento e, infine sul quantum della pretesa creditoria.
3. Il quarto motivo di appello: il rilievo della sentenza avente ad oggetto
l'opposizione delle società avverso il medesimo decreto ingiuntivo in questa sede opposto dal socio – Preliminarmente va affrontato, dato il rilievo potenzialmente dirimente, il quarto motivo di gravame con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di respingere l'opposizione del socio, nonostante vi fosse già una decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo nei confronti delle due società di persone. A tale proposito l'appellante ha CP_ esposto che '…qualora l'opposizione a proposta dalla società di persone (nella specie una S.n.c.) sia accolta, anche l'opposizione a proposta dal socio merita CP_3 accoglimento, perché l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla s.n.c. comporta che
l'obbligazione del socio (obbligazione che è dipendente da quella della società) non sussiste. Questo all'evidenza anche per evitare un contrasto di giudicati che sarebbe illegittimo e anche sostanzialmente ingiusto, atteso che non è chi non veda che la vittoria della s.n.c. opponente comporta effetto estensivo favorevole al socio (anch'esso opponente) in quanto come già osservato l'obbligazione del socio di una società di persone è dipendente da quella della società'.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante aggiungeva in proposito che la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione delle due società (n°
1804/22), non era stata nel frattempo impugnata in Cassazione, con conseguente suo passaggio in giudicato. L'odierno appellante ne traeva quale conseguenza che, essendo la responsabilità del socio per un debito sociale, totalmente dipendente dal riconoscimento e dalla sussistenza di quel medesimo debito nei confronti della società di persone, il fatto che con sentenza passata in giudicato fosse stato revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della società, non poteva non riverberare i propri effetti nei confronti della medesima pretesa creditoria spiegata nei riguardi del socio, avente natura sussidiaria rispetto a quella verso la società.
In detto contesto la Corte ha sollevato d'ufficio la eccezione di giudicato (riflesso), provocando sul punto il contraddittorio delle parti. L'appellante, onerato della relativa prova della definitività della sentenza - solo affermata in sede di comparsa conclusionale - ha prodotto la certificazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato della sentenza n° 1804/2022 della Corte di Appello. Partendo da tale ultima questione si osserva in primo luogo la pacifica rilevabilità di ufficio dell'eccezione di giudicato, ancorchè si tratti, come nel caso di specie, di un giudicato riflesso.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione l'esistenza del giudicato esterno
(e analogamente deve dirsi per il giudicato c.d. riflesso) è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto
(cfr. Cass. n° 12754/2022). Ne consegue che il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Da ciò discende, come corollario, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata relativamente alla tardività della produzione della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società: a fronte del rilievo ufficioso del giudicato la parte onerata era infatti tenuta a produrre l'attestazione di cancelleria circa il passaggio in giudicato della sentenza della quale si era invocata l'efficacia nel presente giudizio.
Venendo quindi al merito della questione in esame, con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso di una pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., 26 aprile 2022, n.
13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio
è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di
"pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo.
La Cassazione ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (cfr. Cass. Sez. U, 12 marzo
2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n.
15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (cfr. Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ.,
2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252). La suddetta relazione strutturale di 'dipendenza' può configurarsi in diverse maniere, tra loro del tutto disomogenee e, specificamente, come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria"
(es. obbligazione fidejussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata" (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato).
Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della società di persone (in nome collettivo), passata in giudicato, abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio, avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria fatta valere nei confronti del socio.
La responsabilità solidale illimitata del socio per i debiti della società in nome collettivo, prevista dall'art. 2291 c.c., è infatti una responsabilità di tipo sussidiario, di talchè l'accertamento dell'insussistenza del debito proprio della società di persone, rimuove il presupposto stesso dell'obbligazione nei confronti del socio per il debito della società.
Ne consegue che, accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo della società in nome collettivo per l'oggettiva insussistenza del debito, tale pronuncia, passata in giudicato, spiega un'efficacia riflessa nel presente giudizio in cui si controverte del medesimo debito sociale fatto valere anche nei confronti del socio.
Per quanto detto, rilevata l'efficacia di giudicato riflesso della sentenza della Corte di
Appello ° 1804/22 nel presente giudizio, in accoglimento del gravame, deve essere accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1654/2015 del Tribunale di Prato, con revoca di quest'ultimo anche nei suoi confronti.
4. I primi tre motivi di appello: assorbimento – L'accoglimento del quarto motivo di appello correlato al rilievo di ufficio dell'efficacia riflessa spiegata nel presente giudizio dalla sentenza, passata in giudicato, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo nei confronti delle società, determinando l'accoglimento del gravame, comporta l'assorbimento dei primi tre motivi di appello.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, atteso che la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del socio odierno appellante è derivata dal rilevato effetto riflesso del giudicato, formatosi nelle more del giudizio di secondo grado, avente ad oggetto l'esclusione del medesimo debito nei confronti della società in nome collettivo.
Deve ritenersi che la suddetta situazione rientri nelle ipotesi regolate dall'art. 92 c.p.c., alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n° 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità della suddetta norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. All'esito della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del
18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
In applicazione dei suddetti principi deve ritenersi che nel caso in esame a seguito della mancata riunione dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e delle opposte decisioni assunte rispettivamente dai giudici di primo grado si sia obbiettivamente determinata una situazione di “assoluta incertezza” in merito alla sussistenza o meno del credito oggetto di causa, la quale è stata sciolta solo recentemente nel corso del presente appello, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di appello n.
1804/22 e ciò a parere della Corte giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i giudizi. Ricorrono pertanto nella fattispecie i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rilevata l'efficacia di giudicato riflesso nel presente giudizio della sentenza di questa
Corte di Appello n° 1804/2022 pubblicata il 23.08.2022, accoglie il gravame e per l'effetto revoca anche nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 1654/2015 Parte_1 emesso dal Tribunale di Prato;
2)dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni