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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA AN, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2022 depositato il 31/01/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare - Arca Nord Salento - x
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pancrazio Salentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 16/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L - 101007 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 285/21, pronunciata in data 07/06/2021 e depositata in data 16/06/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Brindisi accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento nei confronti del Comune di San Pancrazio Salentino, avverso avviso di accertamento n. 15L – 101007 del 15/09/2020, ritualmente notificato e avente ad oggetto IMU per l'annualità 2015, di importo complessivo pari ad Euro 18.589,00.
Con tale atto impositivo, il Comune contestava l'omesso versamento del tributo relativamente alle unità immobiliari di tipo economico (categoria catastale A/3), di proprietà Arca Nord Salento.
Quest'ultima, nella veste di ricorrente, eccepiva la nullità assoluta della pretesa tributaria affidando le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
1.- inesistenza della pretesa impositiva per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
2.- illegittimità delle sanzioni irrogate - non punibilità del contribuente - violazione art. 10 della Legge n.
212/2000;
3.- erroneità del classamento (A/3 ovvero abitazioni di tipo economico) utilizzato dall'Ente impositore in luogo di quello (A/4 ovvero abitazioni di tipo popolare) con il quale gli alloggi sono identificati catastalmente;
4.- violazione art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di San Pancrazio Salentino, ritualmente evocato in causa, non si costituiva in giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime rigettava il ricorso con riferimento alla richiesta di includere gli alloggi di proprietà dell'Ente nella definizione di “alloggi sociali”, nel mentre lo accoglieva in relazione alla richiesta di riduzione degli importi in ordine al classamento degli stessi.
Più precisamente, il Comune aveva identificato nell'avviso di accertamento tutti gli immobili oggetto di tassazione con la categoria catastale A/3 – abitazione di tipo economico. Tuttavia, tutti gli immobili di proprietà dell'Agenzia sono identificati con categoria catastale A/4 - Abitazioni di tipo popolare.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese processuali.
Parte appellante deduceva la parziale erroneità della sentenza reiterando le medesime argomentazioni già partecipate nel giudizio di primo grado.
Il Comune di San Pancrazio Salentino non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico- giuridica.
Si osserva quanto dedotto da Parte appellante negli scritti difensivi, laddove sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo perché assoggetta ad imposta immobili che sono esclusi dal tributo in quanto “alloggi sociali” ai sensi dell'art. 13, co. 2 lett. b) del D.L. n. 201/2011, che elenca le fattispecie assimilate all'abitazione principale.
Più precisamente, il Comune di San Pancrazio Salentino ha calcolato l'IMU su un elenco di alloggi abitativi di tipo “economico” (cat. catastale A/3), applicando l'aliquota dell'8,10 stabilita dalla delibera comunale per la tipologia residuale “altri fabbricati”.
Il conteggio operato dall'Ente impositore era comprensivo di detrazione ex art. 13, co. 10, del D.L. n. 201/2011, pari ad euro 200,00, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, < in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” e il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva>> (ex multis Cass. 26431/2017 4952/2018).
Nel merito della vicenda processuale, e quindi dell'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dal D.
Lgs. n. 504/92, art. 7, lett i), richiamato dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, e D.Lgs. n. 23/2001, art. 9, questa
Corte osserva che tale disposizione normativa, nella versione modificata ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis convertito con Legge n. 27 del 2012, applicabile ratione temporis all'annualità oggetto di causa, riguarda <gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d. p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonché alla l. 20 maggio 1985, 222, 16, a)>>.
Ed è bene precisare che la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che, in materia fiscale, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass. n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e
5933/2013). Occorre, quindi, valutare se gli immobili di proprietà di ARCA destinati alla locazione possano essere esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 13 cit., co.2, lett. b) del D.L. 201/2011, individuando le caratteriste peculiari degli alloggi sociali così come imprescindibilmente indicate dal Ministero delle infrastrutture con il
Decreto 22 aprile 2008.
Ai sensi di tale disposizione normativa, <l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. abitazione si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quale possessore dimora abitualmente risiede anagraficamente>>.
Il predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 (così come modificato dall'allegato alla legge di conversione n. n.
214/2011 con decorrenza dal 01.01.2012) prevede:
- da un lato, ai sensi del comma 2, lett. b), l'esenzione dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione “destinati ad alloggi sociali” come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- dall'altro, ai sensi del comma 10, una detrazione di € 200,00 per i semplici “alloggi” regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
È, quindi, di tutta evidenza come, per poter usufruire dell'agevolazione sia il soggetto passivo dell'imposta
(proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l'alloggio.
Orbene, la definizione di alloggio sociale è rinvenibile nell'art. 1 del D.M. in oggetto, ai sensi del quale:
<2. È definito “alloggio sociale” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche “quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico” destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali>>.
Successivamente, l'art.2 del citato D.M. ne fissa le caratteriste e i requisiti.
In sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale, e per usufruire dell'esenzione IMU di cui all'art. 13 cit., co.2, lett. b) cit., è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal DM 22 aprile
2008, ovverosia: - l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
Ed invero, quanto sin qui argomentato, è stato confermato anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16 gennaio 2020 in risposta ad un Question Time in Commissione VI Finanze (n. 5-03398, On.le
Osnato e altri) che sul tema della possibile parificazione legislativa tra gli alloggi ERP/IACP e quelli c.d. sociali, ha inequivocabilmente chiarito che: <nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Pertanto, si può concludere che rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione laddove tali alloggi rientrino nella definizione di cui al decreto ministeriale appena citato>>.
Nello stesso senso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti particolarmente rilevanti sia in materia di applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), ex art.1, commi da 738 a 782 della legge di bilancio 2020
(a seguito dell'abrogazione dell'imposta unica comunale e contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente) che, più in particolare, in tema di alloggi sociali.
Ebbene, sul tema, il Dipartimento delle Finanze ha confermato che l'azzeramento dell'aliquota IMU è inequivocabilmente consentito anche nelle ipotesi di alloggi sociali che rispondono alle caratteristiche del
D.M. 22 aprile 2008. Precisamente, a parere del MEF, <…gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato>>.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
(ex multis Cass. n. 6380/2024), <con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato l'art. 2, comma lett. b) del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. legge 28.10.2013 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, 4 dlgs. 504 1992 (unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed regolarmente assegnati dagli istituti autonomi le case popolari), prevedendo solo prime sarebbero divenute esenti dall'imu decorrere dal 1 luglio 2013, quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo 4, gli popolari o enti edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi stesse finalità degli i.a.c.p., istituiti attuazione dell'art. 93 d.p.r. 24 1977 616, rimasti invece imponibili ai fini imu, fatta eccezione come definiti decreto ministro infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella g.u. giugno 2008 146, erano stati, loro equiparati ma soltanto gennaio 2014
(cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021)>>.
Pertanto, con riferimento agli immobili de quibus di proprietà Arca Nord Salento, <in materia di ici, l'esenzione cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i - opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse>> (ex multis Cass. S.U. 28160/2008, 7385/2012, 221/2014, 12313/2017).
Nel caso di specie, v'è prova di quanto sopra con la conseguenza che è applicabile l'agevolazione per gli alloggi sociali, sulla cui natura, ai sensi D.M. 22/04/2008, è stato assolto il relativo onere probatorio da parte dell'Appellante con il deposito in atti di perizia tecnica giurata, a firma dell'Ing. ELAnna RN.
Trattandosi specificatamente di alloggi sociali si conferma il diritto a fruire dell'esenzione dal pagamento dell'I.M.U. dell'anno 2015, previsto, ex comma 2 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 1, comma n. 707 L. n. 147/2013, per gli "alloggi sociali" ex
Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438, stante la sussistenza, in capo agli stessi, delle caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale.
Si ritiene, quindi, applicabile alle unità abitative de quibus l'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.) D. Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 9 D.Lgs. n. 23 del 2011 che, a sua volta, viene richiamato dal comma n, 1, art. 13 D.L. n. 201/2011 per via della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito.
Alla luce di tali argomentazioni, questa Corte non ritiene legittimo l'operato dell'Ente comunale.
La peculiarità del caso concreto, sotto il profilo giuridico, impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA AN, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2022 depositato il 31/01/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare - Arca Nord Salento - x
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pancrazio Salentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 16/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L - 101007 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 285/21, pronunciata in data 07/06/2021 e depositata in data 16/06/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Brindisi accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento nei confronti del Comune di San Pancrazio Salentino, avverso avviso di accertamento n. 15L – 101007 del 15/09/2020, ritualmente notificato e avente ad oggetto IMU per l'annualità 2015, di importo complessivo pari ad Euro 18.589,00.
Con tale atto impositivo, il Comune contestava l'omesso versamento del tributo relativamente alle unità immobiliari di tipo economico (categoria catastale A/3), di proprietà Arca Nord Salento.
Quest'ultima, nella veste di ricorrente, eccepiva la nullità assoluta della pretesa tributaria affidando le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
1.- inesistenza della pretesa impositiva per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
2.- illegittimità delle sanzioni irrogate - non punibilità del contribuente - violazione art. 10 della Legge n.
212/2000;
3.- erroneità del classamento (A/3 ovvero abitazioni di tipo economico) utilizzato dall'Ente impositore in luogo di quello (A/4 ovvero abitazioni di tipo popolare) con il quale gli alloggi sono identificati catastalmente;
4.- violazione art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di San Pancrazio Salentino, ritualmente evocato in causa, non si costituiva in giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime rigettava il ricorso con riferimento alla richiesta di includere gli alloggi di proprietà dell'Ente nella definizione di “alloggi sociali”, nel mentre lo accoglieva in relazione alla richiesta di riduzione degli importi in ordine al classamento degli stessi.
Più precisamente, il Comune aveva identificato nell'avviso di accertamento tutti gli immobili oggetto di tassazione con la categoria catastale A/3 – abitazione di tipo economico. Tuttavia, tutti gli immobili di proprietà dell'Agenzia sono identificati con categoria catastale A/4 - Abitazioni di tipo popolare.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese processuali.
Parte appellante deduceva la parziale erroneità della sentenza reiterando le medesime argomentazioni già partecipate nel giudizio di primo grado.
Il Comune di San Pancrazio Salentino non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico- giuridica.
Si osserva quanto dedotto da Parte appellante negli scritti difensivi, laddove sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo perché assoggetta ad imposta immobili che sono esclusi dal tributo in quanto “alloggi sociali” ai sensi dell'art. 13, co. 2 lett. b) del D.L. n. 201/2011, che elenca le fattispecie assimilate all'abitazione principale.
Più precisamente, il Comune di San Pancrazio Salentino ha calcolato l'IMU su un elenco di alloggi abitativi di tipo “economico” (cat. catastale A/3), applicando l'aliquota dell'8,10 stabilita dalla delibera comunale per la tipologia residuale “altri fabbricati”.
Il conteggio operato dall'Ente impositore era comprensivo di detrazione ex art. 13, co. 10, del D.L. n. 201/2011, pari ad euro 200,00, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, < in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” e il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva>> (ex multis Cass. 26431/2017 4952/2018).
Nel merito della vicenda processuale, e quindi dell'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dal D.
Lgs. n. 504/92, art. 7, lett i), richiamato dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, e D.Lgs. n. 23/2001, art. 9, questa
Corte osserva che tale disposizione normativa, nella versione modificata ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis convertito con Legge n. 27 del 2012, applicabile ratione temporis all'annualità oggetto di causa, riguarda <gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d. p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonché alla l. 20 maggio 1985, 222, 16, a)>>.
Ed è bene precisare che la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che, in materia fiscale, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass. n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e
5933/2013). Occorre, quindi, valutare se gli immobili di proprietà di ARCA destinati alla locazione possano essere esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 13 cit., co.2, lett. b) del D.L. 201/2011, individuando le caratteriste peculiari degli alloggi sociali così come imprescindibilmente indicate dal Ministero delle infrastrutture con il
Decreto 22 aprile 2008.
Ai sensi di tale disposizione normativa, <l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. abitazione si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quale possessore dimora abitualmente risiede anagraficamente>>.
Il predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 (così come modificato dall'allegato alla legge di conversione n. n.
214/2011 con decorrenza dal 01.01.2012) prevede:
- da un lato, ai sensi del comma 2, lett. b), l'esenzione dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione “destinati ad alloggi sociali” come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- dall'altro, ai sensi del comma 10, una detrazione di € 200,00 per i semplici “alloggi” regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
È, quindi, di tutta evidenza come, per poter usufruire dell'agevolazione sia il soggetto passivo dell'imposta
(proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l'alloggio.
Orbene, la definizione di alloggio sociale è rinvenibile nell'art. 1 del D.M. in oggetto, ai sensi del quale:
<2. È definito “alloggio sociale” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche “quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico” destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali>>.
Successivamente, l'art.2 del citato D.M. ne fissa le caratteriste e i requisiti.
In sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale, e per usufruire dell'esenzione IMU di cui all'art. 13 cit., co.2, lett. b) cit., è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal DM 22 aprile
2008, ovverosia: - l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
Ed invero, quanto sin qui argomentato, è stato confermato anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16 gennaio 2020 in risposta ad un Question Time in Commissione VI Finanze (n. 5-03398, On.le
Osnato e altri) che sul tema della possibile parificazione legislativa tra gli alloggi ERP/IACP e quelli c.d. sociali, ha inequivocabilmente chiarito che: <nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Pertanto, si può concludere che rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione laddove tali alloggi rientrino nella definizione di cui al decreto ministeriale appena citato>>.
Nello stesso senso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti particolarmente rilevanti sia in materia di applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), ex art.1, commi da 738 a 782 della legge di bilancio 2020
(a seguito dell'abrogazione dell'imposta unica comunale e contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente) che, più in particolare, in tema di alloggi sociali.
Ebbene, sul tema, il Dipartimento delle Finanze ha confermato che l'azzeramento dell'aliquota IMU è inequivocabilmente consentito anche nelle ipotesi di alloggi sociali che rispondono alle caratteristiche del
D.M. 22 aprile 2008. Precisamente, a parere del MEF, <…gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato>>.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
(ex multis Cass. n. 6380/2024), <con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato l'art. 2, comma lett. b) del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. legge 28.10.2013 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, 4 dlgs. 504 1992 (unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed regolarmente assegnati dagli istituti autonomi le case popolari), prevedendo solo prime sarebbero divenute esenti dall'imu decorrere dal 1 luglio 2013, quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo 4, gli popolari o enti edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi stesse finalità degli i.a.c.p., istituiti attuazione dell'art. 93 d.p.r. 24 1977 616, rimasti invece imponibili ai fini imu, fatta eccezione come definiti decreto ministro infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella g.u. giugno 2008 146, erano stati, loro equiparati ma soltanto gennaio 2014
(cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021)>>.
Pertanto, con riferimento agli immobili de quibus di proprietà Arca Nord Salento, <in materia di ici, l'esenzione cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i - opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse>> (ex multis Cass. S.U. 28160/2008, 7385/2012, 221/2014, 12313/2017).
Nel caso di specie, v'è prova di quanto sopra con la conseguenza che è applicabile l'agevolazione per gli alloggi sociali, sulla cui natura, ai sensi D.M. 22/04/2008, è stato assolto il relativo onere probatorio da parte dell'Appellante con il deposito in atti di perizia tecnica giurata, a firma dell'Ing. ELAnna RN.
Trattandosi specificatamente di alloggi sociali si conferma il diritto a fruire dell'esenzione dal pagamento dell'I.M.U. dell'anno 2015, previsto, ex comma 2 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 1, comma n. 707 L. n. 147/2013, per gli "alloggi sociali" ex
Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438, stante la sussistenza, in capo agli stessi, delle caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale.
Si ritiene, quindi, applicabile alle unità abitative de quibus l'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.) D. Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 9 D.Lgs. n. 23 del 2011 che, a sua volta, viene richiamato dal comma n, 1, art. 13 D.L. n. 201/2011 per via della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito.
Alla luce di tali argomentazioni, questa Corte non ritiene legittimo l'operato dell'Ente comunale.
La peculiarità del caso concreto, sotto il profilo giuridico, impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.