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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5069/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott. Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Luca Venditto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5069/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pannozzo Parte_1 C.F._1
Giuliana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via Lucrezio Caro n. 78/A, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pannozzo Controparte_1 C.F._2
Alessandrina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Via Madonna Delle
Grazie n. 338, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di testamento e azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo che: 1) in data 14.10.2011 decedeva il sig. lasciando quali
[...] Controparte_2
pagina 1 di 13 suoi eredi i tre figli legittimi , e;
2) il de cuius Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
lasciava quale compendio ereditario caduto in successione l'immobile sito in Fondi, Via del
Laghetto n. 8 distinto al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 9 Part. 655, con fabbricato costituito da piano terra e primo piano;
3) con atto di citazione del 16.04.2012, la stessa attrice chiedeva la divisione ex art 784 c.p.c. dei beni caduti in successione, e si incardinava il giudizio innanzi al Tribunale di Latina avente n. RG 300642/2012: successivamente alla costituzione, depositava in giudizio un testamento olografo, Controparte_1
pubblicato innanzi al Notaio Dott. con atto Rep. N.11450 Racc. n. 6588 Persona_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 13.12.2017 al n. 4956/17; 4) tale testamento era da reputarsi nullo e/o annullabile per ben due motivi, in quanto: a) il testamento risultava firmato e sottoscritto solo sul foglio di cui alla seconda pagina e non anche sulla prima pagina;
b) le disposizioni testamentarie non erano chiare e precise, non essendo dato comprendere se fosse intenzione del de cuius lasciare l'immobile alla figlia o ad una certa Pt_1
Giuliana come indicato dal Notaio nella pubblicazione;
5) secondo la bozza della CTU svolta nel giudizio di divisione, il bene relitto aveva un valore complessivo di € 157.000,00; pertanto, posto che in presenza di tre figli la quota disponibile era pari ad 1/3 mentre la quota di legittima era pari a 2/3, la disponibile ammontava a circa € 52.000,00 e la legittima a circa € 104,660,00, con quota parte di € 35.000,00. Quindi, considerato che l'appartamento al piano terra era stato assegnato per disposizione testamentaria al figlio , rimaneva solo il primo piano da ripartire tra i CP_1
legittimari, tra cui anche il convenuto. L'attrice, pur avendo diritto ad una quota di legittima di €
35,000,00, aveva ricevuto solo un terreno di €1.200,00, per cui doveva ricevere ancora €
33.800,00; con la divisione del solo appartamento posto al primo piano, del valore di circa €
78.500,00, la stessa avrebbe ricevuto solo € 26.160,00 circa, con una violazione di ben €
10.000,00 della quota di riserva di legittima;
6) il convenuto , inoltre, godeva dei Controparte_1
beni ereditari sin dal decesso del de cuius, e con raccomandata a.r. del 31.03.2014 l'attrice inoltrava formale richiesta di corresponsione pro quota dei frutti, rimasto inevasa;
7) l'attrice aveva altresì proceduto al tentativo obbligatorio di conciliazione, ma nessuno dei fratelli si era presentato all'incontro.
In diritto, deduceva la nullità del testamento olografo di , per mancanza del Controparte_2
requisito della sottoscrizione previsto dall'art. 602 c.c., nonché la violazione dell'art. 628 c.c., per cui la disposizione testamentaria è nulla se non è chiara il soggetto a favore del quale sarebbe pagina 2 di 13 avvenuta l'attribuzione. In via subordinata, lamentava la violazione della propria quota di legittima, dovendo il testamento impugnato essere ridotto nella parte di un terzo eccedente la disponibile, riconoscendo al legittimario il diritto ad una quota di riserva pari ad un terzo dell'asse ex art. 537 comma 2 c.c.
Assumeva, altresì, di avere diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, in quanto il bene immobile, sia al piano terra che al primo piano, facente parte del compendio ereditario, risultava nell'esclusivo possesso del IG. che ne aveva goduto in via piena ed Controparte_1
esclusiva, con la propria famiglia ed escludendo dal godimento gli altri eredi.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: 1) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo pubblicato dal AR Dott. con atto Rep. Persona_1
N.11450 Race. n. 6588 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 13.12.2017 al
n. 4956/17; 2) nel merito ed in via subordinata, nel malaugurato caso si ritenga valido ed efficace il testamento olografo, accertare e dichiarare la lesione della quota di riserva di legittima della IG.ra , riducendo di conseguenza la disposizione testamentaria di Parte_1
talché venga preservata la quota di riserva di legittima o pertanto accertando e dichiarando
l'inefficacia della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima spettante alla IG.ra
e nel caso specifico effettuata dal de cuius, , in favore del IG. Parte_1 Controparte_2
, cosi come indicato al punto 5) o nella maggiore o minore quota accertata Controparte_1
durante il corso del presente giudizio anche a mezzo espletanda CTU, accertando in tal modo
l'effettivo valore del bene e dei frutti dello stesso maturati ad oggi e goduti dal solo CP_1
: - nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'indennità di occupazione
[...]
dall'apertura della successione e sino all'effettivo soddisfo, calcolata come nella parte motiva in
€ 450,00 mensili o nella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, con interessi
e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , esponendo che: 1) nel richiamato giudizio di divisione Controparte_1
ereditaria pendente innanzi all'Intestata Autorità, rubricato al n.r.g. 300642/2012, sospeso ex art. 295 c.p.c. con decorrenza dall'udienza del 25.10.2018, in conseguenza della pubblicazione delle disposizioni testamentarie da parte dell'odierno convenuto, era stato conferito incarico al
Consulente Prof. , il quale aveva concluso nel senso della piena riconducibilità Persona_2
pagina 3 di 13 della scheda testamentaria alla mano del de cuius;
inoltre, nel caso di testamenti redatti su più fogli separati, affinché la manifestazione del testatore potesse essere ritenuta valida, era richiesto che tra i diversi fogli esistesse un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esistesse un collegamento logico e sostanziale. Nel caso di specie, il foglio contenente la scheda testamentaria era unico, del tipo uso bollo e quindi
A3, pertanto l'eccezione ex adverso sollevata era pretestuosa e da disattendere;
2) quanto alla dedotta violazione dell'art. 628 c.c., il procuratore di parte attrice aveva espressamente richiesto al Prof. di verificare se la prima parola scritta nella prima pagina al rigo 10 fosse da Per_2 intendersi come ” oppure ”, e il C.T.U. aveva concluso ritenendo che la prima CP_1 Pt_1
lettera dovesse essere intesa come una “G”. Pertanto, considerato che il testatore aveva fatto espressamente riferimento al figlio, anche se la lettera finale era una A, non vi era dubbio alcuno che la manifestazione di volontà del testatore fosse da riferirsi all'odierno convenuto;
3) CP_1
con riferimento all'azione di riduzione, doveva essere considerato che il IG. in Controparte_2
data 29.08.1982 aveva donato alla figlia un terreno del quale non era stata fatta menzione Pt_1
alcuna nell'atto di citazione;
successivamente, all'incirca nell'anno 1994, l'odierna attrice aveva ricevuto anche una donazione in denaro dal proprio genitore , dell'importo di circa Controparte_2
sei milioni delle vecchie lire, somma che era stata utilizzata dalla predetta per l'acquisto degli arredi dell'abitazione coniugale. In concomitanza della data dell'atto di donazione, il de cuius, con il chiaro intento di dividere le proprie sostanze in parti uguali tra i tre figli, incaricava un professionista di redigere una relazione tecnica al fine di valutare l'immobile ubicato nel Comune di Fondi alla Via del Laghetto, civico 10, per poi dividerlo equamente tra i due restanti figli che non avevano ricevuto alcun bene. All'esito della valutazione tecnica, il de cuius decideva di riservarsi per sé il piano terra, e - in accordo con la figlia odierna attrice, alla quale era stato donato il terreno - divideva in due quote l'intero primo piano, composto da quattro stanze separate da un corridoio utilizzato dalla famiglia come zona notte- attribuendone una per CP_1
ciascun figlio. I germani da parte loro, al fine di eguagliare le tre quote, corrispondevano alla sorella un conguaglio in denaro pari a circa due milioni delle vecchie lire;
4) inoltre, Pt_1
mentre il bene donato in favore della figlia non era gravato da alcun onere, tant'è che la medesima ne risultava intestataria a tutti gli effetti avendone la piena proprietà e di conseguenza piena possibilità di disporne, i beni attribuiti ai due germani risultavano gravati dal peso rappresentato dalla proprietà comunale, ed il bene ricevuto in donazione dall'attrice, sul quale pagina 4 di 13 insistevano circa 100 piante di ulivo di alto fusto che producevano potenzialmente olive itrane di ottima qualità commerciale, non era stato oggetto di perizia;
5) pertanto, la richiesta ex adverso avanzata di azione di riduzione in conseguenza della presunta ed allo stato non dimostrata violazione della quota di legittima spettante all'odierna attrice, oltre ad essere infondata, ed avanzata in palese malafede, era altresì illegittima atteso che il IG. aveva disposto Controparte_2
in vita di tutti i suoi beni, dividendoli in parti uguali tra i tre figli, elargendo altresì conguagli in denaro al fine di equiparare le tre quote e decidendo di beneficiare con il lascito testamentario il figlio che lo aveva accudito fino alla fine dei suoi giorni;
6) in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare soggetti a collazione i beni mobili (somme di denaro), ed immobili
(terreno), ricevute in donazione dall'odierna attrice, ed ordinando il loro conferimento alla massa ereditaria da dividersi in quote tra i tre eredi legittimi.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale di merito rigettare la domanda di accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del testamento olografo pubblicato per AR Dr. in data 11.12.2017 Rep. n. Persona_1
11450, Racc. n. 6588 essendo infondata nonché avanzata in palese malafede;
In via riconvenzionale accertare e dichiarare soggette a collazione i beni mobili (somme di denaro), ed immobili (terreno), ricevute in donazione dall'odierna attrice, ordinando il loro conferimento alla massa ereditaria da dividersi in quote tra i tre eredi legittimi, dalle quali sottrarre debiti e pesi ereditari (spese di degenza del defunto e per i suoi funerali), da porre a carico di ciascuno dei coeredi in proporzione della propria quota di eredità, e per l'effetto rigettare la domanda di accertamento e conseguente dichiarazione di lesione della quota di riserva di legittima in quanto infondata, avanzata in palese malafede ed allo stato non provata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere la domanda di accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del testamento olografo pubblicato per AR Dr. Per_1
in data 11.12.2017 Rep. n. 11450, Racc. n. 6588, si chiede procedersi alla divisione del
[...]
compendio ereditario facendo applicazione delle disposizioni vigenti in materia di successione legittima, accertando e dichiarando soggette a collazione i beni mobili (somme di denaro), ed immobili (terreno), ricevute in donazione dall'odierna attrice, ordinando il loro conferimento alla massa ereditaria, e di seguito procedendosi alla divisione del compendio ereditario tra i tre coeredi, previa decurtazione dei debiti e pesi ereditari (spese di degenza del defunto e per i suoi
pagina 5 di 13 funerali), da porre a carico di ciascuno dei predetti in proporzione della propria quota di eredità. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree non meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Traendo le mosse dalla dedotta nullità del testamento olografo di per difetto di Controparte_4
sottoscrizione, ex art. 602 c.c., va rammentato che “Quando il testamento olografo risulti redatto in più fogli separati, occorre, perché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale” (Cass.
Civ. Sez. 2, 18.09.2001, n. 11703).
Nel caso di specie, il testamento olografo di cui si discute risulta redatto con penna avente l'inchiostro di colore scuro, su scheda testamentaria composta da due fogli di carta bianca a righe;
sebbene non risultino congiunti tra loro da una qualche rilegatura o punto, il testo del primo foglio appare inequivocabilmente legato al successivo da un nesso letterale e logico. La prima pagina, infatti, si conclude con le parole “questo è il mio”, ed il secondo foglio inizia con le parole “primo testamento”, sicché le due pagine risultano tra loro indiscutibilmente avvinti da una correlazione letterale e logica.
Sotto questo profilo, pertanto, deve escludersi l'invalidità del testamento.
Quanto, invece, alla presunta violazione del principio di cui all'art. 628 c.c., la citata norma prevede che “È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata”.
In proposito, è stato precisato che l'indicazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione ogni qual volta dal contesto del testamento o anche aliunde sia possibile determinare in modo certo e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare (Cass. Civ.,
Sez. II, 19.7.1963, n. 1980; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11.4.2013, n. 8899).
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, il lascito testamentario oggetto di discussione è il seguente: “Lascio tutto il piano terra del fabbricato sito in Fondi alla Via del Laghetto n. 10 a figlio ..”, cui segue una parola di difficile lettura, che potrebbe essere interpretata come “giuliana” o “silvana”.
Sul punto, tuttavia, va rilevato che il perito grafologo nominato nel giudizio di divisione ereditaria, chiamato ad esprimersi sulla questione, ha escluso che la prima lettera della parola in contestazione possa essere intesa come una “s”, reputando al contrario che si tratti di una “g”.
Tale parola, dunque, inequivocabilmente inizia con la lettera “g”, e termina con le tre lettere “a-n-
a”.
Si riscontra, dunque, una certa incertezza nella misura in cui la lettera iniziale sembrerebbe riferita all'odierno convenuto , mentre la parte finale della parola lascia intendere un CP_1
nome femminile.
Orbene, ritiene il Collegio che, in assenza di ulteriori elementi presenti all'interno del testamento, ove cioè la persona beneficiaria del lascito dovesse essere desunta esclusivamente dall'interpretazione della parola in contestazione, la disposizione risulterebbe effettivamente attinta da una indeterminatezza non altrimenti superabile.
Tuttavia, a colmare tale incertezza soccorre, nel caso di specie, la parola “Figlio”, indiscutibilmente declinata al maschile, che precede l'attribuzione testamentaria. Ed allora, la circostanza che il testatore abbia inteso devolvere l'appartamento al piano terra al proprio
“Figlio”, il cui nome inizia con la lettera “G”, consente di concludere senza incertezze che il beneficiario della disposizione testamentaria in oggetto debba essere identificato nel convenuto, figlio del de cuius, . Controparte_1
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, nel testamento, il de cuius specificava di aver effettuato il suddetto lascito “a ricompensa dell'assistenza fattami”, giacché risulta comprovato dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta che era il figlio a prendersi cura del padre. CP_1
La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che “Io non ho mai contribuito alle spese per mio padre (..) mio padre era malato e venne accudito da mio fratello ”. CP_1
Anche il teste , sentito all'udienza del 15.4.2021, ha dichiarato che “quando sono Testimone_1
tornato in Italia nel 1988, ho allacciato amicizia con ed anche suo padre dato Controparte_1
che frequentavo casa sua. Io non ho mai visto in casa di la figlia che infatti non Controparte_2
conosco; sul cap. 8 Posso confermare che da quando si è sposato ha sempre Controparte_1
vissuto con il padre che era già vedovo quando l'ho conosciuto e posso confermare che CP_1
pagina 7 di 13 ha provveduto a prendersi cura del padre ed a provvedere a tutte le sue necessità”; analogamente, il teste all'udienza del 21.10.2021: “Visto che mia suocera viveva Tes_2
vicino a io andavo tutti i sabati e domenica e vedevo ogni tanto e poi non Persona_3 Pt_1
l'ho vista più, parliamo di tanti anni fa e per quanto so non è tornata neanche quando il padre è morto;
io sono stato presente in casa alla veglia funebre tutto il giorno;
sul cap. 8 E' vero quanto mi si legge e che fin da quando si è sposato abitava con il padre e si è preso cura di lui CP_1 che rimasto vedovo per tanti anni”.
Si osserva al riguardo che i suddetti testi appaiono attendibili poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro, mentre la testimonianza resa da non è in grado, da sola, di Controparte_5
sconfessarne l'univoco risultato probatorio. Ed ancora, va posto in evidenza che , Parte_1
in sede di interrogatorio formale, dichiarava di aver ricevuto delle elargizioni di denaro da parte dei fratelli, su indicazione del padre, proprio perché “siccome ai miei fratelli sarebbe andata la casa loro dovevano dare a me dei soldi”. Dunque, le stesse dichiarazioni di parte attrice confermano che la volontà del de cuius era quella di devolvere la proprietà immobiliare al fratello.
Per i rilievi esposti, deve concludersi che la disposizione testamentaria risulti riferibile senza incertezze all'odierno convenuto , con conseguente rigetto della domanda di Controparte_1
nullità del testamento.
A questo punto, appurata la validità della scheda testamentaria, con cui il de cuius devolveva al figlio l'immobile di cui al piano terra di Via Del Laghetto n. 10, resta da esaminare la CP_1
fondatezza dell'azione di riduzione formulata in via subordinata da . Parte_1
In particolare, assume l'attrice che, avendo il padre attribuito il piano terra all'odierno convenuto, residuerebbe nel patrimonio relitto esclusivamente il primo piano del medesimo fabbricato, che non risulterebbe sufficiente ad integrare la quota di riserva a lei spettante, corrispondente ad 1/3 del patrimonio.
Dunque, la risoluzione della controversia presuppone in primo luogo l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui si lamenta la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
pagina 8 di 13 Quanto al relictum, viene in rilievo il fabbricato sito in Fondi, Via del Laghetto n. 10, censito in
Catasto al foglio n. 9, part. 655, che, secondo le allegazioni delle parte, avrebbe fatto capo al de cuius con riferimento agli appartamenti posti al piano terra e al primo piano.
Il consulente tecnico incaricato, tuttavia, ha rilevato l'insussistenza in atti di titoli di provenienza comprovanti l'appartenenza degli immobili de quo alla proprietà del de cuius, appurando che il terreno su cui è stato costruito il fabbricato risulta intestato al Nell'atto di CP_6 Pt_2
divisione sottoscritto il 14.09.1993 fra i sig. , e , peraltro, gli Controparte_2 CP_3 CP_1
stessi dichiaravano di essere proprietari del “fabbricato di tre piani” specificando che il IG.
aveva edificato il piano terra, il IG. il piano primo, il IG. il piano CP_2 CP_1 CP_3
terzo.
Non vi è, dunque, prova documentale che al de cuius fosse riferibile una consistenza maggiore del solo piano terra, comprensiva cioè anche del primo piano dell'immobile de quo.
Pertanto, potendosi considerare esclusivamente il piano terra del fabbricato, il Ctu ne ha stimato il valore, all'epoca dell'apertura della successione, in € 21.117,00.
Non sono stati, invece, considerati debiti in assenza di documentazione che ne comprovasse l'esistenza.
Con riferimento al donatum, viene in rilievo la donazione effettuata dal de cuius in favore dell'attrice giusta atto del 21.08.1982 Rep. n. 326, Racc. n. 175, avente ad oggetto il terreno sito in Fondi, censito in Catasto al foglio n. 9, part. 62, il cui valore è stato stimato, sempre all'epoca di apertura della successione, in € 14.184,00.
Orbene, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo pagina 9 di 13 convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Dunque, al fine di calcolare l'importo della quota di legittima spettante all'odierna attrice, occorre sommare il valore del relictum (appartamento al piano terra di Via del Laghetto, pari ad €
21.117,00), a quello del donatum (comprensivo del terreno del valore di € 14.184,00, donato all'attrice, non essendovi prova documentale di altre donazioni effettuate in vita dal de cuius), di guisa che si perviene al valore complessivo di € 35.301,00.
Poiché, all'epoca del decesso, lasciava quali eredi i tre figli , ed Controparte_2 CP_1 Pt_1
, occorre fare riferimento all'art. 537, comma 2, c.c., per cui, se i figli sono più d'uno, ad CP_3
essi è riservata la quota dei 2/3 del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra loro, pari quindi a
2/9 ciascuno. Pertanto, la quota di legittima riservata a , pari 2/9 del patrimonio, Parte_1 corrisponde ad € 7.844,66.
È evidente, quindi, che tale quota è stata integralmente soddisfatta mediante la donazione del
21.8.1982, sicché nessuna lesione risulta essere stata subita da parte attrice.
Peraltro, a non dissimili conclusioni si perverrebbe anche nell'ipotesi in cui si tenesse in considerazione, ai fini della riunione fittizia, anche l'immobile di cui al primo piano di Via del
Laghetto n. 10, valutato dal CTU per € 37.520,00.
In tal caso, infatti, il patrimonio comprensivo di relictum + donatum ammonterebbe ad €
72.821,00, sicché la quota di legittima di , pari ai 2/9, risulterebbe corrispondente Parte_1 ad € 16.182,50. Nell'ambito di tale scenario, dunque, si apprezzerebbe una lesione della quota di riserva spettante all'attrice pari ad appena € 1.998,50 (€ 16.182,50 - € 14.184,00).
Una simile conclusione, tuttavia, non consentirebbe di disporre la riduzione dell'attribuzione testamentaria in favore del convenuto, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, infatti, benché il CTU non abbia tenuto in considerazione le donazioni di denaro effettuate in vita dal de cuius, in quanto non documentalmente provate, non può sottacersi che
, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto di aver ricevuto elargizioni di Parte_1
denaro non solo dal padre (pari a due milioni di lire nel 1994), ma dagli stessi fratelli, e ciò proprio in ragione del fatto che a questi ultimi sarebbe stata attribuita la casa: “Io ho avuto da mio fratello un milione di lire e da mio fratello detto la somma di 900.000 CP_1 CP_3 Per_4
pagina 10 di 13 Lire perché a loro rimaneva la casa. Fu mio padre a dire che siccome ai miei fratelli sarebbe andata la casa loro dovevano dare a me dei soldi”. Le predette donazioni di denaro, dunque, espressamente riconosciute da parte attrice, risulterebbero senz'altro idonee a superare la lesione subita nella misura di € 1.998,50.
In secondo luogo, pur prescindendo dalle donazioni in denaro, la lesione di € 1.998,50 troverebbe automatica soddisfazione, senza necessità di disporre la riduzione della disposizione testamentaria, in forza del principio sancito dall'art. 553 c.c., a mente del quale “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”. Tale disposizione, ritenuta applicabile anche nell'ipotesi in cui alla successione siano chiamati – come nel caso di specie – esclusivamente eredi legittimari, consente al legittimario, in presenza di beni relitti, di reintegrare la propria quota senza dover esperire l'azione di riduzione, mediante una modificazione automatica delle regole della successione. Ed invero, in base all'art. 553 c.c., anche nel caso che i successori siano tutti legittimari, il legittimario essendo chiamato alla successione “ab intestato sul relictum” in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione, qualora il
“relictum” sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra
“relictum”, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi
(Cass. civ., 06/03/1980, n. 1521). Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, quindi, la lesione di € 1.998,50 potrebbe essere agevolmente sanata in sede di divisione ereditaria, semplicemente attribuendo all'attrice una quota maggiore, in misura corrispondente a quanto necessario per reintegrare la quota di riserva, dell'immobile relitto (che, nel caso di specie, sarebbe costituito dal cespite di cui al primo piano di Via del Laghetto). Ciò, evidentemente, subordinatamente alla prova, da fornire nell'ambito del giudizio di divisione, dell'effettiva appartenenza di tale immobile alla proprietà del de cuius e della sua conseguente ricaduta nel patrimonio ereditario.
Da ultimo, merita il rigetto anche la domanda attorea tesa al conseguimento dell'indennità di occupazione degli immobili relitti da parte del convenuto.
pagina 11 di 13 Quanto all'immobile di cui al piano terra, infatti, il convenuto possiede il bene in forza di una disposizione testamentaria, ossia di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia (Cass. Civ., sez. VI, 19.12.2017, n. 30485). Il rigetto dell'azione di riduzione spiegata, dunque, impone di ritenere del tutto legittimo il possesso esercitato in via esclusiva dal convenuto sull'immobile de quo, a lui attribuito in forza di un lascito testamentario valido ed efficace.
Con riferimento, invece, all'immobile di cui al piano primo, la domanda non può trovare accoglimento nella misura in cui trova fondamento sull'asserita comproprietà del cespite, tale da attribuire ai coeredi esclusi il diritto a conseguire un indennizzo per il mancato godimento del bene. Tale comproprietà, tuttavia, intanto potrebbe reputarsi sussistente in quanto risultasse dimostrato che l'immobile appartenesse al de cuius. In mancanza di tale prova, non fornita nel presente giudizio secondo quanto già evidenziato, l'immobile non può ritenersi caduto in successione, e l'odierna attrice non può reputarsi comproprietaria dello stesso. Non vi sono, dunque, i presupposti per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento dell'immobile.
Infine, va respinta anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, avente ad oggetto la collazione delle donazioni ricevute dalla controparte, atteso che la collazione è istituto destinato ad operare esclusivamente nell'ambito del giudizio di divisione: “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”
(Cass. Civ., Sez. II, 21.05.2015, n. 10478). Il presente giudizio non ha ad oggetto la divisione ereditaria, ma l'impugnazione del testamento di e l'azione di riduzione spiegata da Controparte_2
, sicché la collazione esula del tutto dall'ambito devoluto alla cognizione del Parte_1
Collegio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, da reputarsi prevalente nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto, dovendosi avere riguardo all'esito finale della lite considerata nel suo insieme, e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi.
pagina 12 di 13 Va considerato, sul punto, che ambedue le parti in causa risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Quindi, giova precisare che l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio non osta alla condanna della stessa alle spese legali. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l'assistito soccombente sia condannato a versare all'altra parte;
gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario, da liquidarsi con separato decreto su apposita istanza del difensore (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, 31.3.2017, n.
8388).
Al contempo, attesa l'ammissione anche del convenuto al gratuito patrocinio, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, nell'intera misura, in quanto il dimezzamento dei compensi di cui all'art. 130 DPR 115/2002 riguarda la sola liquidazione a carico dello Stato, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134. (Cass. Civ. n. 18223/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 10.860,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'Erario.
Latina, 23 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott. Pierluigi De Cinti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott. Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Luca Venditto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5069/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pannozzo Parte_1 C.F._1
Giuliana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via Lucrezio Caro n. 78/A, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pannozzo Controparte_1 C.F._2
Alessandrina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Via Madonna Delle
Grazie n. 338, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di testamento e azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo che: 1) in data 14.10.2011 decedeva il sig. lasciando quali
[...] Controparte_2
pagina 1 di 13 suoi eredi i tre figli legittimi , e;
2) il de cuius Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
lasciava quale compendio ereditario caduto in successione l'immobile sito in Fondi, Via del
Laghetto n. 8 distinto al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 9 Part. 655, con fabbricato costituito da piano terra e primo piano;
3) con atto di citazione del 16.04.2012, la stessa attrice chiedeva la divisione ex art 784 c.p.c. dei beni caduti in successione, e si incardinava il giudizio innanzi al Tribunale di Latina avente n. RG 300642/2012: successivamente alla costituzione, depositava in giudizio un testamento olografo, Controparte_1
pubblicato innanzi al Notaio Dott. con atto Rep. N.11450 Racc. n. 6588 Persona_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 13.12.2017 al n. 4956/17; 4) tale testamento era da reputarsi nullo e/o annullabile per ben due motivi, in quanto: a) il testamento risultava firmato e sottoscritto solo sul foglio di cui alla seconda pagina e non anche sulla prima pagina;
b) le disposizioni testamentarie non erano chiare e precise, non essendo dato comprendere se fosse intenzione del de cuius lasciare l'immobile alla figlia o ad una certa Pt_1
Giuliana come indicato dal Notaio nella pubblicazione;
5) secondo la bozza della CTU svolta nel giudizio di divisione, il bene relitto aveva un valore complessivo di € 157.000,00; pertanto, posto che in presenza di tre figli la quota disponibile era pari ad 1/3 mentre la quota di legittima era pari a 2/3, la disponibile ammontava a circa € 52.000,00 e la legittima a circa € 104,660,00, con quota parte di € 35.000,00. Quindi, considerato che l'appartamento al piano terra era stato assegnato per disposizione testamentaria al figlio , rimaneva solo il primo piano da ripartire tra i CP_1
legittimari, tra cui anche il convenuto. L'attrice, pur avendo diritto ad una quota di legittima di €
35,000,00, aveva ricevuto solo un terreno di €1.200,00, per cui doveva ricevere ancora €
33.800,00; con la divisione del solo appartamento posto al primo piano, del valore di circa €
78.500,00, la stessa avrebbe ricevuto solo € 26.160,00 circa, con una violazione di ben €
10.000,00 della quota di riserva di legittima;
6) il convenuto , inoltre, godeva dei Controparte_1
beni ereditari sin dal decesso del de cuius, e con raccomandata a.r. del 31.03.2014 l'attrice inoltrava formale richiesta di corresponsione pro quota dei frutti, rimasto inevasa;
7) l'attrice aveva altresì proceduto al tentativo obbligatorio di conciliazione, ma nessuno dei fratelli si era presentato all'incontro.
In diritto, deduceva la nullità del testamento olografo di , per mancanza del Controparte_2
requisito della sottoscrizione previsto dall'art. 602 c.c., nonché la violazione dell'art. 628 c.c., per cui la disposizione testamentaria è nulla se non è chiara il soggetto a favore del quale sarebbe pagina 2 di 13 avvenuta l'attribuzione. In via subordinata, lamentava la violazione della propria quota di legittima, dovendo il testamento impugnato essere ridotto nella parte di un terzo eccedente la disponibile, riconoscendo al legittimario il diritto ad una quota di riserva pari ad un terzo dell'asse ex art. 537 comma 2 c.c.
Assumeva, altresì, di avere diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, in quanto il bene immobile, sia al piano terra che al primo piano, facente parte del compendio ereditario, risultava nell'esclusivo possesso del IG. che ne aveva goduto in via piena ed Controparte_1
esclusiva, con la propria famiglia ed escludendo dal godimento gli altri eredi.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: 1) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo pubblicato dal AR Dott. con atto Rep. Persona_1
N.11450 Race. n. 6588 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 13.12.2017 al
n. 4956/17; 2) nel merito ed in via subordinata, nel malaugurato caso si ritenga valido ed efficace il testamento olografo, accertare e dichiarare la lesione della quota di riserva di legittima della IG.ra , riducendo di conseguenza la disposizione testamentaria di Parte_1
talché venga preservata la quota di riserva di legittima o pertanto accertando e dichiarando
l'inefficacia della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima spettante alla IG.ra
e nel caso specifico effettuata dal de cuius, , in favore del IG. Parte_1 Controparte_2
, cosi come indicato al punto 5) o nella maggiore o minore quota accertata Controparte_1
durante il corso del presente giudizio anche a mezzo espletanda CTU, accertando in tal modo
l'effettivo valore del bene e dei frutti dello stesso maturati ad oggi e goduti dal solo CP_1
: - nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'indennità di occupazione
[...]
dall'apertura della successione e sino all'effettivo soddisfo, calcolata come nella parte motiva in
€ 450,00 mensili o nella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, con interessi
e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , esponendo che: 1) nel richiamato giudizio di divisione Controparte_1
ereditaria pendente innanzi all'Intestata Autorità, rubricato al n.r.g. 300642/2012, sospeso ex art. 295 c.p.c. con decorrenza dall'udienza del 25.10.2018, in conseguenza della pubblicazione delle disposizioni testamentarie da parte dell'odierno convenuto, era stato conferito incarico al
Consulente Prof. , il quale aveva concluso nel senso della piena riconducibilità Persona_2
pagina 3 di 13 della scheda testamentaria alla mano del de cuius;
inoltre, nel caso di testamenti redatti su più fogli separati, affinché la manifestazione del testatore potesse essere ritenuta valida, era richiesto che tra i diversi fogli esistesse un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esistesse un collegamento logico e sostanziale. Nel caso di specie, il foglio contenente la scheda testamentaria era unico, del tipo uso bollo e quindi
A3, pertanto l'eccezione ex adverso sollevata era pretestuosa e da disattendere;
2) quanto alla dedotta violazione dell'art. 628 c.c., il procuratore di parte attrice aveva espressamente richiesto al Prof. di verificare se la prima parola scritta nella prima pagina al rigo 10 fosse da Per_2 intendersi come ” oppure ”, e il C.T.U. aveva concluso ritenendo che la prima CP_1 Pt_1
lettera dovesse essere intesa come una “G”. Pertanto, considerato che il testatore aveva fatto espressamente riferimento al figlio, anche se la lettera finale era una A, non vi era dubbio alcuno che la manifestazione di volontà del testatore fosse da riferirsi all'odierno convenuto;
3) CP_1
con riferimento all'azione di riduzione, doveva essere considerato che il IG. in Controparte_2
data 29.08.1982 aveva donato alla figlia un terreno del quale non era stata fatta menzione Pt_1
alcuna nell'atto di citazione;
successivamente, all'incirca nell'anno 1994, l'odierna attrice aveva ricevuto anche una donazione in denaro dal proprio genitore , dell'importo di circa Controparte_2
sei milioni delle vecchie lire, somma che era stata utilizzata dalla predetta per l'acquisto degli arredi dell'abitazione coniugale. In concomitanza della data dell'atto di donazione, il de cuius, con il chiaro intento di dividere le proprie sostanze in parti uguali tra i tre figli, incaricava un professionista di redigere una relazione tecnica al fine di valutare l'immobile ubicato nel Comune di Fondi alla Via del Laghetto, civico 10, per poi dividerlo equamente tra i due restanti figli che non avevano ricevuto alcun bene. All'esito della valutazione tecnica, il de cuius decideva di riservarsi per sé il piano terra, e - in accordo con la figlia odierna attrice, alla quale era stato donato il terreno - divideva in due quote l'intero primo piano, composto da quattro stanze separate da un corridoio utilizzato dalla famiglia come zona notte- attribuendone una per CP_1
ciascun figlio. I germani da parte loro, al fine di eguagliare le tre quote, corrispondevano alla sorella un conguaglio in denaro pari a circa due milioni delle vecchie lire;
4) inoltre, Pt_1
mentre il bene donato in favore della figlia non era gravato da alcun onere, tant'è che la medesima ne risultava intestataria a tutti gli effetti avendone la piena proprietà e di conseguenza piena possibilità di disporne, i beni attribuiti ai due germani risultavano gravati dal peso rappresentato dalla proprietà comunale, ed il bene ricevuto in donazione dall'attrice, sul quale pagina 4 di 13 insistevano circa 100 piante di ulivo di alto fusto che producevano potenzialmente olive itrane di ottima qualità commerciale, non era stato oggetto di perizia;
5) pertanto, la richiesta ex adverso avanzata di azione di riduzione in conseguenza della presunta ed allo stato non dimostrata violazione della quota di legittima spettante all'odierna attrice, oltre ad essere infondata, ed avanzata in palese malafede, era altresì illegittima atteso che il IG. aveva disposto Controparte_2
in vita di tutti i suoi beni, dividendoli in parti uguali tra i tre figli, elargendo altresì conguagli in denaro al fine di equiparare le tre quote e decidendo di beneficiare con il lascito testamentario il figlio che lo aveva accudito fino alla fine dei suoi giorni;
6) in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare soggetti a collazione i beni mobili (somme di denaro), ed immobili
(terreno), ricevute in donazione dall'odierna attrice, ed ordinando il loro conferimento alla massa ereditaria da dividersi in quote tra i tre eredi legittimi.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale di merito rigettare la domanda di accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del testamento olografo pubblicato per AR Dr. in data 11.12.2017 Rep. n. Persona_1
11450, Racc. n. 6588 essendo infondata nonché avanzata in palese malafede;
In via riconvenzionale accertare e dichiarare soggette a collazione i beni mobili (somme di denaro), ed immobili (terreno), ricevute in donazione dall'odierna attrice, ordinando il loro conferimento alla massa ereditaria da dividersi in quote tra i tre eredi legittimi, dalle quali sottrarre debiti e pesi ereditari (spese di degenza del defunto e per i suoi funerali), da porre a carico di ciascuno dei coeredi in proporzione della propria quota di eredità, e per l'effetto rigettare la domanda di accertamento e conseguente dichiarazione di lesione della quota di riserva di legittima in quanto infondata, avanzata in palese malafede ed allo stato non provata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere la domanda di accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del testamento olografo pubblicato per AR Dr. Per_1
in data 11.12.2017 Rep. n. 11450, Racc. n. 6588, si chiede procedersi alla divisione del
[...]
compendio ereditario facendo applicazione delle disposizioni vigenti in materia di successione legittima, accertando e dichiarando soggette a collazione i beni mobili (somme di denaro), ed immobili (terreno), ricevute in donazione dall'odierna attrice, ordinando il loro conferimento alla massa ereditaria, e di seguito procedendosi alla divisione del compendio ereditario tra i tre coeredi, previa decurtazione dei debiti e pesi ereditari (spese di degenza del defunto e per i suoi
pagina 5 di 13 funerali), da porre a carico di ciascuno dei predetti in proporzione della propria quota di eredità. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree non meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Traendo le mosse dalla dedotta nullità del testamento olografo di per difetto di Controparte_4
sottoscrizione, ex art. 602 c.c., va rammentato che “Quando il testamento olografo risulti redatto in più fogli separati, occorre, perché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale” (Cass.
Civ. Sez. 2, 18.09.2001, n. 11703).
Nel caso di specie, il testamento olografo di cui si discute risulta redatto con penna avente l'inchiostro di colore scuro, su scheda testamentaria composta da due fogli di carta bianca a righe;
sebbene non risultino congiunti tra loro da una qualche rilegatura o punto, il testo del primo foglio appare inequivocabilmente legato al successivo da un nesso letterale e logico. La prima pagina, infatti, si conclude con le parole “questo è il mio”, ed il secondo foglio inizia con le parole “primo testamento”, sicché le due pagine risultano tra loro indiscutibilmente avvinti da una correlazione letterale e logica.
Sotto questo profilo, pertanto, deve escludersi l'invalidità del testamento.
Quanto, invece, alla presunta violazione del principio di cui all'art. 628 c.c., la citata norma prevede che “È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata”.
In proposito, è stato precisato che l'indicazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione ogni qual volta dal contesto del testamento o anche aliunde sia possibile determinare in modo certo e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare (Cass. Civ.,
Sez. II, 19.7.1963, n. 1980; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11.4.2013, n. 8899).
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, il lascito testamentario oggetto di discussione è il seguente: “Lascio tutto il piano terra del fabbricato sito in Fondi alla Via del Laghetto n. 10 a figlio ..”, cui segue una parola di difficile lettura, che potrebbe essere interpretata come “giuliana” o “silvana”.
Sul punto, tuttavia, va rilevato che il perito grafologo nominato nel giudizio di divisione ereditaria, chiamato ad esprimersi sulla questione, ha escluso che la prima lettera della parola in contestazione possa essere intesa come una “s”, reputando al contrario che si tratti di una “g”.
Tale parola, dunque, inequivocabilmente inizia con la lettera “g”, e termina con le tre lettere “a-n-
a”.
Si riscontra, dunque, una certa incertezza nella misura in cui la lettera iniziale sembrerebbe riferita all'odierno convenuto , mentre la parte finale della parola lascia intendere un CP_1
nome femminile.
Orbene, ritiene il Collegio che, in assenza di ulteriori elementi presenti all'interno del testamento, ove cioè la persona beneficiaria del lascito dovesse essere desunta esclusivamente dall'interpretazione della parola in contestazione, la disposizione risulterebbe effettivamente attinta da una indeterminatezza non altrimenti superabile.
Tuttavia, a colmare tale incertezza soccorre, nel caso di specie, la parola “Figlio”, indiscutibilmente declinata al maschile, che precede l'attribuzione testamentaria. Ed allora, la circostanza che il testatore abbia inteso devolvere l'appartamento al piano terra al proprio
“Figlio”, il cui nome inizia con la lettera “G”, consente di concludere senza incertezze che il beneficiario della disposizione testamentaria in oggetto debba essere identificato nel convenuto, figlio del de cuius, . Controparte_1
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, nel testamento, il de cuius specificava di aver effettuato il suddetto lascito “a ricompensa dell'assistenza fattami”, giacché risulta comprovato dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta che era il figlio a prendersi cura del padre. CP_1
La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che “Io non ho mai contribuito alle spese per mio padre (..) mio padre era malato e venne accudito da mio fratello ”. CP_1
Anche il teste , sentito all'udienza del 15.4.2021, ha dichiarato che “quando sono Testimone_1
tornato in Italia nel 1988, ho allacciato amicizia con ed anche suo padre dato Controparte_1
che frequentavo casa sua. Io non ho mai visto in casa di la figlia che infatti non Controparte_2
conosco; sul cap. 8 Posso confermare che da quando si è sposato ha sempre Controparte_1
vissuto con il padre che era già vedovo quando l'ho conosciuto e posso confermare che CP_1
pagina 7 di 13 ha provveduto a prendersi cura del padre ed a provvedere a tutte le sue necessità”; analogamente, il teste all'udienza del 21.10.2021: “Visto che mia suocera viveva Tes_2
vicino a io andavo tutti i sabati e domenica e vedevo ogni tanto e poi non Persona_3 Pt_1
l'ho vista più, parliamo di tanti anni fa e per quanto so non è tornata neanche quando il padre è morto;
io sono stato presente in casa alla veglia funebre tutto il giorno;
sul cap. 8 E' vero quanto mi si legge e che fin da quando si è sposato abitava con il padre e si è preso cura di lui CP_1 che rimasto vedovo per tanti anni”.
Si osserva al riguardo che i suddetti testi appaiono attendibili poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro, mentre la testimonianza resa da non è in grado, da sola, di Controparte_5
sconfessarne l'univoco risultato probatorio. Ed ancora, va posto in evidenza che , Parte_1
in sede di interrogatorio formale, dichiarava di aver ricevuto delle elargizioni di denaro da parte dei fratelli, su indicazione del padre, proprio perché “siccome ai miei fratelli sarebbe andata la casa loro dovevano dare a me dei soldi”. Dunque, le stesse dichiarazioni di parte attrice confermano che la volontà del de cuius era quella di devolvere la proprietà immobiliare al fratello.
Per i rilievi esposti, deve concludersi che la disposizione testamentaria risulti riferibile senza incertezze all'odierno convenuto , con conseguente rigetto della domanda di Controparte_1
nullità del testamento.
A questo punto, appurata la validità della scheda testamentaria, con cui il de cuius devolveva al figlio l'immobile di cui al piano terra di Via Del Laghetto n. 10, resta da esaminare la CP_1
fondatezza dell'azione di riduzione formulata in via subordinata da . Parte_1
In particolare, assume l'attrice che, avendo il padre attribuito il piano terra all'odierno convenuto, residuerebbe nel patrimonio relitto esclusivamente il primo piano del medesimo fabbricato, che non risulterebbe sufficiente ad integrare la quota di riserva a lei spettante, corrispondente ad 1/3 del patrimonio.
Dunque, la risoluzione della controversia presuppone in primo luogo l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui si lamenta la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
pagina 8 di 13 Quanto al relictum, viene in rilievo il fabbricato sito in Fondi, Via del Laghetto n. 10, censito in
Catasto al foglio n. 9, part. 655, che, secondo le allegazioni delle parte, avrebbe fatto capo al de cuius con riferimento agli appartamenti posti al piano terra e al primo piano.
Il consulente tecnico incaricato, tuttavia, ha rilevato l'insussistenza in atti di titoli di provenienza comprovanti l'appartenenza degli immobili de quo alla proprietà del de cuius, appurando che il terreno su cui è stato costruito il fabbricato risulta intestato al Nell'atto di CP_6 Pt_2
divisione sottoscritto il 14.09.1993 fra i sig. , e , peraltro, gli Controparte_2 CP_3 CP_1
stessi dichiaravano di essere proprietari del “fabbricato di tre piani” specificando che il IG.
aveva edificato il piano terra, il IG. il piano primo, il IG. il piano CP_2 CP_1 CP_3
terzo.
Non vi è, dunque, prova documentale che al de cuius fosse riferibile una consistenza maggiore del solo piano terra, comprensiva cioè anche del primo piano dell'immobile de quo.
Pertanto, potendosi considerare esclusivamente il piano terra del fabbricato, il Ctu ne ha stimato il valore, all'epoca dell'apertura della successione, in € 21.117,00.
Non sono stati, invece, considerati debiti in assenza di documentazione che ne comprovasse l'esistenza.
Con riferimento al donatum, viene in rilievo la donazione effettuata dal de cuius in favore dell'attrice giusta atto del 21.08.1982 Rep. n. 326, Racc. n. 175, avente ad oggetto il terreno sito in Fondi, censito in Catasto al foglio n. 9, part. 62, il cui valore è stato stimato, sempre all'epoca di apertura della successione, in € 14.184,00.
Orbene, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo pagina 9 di 13 convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Dunque, al fine di calcolare l'importo della quota di legittima spettante all'odierna attrice, occorre sommare il valore del relictum (appartamento al piano terra di Via del Laghetto, pari ad €
21.117,00), a quello del donatum (comprensivo del terreno del valore di € 14.184,00, donato all'attrice, non essendovi prova documentale di altre donazioni effettuate in vita dal de cuius), di guisa che si perviene al valore complessivo di € 35.301,00.
Poiché, all'epoca del decesso, lasciava quali eredi i tre figli , ed Controparte_2 CP_1 Pt_1
, occorre fare riferimento all'art. 537, comma 2, c.c., per cui, se i figli sono più d'uno, ad CP_3
essi è riservata la quota dei 2/3 del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra loro, pari quindi a
2/9 ciascuno. Pertanto, la quota di legittima riservata a , pari 2/9 del patrimonio, Parte_1 corrisponde ad € 7.844,66.
È evidente, quindi, che tale quota è stata integralmente soddisfatta mediante la donazione del
21.8.1982, sicché nessuna lesione risulta essere stata subita da parte attrice.
Peraltro, a non dissimili conclusioni si perverrebbe anche nell'ipotesi in cui si tenesse in considerazione, ai fini della riunione fittizia, anche l'immobile di cui al primo piano di Via del
Laghetto n. 10, valutato dal CTU per € 37.520,00.
In tal caso, infatti, il patrimonio comprensivo di relictum + donatum ammonterebbe ad €
72.821,00, sicché la quota di legittima di , pari ai 2/9, risulterebbe corrispondente Parte_1 ad € 16.182,50. Nell'ambito di tale scenario, dunque, si apprezzerebbe una lesione della quota di riserva spettante all'attrice pari ad appena € 1.998,50 (€ 16.182,50 - € 14.184,00).
Una simile conclusione, tuttavia, non consentirebbe di disporre la riduzione dell'attribuzione testamentaria in favore del convenuto, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, infatti, benché il CTU non abbia tenuto in considerazione le donazioni di denaro effettuate in vita dal de cuius, in quanto non documentalmente provate, non può sottacersi che
, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto di aver ricevuto elargizioni di Parte_1
denaro non solo dal padre (pari a due milioni di lire nel 1994), ma dagli stessi fratelli, e ciò proprio in ragione del fatto che a questi ultimi sarebbe stata attribuita la casa: “Io ho avuto da mio fratello un milione di lire e da mio fratello detto la somma di 900.000 CP_1 CP_3 Per_4
pagina 10 di 13 Lire perché a loro rimaneva la casa. Fu mio padre a dire che siccome ai miei fratelli sarebbe andata la casa loro dovevano dare a me dei soldi”. Le predette donazioni di denaro, dunque, espressamente riconosciute da parte attrice, risulterebbero senz'altro idonee a superare la lesione subita nella misura di € 1.998,50.
In secondo luogo, pur prescindendo dalle donazioni in denaro, la lesione di € 1.998,50 troverebbe automatica soddisfazione, senza necessità di disporre la riduzione della disposizione testamentaria, in forza del principio sancito dall'art. 553 c.c., a mente del quale “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”. Tale disposizione, ritenuta applicabile anche nell'ipotesi in cui alla successione siano chiamati – come nel caso di specie – esclusivamente eredi legittimari, consente al legittimario, in presenza di beni relitti, di reintegrare la propria quota senza dover esperire l'azione di riduzione, mediante una modificazione automatica delle regole della successione. Ed invero, in base all'art. 553 c.c., anche nel caso che i successori siano tutti legittimari, il legittimario essendo chiamato alla successione “ab intestato sul relictum” in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione, qualora il
“relictum” sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra
“relictum”, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi
(Cass. civ., 06/03/1980, n. 1521). Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, quindi, la lesione di € 1.998,50 potrebbe essere agevolmente sanata in sede di divisione ereditaria, semplicemente attribuendo all'attrice una quota maggiore, in misura corrispondente a quanto necessario per reintegrare la quota di riserva, dell'immobile relitto (che, nel caso di specie, sarebbe costituito dal cespite di cui al primo piano di Via del Laghetto). Ciò, evidentemente, subordinatamente alla prova, da fornire nell'ambito del giudizio di divisione, dell'effettiva appartenenza di tale immobile alla proprietà del de cuius e della sua conseguente ricaduta nel patrimonio ereditario.
Da ultimo, merita il rigetto anche la domanda attorea tesa al conseguimento dell'indennità di occupazione degli immobili relitti da parte del convenuto.
pagina 11 di 13 Quanto all'immobile di cui al piano terra, infatti, il convenuto possiede il bene in forza di una disposizione testamentaria, ossia di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia (Cass. Civ., sez. VI, 19.12.2017, n. 30485). Il rigetto dell'azione di riduzione spiegata, dunque, impone di ritenere del tutto legittimo il possesso esercitato in via esclusiva dal convenuto sull'immobile de quo, a lui attribuito in forza di un lascito testamentario valido ed efficace.
Con riferimento, invece, all'immobile di cui al piano primo, la domanda non può trovare accoglimento nella misura in cui trova fondamento sull'asserita comproprietà del cespite, tale da attribuire ai coeredi esclusi il diritto a conseguire un indennizzo per il mancato godimento del bene. Tale comproprietà, tuttavia, intanto potrebbe reputarsi sussistente in quanto risultasse dimostrato che l'immobile appartenesse al de cuius. In mancanza di tale prova, non fornita nel presente giudizio secondo quanto già evidenziato, l'immobile non può ritenersi caduto in successione, e l'odierna attrice non può reputarsi comproprietaria dello stesso. Non vi sono, dunque, i presupposti per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento dell'immobile.
Infine, va respinta anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, avente ad oggetto la collazione delle donazioni ricevute dalla controparte, atteso che la collazione è istituto destinato ad operare esclusivamente nell'ambito del giudizio di divisione: “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”
(Cass. Civ., Sez. II, 21.05.2015, n. 10478). Il presente giudizio non ha ad oggetto la divisione ereditaria, ma l'impugnazione del testamento di e l'azione di riduzione spiegata da Controparte_2
, sicché la collazione esula del tutto dall'ambito devoluto alla cognizione del Parte_1
Collegio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, da reputarsi prevalente nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto, dovendosi avere riguardo all'esito finale della lite considerata nel suo insieme, e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi.
pagina 12 di 13 Va considerato, sul punto, che ambedue le parti in causa risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Quindi, giova precisare che l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio non osta alla condanna della stessa alle spese legali. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l'assistito soccombente sia condannato a versare all'altra parte;
gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario, da liquidarsi con separato decreto su apposita istanza del difensore (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, 31.3.2017, n.
8388).
Al contempo, attesa l'ammissione anche del convenuto al gratuito patrocinio, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, nell'intera misura, in quanto il dimezzamento dei compensi di cui all'art. 130 DPR 115/2002 riguarda la sola liquidazione a carico dello Stato, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134. (Cass. Civ. n. 18223/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 10.860,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'Erario.
Latina, 23 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott. Pierluigi De Cinti
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