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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 349 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, C.F. , nato a [...] il 29 Parte_1 C.F._1 luglio 1947 e residente in [...] rappresentato e difeso dall' avv. Catia Stamato C.F. , (p.e.c. ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in via XX settembre25 SA CO AR , giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
( - con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n° 14, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro - tempore e per esso in forza di procura Controparte_2 conferitagli con atto per notar del 25.07.2024, n° 181515 di rep. e 12772 di racc., Persona_1 elettivamente domiciliata in Castrovillari, via Baldo Pisani n° 7, Palazzo degli uffici - nello studio dell'avv. Antonio Pierpaolo Pompilio ( che la rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in calce alla memoria
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , esponendo di aver ricevuto in data 8/1/2025 Controparte_3 intimazione di pagamento n° 034202490141356 35/000 contenente n° 50 cartelle di pagamento per un presunto debito complessivo di euro 343.549,33, indicate nella sezione Dettaglio delle somme da pagare e, premettendo di limitare la sua opposizione alle seguenti cartelle di pagamento
1-cartella di pagamento n°03420150017864908000 asseritamente notificata in data 28.08.2015 di €
5.997,27 per ( anno 2008) Parte_2
2-cartella di pagamento n°03420160020058774000 asseritamente notificata in data 19.09.2016 di €
39.935,57, per , relativi agli anni 2009 , Parte_2
2010 , 2011 , 2012 , 2013 ,2014, 2015;
3-cartella di pagamento n°03420170017393705000 asseritamente notificata in data 23.08.2017 di €
4.383,37, a titolo di interessi di mora per cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015,nonché per mancata pagamento della cassa previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2016 . Parte_2
4-cartella di pagamento n°03420180017812584000 asseritamente notificata in data 24.10.2018 di €
4.184,47, a titolo di interessi di mora per cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2016 ,nonché per mancata pagamento della cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2017;
5-cartella di pagamento n°03420190016689792000, asseritamente notificata in data 26.08.2019 di €
4.058,26, per mancato pagamento della cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2018,
negata preventivamente la ricezione delle stesse, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi anche in caso di comprovata notifica delle cartelle, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel successivo quinquennio.
Tanto eccepito, chiedeva, previa sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, di dichiarare l'estinzione dei crediti portati dalle suddette cartelle per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di lite a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
Si costitutiva che, preliminarmente, evidenziava la rituale notifica Controparte_1 delle cartelle di pagamento nonché di ulteriori successivi atti interruttivi, in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio, non avendo parte Contr ricorrente convenuto in giudizio l'ente impositore e non essendo la convenuta titolare del credito ma mero destinatario del pagamento donde la sua carenza di legittimazione passiva. Concludeva per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva nonché, in ogni caso, per la reiezione del ricorso ed il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si premette che parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1
, non avendo dato prova della instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ente
[...]
e assistenza dei dottori pur indicato Controparte_5Parte_2 Parte_2 nell'epigrafe del ricorso;
nelle note sostitutive di udienza parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del Contr ricorso proposto nei confronti di .
Tanto premesso, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti contributivi (ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 ) assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento cui ha limitato l'opposizione e il maturare, in ogni caso, della prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, in assenza di atti interruttivi anteriori.
Occorre rilevare che, alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sè, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)- cfr. Cass. n. 10326/2014 e succ. conf..
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 8.1.2025 e l'odierno ricorso depositato in data 25.1.2025 con conseguente tempestività del rimedio ex art. 617 c.p.c., tale dovendo essere qualificato il dedotto vizio dell'atto opposto asseritamente derivato dall'omessa notifica delle cartelle prodromiche, in violazione della sequenza procedimentale prescritta.
Contr Pur ammissibile, tale motivo di opposizione si rivela pure infondato avendo dato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento e a tali rilievi consegue l'inammissibilità – e tanto in disparte dal difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione di cui si dirà nel prosieguo – di tutti i motivi di opposizione che la parte ricorrente avrebbe dovuto far valere impugnando la cartella di pagamento nel termine perentorio di giorni 40 dalla data di notifica della cartella di pagamento, giusto il disposto dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99 (vale a dire la prescrizione dalla data prevista per il versamento).
L'unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede – prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica del titolo – deve essere respinto per carenza di legittimazione passiva dell'ente convenuto, vale a dire il concessionario della riscossione, non avendo invero parte ricorrente convenuto in giudizio il giusto contraddittore vale a dire la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, titolare del credito.
Sul punto, si richiamano i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.
7514/2022): riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta
- trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000;
Cass. n. 11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta.» Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: «L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione» (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto
2012 n. 14243).
A tali rilievi consegue, in parte qua, il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario, trattandosi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c. 1 c.p.c.) con cui il ricorrente, eccependo la prescrizione estintiva del credito iscritto a ruolo, propone azione di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione, osservandosi che l'opposizione all'esecuzione è azione di accertamento negativo del credito (Cass. 29294/2019) e, inoltre, l'opposizione diretta a far valere la prescrizione, pone una questione che inerisce al merito della pretesa creditoria. Invero, l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo attiene al merito della pretesa contributiva, con conseguente legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, avuto riguardo al valore dichiarato in ricorso. Sul punto, deve rilevarsi che non può trovare applicazione l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non trattandosi di controversia relativa a prestazione assistenziale o previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
6.115,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Pompilio che si è dichiarato antistatario.
Cosenza, 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 349 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, C.F. , nato a [...] il 29 Parte_1 C.F._1 luglio 1947 e residente in [...] rappresentato e difeso dall' avv. Catia Stamato C.F. , (p.e.c. ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in via XX settembre25 SA CO AR , giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
( - con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n° 14, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro - tempore e per esso in forza di procura Controparte_2 conferitagli con atto per notar del 25.07.2024, n° 181515 di rep. e 12772 di racc., Persona_1 elettivamente domiciliata in Castrovillari, via Baldo Pisani n° 7, Palazzo degli uffici - nello studio dell'avv. Antonio Pierpaolo Pompilio ( che la rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in calce alla memoria
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , esponendo di aver ricevuto in data 8/1/2025 Controparte_3 intimazione di pagamento n° 034202490141356 35/000 contenente n° 50 cartelle di pagamento per un presunto debito complessivo di euro 343.549,33, indicate nella sezione Dettaglio delle somme da pagare e, premettendo di limitare la sua opposizione alle seguenti cartelle di pagamento
1-cartella di pagamento n°03420150017864908000 asseritamente notificata in data 28.08.2015 di €
5.997,27 per ( anno 2008) Parte_2
2-cartella di pagamento n°03420160020058774000 asseritamente notificata in data 19.09.2016 di €
39.935,57, per , relativi agli anni 2009 , Parte_2
2010 , 2011 , 2012 , 2013 ,2014, 2015;
3-cartella di pagamento n°03420170017393705000 asseritamente notificata in data 23.08.2017 di €
4.383,37, a titolo di interessi di mora per cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015,nonché per mancata pagamento della cassa previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2016 . Parte_2
4-cartella di pagamento n°03420180017812584000 asseritamente notificata in data 24.10.2018 di €
4.184,47, a titolo di interessi di mora per cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2016 ,nonché per mancata pagamento della cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2017;
5-cartella di pagamento n°03420190016689792000, asseritamente notificata in data 26.08.2019 di €
4.058,26, per mancato pagamento della cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti per l'anno 2018,
negata preventivamente la ricezione delle stesse, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi anche in caso di comprovata notifica delle cartelle, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel successivo quinquennio.
Tanto eccepito, chiedeva, previa sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, di dichiarare l'estinzione dei crediti portati dalle suddette cartelle per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di lite a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
Si costitutiva che, preliminarmente, evidenziava la rituale notifica Controparte_1 delle cartelle di pagamento nonché di ulteriori successivi atti interruttivi, in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio, non avendo parte Contr ricorrente convenuto in giudizio l'ente impositore e non essendo la convenuta titolare del credito ma mero destinatario del pagamento donde la sua carenza di legittimazione passiva. Concludeva per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva nonché, in ogni caso, per la reiezione del ricorso ed il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si premette che parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1
, non avendo dato prova della instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ente
[...]
e assistenza dei dottori pur indicato Controparte_5Parte_2 Parte_2 nell'epigrafe del ricorso;
nelle note sostitutive di udienza parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del Contr ricorso proposto nei confronti di .
Tanto premesso, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti contributivi (ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 ) assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento cui ha limitato l'opposizione e il maturare, in ogni caso, della prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, in assenza di atti interruttivi anteriori.
Occorre rilevare che, alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sè, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)- cfr. Cass. n. 10326/2014 e succ. conf..
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 8.1.2025 e l'odierno ricorso depositato in data 25.1.2025 con conseguente tempestività del rimedio ex art. 617 c.p.c., tale dovendo essere qualificato il dedotto vizio dell'atto opposto asseritamente derivato dall'omessa notifica delle cartelle prodromiche, in violazione della sequenza procedimentale prescritta.
Contr Pur ammissibile, tale motivo di opposizione si rivela pure infondato avendo dato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento e a tali rilievi consegue l'inammissibilità – e tanto in disparte dal difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione di cui si dirà nel prosieguo – di tutti i motivi di opposizione che la parte ricorrente avrebbe dovuto far valere impugnando la cartella di pagamento nel termine perentorio di giorni 40 dalla data di notifica della cartella di pagamento, giusto il disposto dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99 (vale a dire la prescrizione dalla data prevista per il versamento).
L'unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede – prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica del titolo – deve essere respinto per carenza di legittimazione passiva dell'ente convenuto, vale a dire il concessionario della riscossione, non avendo invero parte ricorrente convenuto in giudizio il giusto contraddittore vale a dire la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, titolare del credito.
Sul punto, si richiamano i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.
7514/2022): riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta
- trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000;
Cass. n. 11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta.» Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: «L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione» (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto
2012 n. 14243).
A tali rilievi consegue, in parte qua, il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario, trattandosi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c. 1 c.p.c.) con cui il ricorrente, eccependo la prescrizione estintiva del credito iscritto a ruolo, propone azione di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione, osservandosi che l'opposizione all'esecuzione è azione di accertamento negativo del credito (Cass. 29294/2019) e, inoltre, l'opposizione diretta a far valere la prescrizione, pone una questione che inerisce al merito della pretesa creditoria. Invero, l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo attiene al merito della pretesa contributiva, con conseguente legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, avuto riguardo al valore dichiarato in ricorso. Sul punto, deve rilevarsi che non può trovare applicazione l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non trattandosi di controversia relativa a prestazione assistenziale o previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
6.115,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Pompilio che si è dichiarato antistatario.
Cosenza, 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Fedora Cavalcanti