Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di No, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO nella causa iscritta al n. 3806/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto
[...]
(DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO BANCARIO), Parte_1 pendente TRA nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._1
e ivi residente al v.le Kennedy n. 43, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in RI (Sa) alla via G. B. D'Anna n. 24 (c.f. e p.i. ), rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Luigi Rossini (c.f. ) e Raffaele Carrano C.F._2
( ) e Carmen Fresolone ( ) del Foro di C.F._3 C.F._4
Salerno, con elezione di domicilio presso questi ultimi ATTORE E
cod. fisc. e Controparte_1 numero al registro imprese di MO , n.ro REA MO 222528, con P.IVA_2 sede in MO alla Via San Carlo 8/20 - già conferitaria per atto Notaio Persona_1 di Avellino del 24.2.04 rep. 183536 racc. 24102 di ramo d'azienda costituito
[...] dagli sportelli esistenti nella Regione Campania della Controparte_2 costituita per atto di fusione della e della Controparte_3 [...]
a rogito Notaio del 19.06.03 rep. 41784 Controparte_4 Persona_2 racc. 13928 – incorporante la on sede in Napoli Controparte_2 alla Via Filangieri n. 36, P. IVA , in virtù di atto di fusione per P.IVA_3 incorporazione a rogito Notaio del 17.11.14 rep. 43405 racc. 13401, Persona_3 registrato a MO il 18.11.14 al n. 14165, serie 17, iscritto presso il Registro delle Imprese di Napoli il 18.11.14 e presso il Registro delle Imprese di MO il 24.11.14, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Rag. nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_5 C.F._5
, rappresentata e difesa, in virtù di separato mandato, dall' Avv. Ciro Senatore
[...]
(cod. fisc. ) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
Cava de' Tirreni alla via Marconi n. 34 CONVENUTO
CONCLUSIONI
- dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge del rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, i soli interessi passivi, e dalla gli interessi attivi, CP_1 entrambi da determinarsi ex art. 117 TUB co 7;
- accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usurari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi CP_1 riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà;
- accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo e condannare la banca alla rettifica dell'eventuale diverso saldo, ovvero al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità del conto corrente de quo, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda giudiziale”. Si costituiva in data 29/09/2016, la eccependo: la nullità della domanda per CP_1 indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto l'attore non precisava né l'oggetto della domanda né la sua quantificazione, eccependo l'attore illegittimità generiche senza muovere delle specifiche contestazioni;
eccepiva l'inammissibilità della richiesta di CTU per il suo scopo meramente esplorativo;
evidenziava che la mancata produzione degli estratti conto e dei contratti a seguito di missiva del correntista risultava non conforme al reale svolgimento dei fatti, in quanto la banca aveva comunicato, mediante corrispondenza, che i documenti richiesti erano a disposizione del cliente previo pagamento di spese per € 16,00; eccepiva che tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, ovvero interessi, commissioni, capitalizzazione, spese e valute erano state tutte regolarmente convenute per iscritto nel contratto del 31/03/2000 e successive modifiche e integrazioni che la banca si era adeguata alla delibera del CICR del 2000 applicando la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrali degli interessi sia creditori che debitori, eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dei versamenti solutori effettuati sul conto nel decennio antecedente la citazione e l'inammissibilità della ripetizione delle somme addebitate in quanto il conto risultava ancora in essere con un saldo debitorie di € 16.860,96; aggiungeva poi che i tassi applicati dalla banca non avevano mai superato il limite di usura previsto dalla normativa. Concludeva dunque chiedendo al Tribunale adito di: In via pregiudiziale e preliminare salvo gravame – Improcedibilità - rigettare la domanda perché inammissibile ed improcedibile per nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163 e 164 cpc, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
Nel merito salvo gravame:
- riconoscere la piena validità ed efficacia del contratto di conto corrente e delle relative condizioni economiche applicate e concordate con il correntista, la validità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e le spese concordate con il cliente, perché approvate e sottoscritte dal correntista fin dalla apertura del rapporto bancario in data 31.3.00
- riconoscere che la Banca si è immediatamente adeguata alla delibera C.I.C.R. disponendo la pari periodicità nella contabilizzazione delle competenze dare e delle competenze dal 01.04.00 pubblicizzando tale applicazione in G.U. del 21.6.00 n. 143;
- per l'effetto confermare le risultanze finali portate dall'ultimo estratto conto del rapporto di conto 28820 alla data del 31.03.2016;
- rigettare integralmente la domanda proposta perché non provata in fatto ed infondata in diritto. Con le memorie istruttorie la depositava, ad integrazione del contratto di c/c CP_1 già depositato con la costituzione, la proposta di contratto e quattro contratti di apertura di credito e documenti di sintesi, nonché contratti di apertura di credito e documenti di sintesi comprovanti la successiva variazione delle condizioni economiche al rapporto di conto corrente cui detti affidamenti afferivano. Con ordinanza del 20/10/16, vista l'istanza ex art 119 TUB in atti, il Giudice onerava la di depositare gli estratti conto ed a tanto la convenuta provvedeva il 19/4/17 CP_1 depositando e/c e scalari del 2009 (nella istanza 119 TUB l'attore aveva chiesto e/c dal 2000 al 2009 con esclusione degli anni 2006, 2007, 2008), precisando che il deposito veniva eseguito per la documentazione documenti conservati nel rispetto del termine legale di conservazione delle scritture contabili Parte attrice, con la memoria II termine eccepiva la mancanza della data certa sul contratto esibito dalla banca nonché la mancata sottoscrizione della stessa con conseguente illegittimità delle condizioni economiche ivi contenute;
sottolineava come l'adesione alla Delibera CICR mediante il documento pubblicato in G.U. non era sufficiente a legittimare la banca, alla pratica di capitalizzazione;
contestava altresì l'escussione da parte dell'istituto del pegno riposto dal per un Parte_2 importo di € 40.033,80 (pegno posto a garanzia anche dell'esposizione debitorio del rapporto in esame), dal momento che la realizzazione del pegno destituiva di fondamento l'eccepita inammissibilità di ripetizione, atteso il conseguente azzeramento del debito esistente al tempo dell'introduzione del giudizio. Con la memoria III termine l'attore contestava i contratti esibiti dalla banca con la sua memoria istruttoria in quanto non sanavano le illegittimità denunciate essendo privi della firma da parte dell'istituto di credito. La banca, con la memoria III termine c.p.c. VI comma, osservava che l'attore non aveva giammai disconosciuto il contratto né la sottoscrizione né la presenza della sola firma del correntista prima della memoria II termine, trattandosi pertanto di una nuova eccezione inammissibile. Istruita la causa, ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto. Va altresì disattesa l'eccezione di nullità del contratto perché sottoscritto solo dal correntista. Sul punto la Cassazione (Cass. 12.10.2023 n. 28500; Cass. 21.04.2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. 06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti
” e già prima affermato dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.05.1979 n. 2952; Cass. 29.04.1982 n. 2707; Cass. 18.01.1983 n. 469; Cass. 17.06.1994 n. 5868; Cass. 11.03.2000 n. 2826; Cass.
1.07.2002 n. 9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.03.2012 n. 4564; da ultimo Cass. 10.09.2019 n. 22640), anche a S.U. ( Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898; Cass. S.U. 23.01.18 n. 1653) e dai Giudici di Merito ( tra le tante Trib. Catanzaro 23.11.2022 n. 1682; Trib. Catania 23.05.2022 n.2353; Trib. Pavia 27.04.2022 n. 584; Trib. Napoli 7.11.2017 n. 10958; Trib. Torino 15.7.2017; Trib Lanciano 07.07.2017 n.283; Trib. Avellino 29.05.2017; Trib. MO 12.4.2017 n.2017; Trib. Taranto 10.4.2017; Trib. Alessandria 27.2.2017 n.179; App. Napoli 28.12.2016 n.4571).
2. Sul merito. Passando al merito va rilevato che risultano depositati in atti sia il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza, sia l'apertura di credito concessa nel 2004; sono state prodotte anche le modifiche ed integrazioni negoziali susseguitesi negli anni e gli estratti conto. Le eccezioni mosse sulla illegittimità della applicazione dei tassi ultralegali, delle cms e di superamento del tasso soglia con richiesta di ricontabilizzazione del rapporto con la loro eliminazione, è infondata per la presenza di pattuizioni convenzionali tra le parti: l'attore ha sottoscritto contratto di c/c e con sottoscrizione a margine le pattuizioni e segnatamente Tasso creditore, Tasso debitore, tasso per scoperto di conto e mora, c.m.s., spese tenuta conto, spese unitarie di operazione, costi assegni, valute versamenti. Quanto alla pari periodicità la ha provato che il contratto è sorto in data CP_1
31/03/2000 e tra le condizioni economiche era prevista una diversa periodicità tra la capitalizzazione dare (trimestrale) rispetto a quella avere (annuale). Tale diversa periodicità, tuttavia, non è stata mai applicata atteso che la Controparte_3 ha provveduto all'immediato adeguamento al nuovo criterio di contabilizzazione
[...] degli interessi deliberandone la pari periodicità come documentato dalla pubblicazione sulla Gazz Uff. del 21.06.00 n. 143, foglio inserzioni, con la quale la ., si è CP_7 adeguata alla delibera CICR applicando, con decorrenza dal 01/04/2000, la pari periodicità nella contabilizzazione sia degli interessi passivi che di quelli attivi.
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardi alla verifica se i tassi di interessi applicati dalla banca abbiano superato il limite previsto dalla normativa anti-usura, il CTU ha proceduto ad effettuare l'accertamento per tutto il periodo, includendo dunque anche i trimestri, nei quali erano state concesse linee di credito nel corso del rapporto. Da tale accertamento è emerso che per il conto corrente ordinario n. 28820 non è stata rilevata usura in nessuno dei trimestri esaminati. Poiché il primo estratto conto disponibile è relativo al I trimestre 2006 anche se il rapporto è sorto negli anni 2000, l'analisi dell'usura è stata effettuata dal CTU con decorrenza I trimestre 2006. Ai fini dell'individuazione del TEG, ovvero quel saggio da confrontare con il tasso soglia, il CTU si è avvalso delle Istruzioni della Banca d'Italia nonché delle ordinanze contenute nella nota sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 20.06.2018. In merito all'accordato, il CTU ha specificato che esso, nel corso del rapporto, ha subito delle variazioni, passando da iniziali € 50.000,00 a € 100.000,00 per poi scendere ad € 20.000,00; quest'ultimo affidamento veniva poi revocato dalla banca mediante missiva indirizzata alla ditta datata 17/01/2017; essendo intervenuta la revoca a gennaio del 2017, nel primo trimestre dell'anno in parola, il CTU ha preso in riferimento il tasso soglia relativo alla categoria dei rapporti di conto corrente non affidati. La domanda attorea va pertanto rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3806/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
), pendente tra Parte_5 Parte_2 [...]
ogni contraria istanza disattesa così Parte_6 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
delle spese di Parte_6 giudizio che si liquidano in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Parte_2 liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 3806/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
2 N.R.G. 3806/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
3 N.R.G. 3806/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
4 N.R.G. 3806/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
5 N.R.G. 3806/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
6 N.R.G. 3806/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO