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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa CL IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 2628/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. DARIO DE SANTIS in sostituzione dell'avv.
RI SC per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA per l' . CP_1
Il procuratore dell' rileva che con provvedimento in autotutela datato CP_1
20.6.2025 l'istituto ha provveduto all'annullamento dell' Ordinanza-ingiunzione opposta;
chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. DE SANTIS aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insiste nella condanna alle spese di lite con distrazione ex art 93 cpc.
IL GIUDICE
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.25
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa CL IL, nella causa iscritta al n° 2628/2025 promossa
DA
- CF: - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SC RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Notarbartolo n. 23, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_1 in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia
PA e AN AN IZ, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione
All'udienza del 15 ottobre 2025 ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-002716384 notificata il 31.1.2025.
❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 1.312,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA 2 ed IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv.
NC IZ, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 il ricorrente, come in epigrafe indicato, propose opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002716384
PROT. .5500.23/01/2025.0062487) notificata il 31.1.2025, con cui gli veniva CP_1 ingiunto di pagare la somma di €. 3.618,05 (di cui 3.609,00 a titolo di sanzione amministrativa, ed € 9,05 per spese (di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese) - per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. - afferente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l l'anno 2010, rassegnando le seguenti domande : “[..] accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione per i motivi di cui in narrativa, anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento dell'atto oggi impugnato;
- per l'effetto accertare e dichiarare non dovute dal Sig.
le somme pretese da In via subordinata, determinare in Parte_1 CP_1
via equitativa la sanzione da addebitare al Sig. secondo criterio Parte_1 di proporzionalità; In ulteriore subordine determinare e ridurre la sanzione nella misura indicata all'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 8/2016 in combinato disposto dell'art.
16 L. 689/81”.
A sostegno del ricorso deduceva:
1. l'intervenuta decadenza stante il decorso del termine ex art 14 comma 2 L. n.
689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione, secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
2. l'omessa notifica del preliminare atto di accertamento;
3. l'intervenuta prescrizione del credito;
4. la sproporzionalità tra la violazione e la sanzione irrogata violazione e falsa applicazione degli artt. 11 L. 689/81 e 3 L. 2491/90;
5. l'omessa comunicazione della possibilità di pagamento delle sanzioni in misura ridotta – ex art. 9, comma 5, D.lgs. n. 8/2016 e art. 16 L. 689/81.
3 Ritualmente evocato in giudizio l' , in fase cautelare, si costituiva CP_1 limitandosi ad evidenziare che “la sanzione oggetto di causa è in corso di riesame” non opponendosi all'istanza cautelare.
Accolta l'istanza cautelare con Ordinanza del 18 giugno 2025, instaurato il giudizio di merito, l' , rilevava che la sanzione oggetto di causa era stata CP_1
annullata in autotutela e, pertanto, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere.
La causa, esaminato il provvedimento di annullamento in autotutela depositato dall' , rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del CP_2 giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela: “Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario (Pratica Sisco 1242/25/CO/1) ha promosso opposizione all'ordinanza di ingiunzione in oggetto relativa alla sanzione amministrativa accertata con atto prot. 5500.04/05/2021.0384054 notificato il 04/06/2021 CP_1 per l'annualità 2010. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981.
Considerata l'inosservanza del termine di decadenza, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso. Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra,
l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto. DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
4 In base al principio della soccombenza virtuale le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo (al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e
DM 147/2022 e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della sanzione) disponendone la distrazione in favore dell'avv. NC IZ che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
CL IL
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