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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2201/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10544/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002185960136954040 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1658/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Napoli e N.O.V. srl.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. Il Comune di Napoli si è a sua volta costituito con controdeduzioni.
N.O.V. srl è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe relativa alla TARI per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica degli atti sottesi.
Il Comune di Napoli controdeduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'art. 21 D.L.vo 546/92 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Ebbene, osserva questo Giudice che il ricorso è stato proposto avverso Società_1 all'indirizzo Email_4
Email_3 sebbene l'atto impugnato sia stato emesso da Municipia spa e sia chiaramente specificato, nel corpo dello stesso atto, che il ricorso va proposto all'indirizzo PEC
Email_5. Pertanto, il rilevato difetto di notifica a Municipia spa ha determinato la violazione del citato termine decadenziale, con conseguente inammissibilità del ricorso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore del comune di Napoli, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali ella misura del 15%. Così deliberato in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
MI PR
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10544/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002185960136954040 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1658/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Napoli e N.O.V. srl.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. Il Comune di Napoli si è a sua volta costituito con controdeduzioni.
N.O.V. srl è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe relativa alla TARI per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica degli atti sottesi.
Il Comune di Napoli controdeduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'art. 21 D.L.vo 546/92 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Ebbene, osserva questo Giudice che il ricorso è stato proposto avverso Società_1 all'indirizzo Email_4
Email_3 sebbene l'atto impugnato sia stato emesso da Municipia spa e sia chiaramente specificato, nel corpo dello stesso atto, che il ricorso va proposto all'indirizzo PEC
Email_5. Pertanto, il rilevato difetto di notifica a Municipia spa ha determinato la violazione del citato termine decadenziale, con conseguente inammissibilità del ricorso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore del comune di Napoli, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali ella misura del 15%. Così deliberato in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
MI PR