Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/11/2025, n. 21327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21327 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10632 del 2025, proposto da
Dussmann Service srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Franco Viola, Chiara Forneris, Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sport e Salute spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CAMST Soc. Coop. A.R., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del parziale diniego opposto dalle Amministrazioni resistenti all'istanza di accesso formulata da Dussmann Service S.r.l. in data 2.9.2025, volta ad ottenere copia integrale di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata da CAMST Soc. Coop. AR., nonché del provvedimento di nomina della commissione, dei verbali di gara compresi quello di verifica dell'anomalia dell'offerta/verifica del costo della manodopera e relative giustificazioni, eventuali richieste di chiarimento e relative risposte, parzialmente evasa in data 12.9.2025 con trasmissione del provvedimento di nomina della commissione, dei verbali di gara, dei chiarimenti, della documentazione amministrativa ed economica in formato integrale e trasmissione dell'offerta tecnica oscurata; nonchè per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale o anche solo connesso ai suddetti dinieghi e, in particolare, ove occorra, della richiesta di segretazione/oscuramento della documentazione presentata da CAMST Soc. Coop. AR., non trasmessa a Dussmann Service srl e quindi non conosciuta; e per l'accertamento del diritto di accesso di Dussmann Service srl in ordine ai suindicati documenti e conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad esibire e rilasciare copia integrale non oscurata della suddetta documentazione, segnatamente dell'offerta tecnica presentata da CAMST Soc. Coop. AR., nonché degli atti e dei provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta / verifica del costo della manodopera e delle relative giustificazioni rese da CAMST Soc. Coop. AR., nell'ambito della Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti a convitto o semiconvitto del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” - RA 104/25/PA - CIG: B6D290BC42.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sport e Salute spa, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. NI RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato un parziale diniego all’istanza di accesso formulata il 2.9.2025, volta ad ottenere copia integrale di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata da CAMST Soc. Coop. AR. (società risultata aggiudicataria della procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti a convitto o semiconvitto del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”), nonché dell’atto di nomina della commissione e dei verbali di gara;
b) che parte ricorrente con nota depositata il 17.10.2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
NI RC, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RC | NI DO |
IL SEGRETARIO