Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1992, n. 94
Versione
16 febbraio 1992
Art. 1. 1. Presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese e' istituita la corte d'assise, con sede di normale convocazione nelle stesse citta'.
2. La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alle corti di assise di cui al comma 1 sono determinati dalla tabella allegata alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , e successive modificazioni.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- Il D.P.R. n. 757/1951 reca la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1992