TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 281
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Decreto presidenziale 22 novembre 2025
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista per il superamento della soglia di sbarramento del 4%

    Il Tribunale ha ritenuto che la soglia di sbarramento del 4% debba essere calcolata sulla base dei voti validi delle sole liste circoscrizionali, in conformità con l'art. 15, comma 3, lett. b) della L. n. 108/1968 e l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 1/2005. I voti espressi per i soli candidati presidenti non sono computabili ai fini del calcolo della soglia di sbarramento per le liste circoscrizionali.

  • Rigettato
    Violazione principi costituzionali di uguaglianza del voto

    Il Tribunale ha ritenuto che la scelta del legislatore regionale di non considerare i voti ai soli candidati presidenti ai fini del calcolo della soglia di sbarramento per le liste circoscrizionali non sia lesiva dei precetti costituzionali, in quanto rientra nella discrezionalità legislativa volta a garantire la governabilità e la stabilità delle maggioranze.

  • Rigettato
    Richiesta di rideterminazione del quoziente elettorale circoscrizionale e assegnazione di un seggio al ricorrente

    La domanda è respinta in quanto infondata nel merito, dato il rigetto della censura relativa al calcolo della soglia di sbarramento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 281
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 281
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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