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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1005/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 6914 CARONA SVIZZERA con l'Avv. FADDA GIUSEPPE
e
JA EE AL
Nata in FINLANDIA, il 15.10.1950 cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. FADDA GIUSEPPE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Harjavalta (Finlandia), in data 3.6.1972 (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano - anno 1972, atto n. 612, parte II, serie C) e separati consensualmente con verbale in data 18.4.2011, omologato con decreto del 24.5.2011 emesso dal Tribunale
Ordinario di Como
con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- , nato il [...] Per_1
- nato il [...] Per_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) il signor verserà alla signora AL, quale assegno divorzile, entro il giorno quindici di ogni Pt_1 mese, la somma di € 1.500,00 (millecinquecento\00), rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT ogni dodici mesi a partire dalla pronuncia di divorzio;
2) restano a carico esclusivo del signor nonostante il già avvenuto trasferimento di proprietà Pt_1 alla signora AL dell'intera quota immobiliare della casa coniugale, le spese straordinarie relative all'appartamento sito in Mariano Comense, via Battisti nr. 11, luogo di residenza della moglie;
3) i coniugi danno atto di aver definito in sede di separazione ogni loro pregresso rapporto economico, anche in ordine alle giacenze bancarie e alle partecipazioni societarie e di non aver null'altro da pretendere
l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
JA EE AL in data 3.6.1972, in Finlandia (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano - anno 1972, atto n. 612, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 6914 CARONA SVIZZERA con l'Avv. FADDA GIUSEPPE
e
JA EE AL
Nata in FINLANDIA, il 15.10.1950 cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. FADDA GIUSEPPE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Harjavalta (Finlandia), in data 3.6.1972 (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano - anno 1972, atto n. 612, parte II, serie C) e separati consensualmente con verbale in data 18.4.2011, omologato con decreto del 24.5.2011 emesso dal Tribunale
Ordinario di Como
con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- , nato il [...] Per_1
- nato il [...] Per_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) il signor verserà alla signora AL, quale assegno divorzile, entro il giorno quindici di ogni Pt_1 mese, la somma di € 1.500,00 (millecinquecento\00), rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT ogni dodici mesi a partire dalla pronuncia di divorzio;
2) restano a carico esclusivo del signor nonostante il già avvenuto trasferimento di proprietà Pt_1 alla signora AL dell'intera quota immobiliare della casa coniugale, le spese straordinarie relative all'appartamento sito in Mariano Comense, via Battisti nr. 11, luogo di residenza della moglie;
3) i coniugi danno atto di aver definito in sede di separazione ogni loro pregresso rapporto economico, anche in ordine alle giacenze bancarie e alle partecipazioni societarie e di non aver null'altro da pretendere
l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
JA EE AL in data 3.6.1972, in Finlandia (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano - anno 1972, atto n. 612, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao