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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1759/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta alla via Rosso di San Secondo n. 26 presso lo studio dell'Avv. Teresa Roberta Carla Cocca (C.F.: ), che li rappresenta e C.F._3 difende, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni Parte_1 Controparte_1
della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 19.09.2024, documentando di aver contratto matrimonio civile a Campofelice di CC (PA) il 30.05.2015, annotato nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 9, Parte II, Serie C, Anno
2015, e di avere scelto il regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì premesso di essere entrambi residenti in [...]
e che dalla loro unione non sono nati figli.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento rilasciandosi ampia
e liberatoria quietanza di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro. 3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campofelice di CC (PA) perché provveda alle annotazioni ed altre incombenze di legge”.
Ciò premesso, considerato che le parti hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del
28.01.2025, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Romania) il 30.08.1980 (C.F.: ), e nato ad C.F._1 Controparte_1
Enna il 09.07.1970 (C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2 superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 17/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
2
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1759/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta alla via Rosso di San Secondo n. 26 presso lo studio dell'Avv. Teresa Roberta Carla Cocca (C.F.: ), che li rappresenta e C.F._3 difende, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni Parte_1 Controparte_1
della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 19.09.2024, documentando di aver contratto matrimonio civile a Campofelice di CC (PA) il 30.05.2015, annotato nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 9, Parte II, Serie C, Anno
2015, e di avere scelto il regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì premesso di essere entrambi residenti in [...]
e che dalla loro unione non sono nati figli.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento rilasciandosi ampia
e liberatoria quietanza di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro. 3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campofelice di CC (PA) perché provveda alle annotazioni ed altre incombenze di legge”.
Ciò premesso, considerato che le parti hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del
28.01.2025, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Romania) il 30.08.1980 (C.F.: ), e nato ad C.F._1 Controparte_1
Enna il 09.07.1970 (C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2 superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 17/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
2
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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