Versione
16 settembre 2010
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12 aprile 2014
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Art. 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
((3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino ne' effetti sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.))
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ((ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.))
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
((3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino ne' effetti sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.))
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ((ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.))
Commentari • 19
- 1. IL CASO TARANTO: IL RAGIONEVOLE BILANCIAMENTO TRA DIRITTI COSTITUZIONALI.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
IL RAGIONEVOLE BILANCIAMENTO TRA DIRITTI COSTITUZIONALI Il Caso Taranto*. Stefano Di Palma Le indagini preliminari del “processo ILVA” Con decreto del 25 luglio 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto disponeva il sequestro preventivo, senza facoltà d'uso, di ampie porzioni dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto corrispondenti alla cosiddetta “area a caldo” e nominava un collegio di custodi con l'obiettivo di avviare “immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti”; attraverso il medesimo provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari emetteva misura cautelare …
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Giurisprudenza • 285
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- art. 13 d.l. n. 50/2022·
- art. 29-nonies d.lgs. 152/2006·
- conferenza di servizi·
- autorizzazione paesaggistica·
- modifiche non sostanziali·
- autorizzazione integrata ambientale·
- art. 146 d.lgs. 42/2004·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di precauzione·
- art. 5 d.lgs. 152/2006·
- competenza amministrativa·
- art. 38 Cost.·
- principio di prevenzione·
- art. 191 TFUE·
- art. 41 Cost.