Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1459/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'03.05.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
.nato a [...] le Fratte ( pz) il 23.12.1943 ed ivi residente a[...]
Cupa ,rappresentato e difeso giusto mandato agli atti dall'Avv Giuseppe Mariani presso il cui studio in Muro Lucano alla via Sopra Maddalena si domicilia .
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco e Legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Geom. con sede in al largo San Michele rappresentato e Controparte_2 Controparte_1
difeso dall'Avv Paolo Galante del foro di Potenza presso il cui Studio in Potenza alla Via Maratea il Comune si domicilia giusta delibera di conferimento incarico N 85 del 25.09.2014 e giusta mandato in atti.
CONVENUTO
FATTO
Con Atto di citazione ritualmente notificato il IG . conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore contestando all'Ente Controparte_1
convenuto quanto segue:
L'odierno attore chiede all'ente convenuta la riscossione della rimanente parte del contributo ai sensi della legge 219/81 ,per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980 pari ad £ 26.055,84 ( vedasi assegnazione del comune di su parere tecnico Controparte_1
espresso dalla competente Commissione istituita ex art 14 della legge 14.05.1981 N 291 ) oltre alla somma pari ad euro 4.098,22dallo stesso Ente , si sostiene, dovuta a titolo di IVA ai sensi dell'art 12 comma 3 della legge 449/97 per un totale di 30.154,06 oltre interessi moratori dal trentesimo giorno successivo al deposito della contabilità finale dei lavori Ma veniamo ai fatti nel loro susseguirsi. A seguito del sisma del 1980 il IG. nella sua qualità di Parte_1
proprietario di un fabbricato urbano per civile abitazione con annesso deposito sito in presentava domanda di concessione di contributi ai sensi della legge Controparte_1
219/81 insieme ad una ulteriore richiesta presentata dalla IG.ra proprietaria Parte_2
,anch'essa, di un immobile nello stesso fabbricato e destinato , per entrambi, ad abitazione prima casa, con annesso deposito al servizio di terreni di proprietà .Il progetto di ristrutturazione viene approvato dalla Commissione Comunale del Comune di Controparte_1
e la stessa Commissione ammetteva il contributo di euro£ 148.225.639 così suddivisi:
[...]
£75.377.620, con accollo spese di £ 2.460.000, £ 72.848.019 Parte_2 Parte_1
con accollo spese pari a £ 14.234.529, per un totale di perizia di £ 164.920.168.Il Comune convenuto assegna alla ricostruzione del patrimonio edilizio £ 1.520.000.000 della somma Per_ globale di 2.000.000.000 affidatagli dal . Sempre l'Ente convenuto stabilisce con Delibera successiva i criteri di ripartizione della detta somma ,dando priorità ai cittadini che ancora vivevano in sistemazioni precarie , successivamente la detta somma veniva ripartita tra i cittadini che avevano i seguenti requisiti: residenza alla data del sisma ,cittadini che non avevano mai beneficiato di alcun contributo con priorità per quegli immobili che il cui grado di danneggiamento ( da verificarsi da idoneo ufficio) avevano priorità in graduatoria .Detta graduatoria doveva andare a scorrimento fino ad esaurimento dei fondi .Veniva, a questo punto
, definita la graduatoria e il IG. risultava al 36 posto. Si concedeva in data 31.12 2002, Pt_1 al IG quale rappresentante del condominio la somma di £ 59.600,69 e rilasciata Pt_1
concessione N 266/2002.Si concedeva a parte ricorrente un contributo integrativo di £ 30. 200,07 su quello già concesso di £ 59.600,69,Successivamente si concedeva un ulteriore contributo integrativo di £ 12.000,00.Il IG chiede, ripetutamente, all'Ente convenuto, la Pt_1
corresponsione dell'IVA,ma nessun riscontro dal è mai pervenuto all'attore, che adice il CP_1
Tribunale eccependo la arbitraria erogazione dei contributi in spregio alla graduatoria e ignorando le priorità acquisite dagli aventi diritto e, conseguentemente, l'erogazione del saldo del contributo come determinato dell'Ente Comunale oltre interessi moratori e al risarcimento del danno non patrimoniale da responsabiltà extra contrattuale. Si costituisce L'Ente Comunale eccependo, preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del IG. atteso che lo Pt_1
stesso adice il Tribunale come persona fisica e non come rappresentante del condominio
.In riferimento alla eccepita violazione della normativa in tema di interventi Controparte_3
di sostegno alle Regioni colpite dal sisma del 1980 , l?Ente si difende asserendo che CP_1
trattasi di crediti spettanti al derivanti da un rapporto obbligatorio costituito ex CP_4
lege e sottratto alla discrezionalità del ( così Cass.Sezioni unite “ L'attività della Pubblica CP_1
Amministrazione nella determinazione e concessione dei benefici sopra menzionati è totalmente vincolata a criteri predisposti dalla legge )“Una volta esclusa ogni discrezionalita' sulla concessione, continua l'Ente la questione relativa alla erogazione è subordinata alla disponibilità degli importi erogati dal CIPE.In mancanza di fondi il è tenuto al CP_1
riconoscimento del diritto alla erogazione del buono contributo, ma l'effettivo pagamento è necessariamente condizionato alla sopravvenienza del finanziamento statale.Nè si può pensare Per_ alla corresponsione di liquidità non provenienti dal .La mancata erogazione della residua parte del contributo non dipende, osserva l'Ente convenuta da comportamente omissivi dell'Amministrazione bensì dalla mancanza di fondi e quindi , in assenza di un dimostrato danno non vi sono gli estremi per alcuna risarcibiltà, o,quantomeno spetterebbe a parte attrice dimostrare responsabilità per dolo o colpa grave del .la causa viene istruita attraverso CP_1
l'ammissione di interrogatorio formale del Geometra nella sua qualità di Sindaco Pro CP_2
tempore e l'ammissione della prova per testi così come articolata in atti. Nessuna delle prova mmesse viene espletata in quanto le parti rinunciano alle prove testimoniali.La causa viene rinviata per la precisazione delle conclusioni nel lontano 08.02.2017 e dopo numerevoli rinvii
,introitata a Sentenza dalla scrivente il 03.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea trova in questa sede parziale accoglimento per le motivazioni che seguono:
In riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva del IG. si precisa che lo stesso Pt_1
in data 24.11.2005, con atto a firma del Notaio acquista dalla IG.ra la Persona_2 Pt_2
piena proprietà degli immobili siti in alla Via S alita Cupa limitatamente alla Controparte_1
porzione di fabbricato precedentemente appartenenti alla IG.ra in modo da creare un Pt_2
unico fabbricato L'atto notarile depositato in atti rende l'attore unico proprietario dell'intero immobile per cui è causa. Il contributo per l'evento sisma del 1980 è collegato all'immobile di tal che trasferendone la proprietà si trasferisce anche il diritto alla corresponsione del beneficio.In atti vi è depositata una nota che il Tecnico Comunale Geometra invia al Sindaco Persona_3
pro tempore, al Segretario comunale, al Responsabile Area Tecnica, nella quale il tecnico comunale rappresenta che è compito precipuo dell'Amministrazione pubblica prima di predisporre nuove assegnazioni CIPE procedere preliminarmente a soddisfare l'aggiornamento dei buoni contributi già emessi al fine di evitare conflitti con i cittadini e consentire l'ultimazione dei lavori già in corso e, solo successivamente, in base alla disponibilità finanziare residue, assegnare i dovuti contributi ad altri aventi diritto. Per tali ragioni, continua il Tecnico Comunale si ritiene inopportuna , oltre che assunta in difetta di specifica determinazione del Consiglio
Comunale, in ordine alla destinazione delle risorse disponibili, l'assegnazione di ulteriori buoni contributo, anziché l'erogazione, anche parziale, dei contributi integrativi ancora dovuti .Si deve provvedere tempestivamente , dice il Tecnico all'assegnazione a favore deli aventi diritto a titolo di integrazione e aggiornamento delle somme disponibili. A parere di questo Giudicante l'Ente , così come dal Tecnico Comunale affermato nel distribuire somme per nuove richieste , si è trovato senza disponibilità economica per far fronte alla chiusura di posizioni già aperte ,tanto nuocendo ai cittadini aventi diritto di priorità , e non consentendo una celere ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma del 1980.E' vero che la legge non consente indipendenza alle
Amministrazioni in riferimento alla concessione dei benefici a chi ne ha diritto secondo criteri stabiliti, ma non si può tacer la discrezionalità sulla distribuzione di essi nel momento in cui vi è disponibilità economica .L'Amministrazione, a parere di questo Giudicante per non scontentare nessun cittadino ha provveduto al elargire contributi a pioggia , così nuocendo però a chi prioritariamente ne aveva diritto.
PQM
Il Tribunale di Potenza , nella persona della Dott.ssa Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal IG. contro il Pt_1 Controparte_5
, nella persona del Pro tempore, condanna il alla corresponsione di £
[...] CP_6 CP_1
26,055,84 di contributi così come assegnati con provvedimenti amministrativi del
[...]
su parere conforme della competente Commissione Tecnica ,oltre £ Controparte_1
4.098,22 dallo stesso ente dovuto a titolo di rimborso contributo IVA.oltre interessi moratori decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla contabilità finale dei lavori .Non concede alcun risarcimento danni, non ritenendo il comportamento dell'Ente convenuto doloso e, non essendo stato dimostrato da parte convenuta alcun danno economico e/ o morale dall'omissivo comportamento dell'Ente convenuto. L'accoglimento parziale della domanda attorea ( limitata alla mancata corresponsione del dovuto contributo) legittima la compensazione delle spese.
Così deciso in potenza il 14.03.205