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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1728 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenza Granata, presso il cui studio, sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 326 elettivamente domicilia;
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Loredana Barone presso il cui studio, sito in Napoli alla via G. Piazzi n.9; elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. rispettivamente in data 25.09.2025 e 01.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. n. 1728/2025
Il Pubblico Ministero in data 23.07.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 31.05.2010 e che dalla loro unione erano nati due figli - (nata a [...] il [...]) ed (nato a [...]_1 Per_2
l'1.06.2017) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 03.10.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) La casa coniugale sita in Giugliano in Campania alla via Ripuaria n. 48/67 in comproprietà dei coniugi, resterà nella disponibilità della sig.ra che vi abiterà unitamente ai Parte_2 figli;
2) per quanto riguarda la gestione dei figli minori, invece, le parti chiedono che venga disposto l'affidamento delle minori in forma condivisa ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti, impegnandosi ad educarli, curarli ed istruirli con costanza e continuità, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
3) Infine, per quanto concerne il diritto di visita convengono quanto segue: il sig. potrà Pt_1 incontrare i figli ogni qualvolta che gli sarà possibile, compatibilmente con le esigenze dei minori e con quelle proprie di lavoro. In linea generale, al fine di garantire equilibrio e serenità ai minori, gli istanti hanno inteso regolare il diritto di visita nel seguente modo:
a) il sig. trascorrerà i pomeriggi del martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore Pt_1
20:30 allorquando accompagnerà il figlio a svolgere l'attività sportiva, e con la minore Per_2
un pomeriggio a settimana da concordare con la stessa;
Per_1
b) secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno il fine settimana che decorre dalle ore
2 R.g. n. 1728/2025
15 del sabato pomeriggio alle ore 21 della domenica con il padre, pernottamento presso la casa paterna;
c) per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno le Vigilie con la madre e i
Natali con il padre. La vigilia di Capodanno e il 1° gennaio verranno gestiti coni il criterio dell'alternanza a cominciare per l'anno in corso dal padre. Trascorreranno equamente il loro tempo con entrambi i genitori, sempre secondo il criterio dell'alternanza, dal 2 al 6 gennaio;
d) per le festività pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno domenica con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
e) i minori resteranno con il padre il giorno del suo compleanno (19 luglio) e con la madre il giorno del suo compleanno (14 luglio),
f) i compleanni dei bambini verranno festeggiati insieme dai genitori, in caso di mancato accordo, ad anni alterni, i minori trascorreranno il loro compleanno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
g) per le vacanze estive e, precisamente il mese di agosto, il padre terra con sé i minori per 15 giorni consecutivi comunicando alla madre entro il 30 maggio di ogni anno i giorni il periodo scelto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui poteranno i figli. Qualora i genitori decidano di trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i figli, dovranno darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
4) Che, il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli minori la Parte_1 somma di € 500,00 mensili, rinunciando alla quota del 50% dell'assegno unico a favore della sig.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione in base agli indici Istat. Pt_2
Sarà onere del sig. sostenere integralmente la rata mensile del mutuo acceso per la Parte_1 casa coniugale pari ad € 580,00. Al termine del mutuo il Sig. si impegna a versare a Parte_1 titolo di mantenimento per i figli la somma di € 650,00 mensili, rinunciando all'assegno unico a favore della sig.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione in base agli Pt_2 indici Istat.
5) che, la sig.ra è economicamente indipendente, pertanto, rinuncia ad ogni Parte_2 forma di mantenimento da parte del Sig . Parte_1
6)le parti, infine, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e per alcuna ragione.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi
3 R.g. n. 1728/2025
dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
4) che le parti sin da ora dichiarano che non intendono riconciliarsi, di non voler comparire in udienza e che la stessa venga sostituita con la trattazione scritta.”
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) con
[...] Parte_2 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.79, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2010) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1728 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenza Granata, presso il cui studio, sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 326 elettivamente domicilia;
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Loredana Barone presso il cui studio, sito in Napoli alla via G. Piazzi n.9; elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. rispettivamente in data 25.09.2025 e 01.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. n. 1728/2025
Il Pubblico Ministero in data 23.07.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 31.05.2010 e che dalla loro unione erano nati due figli - (nata a [...] il [...]) ed (nato a [...]_1 Per_2
l'1.06.2017) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 03.10.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) La casa coniugale sita in Giugliano in Campania alla via Ripuaria n. 48/67 in comproprietà dei coniugi, resterà nella disponibilità della sig.ra che vi abiterà unitamente ai Parte_2 figli;
2) per quanto riguarda la gestione dei figli minori, invece, le parti chiedono che venga disposto l'affidamento delle minori in forma condivisa ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti, impegnandosi ad educarli, curarli ed istruirli con costanza e continuità, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
3) Infine, per quanto concerne il diritto di visita convengono quanto segue: il sig. potrà Pt_1 incontrare i figli ogni qualvolta che gli sarà possibile, compatibilmente con le esigenze dei minori e con quelle proprie di lavoro. In linea generale, al fine di garantire equilibrio e serenità ai minori, gli istanti hanno inteso regolare il diritto di visita nel seguente modo:
a) il sig. trascorrerà i pomeriggi del martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore Pt_1
20:30 allorquando accompagnerà il figlio a svolgere l'attività sportiva, e con la minore Per_2
un pomeriggio a settimana da concordare con la stessa;
Per_1
b) secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno il fine settimana che decorre dalle ore
2 R.g. n. 1728/2025
15 del sabato pomeriggio alle ore 21 della domenica con il padre, pernottamento presso la casa paterna;
c) per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno le Vigilie con la madre e i
Natali con il padre. La vigilia di Capodanno e il 1° gennaio verranno gestiti coni il criterio dell'alternanza a cominciare per l'anno in corso dal padre. Trascorreranno equamente il loro tempo con entrambi i genitori, sempre secondo il criterio dell'alternanza, dal 2 al 6 gennaio;
d) per le festività pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno domenica con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
e) i minori resteranno con il padre il giorno del suo compleanno (19 luglio) e con la madre il giorno del suo compleanno (14 luglio),
f) i compleanni dei bambini verranno festeggiati insieme dai genitori, in caso di mancato accordo, ad anni alterni, i minori trascorreranno il loro compleanno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
g) per le vacanze estive e, precisamente il mese di agosto, il padre terra con sé i minori per 15 giorni consecutivi comunicando alla madre entro il 30 maggio di ogni anno i giorni il periodo scelto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui poteranno i figli. Qualora i genitori decidano di trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i figli, dovranno darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
4) Che, il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli minori la Parte_1 somma di € 500,00 mensili, rinunciando alla quota del 50% dell'assegno unico a favore della sig.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione in base agli indici Istat. Pt_2
Sarà onere del sig. sostenere integralmente la rata mensile del mutuo acceso per la Parte_1 casa coniugale pari ad € 580,00. Al termine del mutuo il Sig. si impegna a versare a Parte_1 titolo di mantenimento per i figli la somma di € 650,00 mensili, rinunciando all'assegno unico a favore della sig.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione in base agli Pt_2 indici Istat.
5) che, la sig.ra è economicamente indipendente, pertanto, rinuncia ad ogni Parte_2 forma di mantenimento da parte del Sig . Parte_1
6)le parti, infine, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e per alcuna ragione.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi
3 R.g. n. 1728/2025
dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
4) che le parti sin da ora dichiarano che non intendono riconciliarsi, di non voler comparire in udienza e che la stessa venga sostituita con la trattazione scritta.”
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) con
[...] Parte_2 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.79, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2010) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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