Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 437 e 429 c.p.c. nella causa civile di grado d'appello iscritta al n.
3079/2023 del R.G.A.C. decisa nell'udienza cartolare del 27 marzo 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. stabilito Mariano FARRICIELLO che agisce d'intesa con l'avv. Aniello VERDOLIVA per delega in calce al ricorso in appello
PARTE APPELLANTE
E
- ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Giuliano MATERIALE con delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace n.357/2023.
Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 27 marzo 2025 parte appellante depositava note di udienza in data 26 marzo 2025 e parte appellata in data 25 marzo 2025 atti da intendersi in questa sede richiamati.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 30 giugno 2023 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 357/2023 depositata in cancelleria il 30 maggio
2023 e non notificata ai sensi dell'art. 326 c.p.c. deducendo:
1) l'erroneità della sentenza, attesa la mancanza di omologazione del sistema di misurazione della velocità autovelox 106 con conseguente illegittimità del verbale;
2) l'errore del primo giudicante laddove ha considerato legittimo e comprovante l'infrazione il rilievo fotografico depositato da controparte in cui verrebbe raffigurato il veicolo in questione nel momento della violazione. Tale conclusione, a parere della parte, sarebbe del tutto irrazionale nonché contra legem in quanto il rilievo fotografico ex adverso depositato non era idoneo a dimostrare che il veicolo attoreo e solo esso abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento. Infatti, tale documento raffigurava solamente una piccola porzione del veicolo attoreo e non l'intera carreggiata.
Si costituiva il con memoria in data 19 settembre 2023 contestando Controparte_1
l'appello e chiedendone il rigetto sostenendo la correttezza della decisione del primo grado.
Con ordinanza in data 21 settembre 2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione.
Parte appellante depositava note conclusive in data 6 marzo 2025 così concludendo “Alla luce di quanto esposto si insiste nelle conclusioni così come rassegnate nell'atto di appello con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio rappresentando che l'orientamento ormai unanime della Corte di Cassazione si era già formato prima della notifica del verbale impugnato. Infatti tra le prime ordinanze della suprema Corte, con la quale veniva stabilito che “in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)”, vi è la n. 8694.2022 del 17.03.2022:
Parte appellata depositava memoria conclusiva in data 5 marzo 2025 così concludendo: “
Voglia: 1) Rigettare ogni domanda di parte appellante perché meramente pretestuosa ed assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
2) Confermare la Sentenza n. 357/2023 depositata il
30/05/2023, emessa dal Giudice di Pace di Latina, Dott.ssa Maria Luce Stefania STASI, nel giudizio recante numero di R.G. 1817/2022; 3) Confermare l'opposto verbale n. AV17/2022, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Prossedi (LT); 4) Condannare il Sig. Parte_1 alle spese e compensi professionali del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, la cui quantificazione viene lasciata al prudente ed equo apprezzamento dell'adito Tribunale, liquidati ai sensi della Tabella allegata al Decreto
Ministero Giustizia n. 147 del 13/08/2022, G.U. 08/10/2022 n. 236, oltre IVA, CPA, 15% per rimborso spese forfettarie e successive occorrende. Ad integrazione della produzione documentale già versata in atti, si allega: Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 995 del 23/01/2025;
Cassazione Ordinanza n. 2857 del 05/02/2025. Con ogni riserva e salvezza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In data 23 febbraio 2022, alle ore 10.17, nel Comune di presso gli Uffici del CP_1
Comando di Polizia Locale, l'agente , a seguito della visione dei fotogrammi Tes_1 relativi all'attività di rilevamento elettronico della velocità in postazione temporanea presidiata svolta il 03/01/2022 dall'agente accertava che il conducente del Testimone_2 veicolo marca e/o modello AUDI 8V SCRKBFI targato EX078LS in data 03/01/2022 alle ore 21.27,in località S.R. 156 MONTI LEPINI KM19+795 direzione Latina, in cui vige il limite di velocità di km/h 90.00, alla velocità di km/h 104,50 superava il limite di km/h
14,50 commettendo infrazione del Codice della Strada di cui agli articoli 142, comma 8 in combinato disposto con l'art. 142 comma 1 del D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 con contestuale decurtazione di punti 03 ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della strada.
Dalla risultanza fotografica la velocità rilevata dallo strumento era di km/h 110,00. Detto verbale veniva impugnato davanti al Giudice di Pace di Latina dall'odierno appellante quale trasgressore della norma di cui al verbale di Parte_1
contravvenzione.
Il ricorso non veniva accolto dal Giudice di Pace con la sentenza n. 357/2023 oggi impugnata.
Recentemente, la Corte di Cassazione, II^ Sezione Civile, con Ordinanza n.10505/24 del 18 aprile 2024 ha chiarito che l'approvazione e l'omologazione sono due procedimenti distinti con finalità diverse;
per cui: “è illegittima la multa e, con essa, anche la decurtazione dei punti dalla patente, se l'autovelox non è omologato, nonostante l'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Infatti, i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio e la competenza spetta al
Ministero per lo Sviluppo Economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede che il prototipo rispetti talune caratteristiche ritenute fondamentali o sia conforme a particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, “consiste in una procedura che è sicuramente amministrativa (come
l'approvazione) ma ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.”.
La perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico, quindi, è requisito che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. e spetta alla Pubblica
Amministrazione in sede di giudizio provarlo in caso di contestazione da parte del contravventore.
Pertanto, il giudice può accertare l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità solo con le certificazioni di omologazione e conformità non ricavabili dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
L'omologazione è una sorta di primo collaudo: serve per verificare che l'autovelox corrisponda alle caratteristiche costruttive e agli standard di precisione fissati dalla normativa e deve essere effettuata da ditte private titolari di apposita autorizzazione governativa una sola volta su qualsiasi tipo di autovelox. Ciascun autovelox deve, quindi, avere un certificato di omologazione che attesti la sua regolarità e tale certificato deve essere in possesso dell'organo accertatore che utilizza materialmente l'apparecchio elettronico di controllo della velocità.
Nel caso di specie, il depositava in giudizio il certificato di conformità Controparte_1
n. 31/2021 del 19.01.2021 al campione omologato riferito in modo specifico all'autovelox
106 n. serie 952275 – 955937 richiamato nel verbale di accertamento n. AV17/2022 del
03/01/2022 e, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire con la sentenza numero 15042/2011 che “ai fini della validità di un accertamento è necessario che l'omologazione si riferisca al singolo esemplare utilizzato dall'organo accertatore e non al singolo modello.”.
Inoltre, parte appellata depositava anche il Decreto di approvazione del medesimo dispositivo Autovelox 106 nonché il verbale di verifica della funzionalità dell'autovelox
106 utilizzato per rilevare la velocità nel rispetto di quando disposto dal decreto ministeriale n. 282/2017 in materia di “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”; a seguire il certificato di avvenuta taratura avvenuto da ultimo in data 18.01.2021 e, quindi, entro un anno dal rilevamento dell'infrazione del 3 gennaio 2022
Secondo il decreto n. 282/2017, emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il certificato di taratura ha scadenza annuale e deve essere rinnovato di volta in volta.
Inconferente risulta l'ordinanza della cassazione n. 2857 del 5 febbraio 2025 depositata da parte appellante con le note conclusive del 5 marzo 2025 che si riferisce a fattispecie del tutto diversa.
Riguardo la segnaletica nel verbale viene indicato che la “postazione temporanea presidiata” è stata allestita al km 19+795 della SR 156 direzione Latina e che detta postazione è stata presegnalata al KM 18+920 con cartellonistica fissa e inoltre “resa ben visibile mediante la collocazione, in prossimità della stessa, di cartello raffigurante lo stilema dell'organo procedente”.
Tuttavia, delle predette segnalazioni e, soprattutto, della “ben visibilità” del secondo cartello, quello collocato in prossimità della postazione di controllo mobile presidiata
“raffigurante lo stilema dell'organo procedente”, non viene fornita al giudicante alcuna prova fotografica sicché nulla può essere in questa sede affermato in ordine alla asserita “ben visibilità” del predetto secondo cartello segnalante la postazione mobile la quale, proprio perché predisposta a discrezione degli operanti in un qualunque tratto della strada, richiede una particolare e rigorosa dimostrazione idonea a superare il vaglio giurisdizionale che non può ridursi ad una “affidamento” a ciò che, in definitiva, costituisce una mera valutazione dell'operante.
L'appello deve pertanto essere accolto restando assorbiti i restanti motivi di appello.
Riguardo le spese deve premettersi che il Giudice di primo grado ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 70,00 in favore del
Cassazione Civile sezione terza con ordinanza del 22 agosto 2018 n. Controparte_1
20920 ha stabilito che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi" (conforme per tutte Cass. 6259/2014). Deve pertanto disporsi condanna alle spese del secondo il principio della Controparte_1
soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio che tenga conto della pronuncia di primo grado e quindi della condanna al pagamento dell'appellante, oggi vittorioso, alle spese processuali liquidate in primo grado in euro 70,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
3079/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza 357/2023 del Giudice di Pace di
Giudice di Pace di Latina depositata in data 30 maggio 2023, annulla il verbale di contravvenzione n. AV17/2022 del 23.02.2022 della Polizia Locale di CP_1
2) per il primo grado di giudizio condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'appellante che liquida in € 370,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) per il presente grado di giudizio condanna il al pagamento in Controparte_1
favore dell'appellante delle spese di lite che liquida, nella misura media, in € 730,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 27 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava