TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1696 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIRICO RAFFAELE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VAIRO ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“a) – Preliminarmente:
- dare atto della inesistenza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza n. 2292/21 del
26.05.2021 resa dal Tribunale di Taranto
– III Sezione Civile, per le motivazioni di cui alla premessa;
b) – per l'effetto, DICHIARARE nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto notificato invalidamente il 15.03.2024; c) – CONDANNARE, avv. al pagamento delle spese e CP_1 CP_1 compensi del giudizio, oltre 12,50 % 25 ex art.15 LP, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del concludente procuratore anticipatario di spese e non riscossi i compensi. d) – CONDANNARE altresì il precettante avv. ex art. 96 CP_1 CP_1 cpc, per l'ipotesi di responsabilità aggravata, qualora procedesse esecutivamente col precetto opposto;
”;CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
“Per il rigetto della opposizione, la condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Tribunale di Taranto
nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sull'an della pretesa. ha proposto opposizione avverso il precetto con cui Parte_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di € 17.952,49 in CP_1 esecuzione dell'ordinanza ordinanza n. 2292/21 resa dal Tribunale di Taranto il 26.05.21. A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
che il precetto gli era stato notificato il 15.03.2024;
che l'ordinanza era priva di spedizione in forma esecutiva, essendo stata notificata solo con la relative attestazione di conformità;
che ai sensi dell'art. 479 c.p.c., il titolo esecutivo deve essere notificato in forma esecutiva prima della notifica dell'atto di precetto;
che manca quindi il titolo esecutivo, con conseguente nullità del precetto. Nel corso dell'udienza celebratasi il 13.03.2025, ha rilevato:
che il titolo deve considerarsi nullo in quanto reca la sola firma del Presidente, senza quella del relatore;
che il titolo è stato emesso in violazione dell'art. 158 c.p.c. con vizio di costituzione del giudice, Dott. Viglione anziché Dott. . Per_1
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha rilevato l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
L'opposizione è priva di fondamento. L'art. 479 c.p.c., così come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che: “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.…..Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente”. A tale previsione si affianca l'art. 475 c.p.c. (anch'esso oggetto di modifica ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022), a mente del quale: “le sentenze, i provvedimenti e gli atti dell'autorità giudiziaria,….per valere come ttiolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulate l'obbligazione, o per i suoi successor, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Tribunale di Taranto
Entrambe le previsioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, tali intendendosi i procedimenti di natura esecutiva (cfr. Art. 35, co. 1, 8 del d.lgs. n. 149 del 2022). La riforma attuata ha sancito il definitivo superamento del precedente sistema, basato sulla spedizione del titolo in forma esecutiva, che è stato, come visto, sostituito con quello dell'attestazione di conformità del titolo ai sensi dell'art. 196-octies e ss. disp. att. c.p.c. Nel caso di specie, il difensore di ha attestato la Controparte_1 conformità del titolo esecutivo all'originale informatico;
circostanza, peraltro, ammessa dallo stesso opponente (cfr. atto di citazione in opposizione “ma notificata con attestazione di conformità datata 11.03.2024”). Il difensore ha poi notificato al debitore opponente l'ordinanza unitamente al precetto, come si desume dalla relata di notifica, atto pubblico munito di fede privilegiata fino a querela di falso. Alla luce di quanto rilevato, la doglianza con cui viene contestata l'inesistenza del titolo esecutivo è del tutto priva di fondamento, non occorrendo più alcuna spedizione del titolo in forma esecutiva. Il titolo, di matrice giudiziale, è chiaramente esistente ed è costituito dall'ordinanza di condanna emessa dal Tribunale di Taranto. Del pari pretestuose sono le ulteriori censure. Quanto alla mancanza di firma, è sufficiente rilevare che l'atto risulta sottoscritto digitalmente sia dal Presidente che dal giudice relatore, come si evince dalla stringa presente sul lato destroy del documento informatico. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 158 c.p.c., si tratta di un'eccezione generica, non corroborata dall'indicazione delle ragioni per le quali il procedimento sarebbe stato di competenza del Dott. Viglione anziché del
Dott. . Per_1
2. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi (in ragione della non particolare complessità della vicenda) e tenuto conto del valore della domanda, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c. Sussistono i presupposti per un'ulteriore pronuncia di condanna, oltre a quella sulle spese, ai sensi del novellato art. 96, terzo comma, c.p.c., a tenore del quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
Tribunale di Taranto
controparte, di una somma equitativamente determinata". Sul punto, si osserva che la norma introdotta nel tessuto codicistico dalla L. n. 69/2009, recepisce ed estende a tutti i processi il meccanismo dell'art. 385 comma 4 c.p.c., precedentemente dettato per il solo processo di Cassazione ed ora coerentemente abrogato. Per espressa scelta normativa, la pronuncia può essere effettuata d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, come invece vi era nell'art. 385 c.p.c. ora abrogato. Questo Tribunale aderisce alla tesi già propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale l'art. 96, terzo comma, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento processuale una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Min. Milano dec. 4/3/2011; Trib. Varese 6/2/2001, 22/1/2011, sez. dist. Luino ord. 23/1/2010, 30/10/2009; Trib. Piacenza 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib. Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Verona ord. 1/10/2010, 20/9/2010, ord. 1/7/2010; Trib. Roma sez. dist. Ostia 9/12/2010; Trib. Roma 11/1/2010; Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 0/8/2009. In questi termini anche Cass. n. 17902/2010). Risulta conseguentemente esclusa la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e, quindi, l'afflittività della sanzione. Quanto ai presupposti applicativi della sanzione, questo giudice aderisce all'orientamento, ormai prevalente in sede di legittimità, che esclude la necessità di accertare la ricorrenza degli elementi della malafede o della colpa grave di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. Secondo questo indirizzo, più in linea con la natura di sanzione pubblica che riveste la norma, per ritenere integrata la fattispecie, è sufficiente appurare che la condotta si sia oggettivamente tradotta in un abuso del processo, riscontrabile in tutti i casi in cui il soggetto abbia agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso (Cass. n. 3830/2021; Cass. n. 20018/2020; Cass. n. 29812/2019; Cass. n. 27623/2017). La Corte di Cassazione ha anche affermato che i presupposti per una condanna sensi dell'art. 96, comma 3, ricorrono pure quando la parte non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza
Tribunale di Taranto
consolidata e per avvedersi della totale carenza di fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 18057/2016). Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di una condanna dell'opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., avendo questi avanzato un'opposizione palesemente infondata. Tale domanda, avvalendosi di basilari nozioni giuridiche, era sin dall'origine chiaramente percepibile come infondata, poiché in evidente contrasto con il chiaro tenore letterale delle norme richiamate, sicché la parte avrebbe dovuto astenersi dal proporla. L'ignoranza delle previsioni legislativa che dispensano il creditore dalla spedizione del titolo in forma esecutiva costituisce, infatti, un'ipotesi di colpa grave. Ciò detto, in assenza di criteri predeterminati per la quantificazione del danno, si stima equo indicare in € 1.200, e cioè in una somma pari all'incirca alla metà delle spese di lite, l'entità della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Da ultimo, l'opponente va anche condannato al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., a tenore del quale: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.”
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dell'erario;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 1.200,00 ex art. 96 c.p.c.;
condanna l'opponente al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Taranto, in data 14/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
Tribunale di Taranto
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIRICO RAFFAELE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VAIRO ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“a) – Preliminarmente:
- dare atto della inesistenza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza n. 2292/21 del
26.05.2021 resa dal Tribunale di Taranto
– III Sezione Civile, per le motivazioni di cui alla premessa;
b) – per l'effetto, DICHIARARE nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto notificato invalidamente il 15.03.2024; c) – CONDANNARE, avv. al pagamento delle spese e CP_1 CP_1 compensi del giudizio, oltre 12,50 % 25 ex art.15 LP, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del concludente procuratore anticipatario di spese e non riscossi i compensi. d) – CONDANNARE altresì il precettante avv. ex art. 96 CP_1 CP_1 cpc, per l'ipotesi di responsabilità aggravata, qualora procedesse esecutivamente col precetto opposto;
”;CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
“Per il rigetto della opposizione, la condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Tribunale di Taranto
nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sull'an della pretesa. ha proposto opposizione avverso il precetto con cui Parte_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di € 17.952,49 in CP_1 esecuzione dell'ordinanza ordinanza n. 2292/21 resa dal Tribunale di Taranto il 26.05.21. A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
che il precetto gli era stato notificato il 15.03.2024;
che l'ordinanza era priva di spedizione in forma esecutiva, essendo stata notificata solo con la relative attestazione di conformità;
che ai sensi dell'art. 479 c.p.c., il titolo esecutivo deve essere notificato in forma esecutiva prima della notifica dell'atto di precetto;
che manca quindi il titolo esecutivo, con conseguente nullità del precetto. Nel corso dell'udienza celebratasi il 13.03.2025, ha rilevato:
che il titolo deve considerarsi nullo in quanto reca la sola firma del Presidente, senza quella del relatore;
che il titolo è stato emesso in violazione dell'art. 158 c.p.c. con vizio di costituzione del giudice, Dott. Viglione anziché Dott. . Per_1
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha rilevato l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
L'opposizione è priva di fondamento. L'art. 479 c.p.c., così come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che: “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.…..Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente”. A tale previsione si affianca l'art. 475 c.p.c. (anch'esso oggetto di modifica ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022), a mente del quale: “le sentenze, i provvedimenti e gli atti dell'autorità giudiziaria,….per valere come ttiolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulate l'obbligazione, o per i suoi successor, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Tribunale di Taranto
Entrambe le previsioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, tali intendendosi i procedimenti di natura esecutiva (cfr. Art. 35, co. 1, 8 del d.lgs. n. 149 del 2022). La riforma attuata ha sancito il definitivo superamento del precedente sistema, basato sulla spedizione del titolo in forma esecutiva, che è stato, come visto, sostituito con quello dell'attestazione di conformità del titolo ai sensi dell'art. 196-octies e ss. disp. att. c.p.c. Nel caso di specie, il difensore di ha attestato la Controparte_1 conformità del titolo esecutivo all'originale informatico;
circostanza, peraltro, ammessa dallo stesso opponente (cfr. atto di citazione in opposizione “ma notificata con attestazione di conformità datata 11.03.2024”). Il difensore ha poi notificato al debitore opponente l'ordinanza unitamente al precetto, come si desume dalla relata di notifica, atto pubblico munito di fede privilegiata fino a querela di falso. Alla luce di quanto rilevato, la doglianza con cui viene contestata l'inesistenza del titolo esecutivo è del tutto priva di fondamento, non occorrendo più alcuna spedizione del titolo in forma esecutiva. Il titolo, di matrice giudiziale, è chiaramente esistente ed è costituito dall'ordinanza di condanna emessa dal Tribunale di Taranto. Del pari pretestuose sono le ulteriori censure. Quanto alla mancanza di firma, è sufficiente rilevare che l'atto risulta sottoscritto digitalmente sia dal Presidente che dal giudice relatore, come si evince dalla stringa presente sul lato destroy del documento informatico. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 158 c.p.c., si tratta di un'eccezione generica, non corroborata dall'indicazione delle ragioni per le quali il procedimento sarebbe stato di competenza del Dott. Viglione anziché del
Dott. . Per_1
2. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi (in ragione della non particolare complessità della vicenda) e tenuto conto del valore della domanda, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c. Sussistono i presupposti per un'ulteriore pronuncia di condanna, oltre a quella sulle spese, ai sensi del novellato art. 96, terzo comma, c.p.c., a tenore del quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
Tribunale di Taranto
controparte, di una somma equitativamente determinata". Sul punto, si osserva che la norma introdotta nel tessuto codicistico dalla L. n. 69/2009, recepisce ed estende a tutti i processi il meccanismo dell'art. 385 comma 4 c.p.c., precedentemente dettato per il solo processo di Cassazione ed ora coerentemente abrogato. Per espressa scelta normativa, la pronuncia può essere effettuata d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, come invece vi era nell'art. 385 c.p.c. ora abrogato. Questo Tribunale aderisce alla tesi già propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale l'art. 96, terzo comma, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento processuale una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Min. Milano dec. 4/3/2011; Trib. Varese 6/2/2001, 22/1/2011, sez. dist. Luino ord. 23/1/2010, 30/10/2009; Trib. Piacenza 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib. Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Verona ord. 1/10/2010, 20/9/2010, ord. 1/7/2010; Trib. Roma sez. dist. Ostia 9/12/2010; Trib. Roma 11/1/2010; Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 0/8/2009. In questi termini anche Cass. n. 17902/2010). Risulta conseguentemente esclusa la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e, quindi, l'afflittività della sanzione. Quanto ai presupposti applicativi della sanzione, questo giudice aderisce all'orientamento, ormai prevalente in sede di legittimità, che esclude la necessità di accertare la ricorrenza degli elementi della malafede o della colpa grave di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. Secondo questo indirizzo, più in linea con la natura di sanzione pubblica che riveste la norma, per ritenere integrata la fattispecie, è sufficiente appurare che la condotta si sia oggettivamente tradotta in un abuso del processo, riscontrabile in tutti i casi in cui il soggetto abbia agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso (Cass. n. 3830/2021; Cass. n. 20018/2020; Cass. n. 29812/2019; Cass. n. 27623/2017). La Corte di Cassazione ha anche affermato che i presupposti per una condanna sensi dell'art. 96, comma 3, ricorrono pure quando la parte non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza
Tribunale di Taranto
consolidata e per avvedersi della totale carenza di fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 18057/2016). Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di una condanna dell'opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., avendo questi avanzato un'opposizione palesemente infondata. Tale domanda, avvalendosi di basilari nozioni giuridiche, era sin dall'origine chiaramente percepibile come infondata, poiché in evidente contrasto con il chiaro tenore letterale delle norme richiamate, sicché la parte avrebbe dovuto astenersi dal proporla. L'ignoranza delle previsioni legislativa che dispensano il creditore dalla spedizione del titolo in forma esecutiva costituisce, infatti, un'ipotesi di colpa grave. Ciò detto, in assenza di criteri predeterminati per la quantificazione del danno, si stima equo indicare in € 1.200, e cioè in una somma pari all'incirca alla metà delle spese di lite, l'entità della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Da ultimo, l'opponente va anche condannato al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., a tenore del quale: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.”
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dell'erario;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 1.200,00 ex art. 96 c.p.c.;
condanna l'opponente al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Taranto, in data 14/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
Tribunale di Taranto
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto