CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1558/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] in data [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Roma n. 158, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Chiara Mereu e Andrea Mereu del foro di Prato, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Prato alla via Zarini n. 352/C;
APPELLANTE contro
C.F. e P. IVA ) con sede a Bologna in via Michelino n. 105, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Bezzi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla piazza Trento e Trieste n. 4;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30.07.2022 del Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al n. 12124/2020 R.G., avente ad oggetto diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. 675/1996);
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 marzo 2025, l'appellante così precisava le sue Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, riformare la stessa in punto di spese, disponendo la condanna della società convenuta per le spese di primo grado, oltre alle spese del presente giudizio di appello, da distrarsi a favore del
1 procuratore antistatario”, l'appellata concludeva precisando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello promosso dalla IG.ra per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione;
in via subordinata, Parte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario in punto di spese di primo grado, rigettare la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado. Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% e C.P.A. come per legge ”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la
IG.ra , premesso di avere sottoscritto con la tessera Fedeltà n. Parte_1 CP_1 NumeroDiPa_1
e di avere accettato conseguentemente il relativo trattamento di dati personali, che sussisteva un trattamento di dati personali, per essere in possesso non solo della carta fedeltà ma anche di scontrino e contratto di finanziamento relativi ad un acquisto per una smart TV effettuato presso la filiale di Prato della che, CP_1
in data 06.08.2020, al fine di controllare la legittimità di tale trattamento, decideva di esercitare, tramite comunicazione pec, il diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 del Regolamento 2016/679, richiedendo in particolare alla predetta società le informazioni previste alle lettere a) e h) dell'art. 15 e copia dei dati personali in possesso della controparte, che erano trascorsi inutilmente i termini di legge previsti dal
Regolamento 2016/679 senza che pervenisse alcuna consegna della copia dei dati personali né che si consentisse alcun accesso alle informazioni relative al trattamento e che un simile comportamento impediva alla ricorrente di controllare i propri dati personali, configurando altresì una violazione dell'art. 132 bis del nuovo Codice Privacy, tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di accertare l'inadempimento della riguardo all'esercizio del diritto di accesso da parte della IG. e CP_1 Parte_1
conseguentemente condannare la società, in relazione al trattamento dei dati personali, alla consegna delle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento 2016/679 e alla consegna della copia dei dati personali trattati, con vittoria di spese e di compensi del giudizio.
Nessuno si costituiva per la convenuta pur ritualmente evocata in giudizio. CP_1
All'udienza del 4 novembre 2021 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la ricorrente si riportava ai propri atti e istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Giudice istruttore riservava la decisione.
2 Con ordinanza emessa in data 30.07.2022, il Giudice del Tribunale di Bologna, evidenziato preliminarmente che nel caso di specie la documentazione prodotta dalla ricorrente e il comportamento processuale della parte resistente rendevano irrilevante l'espletamento di prove orali, consentendo di conseguenza la decisione della causa sulla base degli atti, osservato che il diritto alla tutela dei dati personali è oggetto del Reg. (UE) 2016/679, che ha abrogato la direttiva c.d. madre 95/46/CE e al quale, nel nostro ordinamento, ha fatto seguito il D.lgs.
10.08.2018, n. 101 che reca Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, richiamati in particolare gli artt. 12 e 15 di detto decreto e rilevato che la parte resistente on aveva provveduto nel termine di legge a consentire l'accesso e a fornire copia alla CP_1
ricorrente di tutti i dati ed i documenti detenuti mentre la parte aveva esercito correttamente il suo diritto, ritenuta dunque la fondatezza del ricorso, accertava “il diritto della parte istante ad ottenere l'accesso e la copia di tutti i dati ed i documenti detenuti dalla società resistente ed afferenti alla propria posizione” e, per l'effetto, disponeva che la quale responsabile del trattamento, procedesse “alla consegna di tutti i dati ed CP_1
i documenti in suo possesso afferenti alla parte ricorrente”, non emettendo alcuna statuizione sulle spese di lite, “nulla sulle spese di lite”, “considerata la specialità del rito, la particolarità della materia e la mancata costituzione del resistente”.
2.- Con appello notificato alla controparte e depositato in data 22.09.2022, ha impugnato detta Parte_1
ordinanza chiedendone la parziale riforma solo in punto alla decisione sulle spese legali, laddove il Tribunale di Bologna dispone “Nulla per le spese”, così motivando “…considerata la specialità del rito, la particolarità della materia e la mancata costituzione del resistente”. Ad avviso dell'appellante, non solo nessuno dei tre motivi può essere adottato per non decidere sulle spese di lite, ma neppure potrebbe essere adottato per stabilire la compensazione. Avuto riguardo al disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 32/2014, oggetto di due distinte questioni di legittimità costituzionale accolte dalla Corte costituzionale con sentenza n.
77/2018, secondo la AB la vicenda per cui è causa non potrebbe rientrare in alcuna delle ipotesi tipizzate dalla norma. Non si è infatti di fronte ad una assoluta novità della questione trattata, né ad un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. Il Giudice del Tribunale di Bologna si sarebbe avvalso di formule stereotipate per motivare la disposta compensazione delle spese. Deduce la AB al riguardo che la mancata costituzione del convenuto non pare essere un richiamo oggettivo come invece richiesto dalla Corte
Costituzionale e inoltre non implica acquiescenza alla pretesa dell'attore, che anche per i riti speciali quale quello di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. vale il principio generale della soccombenza e che non può parlarsi di “particolarità della materia”. Aggiungasi poi che la on il proprio comportamento extra-processuale CP_1
determinava di fatto la necessità di agire in giudizio.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, di:
• Riformare la stessa in punto di spese, disponendo la condanna della società convenuta per le spese di primo grado, oltre alle spese del presente giudizio di appello, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
3 3.- Con comparsa di risposta depositata in data 16 dicembre 2022, si è regolarmente costituita la CP_1
la quale non ha contestato la mancata evasione, nei tempi previsti, dell'istanza di accesso avanzata dalla IG.ra nell'agosto del 2020, rappresentando che tale mancata evasione è stata occasionata o comunque Pt_1
agevolata dalla circostanza che la richiesta è pervenuta nel mese di agosto 2020 e non è stata rivolta all'indirizzo dedicato dall'azienda alle comunicazioni in materia di privacy ma alla pec aziendale e che, comunque, a seguito della notifica dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, ha provveduto a verificare i dati personali della IG.ra in proprio possesso e ad evadere l'istanza di accesso in data 12.10.2022. Ha Pt_1
altresì rilevato come la IG.ra abbia svolto l'istanza di accesso ed il conseguente ricorso ex art. 702 Pt_1
bis c.p.c., nella piena consapevolezza dei dati conferiti a e delle finalità di tale conferimento e CP_1
che, nell'inviare l'istanza di accesso e successivamente anche in fase di giudizio di primo grado, la IG.ra non abbia lamentato un trattamento dei propri dati in violazione del consenso conferito né abbia Pt_1
chiesto limitazioni e/o cessazioni di tale trattamento. L'appellata ha quindi chiesto respingersi il gravame, risultando l'ordinanza impugnata motivata e per nulla illogica, avendo il Giudice di primo grado individuato specificamente le ragioni per operare una compensazione delle spese e solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario in punto di spese di primo grado, respingersi la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado.
4.- All'udienza del 10 gennaio 2023 l'appellante contestava l'avversa comparsa come da separato foglio a fare parte integrante del verbale di udienza, chiedendo di potere depositare ricorso al Garante, l'appellata contestava le deduzioni della controparte, ritenendole estranee all'oggetto di causa e la Corte, riservata ogni decisione sulla richiesta di autorizzazione alla produzione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo svoltasi in data 11.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5.- Ciò premesso circa lo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, reputa la Corte che vada rigettata la richiesta di produzione avanzata dall'appellante all'udienza del 10.01.2023 in quanto superflua ai fini della decisione e comunque non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni. Passando ora al merito, si duole l'appellante della mancata statuizione in ordine alle spese processuali, pur a fronte dell'accoglimento della propria domanda, da parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe, di fatto, operato una compensazione delle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte resistente, della particolarità del rito e della particolarità della materia, così violando il chiaro disposto di cui all'art. 92 comma
2 c.p.c. e non tenendo conto della prevalente giurisprudenza al riguardo.
Reputa la Corte come l'appello di sia fondato e vada pertanto accolto. Orbene, secondo la Parte_1
formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite nel caso di
4 “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La predetta disposizione normativa è stata oggetto di due distinte questioni di legittimità costituzionale, poi accolte dalla sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77. Se
è pur vero che la Corte ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui “la norma non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, lo stesso giudice ha comunque precisato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe
a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”. Da un'analisi più approfondita di tale pronuncia, emerge come il Giudice delle leggi, nell'indicare le altre questioni ugualmente gravi ed eccezionali, si sia limitato a menzionare fattispecie affini a quelle già tipizzate dalla norma o ad esse comunque agevolmente riconducibili in base ad un minimo sforzo interpretativo. Non sono infatti stati richiamati gli altri criteri elaborati nel tempo dalla giurisprudenza per ammettere la compensazione delle spese, quali ad esempio, la complessità della causa o il comportamento, sostanziale o processuale, ambiguo e non corretto della parte risultata vittoriosa. Ne discende che la compensazione può essere disposta solo se le circostanze addotte dalla parte soccombente siano imprevedibili ed incerte in senso oggettivo e, proprio in quanto tali, non imputabili alla parte soccombente. La Consulta fa infatti riferimento ad esempio a decisioni della Corte Europea, a norme di interpretazione autentica o a ipotesi di ius superveniens.
La fattispecie che occupa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipizzate dalla norma, anche interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale. Non si è infatti di fronte ad una assoluta novità della questione trattata, posto che il diritto di accesso ai propri dati personali, già previsto dall'art 13 della legge n.
675 del 1996, è stato successivamente inglobato nel D.lgs. n. 196/2003 - cd. Codice in materia di protezione dei dati personali -; tale diritto è stato poi trasposto all'interno del regolamento (UE) n. 2016/679, la cui entrata in vigore definitiva è avvenuta il 25 maggio 2018, in particolare all'art. 15. Neppure può parlarsi di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, non essendovi stata alcuna modifica o significativa limitazione del diritto di accesso avvenuta ad opera della giurisprudenza la quale ha sempre sostanzialmente confermato tale diritto e le sue varie espressioni (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I 09.01.2013, n. 349).
Nessun significativo valore dirimente in senso contrario assumono sia la giustificazione addotta dall'appellata in ordine all'invio da parte della IG.ra della richiesta di accesso durante il periodo estivo e ad un Pt_1 indirizzo non dedicato all'evasione delle istanze di accesso ai dati personali o comunicazioni in tema di
5 privacy, né la circostanza che la medesima non lamentasse un trattamento irregolare o illecito dei propri dati, posto che l'appellata non contesta la mancata evasione nei tempi previsti dell'istanza di accesso avanzata dalla
IG.ra nell'agosto del 2020. Pt_1
In base ai principi sopra esposti, non può condividersi quindi la decisione del Giudice di prime cure che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite motivando la decisione alla luce della mancata costituzione della parte resistente, della specialità del rito e della particolarità della materia. Quanto al primo motivo addotto, osserva la Corte come la mancata costituzione non possa ritenersi un richiamo oggettivo come invece richiesto dalla Corte Costituzionale, inoltre la mancata costituzione della parte convenuta non implica acquiescenza alla pretesa dell'attore. Un tale concetto è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di affermare che la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt'altro che eccezionale (vedasi, ex multis, Cass. civ.
Sez. VI-II 05.07.2022, n. 21277; Cass. civ. n. 13498/2018). Parimenti non vi è ragione per escludere i riti cd.
“speciali” dall'applicazione del generale principio della soccombenza per decidere sulle spese di lite. Se infatti si volesse sostenere che il rito previsto dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. giustifichi più facilmente il ricorso alla compensazione delle spese di lite, verrebbe di fatto vanificata la ratio ispiratrice della norma, disincentivando il ricorso a tale strumento processuale. Neppure può parlarsi di particolarità della materia trattata, atteso che la disciplina della privacy è prevista sin dal 1996 e l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è dedicato proprio al diritto di accesso (in particolare si legge: “1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”).
Ne consegue dunque che, in parziale riforma dell'ordinanza gravata, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo ragioni per compensare le spese di lite, la va condannata al CP_1 rimborso delle spese di lite di primo grado in favore della ricorrente. L'accoglimento del proposto gravame determina poi la condanna della lle spese di lite anche di tale grado. CP_1
Le spese si determinano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione del primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del grado di appello).
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Bologna del 30.07.2022:
II - CONDANNA n persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, in favore CP_1 di , delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 313,00 per spese e in € Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario di Parte_1
III - CONDANNA l'appellata n persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, CP_1 in favore dell'appellante , delle spese di giudizio del presente grado liquidate in € 804,00 Parte_1 per spese ed € 3.473,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario di Parte_1
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
23.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1558/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] in data [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Roma n. 158, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Chiara Mereu e Andrea Mereu del foro di Prato, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Prato alla via Zarini n. 352/C;
APPELLANTE contro
C.F. e P. IVA ) con sede a Bologna in via Michelino n. 105, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Bezzi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla piazza Trento e Trieste n. 4;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30.07.2022 del Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al n. 12124/2020 R.G., avente ad oggetto diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. 675/1996);
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 marzo 2025, l'appellante così precisava le sue Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, riformare la stessa in punto di spese, disponendo la condanna della società convenuta per le spese di primo grado, oltre alle spese del presente giudizio di appello, da distrarsi a favore del
1 procuratore antistatario”, l'appellata concludeva precisando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello promosso dalla IG.ra per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione;
in via subordinata, Parte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario in punto di spese di primo grado, rigettare la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado. Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% e C.P.A. come per legge ”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la
IG.ra , premesso di avere sottoscritto con la tessera Fedeltà n. Parte_1 CP_1 NumeroDiPa_1
e di avere accettato conseguentemente il relativo trattamento di dati personali, che sussisteva un trattamento di dati personali, per essere in possesso non solo della carta fedeltà ma anche di scontrino e contratto di finanziamento relativi ad un acquisto per una smart TV effettuato presso la filiale di Prato della che, CP_1
in data 06.08.2020, al fine di controllare la legittimità di tale trattamento, decideva di esercitare, tramite comunicazione pec, il diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 del Regolamento 2016/679, richiedendo in particolare alla predetta società le informazioni previste alle lettere a) e h) dell'art. 15 e copia dei dati personali in possesso della controparte, che erano trascorsi inutilmente i termini di legge previsti dal
Regolamento 2016/679 senza che pervenisse alcuna consegna della copia dei dati personali né che si consentisse alcun accesso alle informazioni relative al trattamento e che un simile comportamento impediva alla ricorrente di controllare i propri dati personali, configurando altresì una violazione dell'art. 132 bis del nuovo Codice Privacy, tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di accertare l'inadempimento della riguardo all'esercizio del diritto di accesso da parte della IG. e CP_1 Parte_1
conseguentemente condannare la società, in relazione al trattamento dei dati personali, alla consegna delle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento 2016/679 e alla consegna della copia dei dati personali trattati, con vittoria di spese e di compensi del giudizio.
Nessuno si costituiva per la convenuta pur ritualmente evocata in giudizio. CP_1
All'udienza del 4 novembre 2021 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la ricorrente si riportava ai propri atti e istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Giudice istruttore riservava la decisione.
2 Con ordinanza emessa in data 30.07.2022, il Giudice del Tribunale di Bologna, evidenziato preliminarmente che nel caso di specie la documentazione prodotta dalla ricorrente e il comportamento processuale della parte resistente rendevano irrilevante l'espletamento di prove orali, consentendo di conseguenza la decisione della causa sulla base degli atti, osservato che il diritto alla tutela dei dati personali è oggetto del Reg. (UE) 2016/679, che ha abrogato la direttiva c.d. madre 95/46/CE e al quale, nel nostro ordinamento, ha fatto seguito il D.lgs.
10.08.2018, n. 101 che reca Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, richiamati in particolare gli artt. 12 e 15 di detto decreto e rilevato che la parte resistente on aveva provveduto nel termine di legge a consentire l'accesso e a fornire copia alla CP_1
ricorrente di tutti i dati ed i documenti detenuti mentre la parte aveva esercito correttamente il suo diritto, ritenuta dunque la fondatezza del ricorso, accertava “il diritto della parte istante ad ottenere l'accesso e la copia di tutti i dati ed i documenti detenuti dalla società resistente ed afferenti alla propria posizione” e, per l'effetto, disponeva che la quale responsabile del trattamento, procedesse “alla consegna di tutti i dati ed CP_1
i documenti in suo possesso afferenti alla parte ricorrente”, non emettendo alcuna statuizione sulle spese di lite, “nulla sulle spese di lite”, “considerata la specialità del rito, la particolarità della materia e la mancata costituzione del resistente”.
2.- Con appello notificato alla controparte e depositato in data 22.09.2022, ha impugnato detta Parte_1
ordinanza chiedendone la parziale riforma solo in punto alla decisione sulle spese legali, laddove il Tribunale di Bologna dispone “Nulla per le spese”, così motivando “…considerata la specialità del rito, la particolarità della materia e la mancata costituzione del resistente”. Ad avviso dell'appellante, non solo nessuno dei tre motivi può essere adottato per non decidere sulle spese di lite, ma neppure potrebbe essere adottato per stabilire la compensazione. Avuto riguardo al disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 32/2014, oggetto di due distinte questioni di legittimità costituzionale accolte dalla Corte costituzionale con sentenza n.
77/2018, secondo la AB la vicenda per cui è causa non potrebbe rientrare in alcuna delle ipotesi tipizzate dalla norma. Non si è infatti di fronte ad una assoluta novità della questione trattata, né ad un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. Il Giudice del Tribunale di Bologna si sarebbe avvalso di formule stereotipate per motivare la disposta compensazione delle spese. Deduce la AB al riguardo che la mancata costituzione del convenuto non pare essere un richiamo oggettivo come invece richiesto dalla Corte
Costituzionale e inoltre non implica acquiescenza alla pretesa dell'attore, che anche per i riti speciali quale quello di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. vale il principio generale della soccombenza e che non può parlarsi di “particolarità della materia”. Aggiungasi poi che la on il proprio comportamento extra-processuale CP_1
determinava di fatto la necessità di agire in giudizio.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, di:
• Riformare la stessa in punto di spese, disponendo la condanna della società convenuta per le spese di primo grado, oltre alle spese del presente giudizio di appello, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
3 3.- Con comparsa di risposta depositata in data 16 dicembre 2022, si è regolarmente costituita la CP_1
la quale non ha contestato la mancata evasione, nei tempi previsti, dell'istanza di accesso avanzata dalla IG.ra nell'agosto del 2020, rappresentando che tale mancata evasione è stata occasionata o comunque Pt_1
agevolata dalla circostanza che la richiesta è pervenuta nel mese di agosto 2020 e non è stata rivolta all'indirizzo dedicato dall'azienda alle comunicazioni in materia di privacy ma alla pec aziendale e che, comunque, a seguito della notifica dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, ha provveduto a verificare i dati personali della IG.ra in proprio possesso e ad evadere l'istanza di accesso in data 12.10.2022. Ha Pt_1
altresì rilevato come la IG.ra abbia svolto l'istanza di accesso ed il conseguente ricorso ex art. 702 Pt_1
bis c.p.c., nella piena consapevolezza dei dati conferiti a e delle finalità di tale conferimento e CP_1
che, nell'inviare l'istanza di accesso e successivamente anche in fase di giudizio di primo grado, la IG.ra non abbia lamentato un trattamento dei propri dati in violazione del consenso conferito né abbia Pt_1
chiesto limitazioni e/o cessazioni di tale trattamento. L'appellata ha quindi chiesto respingersi il gravame, risultando l'ordinanza impugnata motivata e per nulla illogica, avendo il Giudice di primo grado individuato specificamente le ragioni per operare una compensazione delle spese e solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario in punto di spese di primo grado, respingersi la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado.
4.- All'udienza del 10 gennaio 2023 l'appellante contestava l'avversa comparsa come da separato foglio a fare parte integrante del verbale di udienza, chiedendo di potere depositare ricorso al Garante, l'appellata contestava le deduzioni della controparte, ritenendole estranee all'oggetto di causa e la Corte, riservata ogni decisione sulla richiesta di autorizzazione alla produzione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo svoltasi in data 11.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5.- Ciò premesso circa lo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, reputa la Corte che vada rigettata la richiesta di produzione avanzata dall'appellante all'udienza del 10.01.2023 in quanto superflua ai fini della decisione e comunque non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni. Passando ora al merito, si duole l'appellante della mancata statuizione in ordine alle spese processuali, pur a fronte dell'accoglimento della propria domanda, da parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe, di fatto, operato una compensazione delle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte resistente, della particolarità del rito e della particolarità della materia, così violando il chiaro disposto di cui all'art. 92 comma
2 c.p.c. e non tenendo conto della prevalente giurisprudenza al riguardo.
Reputa la Corte come l'appello di sia fondato e vada pertanto accolto. Orbene, secondo la Parte_1
formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite nel caso di
4 “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La predetta disposizione normativa è stata oggetto di due distinte questioni di legittimità costituzionale, poi accolte dalla sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77. Se
è pur vero che la Corte ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui “la norma non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, lo stesso giudice ha comunque precisato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe
a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”. Da un'analisi più approfondita di tale pronuncia, emerge come il Giudice delle leggi, nell'indicare le altre questioni ugualmente gravi ed eccezionali, si sia limitato a menzionare fattispecie affini a quelle già tipizzate dalla norma o ad esse comunque agevolmente riconducibili in base ad un minimo sforzo interpretativo. Non sono infatti stati richiamati gli altri criteri elaborati nel tempo dalla giurisprudenza per ammettere la compensazione delle spese, quali ad esempio, la complessità della causa o il comportamento, sostanziale o processuale, ambiguo e non corretto della parte risultata vittoriosa. Ne discende che la compensazione può essere disposta solo se le circostanze addotte dalla parte soccombente siano imprevedibili ed incerte in senso oggettivo e, proprio in quanto tali, non imputabili alla parte soccombente. La Consulta fa infatti riferimento ad esempio a decisioni della Corte Europea, a norme di interpretazione autentica o a ipotesi di ius superveniens.
La fattispecie che occupa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipizzate dalla norma, anche interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale. Non si è infatti di fronte ad una assoluta novità della questione trattata, posto che il diritto di accesso ai propri dati personali, già previsto dall'art 13 della legge n.
675 del 1996, è stato successivamente inglobato nel D.lgs. n. 196/2003 - cd. Codice in materia di protezione dei dati personali -; tale diritto è stato poi trasposto all'interno del regolamento (UE) n. 2016/679, la cui entrata in vigore definitiva è avvenuta il 25 maggio 2018, in particolare all'art. 15. Neppure può parlarsi di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, non essendovi stata alcuna modifica o significativa limitazione del diritto di accesso avvenuta ad opera della giurisprudenza la quale ha sempre sostanzialmente confermato tale diritto e le sue varie espressioni (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I 09.01.2013, n. 349).
Nessun significativo valore dirimente in senso contrario assumono sia la giustificazione addotta dall'appellata in ordine all'invio da parte della IG.ra della richiesta di accesso durante il periodo estivo e ad un Pt_1 indirizzo non dedicato all'evasione delle istanze di accesso ai dati personali o comunicazioni in tema di
5 privacy, né la circostanza che la medesima non lamentasse un trattamento irregolare o illecito dei propri dati, posto che l'appellata non contesta la mancata evasione nei tempi previsti dell'istanza di accesso avanzata dalla
IG.ra nell'agosto del 2020. Pt_1
In base ai principi sopra esposti, non può condividersi quindi la decisione del Giudice di prime cure che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite motivando la decisione alla luce della mancata costituzione della parte resistente, della specialità del rito e della particolarità della materia. Quanto al primo motivo addotto, osserva la Corte come la mancata costituzione non possa ritenersi un richiamo oggettivo come invece richiesto dalla Corte Costituzionale, inoltre la mancata costituzione della parte convenuta non implica acquiescenza alla pretesa dell'attore. Un tale concetto è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di affermare che la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt'altro che eccezionale (vedasi, ex multis, Cass. civ.
Sez. VI-II 05.07.2022, n. 21277; Cass. civ. n. 13498/2018). Parimenti non vi è ragione per escludere i riti cd.
“speciali” dall'applicazione del generale principio della soccombenza per decidere sulle spese di lite. Se infatti si volesse sostenere che il rito previsto dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. giustifichi più facilmente il ricorso alla compensazione delle spese di lite, verrebbe di fatto vanificata la ratio ispiratrice della norma, disincentivando il ricorso a tale strumento processuale. Neppure può parlarsi di particolarità della materia trattata, atteso che la disciplina della privacy è prevista sin dal 1996 e l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è dedicato proprio al diritto di accesso (in particolare si legge: “1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”).
Ne consegue dunque che, in parziale riforma dell'ordinanza gravata, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo ragioni per compensare le spese di lite, la va condannata al CP_1 rimborso delle spese di lite di primo grado in favore della ricorrente. L'accoglimento del proposto gravame determina poi la condanna della lle spese di lite anche di tale grado. CP_1
Le spese si determinano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione del primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del grado di appello).
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Bologna del 30.07.2022:
II - CONDANNA n persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, in favore CP_1 di , delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 313,00 per spese e in € Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario di Parte_1
III - CONDANNA l'appellata n persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, CP_1 in favore dell'appellante , delle spese di giudizio del presente grado liquidate in € 804,00 Parte_1 per spese ed € 3.473,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario di Parte_1
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
23.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
7